big tech e concorrenza

Economia digitale, rivedere le regole antitrust in Europa: ecco come

L’aggiornamento delle regole antitrust per il mercato digitale europeo rende necessario assicurare una competizione che possa generare nuove attività e migliori le opportunità per i consumatori. È necessario altresì coordinare gli interventi con gli Usa. Vediamo i principali ambiti della riforma e i nodi da sciogliere

Pubblicato il 04 Apr 2020

Stefano Gazzella

Responsabile Comitato Scientifico, Privacy Officer Associazione Italiana Influencer

big tech

L’Unione Europea deve guardare alla propria regolamentazione antitrust ridefinendo alcune regole e, altresì, promuovere le relazioni con gli Stati Uniti se intende attuare efficacemente la propria strategia di sviluppo del mercato unico digitale anche nei confronti delle big tech companies della Silicon Valley.

Una Europa “adatta all’era digitale”

Il cambiamento del funzionamento dei mercati per effetto della trasformazione digitale è un fatto, tanto nella portata globale che nella natura degli scambi. Molti dei prodotti o servizi digitali sono infatti spesso scambiati senza corrispettivi in denaro e per i modelli di business data-driven diventa necessario prevedere particolari e specifiche tutele sia nell’ambito delle regole della concorrenza che della tutela dei consumatori.

La strategia europea per l’era digitale mira a conseguire l’obiettivo di tutela della concorrenza andando a ridefinire il concetto di mercato rilevante tenendo conto anche del mutato contesto tecnologico e delle relazioni internazionali per gestire il complesso rapporto con gli OTT. Per il conseguimento del duplice obiettivo di regolamentazione del mercato unico digitale e contestuale responsabilizzazione degli attori che operano all’interno dello stesso, le relazioni internazionali sono tanto fondamentali quanto la produzione normativa interna. La strategia indicata dalla Presidente Ursula von der Leyen guarda agli orizzonti di ricerca ed innovazione, soprattutto nel campo dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data, nonché alla regolamentazione delle responsabilità riguardanti le attività sui dati (personali e non personali), le piattaforme digitali (attraverso il Digital Services Act) e la tassazione di attività e servizi digitali. Sotto questo ultimo profilo, è stato esplicitamente indicato l’obiettivo di raggiungimento di un accordo internazionale o di una proposta per una “fair European tax”.

Lo sviluppo digitale sostenibile dell’Unione Europea mira a colmare il gap con il progresso tecnologico di Stati Uniti e Cina, badando però a preservare le regole di una corretta concorrenza, andando a chiarire l’assegnazione delle responsabilità, eliminando gli ostacoli burocratici e garantendo un novero di tutele efficaci sia per cittadini e consumatori digitali che per startup e nuove attività imprenditoriali.

Margrethe Vestager, Commissaria europea alla concorrenza già nota per essersi occupata delle big tech companies ed ora Vice Presidente Esecutivo ha ricevuto il mandato di promuovere un’economia europea “adatta all’era digitale” e al servizio delle persone attraverso il sostegno allo svolgimento delle attività digitali e allo studio degli impatti e delle implicazioni etiche derivanti dall’automazione dei processi.

L’attenzione della Vestager alle cosiddette big tech, sin dalla sua attività come Commissario europeo per la concorrenza, non deriva da ambizioni protezionistiche o sanzionatorie bensì dal riconoscimento di quei comportamenti “predatori” che si rischiano di creare nel momento in cui una realtà imprenditoriale assume un ruolo dominante di fatto, a cui deve corrispondere l’attribuzione di una responsabilità proporzionata alle attività svolte. Tale responsabilità è il presupposto affinché lo sviluppo tecnologico sia mantenuto o, per meglio dire, orientato e condotto al servizio dell’uomo. La trasformazione digitale ha prodotto infatti un impatto non soltanto sulle regole di funzionamento del mercato, ma anche sulle regole della democrazia e delle relazioni sociali, comportando esigenze crescenti di tutele effettive per i diritti fondamentali di cittadini e consumatori.

Tale approccio sembra essere condiviso anche da parte delle autorità statunitensi, sempre più attente ai colossi tecnologici ed alla continua ricerca del bilanciamento fra libero mercato, progresso tecnologico, benefici e tutele dei cittadini.

L’esigenza di (ri)definire il concetto di mercato rilevante

La riforma del quadro normativo antitrust europeo è considerata come un intervento di primaria importanza in quanto è il principale strumento di attuazione delle politiche a tutela del mercato e dei diritti degli individui. Il mercato digitale consiste in attività svolte su confini globali, difficilmente contenibili entro i limiti di uno o più Stati, e dunque rende necessario un aggiornamento delle regole concorrenziali al fine di assicurare una competizione che possa generare nuove attività e migliori le opportunità di transazione per i consumatori. Affinché siano efficacemente attuati i principi e le tutele fondamentali per garantire la concorrenza nel mercato è necessario dunque tenere conto dell’esigenza di armonizzare la regolamentazione con un mondo sempre più in continua e rapida trasformazione.

La definizione di mercato rilevante del 1997 ai fini dell’applicazione della normativa europea in materia di concorrenza, ad esempio, necessita di una ridefinizione che sappia considerare i cambiamenti di contesto intercorsi soprattutto sotto il duplice profilo della globalizzazione e della digitalizzazione. Proprio su questo punto, la Commissione intende intervenire fondando così i presupposti per lo sviluppo di politiche orientate ad una migliore tutela della concorrenza. La ricerca di una corretta cornice definitoria del mercato rilevante nell’Era Digitale non può dunque che tenere conto delle relazioni fra prodotti, servizi e comportamento di produttori e consumatori. In seguito ad un’analisi attenta delle esigenze degli impatti di autorità pubbliche, imprese, consumatori ed individui, tale ridefinizione sarà poi strumentale agli intenti di regolamentazione soprattutto nei confronti di comportamenti elusivi da parte delle big tech companies.

Principali ambiti di riforma

La ridefinizione del concetto di area geografica dovrà ad esempio tenere in considerazione anche le attività svolte al di fuori dei confini dell’Unione e in mercati esterni. Solo analizzando il contesto geopolitico dell’attività dell’ipotetico monopolista si può valutare l’impatto che la sua attività può avere, in concreto, sul corretto funzionamento del mercato interno anche per effetto del posizionamento su altri mercati. Inoltre, per l’analisi del mercato del prodotto rilevante sotto i profili della sostituibilità o intercambiabilità dei prodotti (o servizi) digitali per il consumatore, occorrerà tener conto della concreta possibilità (ed accessibilità) delle alternative. Indicatore essenziale è e sarà infatti su questo punto l’impatto sulla capacità di scelta del consumatore e non soltanto un’analogia di prodotti. Va valutato in concreto l’effetto di vincolare il consumatore a determinati standard proprietari per la fruizione di una pluralità di servizi pur differenziati e solo ipoteticamente intercambiabili, e la compressione della sua capacità di compiere diverse scelte e porsi al di fuori dell’ecosistema digitale di un ipotetico monopolista.

Una volta ridefiniti i principi, anche l’impiego degli strumenti di analisi dovrà tenere conto del mutato contesto del mercato digitale. Uno di questi, lo Ssnip (Small but significant and non-transitory increase in price), ovverosia il test di aumento dei prezzi piccolo ma significativo e non transitorio che viene impiegato per la definizione di un mercato per comprendere la scelta dei consumatori in caso di aumento di prezzo, può essere adattato anche all’analisi di tutti i servizi digitali spesso offerti gratuitamente e orientati a creare un vincolo per il consumatore nei confronti di un determinato ecosistema offerto dal medesimo fornitore. Lo Ssnip in tali ipotesi può essere impiegato al fine di valutare l’effettiva libertà di scelta del consumatore e la sussistenza di una posizione dominante considerando non l’aumento di prezzo bensì la diminuzione della qualità del prodotto o del servizio. Ad esempio, per quanto riguarda i sistemi operativi Android è stata valutata come non rilevante l’alternativa dei sistemi iOS in quanto nell’ipotesi di una perdita di qualità del prodotto piccola, significante e non transitoria, il costo collegato alla scelta di modifica del sistema operativo (acquisto di un nuovo smartphone, download delle nuove applicazioni, trasferimento di dati) si pone come un limite alla scelta del consumatore e dunque la posizione di Google per Android è stata valutata come dominante.

Nel controllo degli accordi e concentrazioni tra imprese continuerà ad essere posta particolare enfasi tanto sull’aspetto dell’impatto verso i consumatori (anche per l’accessibilità a determinati servizi) che sulla possibilità di estromissione dei potenziali concorrenti, tenendo conto però delle peculiarità derivanti dalla natura dei prodotti offerti quali ad esempio l’interoperabilità o meno di determinati sistemi o applicativi.

Infine, sotto l’aspetto degli aiuti di stato, il fitness check dovrà sviluppare nuovi metodi per condurre le analisi di adeguatezza e valutare l’idoneità delle norme anche nell’ambito di servizi e prodotti digitali in assenza di un corrispettivo.

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, le sanzioni continueranno ad avere un ruolo deterrente nei confronti degli abusi, producendo un costo per comportamenti scorretti, ma non sono l’unico strumento per assicurare la corretta competizione all’interno del mercato. La possibilità di imporre rimedi strutturali e comportamentali in caso di violazione delle regole antitrust per la rimozione degli effetti anticoncorrenziali, spesso nell’ambito delle concentrazioni o dei trasferimenti di attività o tecnologie, è uno strumento altrettanto efficace, così come l’assegnazione di regole di responsabilità. La ridefinizione della normativa antitrust, infatti, si andrà a collegare funzionalmente con la Direttiva 2014/104/UE, implementata nel 2018 da parte degli stati membri, attraverso la quale sono stati rimossi gli ostacoli per la promozione delle azioni risarcitorie per violazioni delle disposizioni del diritto alla concorrenza da parte dei soggetti danneggiati.

Il nodo da sciogliere con gli Stati Uniti

La riforma della regolamentazione antitrust dovrà necessariamente essere attuata in coordinamento con interventi di relazioni internazionali con gli Stati Uniti, dal momento che le big tech americane sono largamente presenti all’interno del mercato europeo con una pluralità di servizi per lo più rivolti all’impiego massivo dei dati e sono, di fatto, i principali attori del mercato unico digitale. Le note resistenze dell’attuale governo Trump nei confronti dell’operato della Vestager in ragione delle indagini condotte e delle conseguenti sanzioni irrogate nei confronti delle multinazionali americane (ad esempio: Google, Apple, Facebook, Qualcomm) hanno portato la Commissaria ad essere accusata persino di “odiare l’america” e venire etichettata come “lady tax” da parte del presidente degli Stati Uniti. Tali elementi rendono maggiormente difficoltoso l’enforcement delle strategie per l’Europa “adatta all’Era Digitale”, soprattutto alla luce del mutato contesto politico post-Brexit e la proposta di Trump di stipulare un “massive trade deal” con il Regno Unito.

Certamente, il piano delle relazioni con gli Stati Uniti rappresenta una sfida per la Commissione europea tanto complessa quanto la ricerca di una ridefinizione delle politiche antitrust, ma al momento è l’unica direzione percorribile ai fini di disciplinare l’operato delle OTT companies in un quadro di regole orientate alla tutela del mercato e dei diritti dei cittadini dell’Unione Europea.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2