la riflessione

Facebook, Trump e la privatizzazione dei diritti: le strade che si aprono ora

Trump bandito da Facebook per due anni, almeno. Così un’azienda privata, in mancanza di riferimenti normativi in materia, ha preso una decisione in tema di diritti fondamentali – come la libertà di espressione – dalla indubbia rilevanza pubblica. Davvero va bene così? Ecco perché non dovrebbe

Pubblicato il 09 Giu 2021

Rocco Panetta

Partner Panetta Studio Legale e IAPP Country Leader per l’Italia

usa-cina

Alla fine, Facebook ha deciso. L’account di Donald Trump verrà sospeso per due anni. La parola fine (forse) sulla vicenda nata con l’assalto dei manifestanti a Capitol Hill arriva a pochi mesi dall’intervento dell’Oversight Board del noto social network, che già molto aveva fatto discutere. Io stesso ne avevo commentato la presa di posizione per questa testata, evidenziando i rischi che corriamo per via della delega ad aziende private di decisioni di tale importanza.

La decisione di Facebook

Le tappe che hanno condotto alla definizione della “sanzione” da irrogare all’ex Presidente degli Stati Uniti d’America sono piuttosto note. Dagli eventi dello scorso 6 gennaio a Washington DC, alla reazione di Facebook (e degli altri social network) che ha deciso di sospendere l’account di Trump a partire dal giorno successivo, fino all’intervento di maggio del Comitato di Controllo di Facebook che ha dato alla società di Mark Zuckerberg sei mesi di tempo per adottare la propria statuizione finale. La risposta di Facebook non è tardata ad arrivare e così lo scorso 4 giugno è stata pubblicata la tanto attesa decisione sul caso Facebook vs Trump.

Profili “scomodi” via dai social senza passare da un giudice: cosa rischia la democrazia

Lasciando ai più appassionati la lettura integrale della posizione assunta da Facebook, basterà qui ricordare che a Trump è stata applicata la sanzione più elevata tra quelle previste, pari a ventiquattro mesi di sospensione, decorrenti dal 7 gennaio 2021 («Given the gravity of the circumstances that led to Mr. Trump’s suspension, we believe his actions constituted a severe violation of our rules which merit the highest penalty available under the new enforcement protocols. We are suspending his accounts for two years, effective from the date of the initial suspension on January 7 this year»).

Non si sa che succede dopo gennaio 2023

Dunque, la sospensione dell’account dovrebbe restare in vigore fino al 7 gennaio 2023, in ragione della gravità degli eventi che hanno caratterizzato quei giorni tristi in cui il mondo intero incredulo ha assistito all’assalto alle istituzioni americane. Il condizionale è però d’obbligo. Difatti, al termine dei due anni ad oggi previsti, verrà svolta una valutazione sul rischio alla sicurezza pubblica ancora permanente, con la possibilità di estendere ulteriormente il periodo di sospensione («At the end of this period, we will look to experts to assess whether the risk to public safety has receded. We will evaluate external factors, including instances of violence, restrictions on peaceful assembly and other markers of civil unrest. If we determine that there is still a serious risk to public safety, we will extend the restriction for a set period of time and continue to re-evaluate until that risk has receded»). Inoltre, una volta rimossa la restrizione, si prevedono una serie di altre sanzioni da applicare in caso di nuove violazioni, culminanti con la definitiva cancellazione di pagine e account dell’ex Presidente Usa («When the suspension is eventually lifted, there will be a strict set of rapidly escalating sanctions that will be triggered if Mr. Trump commits further violations in future, up to and including permanent removal of his pages and accounts»).

Certo il termine di fine pena verrà a coincidere fatalmente con l’inizio della nuova campagna elettorale per le presidenziali e certamente ciò non potrà non influenzare il prosieguo di questa storia che è, evidentemente, solo agli inizi.

Il parametro della newsworthiness

Non solo. A complicare le cose, Facebook da una parte annuncia che smetterà di concedere una tolleranza particolare ai post dei politici; dall’altra, dice che continuerà a bilanciare il valore della notiziabilità (newsworthiness) con quello del possibile danno arrecato da un post di odio o di disinformazione. Insomma, se “fa notizia” che un politico dica qualcosa di falso o pericoloso e questa notiziabilità (ancorata al diritto del pubblico di sapere che quel politico ha detto quella cosa) è superiore ai danni, Facebook lascerà il post online.

Un bilanciamento molto complesso che mantiene in piedi la discrezionalità della piattaforma.

Il rischio di privatizzazione dei diritti

Già nel mio primo commento alla presa di posizione dell’Oversight Board di Facebook avevo guardato al pericoloso rischio di privatizzazione dei diritti, strettamente connesso al vuoto regolatorio lasciato dal potere pubblico. Con la decisione assunta e messa nero su bianco da Facebook quei timori oggi assumono ancora più consistenza.

La sanzione irrogata ha certamente natura privatistica, come anche la società ha voluto precisare («Of course, this penalty only applies to our services — Mr. Trump is and will remain free to express himself publicly via other means. Our approach reflects the way we try to balance the values of free expression and safety on our services, for all users, as enshrined in our Community Standards»), ma ha, al tempo stesso, una indubbia rilevanza pubblica.

È chiaro che tale evidenza deve molto alla posizione sociale del tutto eccezionale che ricopre un personaggio come Trump. Nondimeno, siamo davvero sicuri che questa conclusione cambierebbe se al medesimo trattamento fosse assoggettato un qualunque cittadino? In altre parole, è possibile sostenere che la sospensione dell’accesso a uno strumento di natura proprietaria, ma dall’ormai indiscussa rilevanza sociale, ove viene esercitato un diritto di rango costituzionale quale la libera manifestazione del pensiero, sia un affare del tutto privato?

La carenza di riferimenti normativi

Le risposte agli interrogativi di cui sopra non sono chiaramente di pronta e facile formulazione. E anche Facebook ha evidenziato la carenza di riferimenti normativi in materia («In the absence of frameworks agreed upon by democratically accountable lawmakers, the board’s model of independent and thoughtful deliberation is a strong one that ensures important decisions are made in as transparent and judicious a manner as possible. The Oversight Board is not a replacement for regulation, and we continue to call for thoughtful regulation in this space»).

La gravità di questo appello contenuto tra le righe dell’affermazione del social network la dice lunga sulla portata della decisione e sulla distanza percorsa dai nuovi media nella quasi assenza di regole di dettaglio. Ci si augura allora che un’azione del legislatore sovranazionale dei principali blocchi geografici ed economici possa arrivare molto presto. Magari mettendo mano, in primis, alle varie proposte di regolamento attualmente allo studio delle istituzioni europee. Ciò che spinge e rende assolutamente indispensabile un intervento dall’alto è la garanzia che solo in detta sede, democratica, il rispetto dei principi dell’etica e dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo potrà (e chiaramente dovrà) costituire il faro di ogni scelta.

Conclusioni

È certo che i diritti e le libertà fondamentali non possono essere area di riserva di aziende private o pubbliche più o meno internazionalizzate. Le Costituzioni di tutte le democrazie più avanzate prevedono al contrario l’esclusiva riserva di giurisdizione in tema di diritti fondamentali, non derogabile, se non temporaneamente e in presenza di una idonea base giuridica di rango primario. Questo elemento dovrebbe essere sottolineato e rivendicato con forza, quantomeno qui in Europa, patria del diritto e sede delle più avanzate normative in materia di tutela dei diritti in punto di bilanciamento tra tecnologie avanzate, uso dei dati e ambiente digitale. E si dovrebbe evitare di cedere alla tentazione di rimettere sempre in discussione anche le conquiste di recente acquisite, come il GDPR, proprio in un momento di enorme rilancio della delicata azione regolatoria dei mercati da parte delle istituzioni comunitarie.

Tenute alla mente queste ineluttabili stelle polari, le strade che si aprono sono diverse, tutte egualmente degne. Tra le tante lette, non posso non condividere quella avanzata da Guido Scorza, componente del Collegio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in un recente intervento: «Perché non mettere nero su bianco in una legge che della rimozione di un contenuto online e dell’esilio digitale deve decidere solo ed esclusivamente un giudice o un’Autorità? È così che dovrebbe funzionare in democrazia. E se il problema è che i giudici e le Autorità non hanno abbastanza risorse, si preveda nella stessa legge che il costo di questo strumento di sostenibilità democratica del nuovo ecosistema dell’informazione globale venga sostenuto pro-quota dai soggetti che lo animano e che legittimamente ne traggono profitto».

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