l'analisi

La responsabilità penale sui social: cosa ci insegna il caso Facebook-CasaPound

La storia del procedimento Facebook-CasaPound ha messo in risalto, per ora, la necessità di definire con maggiore chiarezza all’interno delle condizioni d’uso – a tutela di tutti – i limiti all’esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche politico

Pubblicato il 10 Mar 2023

Francesco Gargallo di Castel Lentini

Dottorando di ricerca in diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Avvocato penalista, Comitato scientifico dell’Associazione Italiana Influencer

Stefano Gazzella

Responsabile Comitato Scientifico, Privacy Officer Associazione Italiana Influencer

casapound

Fino a che punto la gestione social da parte di un influencer può comportare dei profili di responsabilità penale? I margini di responsabilità in cui è possibile incorrere per i comportamenti che sono indotti presso i follower o che pone in essere la community sono tutt’altro che chiari e pongono l’interprete di fronte a dubbi tutt’altro che di poco conto. Infatti, se un comportamento non può essere neanche prevedibile in astratto come una violazione di un precetto penale non è possibile che l’ordinamento avanzi alcuna pretesa punitiva a riguardo.

Facebook chiude Casapound, perché se sei democratico non devi esserne (troppo) contento

Delimitare fino a che punto la produzione di taluni contenuti possa ad esempio integrare una condotta con dei margini di responsabilità per istigazione al suicidio, o quali comportamenti possano costituire anche in astratto un’istigazione a delinquere, è questione piuttosto controversa e tutt’altro che di facile soluzione. Salvo, ovviamente, nei casi più estremi che però si pongono come eccezioni da cui è complesso trarre degli elementi generali e di sistema. Il panorama digitale si colloca infatti in quel “far web” di mancate regole in cui persino alcuni principi e tutele dell’ordinamento vengono sottomesse all’azione di regolamentazione interna delle piattaforme. E così le politiche di moderazione intervengono prima dei tribunali, e i termini e condizioni d’uso aspirano ad un rango pari a quello di una norma dell’ordinamento quanto meno per forza esecutiva.

L’assenza di precedenti significativi non può che condurre a guardare altrove e trarre ispirazione da vicende giudiziarie che hanno comunque saputo contrappore diritti costituzionalmente garantiti a policy d’uso e l’operazione di bilanciamento che è stata svolta all’interno dei tribunali. Una delle più recenti da cui poter trarre alcuni elementi ha riguardato il caso di esclusione di CasaPound da Facebook.

La vicenda giudiziaria dell’esclusione di CasaPound da Facebook

Con ordinanza del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Roma si esprimeva sulla vicenda relativa all’oscuramento da parte di Facebook – a causa di una lamentata divulgazione di contenuti violativi delle regole contrattuali – dell’utenza “Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia”. In particolare, a seguito della richiesta dell’associazione di procedere con l’immediata riattivazione della propria pagina all’interno del citato social-network[1], l’organo giurisdizionale, nell’accertare l’esistenza di valide “Condizioni d’Uso” accettate dalle parti al momento dell’iscrizione, e la non sussistenza di gravi e palesi violazioni delle stesse, accoglieva il ricorso d’urgenza promosso da CasaPound e ordinava la riattivazione della sua utenza Facebook.

Nello specifico, il social, dichiarando sin dalla sua fondazione la volontà di rispettare l’attuazione dei principi fondamentali di ciascun ordinamento costituzionale, avrebbe invece agito, secondo i giudici romani, in contrasto con quanto disposto dall’art. 49 Cost. (“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”); in questa maniera, infatti, si sarebbe verificata, per Casapound, una forte limitazione del potere di esprimere attraverso Facebook i propri indirizzi politici, anche alla luce del fatto che, negli ultimi anni, la gran parte dei rappresentanti politici è giunta ad affidare proprio a Facebook la diffusione delle proprie idee e degli orientamenti politici.

A seguito di tale decisione, gli amministratori di Facebook hanno chiesto allo stesso Tribunale di Roma (sezione diritti della persona e immigrazione civile) di esaminare la questione entrando nel merito della vicenda.

Tale seconda tappa della vicenda giudiziaria ha fatto registrare uno stravolgimento di fronte: con sentenza di primo grado n. 17909 del 5 dicembre 2022, i giudici romani, revocando la precedenza ordinanza cautelare, hanno riconosciuto il diritto alla rimozione da parte di Facebook della pagina dell’associazione di CasaPound a causa di violazioni della “policy contrattuale”.

Il Tribunale ha in quest’ottica sostenuto che i discorsi d’odio, in quanto idonei a negare il valore stesso della persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost., non rientrano nell’ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili dell’ordinamento costituzionale. Così, a Facebook non solo è stato riconosciuto il potere di eliminare il vincolo contrattuale grazie alla propria policy aziendale (come detto, accettata al momento della sottoscrizione), ma anche il potere-dovere di rimuovere, in qualunque momento, i contenuti che risultano lesivi dei diritti fondamentali della persona.

Una «influenza politica» in bilico tra policy contrattuale e diritti costituzionali

Regole aziendali. Pluralismo dei partiti politici. Libertà di manifestazione del pensiero. Diritti inviolabili dell’uomo. Se si dovesse inquadrare la vicenda appena riferita all’interno di un contesto di interessi da bilanciare e garantire non si potrebbe evitare di includere, quantomeno, quelli appena citati.

La storia del procedimento Facebook-CasaPound ha messo in risalto, per ora (la sentenza del 22.12.2022 è stata emessa in primo grado; per quella definitiva occorrerà attendere gli altri gradi di giudizio), la necessità di definire con maggiore chiarezza all’interno delle condizioni d’uso – a tutela di tutti – i limiti all’esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche politico.

In questo scenario, come accennato, due, in particolare, sono gli aspetti su cui occorre riflettere con maggiore celerità: a) il rapporto tra le regole aziendali di Facebook (o di social-network ad esso equivalenti) e il rispetto del principio del pluralismo dei partiti politici; b) il bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo in un contesto digitale.

Il rapporto tra le regole aziendali di Facebook e il rispetto del principio del pluralismo politico

Quanto al primo rapporto, non si può prescindere dal considerare il fatto che più le regole aziendali risultano chiare, e in concreto conoscibili, più chiunque sarà portato a rispettarle.

Se da una parte Facebook, nel corso degli anni, ha garantito un costante adeguamento della propria policy contrattuale ai veloci sviluppi culturali e sociali, dall’altra parte la stessa società non sembra essere corsa ai ripari con l’adeguamento dei propri standard all’utilizzo di Facebook quale strumento di sensibilizzazione politica, etica, spirituale (da diverso tempo, ormai, lo stesso canale social è utilizzato dal Papa, dalla gran parte dei Capi di Stato, ecc.). Si pensi, ad esempio, ad una “diretta facebook”. In che modo, entro quale tempo, potrebbe essere interrotta la divulgazione streaming di un video diffamatorio o comunque lesivo di diritti fondamentali?

La risposta coincide con l’eliminazione successiva – laddove possibile – di un video già diffuso, in diretta, ad una sfera indeterminabile di soggetti. D’altro canto, non potrebbe che essere così. Ma, in un’epoca in cui (quasi) ogni riproduzione multimediale online è preceduta o interrotta da messaggi promozionali, per quale motivo, prima della condivisione o della rappresentazione “in diretta” di un determinato contenuto (di cui gli algoritmi a tale scopo ideati sono spesso in grado di riconoscerne la “genuinità” del contenuto), Facebook non sensibilizza l’utente circa limiti e modalità di utilizzo dell’uno o dell’altro strumento divulgativo? In questa maniera chi divulga sarebbe messo a conoscenza, in quello stesso momento (e non solo all’atto dell’iscrizione), delle “regole di condotta” da osservare durante l’uso di un tanto semplice quanto sensibile strumento. In assenza di un intervento di Facebook sull’effettiva conoscibilità, in determinate situazioni, delle proprie regole aziendali, il suo utilizzo risulta ad oggi non pronto a rivestire il ruolo di efficace strumento divulgativo in ambito politico.

Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo in un contesto digitale

Il secondo cenno di riflessione riguarda, come detto, il bilanciamento degli interessi inclusi nella libertà di manifestazione del pensiero e nei diritti inviolabili dell’uomo. Come noto, la libertà di manifestare il proprio pensiero è garantita dall’art. 21 Cost. – come anche dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – e include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi di interesse pubblico. In questo modo, con ogni mezzo, è garantita, tra le altre, la piena attuazione della dialettica democratica e viene consentito ai cittadini di formare un proprio pensiero in ragione dei vari accadimenti.

In questo scenario, risulta pacifica e doverosa la limitazione di tale diritto nei casi in cui lo stesso giunga ad invadere il raggio di tutela di altri diritti fondamentali (si pensi, come nella vicenda in commento, ai casi di istigazione all’odio e alla violenza). Tuttavia, anche sulla scorta di quanto recentemente sostenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (es. sentenza 3 ottobre 2019, causa C-18/18, ove è stato sostenuto che in caso di messaggi offensivi diffusi tramite social-network deve ritenersi configurata anche la responsabilità dei gestori di tali portali laddove i commenti siano stati diffusi senza un intervento tempestivo volto alla loro rimozione), risulta auspicabile una rivisitazione delle regole aziendali nella parte in cui non prevedono con chiarezza una proporzionalità dell’intervento “sanzionatorio” di Facebook nei confronti dell’utente che abbia oltrepassato il limite del corretto utilizzo dello strumento divulgativo on-line.

Conclusioni

Chiarita così la portata di alcuni principi, diventa chiaro che l’incertezza maggiore per la definizione di limiti e tutele non può che svolgersi in un’opera di bilanciamento che sappia escludere la tirannia di un diritto sull’altro e compressioni di diritti abnormi, aprioristicamente determinate. Infatti, la corretta chiave di lettura e declinazione di diritti di pari rango che convivono e si evolvono all’interno dei contesti accelerati e liquidi propri del mondo digitale giace all’interno del principio di proporzionalità che può consentire la convivenza di diritti di pari.

Una delle questioni fondamentali su cui occorre porre un ragionamento è però la seguente: sono state le policy d’uso di una piattaforma ad aver definito in modo embrionale un diritto poi confermato in sede giudiziale, o era stato altrimenti il diritto ad aver ispirato la creazione delle policy d’uso? La positivizzazione dei diritti o la definizione dei limiti d’esercizio degli stessi dovrebbe – anzi: deve – essere rimessa al legislatore, o al più all’evoluzione della giurisprudenza. Eppure, la realtà cui assistiamo ci fa intuire che forse anche questa non è univoca o di chiara e pronta evidenza. Ma la certezza del diritto non può ammettere deroghe.

Note

  1. Casapound aveva infatti richiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., a mente del quale “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

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