DOMANDA
Se c’è discordanza tra data di emissione della fattura cartacea e numerazione progressiva delle fatture in regime forfettario cosa si deve fare? Può una fattura del 10 ottobre avere numero 34 e una del 10 novembre numero 32?
RISPOSTA
A mio avviso, se l’errore non ha arrecato “pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo” e non ha inciso “sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”, non è sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto legislativo 472/1997. C’è da osservare tuttavia che l’Agenzia delle Entrate ha operato un distinguo tra errore formale ed errore “meramente” formale (vedi Circolare 77/E del 3 agosto 2001, punto 3.1), affermando che sono sanzionabili “…quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo”
Posto quindi che, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione individuata dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (quindi, incasso per prestazione di servizi, consegna beni e/o incasso per le cessioni), se la retrodatazione della fattura è strumentale al rispetto dei termini sopra detti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe sostenere che l’errore non possa godere della esimente prevista della normativa sopra citata e, quindi, sanzionabile. Per esempio, se Lei ha incassato una fattura in data 3 ottobre 2019 di cui si è accorto di avere ricevuto il bonifico il giorno 17 ottobre, quando ha già emesso una fattura in data 16 ottobre, è chiaro che la retrodatazione sia una implicita ammissione di tardività rispetto al “termine predeterminato normativamente” a cui l’Agenzia Entrate fa riferimento nella sopra indicata circolare.
Nel suo caso la esimente dovrebbe considerarsi “rafforzata”, posto che il regime forfetario non comporta imponibilità ai fini IVA.
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