DOMANDA
Per errore ho emesso regolari fatture inviate allo SDI in data primo febbraio 2020, purtroppo però per prassi e tipologia di lavoro (stazione di servizio carburanti), devo ancora emettere le fatture differite ai miei clienti relative al mese di gennaio. Posso effettuare le suddette fatture differite (con relativi riferimenti ai DDT emessi in Gennaio) datandole nel mese di Febbraio ed inviarle allo SDI entro i termini dei 12/15 giorni senza incorrere in sanzioni.
Se ciò fosse possibile in quale mese potranno i miei clienti contabilizzare le fatture? Se invece non fosse possibile potrei ovviare al problema utilizzando un nuovo provider o software di servizi che utilizzando una numerazione separata mi permetta di fatturare in data 31/01 e di inviare poi allo SDI sempre entro i 12/15 giorni? Trattandosi di circa 60 fatture non vorrei incorrere in sanzioni.
Ferrari Enrico
RISPOSTA
Quello che lei segnala come suo “errore” è la conseguenza di una stratificazione di norme alle quali non ha fatto seguito il necessario adeguamento regolamentare. Nel passato (ante obbligatorietà fattura elettronica) era ritenuto possibile (direi meglio: normativamente previsto e tecnicamente possibile) emettere fattura datata 15 del mese X+1 per le cessioni o prestazioni effettuate nel mese X risultanti da “documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali é effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472”.
A seguito dell’introduzione della lettera g-bis al comma 2 dell’articolo 21, DPR 633/1972, per cui in fattura deve essere indicata la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”, l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto opportuno modificare il tracciato xml, ed ha “proposto” la sostanziale identità tra la data del documento e la data di effettuazione della operazione, che nel caso di fatturazione differita può essere la data dell’ultimo documento “idoneo”, ovvero fine mese.
Questa interpretazione ha di fatto reo inapplicabile la possibilità ammessa in precedenza, di poter emettere fatture le fatture differite con data del mese successivo a quella di effettuazione delle operazioni. Fatto il superiore excursus storico, ritengo corretta e condivisibile la soluzione di utilizzare un sezionale separato ed inviare le fatture differite entro il giorno 15 del mese successivo. Non penso che lei abbia bisogno di utilizzare un provider diverso o nuovo, posto che non dovrebbe esserci alcuna preclusione ad operare come da lei proposto.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome