DOMANDA
Lavoro in una scuola pubblica e vorrei sapere se un professionista non titolare di partita Iva, che ha svolto una prestazione professionale occasionale come Rspp presso la nostra scuola, è obbligato a emettere fattura elettronica oppure può rilasciare solo una ricevuta cartacea?
Elvira Ferone
RISPOSTA
La qualificazione di occasionalità della prestazione è un onere che difficilmente lei può assolvere. Difatti, la condizione che obbligherebbe il professionista ad operare con la partita Iva è definita dall’articolo 5 del DPR 633/1972, secondo cui “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”.
L’abitualità riguarda il soggetto che effettua la prestazione, quindi se la prestazione ha requisiti oggettivamente occasionali può accettare una ricevuta anziché la fattura elettronica. Tenga presente che anche qualora la attività non fosse occasionale e il professionista fosse titolare di partita Iva e si avvalesse di un regime di favore o forfettario, sarebbe esonerato dall’obbligo di emissione di fattura elettronica.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome