DOMANDA
Gestisco una società immobiliare che emette ogni mese quattro fatture elettroniche di locazione e visto l’esiguo numero ho optato per l’inserimento a mezzo fatture e corrispettivi dell’Agenzia dell’entrate. Purtroppo il mese scorso non mi sono accorto, fino a ieri, che una delle fatture emesse riporta data fattura 02 ottobre ed è stata trasmessa in data 5 novembre 2019, (invece di riportate data 5 novembre) inoltre essendo la terza delle fatture risulterebbe anche fuori sequenza. Cioè FT 40 del 02 novembre 2019 FT 41 02 ottobre 2019 (fatture con errore formale).
Mi sono rivolto sia all’agenzia delle entrate che al mio commercialista e le risposte non sono state univoche. Il commercialista consiglia di emettere NC totale in data odierna per errata indicazione della data e riemissione contestuale della FT con stessa dizione della FT originaria (fitto mese Novembre), mentre secondo l’agenzia delle entrate la procedura è corretta ma la riemissione della FT riferita al mese di novembre è palesemente tardiva, quindi secondo loro sana l’errore ma ne crea uno certo per il sistema. Personalmente vedo quella del commercialista come scelta migliore, sperando che l’agenzia in caso di emissione di sanzione capisca la situazione e comprenda che il tutto ricade nello stesso trimestre di liquidazione dell’iva.
Grazie
RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, nel caso di locazioni (prestazioni di servizi), l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura o al momento del pagamento. La circostanza che lei assuma di aver commesso un errore, indicando come data 2 ottobre anziché 5 novembre, non mi sembra possa costituire valida ragione per la emissione di una nota di credito, posto che, una volta trasmessa al sistema di interscambio, la fattura si considera emessa ad ogni effetto di legge e non esiste un elemento obiettivo per cui la emissione possa essere considerata errata, quindi, annullata.
Aderisco quindi alla tesi dell’Agenzia delle Entrate, per cui sarebbe meglio lasciar le cose come stanno e, eventualmente, avvalersi del ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997, che nel suo caso sarebbe applicabile considerando come sanzione base quella di € 250, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, o comma 2, del Decreto legislativo 471/1997 (per due ragioni concomitanti, ossia perché l’errore non ha inciso sulla liquidazione periodica e/o perché l’operazione dovrebbe essere esente ai sensi dell’articolo 10), ridotta ad 1/9 se regolarizzata nel termine di 90 giorni (lettera a-bis comma 1 articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997).
Potrebbe infine decidere di non effettuare il ravvedimento ed eccepire – se mai l’Ufficio dovesse contestarle la irregolarità – la natura meramente formale della violazione (articolo 6, comma 5-bis decreto legislativo 472/1997) e, in caso di non accoglimento, avvalersi della possibilità di definire la sanzione ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del Decreto legislativo 472/1997 con pagamento di 1/3 della sanzione minima irrogata.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome