DOMANDA
Buongiorno, avrei da porle un quesito inerente la fattura elettronica in quanto, nonostante le mie ricerche, non sono riuscita a far chiarezza in merito a questo caso che mi sta capitando. Un mio conoscente ha emesso delle fatture nei tempi previsti, provveduto a fare le liquidazioni Iva e i pagamenti. Tuttavia, il suo programma per un errore di rete non ha inviato le fatture ai clienti, quindi non sono transitate allo SDI, le fatture da agosto ad ora sono state inviate oggi; la domanda è: a quanto ammontano le sanzioni per questa casistica?
Francesca Tampucci
RISPOSTA
L’art. articolo 21, comma 4, DPR 633/1972 prevede l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data effettuazione della operazione, individuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972 (consegna dei beni per le cessioni, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).
Il ritardo nella trasmissione della fattura elettronica è sanzionato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 471/1997, il cui comma 1 prevede una sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. L’ultimo periodo del comma 1 prevede che “la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
Per le violazioni commesse sino al 30 settembre 2019 dai contribuenti con liquidazione IVA mensile, l’articolo 1 comma 6 del Decreto Legislativo 127/2015 dispone che le sanzioni per la tardiva trasmissione
- non si applicano se la fattura è trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- si applicano con riduzione dell’80 % a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
La tardiva trasmissione della fattura elettronica può formare oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997, con la riduzione delle sanzioni:
- ad 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 gg dalla scadenza;
- ad 1/9 nel minimo se il pagamento avviene tra il 31 e il 90° giorno dalla scadenza;
- ad 1/8 del minimo se il pagamento avviene oltre il 90° giorno e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ad 1/7 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- ad 1/6 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione. Nel caso da lei prospettato si renderebbe applicabile il disposto dell’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del Decreto legislativo 471/1997 (sanzione fissa da Euro 250 a Euro 2.000) , e, qualora lei effettuasse la liquidazione IVA mensilmente, la sanzione base ai fini del ravvedimento sarebbe di 50 Euro, ossia la sanzione minima ridotta al 20% in quanto la violazione è stata commessa prima del 1 ottobre 2019.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome