Riceviamo molte mail che chiedono se bisogna fare fatture elettroniche verso committenti esteri. Oppure se un venditore estero è obbligato a fare fattura elettronica a un cliente italiano.
Per esempio:
DOMANDA
Le scrivo da una azienda grossista spagnola che si dedica alla vendita di giocattoli e cancelleria in numerosi paesi dell’Ue (Italia inclusa).
Sono numerosi i nostri clienti che ci chiedono delucidazione circa la fatturazione elettronica e la PEC. Come dobbiamo comportarci?
Possiamo continuare a inserire regolare fattura nei colli o dobbiamo comportarci diversamente?
Cosa dovrà fare un nostro cliente non appena riceve la nostra fattura?
Vittoria Pascarosa
RISPOSTA
Il caso rientra nell’ambito:
Soggetto estero (venditore) che emette fatture a soggetto italiano
Presupposto per la sussistenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica è che il cedente/prestatore sia residente o stabilito nel territorio dello Stato. L’obbligo riguarda quindi i titolari di partita IVA Italiani, o esteri che in Italia posseggono una “stabile organizzazione”, ossia una unità operativa o funzionale che sia idonea a generare i presupposti richiesti dall’articolo 1 del DPR 633/1972, secondo cui sono operazioni rilevanti ai fini IVA “…le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni…”.
Vi è un inoltre un’altra categoria di operazioni, rilevanti ai fini IVA, che nono sono poste in essere da soggetti residenti o stabiliti, ma che “si considerano effettuate nel territorio dello stato”[1], per le quali non possono essere posti obblighi di fatturazione a carico del cedente/prestatore, ma i cui obblighi sono posti dall’articolo 17 comma 2, DPR 633/1972, a carico del soggetto cessionario, residente o stabilito in Italia. Questa ipotesi anomala di territorialità dell’IVA a cui però non si accompagna alcun obbligo di emissione di documenti rilevanti ai fini IVA è stata risolta dal legislatore col meccanismo della cosiddetta “inversione contabile” o “reverse charge”, procedura con la quale la fattura emessa dal soggetto non residente viene “integrata” dal soggetto passivo IVA italiano che calcola l’IVA applicabile secondo le regole domestiche, annota la fattura esponendo l’IVA nel registro acquisti; tuttavia, non avendo alcun diritto alla detrazione (per non aver pagato l’IVA), deve generare una registrazione IVA di segno opposto, da annotare nel registro delle fatture emesse, per neutralizzare l’IVA portata in detrazione. L’articolo 17, comma 3, prevede che i predetti obblighi possono essere assunti direttamente dai soggetti cedenti/prestatori non residenti richiedendo la partita Iva norma dell’articolo 35-bis del DPR 633/1972, oppure nominando un “rappresentante fiscale”, diventando così “identificati”.
Chiarito il significato di soggetti residenti, stabiliti o identificati, si può quindi concludere affermando che l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti residenti e stabiliti, mentre per i soggetti identificati la fatturazione elettronica è una facoltà.
Nel caso da Lei posto, non sussiste pertanto alcun obbligo di emissione della fattura elettronica, salvo che Lei non provveda ad identificarsi in Italia o a nominare un rappresentante fiscale.
Soggetto italiano che emette fatture a soggetto estero (committente)
La fattura elettronica deve essere emessa per le cessioni/prestazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti, facoltativamente per i soggetti “identificati”.
Il comma 3-bis dell’articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015 dispone che “I soggetti passivi di cui al comma 3 (residenti e stabiliti) trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
Il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, punto 9.1, prevede che:
“Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.”
Tuttavia il successivo punto 9.2 prevede che:
“La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.”
Pertanto, i soggetti residenti o stabiliti che optassero per la emissione delle fatture elettroniche anche per le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti (privati o esercenti imprese o professioni), sono esonerati dall’obbligo di trasmissione mensile del c.d. esterometro. La riproduzione analogica della fattura elettronica può essere consegnata o inviata per email al cliente estero, cosniderato che costui non potrà ricevere dal sistema di interscambio alcuna notifica.
Come emettere fattura elettronica verso soggetti non italiani: cap, codice destinatario (non codice fiscale)
Per quanto riguarda la modalità di emissione della fattura elettronica nei confronti dei soggetti non residenti, le indicazioni per la compilazione sono le seguenti:
– codice destinatario XXXXXXX, non inserendo il codice fiscale;
– cap 00000;
– nel campo CodicePaese la sigla del paese di residenza del cessionario/committente;
– nel campo idpartitaIVA l’identificativo IVA del cliente, oppure per le fatture emesse a soggetti privati, valori numerici convenzionali (per esempio zeri).
I soggetti “identificati”, coerentemente con quanto previsto in materia di obbligo di emissione della fattura elettronica, non sono tenuti alla presentazione dell’esterometro.
Soggetto italiano che riceve fatture da soggetto estero
Se un soggetto passivo italiano riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, o comunque rilevante ai fini IVA per sussistenza del requisito della territorialità dell’operazione[1], sarà tenuto alla integrazione ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Decreto Legge 331/1993 (c.d. reverse charge “esterno”) e dovrà effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del Decreto legislativo 127/2015 e regolamentata al punto 9 del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 (esterometro).
Nella ipotesi di acquisto da soggetto estero con emissione di bolletta doganale, il soggetto italiano non è obbligato a presentare l’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, Decreto legislativo 127/2015).
Elenchi riepilogativi cessioni/acquisti intracomunitari (INTRA)
La fatturazione elettronica non interferisce in alcun modo con la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intercomunitarie, il cui obbligo rimane invariato.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome
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[1] Vedi articoli da 7-bis a 7-septies del DPR 633/1972
[2] Ossia una operazione rilevante ai fini IVA i Italia posta in essere da un soggetto privo di soggettività passiva italiana
[1] Vedi articoli da 7-bis a 7-septies del DPR 633/1972
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome