DOMANDA
Le fatture elettroniche emesse verso l’estero, per evitare l’esterometro, sono soggette alla sanzione per ritardata fatturazione (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso vengano emesse in ritardo? Oppure siccome non è obbligatorio emetterle tramite Sdi basta versare la sanzione di 2 euro a fattura per mancata comunicazione a mezzo esterometro?
Rosalia Buonocore
RISPOSTA
Premesso che la emissione della fattura elettronica in caso di operazioni transfrontaliere è opzionale, qualora lei non avesse emesso la fattura, e se esistono le condizioni previste dall’articolo 6 DPR 633/1972 (consegna beni/pagamento prezzo), la omissione è astrattamente imputabile alla modalità ordinaria ossia a quella analogica; ritengo che tale “attrazione” possa essere comunque valida anche se nel passato lei avesse utilizzato per le operazioni transfrontaliere la fatturazione elettronica.
Quindi se è dimostrabile (perché risulta da una verifica, da un controllo, o altro) che lei avesse omesso una fattura per operazioni transfrontaliere ed avesse omesso la trasmissione mensile dei dati (c.d. esterometro) lei sarebbe passibile di due sanzioni, la prima ex art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 471/1997 (sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati) e la seconda ex art.11, comma 2-quater, del medesimo Decreto.
Se la eventuale tardiva emissione (analogica) non fosse dimostrabile, perché al di là dell’accesso/verifica le fatture risultassero emesse, in caso di omessa trasmissione del c.d. esterometro la sanzione applicabile sarebbe quella portata dal citato art. 11 comma 2-quater (sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
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