i chiarimenti

Fattura elettronica e carburanti, i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate: un tardivo passo avanti

Con la Circolare 13/E dell’Agenzia delle entrate pubblicata la sera del 2 luglio, sono stati finalmente forniti gli attesi chiarimenti in merito all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti e le subforniture verso la Pubblica Amministrazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 03 Lug 2018

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

carburante

La Circolare 13/E firmata dal direttore generale dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini e pubblicata la sera del 2 luglio si sviluppa come una serie di risposte ai principali quesiti formulati dalle associazioni di categoria sull’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, con particolare riferimento alla filiera dei carburanti, confermando che tutte le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori per uso autotrazione devono essere oggetto di fattura elettronica con la sola eccezione delle cessioni effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, il cui obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2019. Vediamo di descrivere i principali punti chiariti dalla circolare. Abbiamo scritto il quadro generale su fattura elettronica e benzinai/carburanti, dopo il rinvio al 2019. Qui approfondiamo gli ultimi chiarimenti.

Carburanti per motori di diversa tipologia

È stato chiesto se l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.

L’Agenzia delle entrate, richiamando i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (punto 1) e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 indica che sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio effettuate tra soggetti passivi d’imposta, con esclusione delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” e da coloro che applicano il regime forfettario, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Viene ricordato che la modalità di documentazione con fattura elettronica riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (acquisto del singolo distributore da un grossista) e sono escluse anche le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada.

La circolare infine rammenta che “laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate […] le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica”.

Ribadito che l’obbligo di fattura elettronica decorre dal 1° luglio, va evidenziato che tale data si riferisce all’emissione della fattura, quindi tutte le cessioni avvenute in date precedenti, dovranno essere soggette a fatturazione elettronica ed invio della stessa attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Le cessioni relative a carburanti per macchine agricole, ancorchè circolanti su strada, ai sensi dell’art.57 del Codice della Strada, non sono soggette ad obbligo di fatturazione elettronica, ma devono essere acquistati obbligatoriamente con mezzi di pagamento tracciabile.

Soggetti identificati in Italia

Con riferimento alle operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia l’Agenzia delle entrate, richiamando la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, con la quale l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale, sottolinea che l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.

Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA,

la circolare ricorda l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto che statuisce: ”[…] il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione”. Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale.

Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.

Per le fatture ricevute la circolare evidenzia che la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale, quindi è possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Fatture differite

Dal punto di vista applicativo la circolare per il caso degli acquisti di gasolio e benzina destinati ad utilizzo come carburanti di motori per autotrazione effettuati entro il 30 giugno chiarisce che per determinare gli obblighi di forma occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento. Quindi per le operazioni, anche se effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 anche “fatture differite” emesse ai sensi dell’art.21, co.4, let.a) del DPR n. 633/72, entro il 15 luglio 2018 con riferimento al mese di giugno 2018 dovranno essere elettroniche, quindi trasmesse tramite SDI.

Termini di trasmissione delle fatture al SDI

Il termine ultimo di trasmissione al SDI delle fatture che documentano le cessioni di carburante è stato uno dei più dibattuti, e criticati, da gran parte della dottrina.

La Circolare 13/E ricorda che i termini di emissione dei documenti (cartacei o elettronici) restano ancorati, alle disposizioni contenute nell’art.21, co.4 del DPR 633/72 in merito al momento di effettuazione dell’operazione, e di esigibilità dell’imposta, come indicato nell’art.6 del medesimo DPR 633/72.

L’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire contestualmente alla cessione del carburante (fanno eccezione le “fatture differite”), intendendo con il termine contestualmente entro le ore 24 del medesimo giorno in cui è avvenuta la cessione.

La predetta Circolare rammenta che deve essere tenuto conto del fatto che il processo di emissione, trasmissione e consegna della fattura elettronica deve avvenire attraverso il SDI in base ad uno specifico obbligo di legge, che rimanda anche a regole tecniche definite. E proprio per questo va considerato, continua la Circolare, che il sistema dei controlli che SDI deve realizzare per ogni documento trasmesso, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, il contenuto del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 che nel punto 4.1 dispone che La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

In pratica il file della fattura elettronica va sempre inviato tempestivamente al SDI, assumendo rilievo ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SDI, come riportata nel campo indicato. Infatti, in assenza di un suo scarto che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali.

In fase di prima applicazione dei nuovi obblighi, con le conseguenti difficoltà applicative e tecnologiche, è tollerato un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, quindi senza costituire una violazione punibile ai sensi dell’art.6, co.5-bis del D.Lgs. 475/97.

Modalità di inoltro di una fattura scartata

Come è noto la fattura elettronica deve essere emessa ed inviata tramite SDI che effettua i controlli formali. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato lo stesso file, pertanto la fattura elettronica si considera non emessa.

Il cedente/prestatore che nel frattempo avesse effettuato la registrazione contabile del documento, dovrà. Procedere ad effettuare una variazione contabile (valida ai soli fini interni), senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SDI, come indicato nel punto 6.3 del provvedimento 89757/2018.

Si ritiene che la fattura elettronica relativa al file scartato da SDI vada emessa, e nuovamente inviata tramite SDI entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario, come indicato sia nella risoluzione n. 1/E/2013 sull’identificazione univoca del documento, sia in relazione al paragrafo precedente.

Nel caso in cui l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, si può operare alternativamente:

  • l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdi), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  • l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sdi. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

Fatturazione elettronica ed appalti

Il Codice appalti pubblici e contratti di concessione (D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016) all’art.105, co.2 stabilisce che: “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”.

Appare chiaro che, sito quanto precede, le disposizioni dell’art.1, co.917, let.b) della legge n. 205 del 2017 (Manovra 2018) trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Fattura elettronica benzinai, rinvio al 2019: che succede ora

Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SDI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP.

Ambito di applicazione ai Consorzi

Un quesito formulato all’Agenzia delle entrate indicava quale fosse l’ambito di applicazione dell’art.1, co.917, let.b) della legge n. 205 del 2017 (Manovra 2018) con riferimento ai Consorzi, in particolare se il predetto articolo valesse anche per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una Pubblica Amministrazione o che si inserisse nella filiera dei contratti di subappalto.

Sul punto la Circolare 13/E indica che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.

Criteri di registrazione delle fatture elettroniche

La Circolare 13/E affronta anche il quesito relativo alla registrazione delle fatture elettroniche richiedendo se esse, dopo invio a SDI e stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.

La Manovra 2018, ad eccezione dell’art.4 del D.Lgs. 127/2015, non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute indicati negli artt.23 e 25 del DPR 633/1972.

Ferme restando le predette disposizioni, e le successive indicazioni regolamentari ed interpretative, la Circolare 13/E evidenzia che:

  1. la natura del documento elettronico transitato tramite SDI è non modificabile e non integrabile,
  2. la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata secondo le modalità (Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017) già ritenute idonee in precedenza, ossia predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Criteri di conservazione delle fatture elettroniche

È possibile conservare le fatture elettroniche transitate dal SDI in formati diversi dal XML?

Questo interessante e diffuso quesito porta l’Agenzia delle entrate a chiarire che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dall’art.23-bis, co.2, del D.Lgs. DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dello Codice dell’Amministrazione Digitale), e considerati idonei a fini della conservazione.

L’Agenzia delle entrate ricorda poi che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha

facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (ai sensi della Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 e gli artt.5, co.3, e 9, co.2, del DPCM 3 dicembre 2013).

Servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate

La Circolare 13/e rammenta che nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso SDI saranno portate in conservazione a norma del DM 17 giugno 2014, pertanto SDI non opererà alcuna distinzione tra fatture verso privati e verso la Pubblica Amministrazione.

Quindi chi aderirà all’accordo di servizio, da effettuare online, per la conservazione delle fatture elettroniche conserverà tutte le fatture transitate da SDI e senza distinzione di tipologia di destinatario.

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