I problemi

Scontrino elettronico, mancano i registratori né si può delegare il commercialista: come fare

Non tutti i commercianti si sono dotati di registratore telematico all’avvio dell’obbligo di scontrino elettronico il primo luglio 2019. L’Agenzia delle entrate è intervenuta annunciando servizi online sostitutivi per un periodo transitorio. Intanto, sussistono criticità sulle deleghe ai commercialisti per la trasmissione

Pubblicato il 29 Lug 2019

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

5 per mille

Molti esercenti non si sono trovati nelle condizioni di adempiere correttamente alle novità fiscali 2019 in vigore dal primo luglio relative allo scontrino elettronico. Il problema principale riguarda l’acquisto di un nuovo Registratore Telematico e l’impossibilità di delegare un commercialista per la trasmissione dei corrispettivi.

Ecco dunque emergere la necessità di un periodo transitorio, concesso dal legislatore. Ma sussistono alcune criticità.

Scontrino elettronico, il periodo transitorio

Dal primo luglio 2019 i soggetti che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore ad euro 400.000,00 sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 127/2015. L’obbligo ha richiesto, nella quasi totalità dei casi, l’acquisto di un nuovo registratore telematico o l’aggiornamento del vecchio registratore di cassa (anche detto “Misuratore Fiscale”), il che ha portato a un intasamento di ordini e di richieste di intervento che la filiera di fornitura specializzata spesso non è riuscita a supportare tempestivamente a causa della concentrazione di ordini “dell’ultimo minuto”.

Fortunatamente, il legislatore e l’Agenzia delle Entrate, recependo le istanze di associazioni di categoria e commercialisti, rispettivamente mediante l’emanazione del “Decreto Crescita” e la pubblicazione della circ. 15/E del 29 giugno 2019 e del provvedimento n.236086 del 4 luglio 2019 hanno previsto un vero e proprio “periodo transitorio” che, pur non rappresentando assolutamente un rinvio (l’obbligo è assolutamente partito dal primo luglio 2019 per tutti i soggetti non interessati da fattispecie di esonero), ha identificato gli strumenti ed i termini con cui i soggetti che non abbiano potuto attivare il registratore telematico entro il primo luglio 2019 possano comunque adempiere correttamente al nuovo obbligo ed evitare sanzioni.

Per prima cosa (nuovo comma 6-ter art. 2 DLgs. 127/2015), per il primo semestre di obbligo (quindi secondo semestre 2019 per i soggetti con volume d’affari maggiore di euro 400.000,00 e primo semestre 2020 per tutti gli altri) è prevista la non applicabilità di sanzioni per i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Questa disposizione, però, da sola non basta a risolvere il problema. Il registratore telematico trasmette i dati delle operazioni dal momento della sua attivazione, e non per i giorni precedenti per i quali l’obbligo è comunque presente.

I servizi dell’Agenzia delle Entrate

Ci viene però in aiuto l’Agenzia delle Entrate che con la circ. 15/E ci ha detto che temporaneamente, in assenza di Registratore Telematico, si potrà adempiere agli obblighi di memorizzazione certificando le operazioni con i previgenti scontrino e ricevuta fiscale per poi trasmettere successivamente (ma entro il termine del mese successivo) i dati dei corrispettivi giornalieri mediante appositi servizi web che saranno messi a breve a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il provv. 236086 del 4 luglio 2019 ci dice quali sono i servizi che l’Agenzia renderà disponibili:

  • Applicazione web (sicuramente integrata nell’ormai ben noto portale “Fatture e Corrispettivi”) di “compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata”;
  • Possibilità di trasmettere, sempre via web, “un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata”;
  • Trasmissione dei dati mediante “web service” o protocollo SFTP, presumibilmente riservati a software house e service provider specializzati.

Quest’ultimo servizio, che di primo acchito farebbe ipotizzare modalità alternative di adempimento all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, al momento attuale risulta perentoriamente dedicato al solo periodo transitorio, visto che le stesse specifiche tecniche allegate al provvedimento precisano: “Con il presente documento vengono definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi da parte degli operatori che, in fase di avvio dell’obbligo di legge, non dispongono ancora degli strumenti tecnologici di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 attraverso cui operare la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri”. In realtà, si tratta di un adattamento del tracciato dell’esterometro e non di un nuovo tracciato ad hoc, il che rafforza la sensazione di temporaneità.

Ovviamente la notizia non può che essere accolta favorevolmente. Sarà possibile, per chi è in ritardo con l’acquisto, l’aggiornamento o anche solo l’attivazione del registratore telematico, adempiere all’obbligo ed evitare sanzioni utilizzando ancora il registratore di cassa non aggiornato e trasmettendo i corrispettivi tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Ad analizzare bene gli attuali strumenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è però possibile identificare alcune criticità operative che sarà necessario affrontare.

La delega al commercialista

Può l’esercente delegare il commercialista alla trasmissione dei corrispettivi? L’attuale modello di delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica nella parte relativa ai corrispettivi telematici riporta esclusivamente la voce “Accreditamento e censimento dispositivi”. Null’altro. Al momento attuale è esclusivamente possibile delegare, a un commercialista o a un terzo, la fase di accreditamento ed attivazione del Registratore Telematico. Ad esempio, non è possibile per il commercialista, pur delegato dal proprio cliente, accedere alla funzione “Documento commerciale”, messa a disposizione su “Fatture e Corrispettivi” per coloro che non volessero dotarsi di Registratore Telematico (ragionevolmente solo nel caso di pochissime certificazioni all’anno, vista la macchinosità del sistema).

Tutto questo perché in realtà oggi tale delega semplicemente non esiste. Quindi oggi la risposta alla domanda non può che essere: “No, non è possibile delegare il commercialista”. Ci sarà una nuova delega? Dovremo quindi acquisirle un’altra volta? Purtroppo non abbiamo fonti privilegiate che ci possano rivelare cosa sta preparando l’Agenzia delle Entrate. Non possiamo che mettere assieme i pezzi del puzzle e fare alcune ipotesi ragionate. Abbiamo visto che la delega in materia di Corrispettivi telematici oggi è estremamente limitata e certamente non coprirà i servizi futuri. A noi pare però del tutto ragionevole che ciò sia semplicemente dovuto al fatto che quando tale delega è stata pensata e pubblicata (21 dicembre 2018) i servizi relativi ai Corrispettivi Telematici non esistevano.

Ci pare quindi altrettanto ragionevole che assieme al rilascio delle nuove funzionalità per la trasmissione dei corrispettivi venga anche rilasciato un nuovo modello di delega che includa i nuovi servizi (che, peraltro ritengo saranno delegabili anche a soggetti diversi dai commercialisti e dagli intermediari fiscali ex DPR 322/1998). Il problema è che se si vuole delegare al commercialista la trasmissione dei corrispettivi telematici dei primi giorni di luglio (fattispecie ahimè abbastanza diffusa) ovviamente tale nuova delega dovrà essere conferita entro il mese di agosto visto che la scadenza dell’adempimento è proprio il 31 agosto prossimo.

Si prepara quindi una nuova corsa alla delega per contribuenti e professionisti. La nostra ipotesi è che tale delega si manifesterà sotto forma di un aggiornato “Modello per il conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica” e che resteranno quindi invariate le modalità di conferimento della stessa. Facile prevedere un certo malessere tra gli operatori del settore in quanto si tratta, di nuovo, di farsi delegare dal proprio cliente per l’accesso a “Fatture e Corrispettivi” in maniera non dissimile a quanto accaduto per il nuovo servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” recentemente attivato.

Chi può usare i servizi di trasmissione dei corrispettivi

In linea di massima, tutti i servizi web (Fisconline e Fatture e Corrispettivi in primis) sono fatti per essere utilizzati dal contribuente in prima persona. Per cui ne deriva che:

  • L’esercente persona fisica potrà adempiere all’obbligo esclusivamente in prima persona, accedendo tramite credenziali Fisconline, SPID o smartcard/chiavetta CNS.
  • L’esercente società o comunque ente diverso da persona fisica vedrà la necessità per il legale rappresentate di dotarsi di credenziali Fisconline, SPID o CNS e “accreditarsi” quale legale rappresentante della società o ente. Sarà poi anche possibile, online tramite la funzione “Funzioni relative agli incaricati” o di persona presso gli uffici dell’Agenzia, nominare “soggetti incaricati” che potranno utilizzare i nuovi servizi.

Conclusioni

Le conclusioni non possono che essere “aperte”, visto che il servizio non è ancora stato rilasciato né si hanno notizie certe di una nuova delega per permettere ai commercialisti di trasmettere i corrispettivi per i propri clienti. Il consiglio che però ci sentiamo di formulare è che tutti gli esercenti interessati (o i loro legali rappresentanti) si dotino prontamente di un sistema di accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate (credenziali fisconline, SPID o CNS).

Solo così il contribuente può avere la certezza di poter adempiere all’obbligo entro la scadenza del 31 agosto 2019.

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