Le regole

Fatture elettroniche, ecco perché la conservazione non sempre è necessaria

Chi ha aderito al servizio di consultazione dell’Agenzia delle entrate non ha l’obbligo di conservare le fatture elettroniche: un dibattito caldo perché in questo periodo aziende e professionisti stanno procedendo alla messa in conservazione delle fatture, inoltre sul tema è intervenuto anche il Garante privacy

Pubblicato il 24 Feb 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

L’obbligo di conservare le fatture elettroniche non sussiste per chi ha aderito al servizio di consultazione dell’Agenzia delle entrate. Per questi contribuenti infatti, le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio sono ancora memorizzate e che, sin quando lo saranno, esiste una precisa disposizione normativa che li esonera. Ma pochi lo sanno.

Il tema è di attualità in questi giorni, in quanto professionisti e imprese stanno affrontando le procedure per effettuare la conservazione – oltre che gli eventuali libri e registri per cui avessero optato per la tenuta e conservazione in formato digitale – delle fatture elettroniche relative all’anno d’imposta 2019, considerato che il termine per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fino fiscali deve avvenire, a norma dell’articolo 3 comma 3 del MDEF del 17/6/2014, entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento dei documenti, attualmente il 10 marzo 2021.

Conservazione: i problemi

Il dilemma che molti si pongono è: a chi affidiamo la conservazione, all’Agenzia delle Entrate, a una società specializzata o ad entrambi? Probabilmente pochi sono a conoscenza che tale obbligo non sussiste per i contribuenti che hanno aderito al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate. Anche quando le fatture elettroniche dovessero essere cancellate dalle “memorie” dell’Agenzia delle Entrate, resteranno acquisiti i dati relativi al loro transito e, in particolare, i file delle ricevute che contengono l’impronta informatica (hash) di ciascuna fattura, per cui ci attendiamo che quanto prima venga sancita ufficialmente la inesistenza dell’obbligo di conservazione per le fatture elettroniche in quanto di fatto sono realizzate le condizioni di legge per assicurarne la autenticità e la integrità, anche in mancanza del processo di conservazione.

La permanenza delle fatture elettroniche nel Sistema di interscambio è tra l’altro sub judice a causa delle osservazioni manifestate dal Garante della tutela dei dati personali; è quindi in corso un serrato confronto che dovrebbe determinare le modalità ed i termini con cui l’Agenzia delle Entrate potrà mantenere nelle sue memorie dati che sono apparsi sproporzionati rispetto alle sia pure rilevanti esigenze di controllo e di contrasto alla evasione.

Non c’è obbligo di conservazione sin quando le Fatture resteranno memorizzate: le norme

Il comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015[1] così recita: “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate”.

Quindi l’unica scadenza tecnica per la conservazione delle fatture elettroniche potrà essere fissata solo quando l’Agenzia dovesse cancellare le fatture, o per decisione del Garante per la protezione dei dati personali o per decisione dei soggetti tutelati. È importante il riferimento contenuto nella disposizione richiamata anche a “tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di Interscambio”, categoria che include anche tutti gli eventuali allegati alle fatture elettroniche (per esempio i documenti di trasporto), possibilità peraltro già confermata dall’Agenzia delle Entrate in una sua precedente FAQ[2] .

La conservazione ai fini civilistici

Gli obblighi di conservazione rispondono anche ad esigenze di carattere civilistico, come previsto dagli articoli 2214 e 2215-bis del codice civile. Rinviando ad un successivo approfondimento, ritengo che l’osservanza delle regole dettate ai fini fiscali, fra l’altro richiamate sia dall’art.2215-bis (come termine per la conservazione dei libri) e dall’articolo 634 cpc (ai fini della prova da utilizzare nei procedimenti) dovrebbe avere piena valenza civilistica. Non si può tuttavia fare a meno di osservare che sarebbe auspicabile un riordino e un coordinamento tra le diverse norme, e che probabilmente sarebbe necessario un servizio “pubblico” di estrazione e certificazione di validità delle fatture memorizzate dalla Agenzia delle Entrate, in modo da rendere più semplici e snelli i procedimenti giudiziari.

Conservazione delle fatture elettroniche, gli impatti privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di affermare che “L’autenticità e l’integrità di ciascun file, indispensabile ai fini dei controlli, è peraltro garantita dalla memorizzazione, da parte dell’Agenzia, di una c.d. impronta univoca della fattura (valore di hash)”[3]. Infatti le specifiche tecniche in vigore prevedono che nelle ricevute del Sistema di Interscambio sia inserito “… un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato”.

Nel linguaggio matematico e informatico, l’hash è una funzione non invertibile che, partendo da un qualsiasi file, genera mediante un apposito algoritmo una stringa di lunghezza predefinita. La non invertibilità vuol dire che il processo è a senso unico, ossia che dall’hash non è possibile risalire in alcun modo al contenuto del file di origine. Francamente non si comprende la ragione per cui la conservazione sia vista come un obbligo e non come un onere: se il contribuente è in possesso del documento fattura elettronica in formato originale, e l’agenzia delle Entrate ha tutti gli hash delle fatture elettroniche transitate dal sistema di interscambio, esistono la certezza matematica che il documento abbia tutte le caratteristiche prevista dalla legge per essere considerato integro ed autentico.

Mettendo a raffronto gli hash memorizzati dall’Agenzia delle Entrate e con quelli calcolati sulle corrispondenti fatture elettroniche in possesso del contribuente, si realizza una condizione del tutto simile a quella attuale, in cui le fatture sono memorizzate dall’Agenzia delle Entrate: cambia solo il luogo di memorizzazione che, in presenza del controllo sull’hash, appare irrilevante. A cosa serve quindi la conservazione ? se la risposta alla domanda fosse “perché lo prevedono le regole tecniche per la conservazione” vorrebbe dire che ci troviamo in presenza di una norma che deve essere neutralizzata, sia dal legislatore che dall’Agenzia delle Entrate, senza mezzi termini.

È chiaro che sin quando gli Enti competenti non daranno un auspicabile contributo risolutivo, gli operatori si troveranno in grandi difficoltà, posto che non è atto di civiltà giuridica porre il contribuente al centro di una diatriba tecnica sulla quale nemmeno i professionisti a cui si affidano potrebbero non avere adeguata competenza.

La memorizzazione delle fatture elettroniche e il contrasto col Garante privacy

Il comma 5-bis del decreto legislativo 127/2015 prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati dall’Agenzia delle Entrate sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e possono essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Tuttavia l’utilizzo può avvenire previa adozione di “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Tra l’Agenzia delle Entrate ed il Garante è in corso una attività finalizzata alla condivisione delle misure in questione, e nelle more degli attesi provvedimenti l’Agenzia delle Entrate sta mantenendo nelle sue “memorie” tutte le fatture elettroniche transitate dal sistema di interscambio. Quando saranno concordate le norme a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, l’Agenzia delle Entrate porrà un termine per acquisire il consenso degli interessati alla memorizzazione dei files delle fatture elettroniche, in mancanza del quale provvederà nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine alla cancellazione dei files e alla conservazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. “dati fattura”), con esclusione delle informazioni relative ai beni/servizi ceduti e all’oggetto della fattura[4].

La “dialettica” tra il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle Entrate è tuttora molto serrata, e non sembra – anche se ce lo auguriamo tutti – che possa trovare una composizione in tempi brevi. Infatti più volte l’Agenzia ha cercato di correggere il tiro, ed altrettante volte il Garante ha eccepito che la memorizzazione dei dati non fiscalmente rilevanti e inerenti la descrizione dei beni ceduti e delle prestazioni fornite è sproporzionata rispetto agli interessi dell’Erario. Ma prima o poi una soluzione dovrà essere trovata, e ci troveremo di fronte a due possibilità, che verranno appresso approfondite.

La gestione del servizio di conservazione AdE: le difficoltà

L’attuale sistema di conservazione organizzato dall’Agenzia delle Entrate presta il fianco ad evidenti censure di ordine pratico. Una su tutte è rappresentata dalla forzatura oggi presente che impone ai contribuenti che decidessero di avvalersi del sistema di conservazione messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate di essere costretti ad effettuare l’upload delle fatture elettroniche che si intende assoggettare al processo di conservazione, relative al periodo antecedente l’adesione, come se esse non fossero già in possesso dell’Agenzia[5].

Sono sufficientemente consapevole che la questione non è da imputare a ragioni tecniche, Sogei è un interlocutore competente ed attento; probabilmente dietro questa procedura, che definire farraginosa sarebbe riduttivo, ci sono decisioni originariamente poste a tutela degli interessi delle software house che avevano effettuato investimenti per organizzare i servizi di conservazione, e che hanno fatto valere le loro ragioni quando l’Agenzia delle Entrate è scesa in campo offrendo gli stessi servizi in maniera gratuita. Il compromesso raggiunto ha generato una versione volutamente poco efficiente dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate, che, a fronte delle rimostranze degli utenti, ha ribadito che i servizi gratuiti erano stati ideati per contribuenti di modeste dimensioni. Ciò non toglie che la procedura di conservazione offerta dall’Agenzia delle Entrate abbia per gli utenti la connotazione di un percorso ad ostacoli, con l’aggravante che qualche volta si ha l’impressione gli ostacoli siano piazzati in maniera consapevole.

Sembra che ci sia una incomprensibile forza di gravità che agisce come contrasto ai canoni più elementari della fisica e della logica, e che rende complesse anche le cose più ovvie e più semplici, suscettibile di ingenerare sfiducia e frustrazione perché sembrano denotare scarso rispetto per i destinatari, che dovrebbero invece costituire primario oggetto di tutela[6]. In questo contesto, parlare di “semplificazioni” è mortificante.

Conclusione

Assolvere gli obblighi tributari comporta oneri (e rischi di omissioni) non indifferenti, ma non c’è dubbio che gli adempimenti sarebbero meglio accettati se chi li codifica cercasse di minimizzarne l’impatto sui destinatari, evitando ridondanze, che nei momenti di crisi come quello che attraversiamo aumentano pericolosamente la distanza tra i cittadini e lo Stato. Per recuperare un rapporto ingiustamente sbilanciato, è il momento di passare ai fatti, non bastano più le parole e le buone intenzioni, a maggior ragione quando non costano nulla.

_

Note

  1. Nella versione in vigore già a far tempo dall’1/1/2018
  2. Nella FAQ n.52 del 21 dicembre 2018 l’Agenzia ha detto che “I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB”.
  3. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9178137 , Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
  4. Il Provvedimento 311557/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate così recita: “Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il presente provvedimento è disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”.
  5. Circostanza resa ancora di più scomoda dal limite che i files possano essere caricati o uno alla volta o in blocchi composti al massimo da 10 fatture
  6. Proprio in questi giorni i contribuenti si stanno confrontando con le modifiche al tracciato della fattura elettronica, in cui sono state inserite codifiche nuove e complesse, alcune delle quali sembrano finalizzate esclusivamente a “controllare” il contribuente piuttosto che ad agevolare e a non complicare la predisposizione della fattura elettronica. Mi riferisco all’obbligo di distinzione tra TD01 (fattura immediata) TD24 (fattura differita art.21, quarto comma, lettera a) e TD25 (fattura differita, art.21, quarto comma, lettera b). Non escludo che dietro questa esigenza di dettaglio, che comunque è stata e sarà fonte di errori, ci sia una logica diversa da quella repressiva, ma sarebbe opportuno che l’Agenzia spiegasse anche le ragioni delle sue scelte, che tuttavia appaiono comunque discutibili perché le informazioni richieste con dati aggiuntivi potrebbero essere ricavate dal contesto della fattura elettronica, in cui sono già previsti campi per la indicazione dei dati sui DDT: in presenza di DDT la fattura non può essere differita.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3