Diritto d'autore

Direttiva Copyright: perché non si vedono più le anteprime degli articoli condivisi sui social

L’applicazione della Direttiva Copyright ha inserito un diritto esclusivo per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche che prevede un equo compenso agli editori: come funziona, le eccezioni, gli impatti, il regolamento del Garante

Pubblicato il 17 Mar 2022

Domenico Gallo

avvocato, studio legale DG

attuazione direttiva copyright - text data mining

Dal 13 dicembre 2021, gli articoli di giornale condivisi dai lettori sui social non hanno più l’immagine di anteprima, che resta presente sulle pagine social ufficiali delle testate: è uno degli effetti dell’entrata in vigore dell’attuazione della Direttiva Copyright.

Infatti, con il D. Lgs. 177/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2021, il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, esercitando la delega concessa dall’art. 9 Legge di delegazione Europea 2019-2020.

La direttiva Copyright, che modifica le precedenti in tema di diritto d’autore, è stata accompagnata da molte polemiche, soprattutto riguardo il nuovo diritto degli editori per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche.

L’articolo 43 bis del decreto legislativo sopracitato inserisce infatti un nuovo diritto esclusivo, che riguarda la riproduzione e la comunicazione, di cui agli artt. 13 e 16 della legge 22 Aprile 1941 n. 633 (la Legge sul Diritto D’Autore). Un diritto esclusivo attribuito “agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sia in forma singola che associata o consorziata”.

Diritto d’autore: cosa stabilisce la direttiva DSM sull’equo compenso

Viene quindi attribuito un compenso agli editori “per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società d’informazione […] comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa”. Vediamo in dettaglio

Direttiva Copyright ed esclusiva editori: i dettagli e le eccezioni

Per pubblicazione di carattere giornalistico, che non comprende i periodici a fini scientifici o accademici, si intende “un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa”.

L’art. 43 bis fa comunque sempre salvi i diritti “degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistica, ivi compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse”.

La norma prevede altresì che nel caso in cui un’opera o altri materiali protetti siano inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti in oggetto non possano essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l’utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta.

I diritti di riproduzione e comunicazione non si applicano nel caso di utilizzo delle pubblicazioni per fini privati o non commerciali, per collegamenti ipertestuali, per impiego di singole parole o per estratti molto brevi che non dispensino dalla consultazione dell’articolo integrale.

La normativa introdotta è retroattiva: riguarda anche i post precedenti, con link di giorni o mesi scorsi e, quindi, influirà anche sui post che sono stati pubblicati in passato, ai quali verranno eliminate foto e sottotitoli.

La normativa è però valida e applicabile sui profili personali degli utenti e non sulle pagine dei social network: le pagine social ufficiali delle testate giornalistiche, titolari del link condiviso, potranno continuare a postare regolarmente e senza modifiche rispetto al passato. Una distinzione con lo scopo di non penalizzare gli editori nella condivisione delle loro notizie.

Direttiva Copyright: cosa prevede l’equo compenso

Nella normativa è previsto un equo compenso per gli editori per l’utilizzo dei loro articoli da parte dei social network online, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi.

La cancellazione di foto e immagini degli articoli ne è una conseguenza: lo schema prevede che i social network, quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, abbiano l’obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

I social network devono quindi garantire una remunerazione proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, con l’obiettivo di tutelare la parte contrattualmente più debole.

Bisogna prendere atto del mutamento intervenuto nelle forme di fruizione di questa tipologia di pubblicazioni, che oggi vengono disciplinate in modo da attribuire ai produttori le esternalità positive della loro attività.

In altri termini, questa normativa consegna agli operatori del settore una nuova prospettiva di ripresa economica ed introduce il tanto atteso riconoscimento della remunerazione adeguata dei diritti connessi in favore dei produttori di servizi editoriali digitali e diffusi online.

Ecco perché a partire dal 13 dicembre scorso non si vedono più le immagini dei link su Facebook – anche se come abbiamo visto gli estratti molto brevi sono esclusi dal riconoscimento del diritto d’autore – ed ecco perché l’esperienza degli utenti potrebbe essere diversa, in futuro, a seconda delle decisioni prese dalle varie testate.

Gli editori possono decidere di concedere ai social network l’autorizzazione a pubblicare senza pretendere alcun compenso: ma questa autorizzazione deve esserci e, in difetto, i social network sono normativamente obbligati all’applicazione della normativa.

Direttiva Copyright: come si calcola l’equo compenso

L’utilizzo online delle pubblicazioni a carattere giornalistico obbliga i prestatori di servizi della società dell’informazione a riconoscere agli editori un “equo compenso” (cfr. art. 43 bis n. 8).

La norma prevede che il Garante per le Comunicazioni debba emettere, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della normativa, quindi dal 12 dicembre 2021, un regolamento per permettere di valutare il valore economico delle immagini e dei testi che accompagnano le anteprime dei link pubblicati sui social network.

In altre parole, servono dei criteri per stabilire quanto si dovrà pagare per la pubblicazione di questi contenuti o di parte di essi e, quindi, quanto potranno guadagnare gli editori da questa operazione.

Sono sin d’ora considerati parametri rilevanti ai fini dell’individuazione dell’equo compenso:

  • il numero di consultazioni online dell’articolo;
  • gli anni di attività e la rilevanza sul mercato degli editori;
  • il numero di giornalisti impiegati;
  • i costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti;
  • i benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.

Quindi la negoziazione tra editori e colossi tech per la stipula di un contratto sull’utilizzo dei diritti dovrà tenere conto di questo regolamento definito dal Garante.

Se non si arriva a un accordo tra le parti sull’ammontare del compenso, è prevista, su richiesta, una sorta di procedura di negoziazione assistita, con l’intervento sempre dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e con obblighi di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. in capo ad entrambe le parti, per procedere alla determinazione del compenso nel caso.

L’importanza della stipulazione di un accordo tra le parti viene confermata anche dal fatto che questa eventuale mancata conclusione di un accordo sull’equo compenso comporta altresì che ciascuna parte possa addirittura rivolgersi per la sua determinazione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (cfr. art. 43 bis del D. Lgs.).

Conclusioni

La normativa di cui al D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 177 ha introdotto per gli editori un diritto esclusivo di riproduzione e comunicazione.

Questo diritto è degradato, in termini pratici, a “diritto a compenso”: il network o la piattaforma per non violarlo essere esposti, in caso di sua violazione, a richieste di importi ad oggi non quantificabili, hanno fatto sì che non fossero più visibili le immagini/foto e il sommario di un pezzo condiviso da un giornale.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di articoli di informazione generale che potenzialmente sottraggono copie alla vendita di quotidiani e periodici. E questo non è giusto.

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