L'analisi

Diritto d’autore: cosa stabilisce la direttiva DSM sull’equo compenso

Diritto di trasparenza, di remunerazione ulteriore, di revoca: la direttiva DSM detta nuove regole sull’equo compenso per autori e interpreti. Ma cosa si intende per “remunerazione adeguata e proporzionata”? L’autore può rinunciarvi?

Pubblicato il 18 Feb 2021

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

direttiva dsm

La direttiva DSM (Dir. 790/2019/EU) stabilisce, a sostegno del diritto degli autori e degli interpreti, una serie di misure complementari sull’equo compenso:

  • il diritto di trasparenza sui contenuti delle informazioni che riguardano gli sfruttamenti delle opere;
  • il diritto di rivendicazione di una remunerazione ulteriore adeguata, se la precedente risultasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati;
  • il diritto di revoca, se l’opera non fosse stata adeguatamente sfruttata dal cessionario dei diritti.

Strumenti volti ad elidere le sperequazioni attualmente esistenti fra soggetti deboli (autori e interpreti esecutori) e soggetti forti (editori e produttori in senso lato): la direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, tratta esplicitamente, al capo 3, l’equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento delle loro opere e la disciplina nei recital da 72 a 81 e negli artt. da 18 a 23.

La Direttiva conduce a sviluppare, nei singoli Stati Membri, i meccanismi di calcolo dei compensi equi e adeguati a favore di autori e interpreti, garantendo l’equilibrio tra diritti e interessi: ma va esaminato come il percorso tracciato possa conferire certezza e trasparenza ai coefficienti impiegati, ad esempio attraverso una rivalutazione degli apporti creativi presi in esame alla luce di un incremento del valore commerciale dell’opera, tenuto conto dell’apporto effettivo dell’autore.

Allo stesso modo, è necessario che il diritto di revoca (Art. 22), che compete all’autore in caso di mancato sfruttamento dell’opera trasferita o concessa in licenza, sia sorretto da evidenze che rendano indubitabile l’abbandono dello sfruttamento commerciale dell’opera creativa da parte del titolare, così da evitare la dispersione di investimenti non sempre agevolmente recuperabili da parte dei produttori.

Che significa “remunerazione adeguata e proporzionata”?

Il significato delle disposizioni sulla “appropriate and proportionate remuneration” trova origine nei Recital 72 e 73 della Direttiva, in cui si precisa come la posizione più debole di autori (e interpreti esecutori) rispetto agli editori/produttori necessiti della protezione prevista dalla Direttiva: la remunerazione in argomento deve essere adeguata e proporzionata al valore effettivo dei diritti concessi, tenuto conto del contributo dell’autore, del singolo contributo e del mercato di sbocco dell’opera realizzata.

Il termine “remunerazione adeguata” non risulta del tutto nuovo nell’ordinamento giuridico comunitario ed interno: è stato anticipato da una lunga serie di disposizioni di legge, inserite nel nostro sistema legale dopo l’implementazione di alcune Direttive dell’Unione Europea che hanno fatto esplicito riferimento al riconoscimento di un’ “equa remunerazione” a beneficio degli autori[1].

Direttive comunitarie che sono state riprese nella nostra Legge Autore (Artt. 18-bis, 80, 46-bis, 110-bis, 180-bis) e sono tutte dirette a riconoscere agli autori (e agli interpreti esecutori) un diritto non rinunciabile a un compenso equo, a volte per la loro creazione, in altri casi a fronte del sacrificio dei loro interessi nell’esercizio delle c.d. “eccezioni”.

La norma che più si avvicina al novero delle disposizioni a tutela degli autori delle opere letterarie, è contenuta nell’art. 46-bis l.d.a.[2], sul riconoscimento del compenso dovuto agli sceneggiatori dagli utilizzatori dei dialoghi da loro elaborati.

Che differenza c’è tra remunerazione “equa” e “adeguata”?

Una volta precisati i contorni del diritto all’equa remunerazione a favore degli autori e degli interpreti-esecutori in base alle norme anteriori al varo della Direttiva DSM, va fatto un preciso distinguo fra tale originario istituto comunitario e la nuova “fair remuneration” (definita nel testo della Direttiva DSM come “appropriate and proportionate remuneration”).

Mentre l’equa remunerazione è destinata a compensare un potenziale danno che deriverebbe all’autore, nella forma di una perdita economica conseguente agli usi consentiti dalla legge per il tramite di eccezioni o limitazioni al diritto d’autore, la “remunerazione adeguata e proporzionata” è un diritto che deriva dall’attività creativa dell’autore: il diritto a vedersi assicurato un compenso proporzionato al proprio apporto creativo.

Direttiva DSM: l’autore può rinunciare all’adeguata remunerazione?

Occorre quindi valutare in che modo l’art. 18 della Direttiva DSM impatti sulle opere realizzate da autori e interpreti e se l’autore-interprete possa rinunciare all’adeguata remunerazione attraverso la concessione di una prestazione a titolo gratuito, come una lettura cursoria del considerando n.74 parrebbe consentire.

Anche nel caso in cui non si considerino applicabili gli artt. 18 – 23 della nuova Direttiva, l’ipotesi dell’assenza del corrispettivo è stata già oggetto di decisioni delle Sezioni Specializzate in D.A. riguardo al contratto di edizione, un’analisi che ha fornito precise indicazioni in merito. I provvedimenti in questione si sono estrinsecati nelle seguenti affermazioni:

  • L’obbligazione di pagamento di un corrispettivo all’autore è un elemento naturale ma non una condizione essenziale del contratto di edizione (C.A. Milano, Sezione Imprese, Sent. 19 maggio 2010, in AIDA 2011, 1423/4);
  • Il contratto di edizione è valido anche se non include una previsione espressa circa il compenso dovuto all’autore. Tale compenso deve essere determinato secondo i criteri di cui all’art. 1474 del codice civile che consente, nella fattispecie, la sua determinazione ai sensi del suo comma 3, attraverso un terzo arbitratore che stabilisca il “giusto prezzo” (cfr. C.A. Milano, Sezione Imprese, Sent. 21 febbraio 2012, in AIDA 2013, 1550/1).

La giurisprudenza a noi nota ci porta quindi a ritenere che un equo compenso non possa essere negato agli autori di opere letterarie che si rapportino con gli editori. In tale contesto, non sembra possibile escludere tale diritto dell’autore dell’opera letteraria alla stregua del considerando n. 74 della Direttiva DSM, in quanto tale previsione si riferisce esplicitamente a una “licenza al pubblico”, facendo propendere una lettura del testo della norma orientata verso un’opera (o un’interpretazione) che venga realizzata per fini culturali o promozionali.

In conclusione, è opinione di chi scrive che la “appropriate and proportionate remuneration” introdotta dall’art. 18 della Direttiva DSM, pur essendo ampiamente negoziabile non possa tradursi in un cessione “nummo uno” o, addirittura, senza corrispettivo, dovendosi adottare quei principi che da tempo sono entrati a fare parte della definizione di equo compenso o di equa remunerazione, tutti volti a compensare gli autori sulla base della loro capacità di generare prodotti creativi che portano utili agli editori e ai produttori, di cui gli autori divengono partecipi dei risultati anche per loro merito raggiunti.

_________________________________________________________________________________________

  1. La materia si snoda a cominciare dall’Art. 3 Dir. 92/100/CE ove si precisa che “qualora un autore (…) abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio (…) detto autore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio” e che “gli autori (…) non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio”Un concetto analogo a quello espresso dalla Direttiva 92/100 è contenuto nel testo della Direttiva 2006/115/CE, che reca la versione codificata delle regole comunitarie in materia di diritto di noleggio e prestito, il quale, all’art. 5, recita:“Diritto irrinunciabile a un’equa remunerazione1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all’originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

    2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

    3. La gestione del diritto di ottenere un’equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.

    4. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un’equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.”

    L’interpretazione delle norme sopra tratteggiate in coordinamento con quelle della direttiva InfoSoc è sfociata nella decisione della Corte di Giustizia dell’UE nella Causa C-572/13 del 12 novembre 2015 (Sent. c.d. “Reprobel”) la quale ha stabilito che si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dalla Direttiva InfoSoc (2001/29/CE) “una normativa nazionale che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza l’obbligo per i suddetti editori di fare beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.”

  2. 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell’articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

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