L'analisi

Diritto d’autore: cosa stabilisce la direttiva DSM sull’equo compenso

Diritto di trasparenza, di remunerazione ulteriore, di revoca: la direttiva DSM detta nuove regole sull’equo compenso per autori e interpreti. Ma cosa si intende per “remunerazione adeguata e proporzionata”? L’autore può rinunciarvi?

Pubblicato il 18 Feb 2021

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

direttiva dsm

La direttiva DSM (Dir. 790/2019/EU) stabilisce, a sostegno del diritto degli autori e degli interpreti, una serie di misure complementari sull’equo compenso:

  • il diritto di trasparenza sui contenuti delle informazioni che riguardano gli sfruttamenti delle opere;
  • il diritto di rivendicazione di una remunerazione ulteriore adeguata, se la precedente risultasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati;
  • il diritto di revoca, se l’opera non fosse stata adeguatamente sfruttata dal cessionario dei diritti.

Strumenti volti ad elidere le sperequazioni attualmente esistenti fra soggetti deboli (autori e interpreti esecutori) e soggetti forti (editori e produttori in senso lato): la direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, tratta esplicitamente, al capo 3, l’equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento delle loro opere e la disciplina nei recital da 72 a 81 e negli artt. da 18 a 23.

La Direttiva conduce a sviluppare, nei singoli Stati Membri, i meccanismi di calcolo dei compensi equi e adeguati a favore di autori e interpreti, garantendo l’equilibrio tra diritti e interessi: ma va esaminato come il percorso tracciato possa conferire certezza e trasparenza ai coefficienti impiegati, ad esempio attraverso una rivalutazione degli apporti creativi presi in esame alla luce di un incremento del valore commerciale dell’opera, tenuto conto dell’apporto effettivo dell’autore.

Allo stesso modo, è necessario che il diritto di revoca (Art. 22), che compete all’autore in caso di mancato sfruttamento dell’opera trasferita o concessa in licenza, sia sorretto da evidenze che rendano indubitabile l’abbandono dello sfruttamento commerciale dell’opera creativa da parte del titolare, così da evitare la dispersione di investimenti non sempre agevolmente recuperabili da parte dei produttori.

Che significa “remunerazione adeguata e proporzionata”?

Il significato delle disposizioni sulla “appropriate and proportionate remuneration” trova origine nei Recital 72 e 73 della Direttiva, in cui si precisa come la posizione più debole di autori (e interpreti esecutori) rispetto agli editori/produttori necessiti della protezione prevista dalla Direttiva: la remunerazione in argomento deve essere adeguata e proporzionata al valore effettivo dei diritti concessi, tenuto conto del contributo dell’autore, del singolo contributo e del mercato di sbocco dell’opera realizzata.

Il termine “remunerazione adeguata” non risulta del tutto nuovo nell’ordinamento giuridico comunitario ed interno: è stato anticipato da una lunga serie di disposizioni di legge, inserite nel nostro sistema legale dopo l’implementazione di alcune Direttive dell’Unione Europea che hanno fatto esplicito riferimento al riconoscimento di un’ “equa remunerazione” a beneficio degli autori[1].

Direttive comunitarie che sono state riprese nella nostra Legge Autore (Artt. 18-bis, 80, 46-bis, 110-bis, 180-bis) e sono tutte dirette a riconoscere agli autori (e agli interpreti esecutori) un diritto non rinunciabile a un compenso equo, a volte per la loro creazione, in altri casi a fronte del sacrificio dei loro interessi nell’esercizio delle c.d. “eccezioni”.

La norma che più si avvicina al novero delle disposizioni a tutela degli autori delle opere letterarie, è contenuta nell’art. 46-bis l.d.a.[2], sul riconoscimento del compenso dovuto agli sceneggiatori dagli utilizzatori dei dialoghi da loro elaborati.

Che differenza c’è tra remunerazione “equa” e “adeguata”?

Una volta precisati i contorni del diritto all’equa remunerazione a favore degli autori e degli interpreti-esecutori in base alle norme anteriori al varo della Direttiva DSM, va fatto un preciso distinguo fra tale originario istituto comunitario e la nuova “fair remuneration” (definita nel testo della Direttiva DSM come “appropriate and proportionate remuneration”).

Mentre l’equa remunerazione è destinata a compensare un potenziale danno che deriverebbe all’autore, nella forma di una perdita economica conseguente agli usi consentiti dalla legge per il tramite di eccezioni o limitazioni al diritto d’autore, la “remunerazione adeguata e proporzionata” è un diritto che deriva dall’attività creativa dell’autore: il diritto a vedersi assicurato un compenso proporzionato al proprio apporto creativo.

Direttiva DSM: l’autore può rinunciare all’adeguata remunerazione?

Occorre quindi valutare in che modo l’art. 18 della Direttiva DSM impatti sulle opere realizzate da autori e interpreti e se l’autore-interprete possa rinunciare all’adeguata remunerazione attraverso la concessione di una prestazione a titolo gratuito, come una lettura cursoria del considerando n.74 parrebbe consentire.

Anche nel caso in cui non si considerino applicabili gli artt. 18 – 23 della nuova Direttiva, l’ipotesi dell’assenza del corrispettivo è stata già oggetto di decisioni delle Sezioni Specializzate in D.A. riguardo al contratto di edizione, un’analisi che ha fornito precise indicazioni in merito. I provvedimenti in questione si sono estrinsecati nelle seguenti affermazioni:

  • L’obbligazione di pagamento di un corrispettivo all’autore è un elemento naturale ma non una condizione essenziale del contratto di edizione (C.A. Milano, Sezione Imprese, Sent. 19 maggio 2010, in AIDA 2011, 1423/4);
  • Il contratto di edizione è valido anche se non include una previsione espressa circa il compenso dovuto all’autore. Tale compenso deve essere determinato secondo i criteri di cui all’art. 1474 del codice civile che consente, nella fattispecie, la sua determinazione ai sensi del suo comma 3, attraverso un terzo arbitratore che stabilisca il “giusto prezzo” (cfr. C.A. Milano, Sezione Imprese, Sent. 21 febbraio 2012, in AIDA 2013, 1550/1).

La giurisprudenza a noi nota ci porta quindi a ritenere che un equo compenso non possa essere negato agli autori di opere letterarie che si rapportino con gli editori. In tale contesto, non sembra possibile escludere tale diritto dell’autore dell’opera letteraria alla stregua del considerando n. 74 della Direttiva DSM, in quanto tale previsione si riferisce esplicitamente a una “licenza al pubblico”, facendo propendere una lettura del testo della norma orientata verso un’opera (o un’interpretazione) che venga realizzata per fini culturali o promozionali.

In conclusione, è opinione di chi scrive che la “appropriate and proportionate remuneration” introdotta dall’art. 18 della Direttiva DSM, pur essendo ampiamente negoziabile non possa tradursi in un cessione “nummo uno” o, addirittura, senza corrispettivo, dovendosi adottare quei principi che da tempo sono entrati a fare parte della definizione di equo compenso o di equa remunerazione, tutti volti a compensare gli autori sulla base della loro capacità di generare prodotti creativi che portano utili agli editori e ai produttori, di cui gli autori divengono partecipi dei risultati anche per loro merito raggiunti.

_________________________________________________________________________________________

  1. La materia si snoda a cominciare dall’Art. 3 Dir. 92/100/CE ove si precisa che “qualora un autore (…) abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio (…) detto autore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio” e che “gli autori (…) non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio”Un concetto analogo a quello espresso dalla Direttiva 92/100 è contenuto nel testo della Direttiva 2006/115/CE, che reca la versione codificata delle regole comunitarie in materia di diritto di noleggio e prestito, il quale, all’art. 5, recita:“Diritto irrinunciabile a un’equa remunerazione1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all’originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

    2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

    3. La gestione del diritto di ottenere un’equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.

    4. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un’equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.”

    L’interpretazione delle norme sopra tratteggiate in coordinamento con quelle della direttiva InfoSoc è sfociata nella decisione della Corte di Giustizia dell’UE nella Causa C-572/13 del 12 novembre 2015 (Sent. c.d. “Reprobel”) la quale ha stabilito che si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dalla Direttiva InfoSoc (2001/29/CE) “una normativa nazionale che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza l’obbligo per i suddetti editori di fare beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.”

  2. 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell’articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2