pratiche commerciali

I rischi commerciali nella filiera agroalimentare: norme e tecnologie per contratti equi e trasparenti

Il D. Lgs. n. 198/2021 ha dettato nuove regole in materia di commercializzazione, nell’ambito dei rapporti B2B, di prodotti agricoli e alimentari. Il punto sull’evoluzione normativa e tecnologica della filiera

Pubblicato il 09 Mar 2023

Gianluca Albè

A&A Studio Legale

Federica Bottini

A&A Studio Legale

blockchain

Il D. Lgs. n. 198/2021, di attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/633 del 17 aprile 2019 “in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare”, ha dettato nuove regole in materia di commercializzazione, nell’ambito dei rapporti B2B, di prodotti agricoli e alimentari, ossia di quei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e di quei prodotti che a partire da essi vengono trasformati per uso alimentare.

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Le nuove norme

Alla base delle nuove norme, che hanno portato all’abrogazione della disciplina previgente contenuta all’art. 62 del D.L. n. 1/2012, vi è la consapevolezza che la filiera agricola e alimentare, pur registrando un’importante crescita, è connotata da un maggiore rischio commerciale rispetto ad altri mercati, poiché al rischio proprio di ogni attività economica si lega anche un ulteriore grado di incertezza, legato sia alla connaturata stagionalità e deperibilità dei prodotti, sia alla circostanza che l’andamento del mercato risente inevitabilmente dei fenomeni metereologici.

Per tali motivi, si tratta di un settore sicuramente più sensibile agli squilibri di potere contrattuale tra gli operatori, ponendosi un’esigenza di tutela del contraente “più debole”, esposto più facilmente all’imposizione di condizioni contrattuali unilaterali e non negoziabili.

Limitandoci in questa sede a citare alcuni degli esempi con maggiore rilevanza pratica, gli operatori della filiera sono stati chiamati ad adeguare alle nuove disposizioni relative alla forma dei contratti di cessione e ai termini di pagamento anche tutti i contratti in corso, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Parallelamente all’evoluzione normativa, la filiera agricola e alimentare ha conosciuto un notevole sviluppo anche in termini di innovazione e digitalizzazione. La blockchain, per esempio, ha già avuto interessanti applicazioni nel settore, che hanno portato ad una maggiore efficienza della supply chain. Infatti, beneficiando delle garanzie di immutabilità dei dati iscritti nel registro distribuito, è stato possibile incrementare la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi, a partire dalla loro coltivazione e fino ad arrivare alla distribuzione e vendita all’utilizzatore finale, coprendo anche tutte le fasi intermedie. Peraltro, tutti i soggetti coinvolti possono accedere a alle informazioni registrate sulla blockchain relative al prodotto, assicurando anche maggiori garanzie di qualità.

L’obbligo di contratti in forma scritta

Si è visto come la relazione commerciale, in tutte le sue fasi, debba essere ispirata a principi di equità e trasparenza, nonché caratterizzata da prestazioni proporzionate tra le parti e non antieconomiche per una di esse a vantaggio dell’altra.

In considerazione di ciò, le cessioni di prodotti agricoli e alimentari non possono più essere regolate tramite accordi raggiunti verbalmente, prevedendo per i relativi contratti la forma scritta ad substantiam.

Quindi, per essere considerati validi, tutti i contratti di cessione devono essere conclusi mediante atto scritto che sia non solo stipulato in un momento anteriore rispetto alla consegna dei prodotti ceduti, ma che indichi obbligatoriamente (i) durata, (ii) quantità (iii) caratteristiche dei prodotti, (iv) prezzo, (v) modalità di consegna e (vi) modalità di pagamento.

Per dare attuazione a questo obbligo, si pongono due alternative: è innanzitutto possibile optare per la stipulazione di un vero e proprio contratto con tutti gli elementi essenziali richiesti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 198/2021 oppure, in tutte le ipotesi in cui invece il contratto di cessione è rappresentato da ordini di acquisto, fatture, documenti di trasporto o equipollenti – come di frequente accade nella prassi del mercato, trattandosi di modalità più snelle di conclusione del contratto – tutti i successivi contratti di cessione possono essere disciplinati con un accordo quadro. L’accordo quadro rappresenta in tal caso una sorta di convenzione con cui si pongono tutti gli elementi essenziali dei contratti che saranno conclusi in un determinato periodo.

In tale contesto, la blockchain può fornire un valido supporto per la gestione dei documenti e per la relativa conservazione ed archiviazione. I vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali sono molteplici. Innanzitutto, oltre ad introdurre un meccanismo più snello, si verifica anche la possibilità di conferire maggiore sicurezza ai documenti registrati nella catena di blocchi, dato che le garanzie di immutabilità prevengono modifiche non autorizzate e contraffazioni. Non meno importante è poi la maggiore sostenibilità e tutela dell’ambiente data dalla digitalizzazione rispetto alla conservazione dei documenti cartacei.

Termini di pagamento

Un altro aspetto oggetto di revisione è costituito dai termini di pagamento che, tutelando il fornitore dei prodotti, differiscono da quelli previsti dal vecchio art. 62 D.L. n. 1/2012, distinguendo le seguenti ipotesi:

  • se la consegna è pattuita su base periodica, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni – per beni deperibili – o entro 60 giorni – per beni non deperibili – dalla fine del periodo di consegna convenuto dalle parti (che in ogni caso non può essere superiore a un mese), oppure dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere (in base a quale delle due date è successiva). Quest’ultimo, potrebbe corrispondere alla data di ricezione della fattura se nella stessa viene definito per la prima volta il prezzo;
  • se la consegna è invece pattuita su base non periodica, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni – per beni deperibili – o entro 60 giorni – per beni non deperibili – dalla consegna o dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere (in base a quale delle due date è successiva).

Occorre considerare che le previsioni appena esaminate hanno carattere imperativo e inderogabile, quindi qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria è da considerarsi nulla. Inoltre, in caso di violazione dei termini di pagamento indicati nell’articolo sono automaticamente dovuti dall’acquirente gli interessi di mora e a cui il fornitore non può rinunciare.

Anche in questo caso, le nuove tecnologie offrono diverse opportunità. Si pensi per esempio all’automazione dei processi che potrebbe essere assicurata dall’implementazione degli smart contract. Ciò, in particolare, si rifletterebbe nella possibilità di tenere sotto controllo tutte le fasi dell’ordine e della sua esecuzione, quindi la fatturazione ed i relativi pagamenti, ma anche gli eventuali interessi per le ipotesi di inadempimento.

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L’impatto delle nuove regole e la digitalizzazione

È evidente che le nuove norme si sono scontrate con la prassi del settore: da un lato sono stati introdotti maggiori formalismi, con un forte impatto in un mercato caratterizzato da rapporti commerciali spesso costruiti su accordi verbali, dall’altro, la violazione implica l’irrogazione di sanzioni.

In ogni caso, il D. Lgs. n. 198/2021, con la Legge n. 51/2022 di conversione del D.L. n. 21/2022 c.d. “Crisi Ucraina Ter” è già stato oggetto di alcuni correttivi nella consapevolezza che gli interrogativi portati dalle nuove norme sono molti. Infatti, è stata integrata la definizione di prodotti agricoli e alimentari deperibili estendendola ai prodotti a base di carne ed è stata allargata l’operatività della disciplina dei termini di pagamento.

Al tempo stesso, il settore ha conosciuto un’importante crescita negli ultimi anni e parallelamente anche le vendite online. Si è visto come ci siano già stati esempi di applicazioni della tecnologia blockchain per ottimizzare la supply chain. Si può rilevare anzi come la digitalizzazione possa fornire un valido supporto agli operatori per monitorare tutti i processi, a partire dall’attività sui campi fino a coprire anche la gestione amministrativa: tramite piattaforme in grado di raccogliere i dati, per esempio, potrebbero essere tenuti sotto controllo, in modo automatizzato, i termini di pagamento e le date di consegna, con indubbi vantaggi sia per il fornitore, sia per l’acquirente allo scopo di evitare la violazione delle disposizioni inderogabili e le conseguenti sanzioni oltre che una palese ottimalizzazione (e riduzione) dei costi. Non solo.

Anche i contratti possono diventare “smart”, a beneficio di una automatizzazione delle relazioni commerciali tra gli operatori coinvolti, in tutte le fasi della supply chain. Produzione, logistica, ma anche rapporti con gli Istituti di credito possono digitalizzarsi. Inoltre, la blockchain, se correttamente applicata, può rivelarsi essenziale al fine di ridurre tutti quelli che sono gli sprechi alimentari puntando la società che la adotta alla sostenibilità – sempre più richiesta da istituzioni, istituti di credito, fornitori e clienti – attraverso la ricerca ed il raggiungimento di alcuni dei 17 SDGs delle Nazioni Unite quale, in particolare, il n. 2 (ZERO HUNGER) quindi la promozione di una agricoltura sostenibile.

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