PA e AI

L’uso di algoritmi nelle gare pubbliche: stato della giurisprudenza e problemi irrisolti

Le novità recentemente delineate dal Consiglio di Stato in tema di intelligenza artificiale e gare pubbliche provano a dare una risposta alla difficile sfida lanciata dalla “rivoluzione 4.0”, ma sollevano anche problemi di difficile soluzione. Vediamo gli spunti di riflessione e i punti critici emersi dalle sentenze

Pubblicato il 14 Feb 2020

Giampaolo Austa

avvocato presso lo studio legale Di Martino, specializzato in appalti pubblici in sanità

algoritmi

Nelle recenti pronunce in materia di decisione algoritmica (Cons. Stato, sez. VI, 8.4.2019, n. 2270; Cons. Stato, sez. VI, 13.12.2019, n. 8474), il Consiglio di Stato ha sviluppato un nuovo modo di concepire il rapporto fra le macchine e l’essere umano nell’ambito dell’azione pubblica amministrativa.

Le due decisioni offrono, da un lato, un importante spunto di riflessione sulle problematiche odierne in materia di intelligenza artificiale applicata alle gare pubbliche. Dall’altro, tuttavia, come vedremo, le risposte fornite sollevano a loro volta problemi di difficile soluzione.

Una corretta disciplina giuridica per le decisioni informatizzate nella PA

Le novità delineate dal supremo consesso di giustizia amministrativa provano a dare una risposta alla difficile sfida lanciata dalla “rivoluzione 4.0”, nella quale sempre più si registra il ricorso delle pubbliche amministrazioni a moduli procedimentali basati su algoritmi.

Il nuovo approccio impone di confrontarsi con problemi inediti, dettati dal fatto che non ci si limita a rapportarsi con “decisioni informatizzate”, nelle quali cioè la componente digitale è limitata alla fase di esternazione della volontà dell’amministrazione, ma ci si trova dinanzi a vere e proprie decisioni algoritmiche o robotiche, in cui la stessa fase decisionale del procedimento è prodotta da un programma informatico.

L’esigenza di trovare una corretta disciplina giuridica a questi casi si è palesata anche a livello europeo, come risulta dalla chiara statuizione della Carta della Robotica del 2017, approvata dal Parlamento Europeo, secondo la quale “nell’ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati”.

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Le due sentenze in commento riflettono l’interesse per una tematica che, da qualche anno, è al centro dell’agenda politica del legislatore italiano ed europeo.

Nel rapporto annuale sull’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), la Commissione europea ha riassunto lo stato di avanzamento della trasformazione digitale degli Stati membri, collocando l’Italia al 24esimo posto su 29, dato certamente non positivo.

Fra i parametri presi in considerazione, gioca un ruolo fondamentale quello relativo alla digitalizzazione della PA, sotto il profilo dei servizi pubblici. A sua volta, questo parametro consta di due sotto-parametri: l’eGovernment e l’eHealth.

Il primo prende in considerazione una serie di fattori tra cui il numero di utenti che si relaziona con la PA attraverso piattaforme digitali, l’utilizzo e lo scambio di moduli precompilati per l’abbattimento degli oneri burocratici, il livello di completezza dei servizi online (ossia la loro capacità di fornire autonomamente (senza l’intervento di funzionari ad esempio), il numero di servizi digitali a servizio delle attività di impresa e gli open data.

In sostanza, questo parametro rappresenta il livello di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, a partire dall’abbattimento degli oneri di istruzione documentale fino ad arrivare all’erogazione vera e propria di servizi.

Il secondo sotto-parametro – l’eHealth – riguarda invece altri tre indicatori: i servizi di sanità digitale (ad esempio, la telemedicina), lo scambio di dati medici e l’estensione della ricetta digitale. In questo caso, il parametro è orientato a quantificare l’incidenza di strumenti digitali nell’erogazione di servizi sanitari, che rappresentano una parte cospicua del bilancio dello Stato.

Nel DESI viene analizzato il fenomeno della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione da un punto di vista “estrinseco”, ossia valutando l’utilizzo di strumenti informatici e digitali rispetto a tutte le fasi del procedimento amministrativo che non riguardino la “decisione” vera e propria. Per esempio, la Pubblica Amministrazione può mettere a disposizione portali informatici per l’upload di documentazione istruttoria necessaria per concedere un’autorizzazione, ma la deliberazione finale spetterà pur sempre ad un funzionario “in carne ed ossa”.

Sullo stesso piano si sono mosse le innovazioni normative degli ultimi anni, a partire dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) per arrivare ai recenti sviluppi in materia di eProcurement (con le direttive UE del 2014 e il decreto legislativo di attuazione 18 aprile 2016, n. 50), con i quali si punta a “dematerializzare” totalmente le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi c’è sempre l’intervento umano nella fase decisionale: per ogni gara pubblica, ad esempio, sarà la Commissione giudicatrice o il Responsabile del Procedimento a governare la procedura e a prendere le decisioni.

Lo stato della giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza amministrativa ha provato ad andare oltre occupandosi dei casi in cui il procedimento amministrativo è governato completamente da una macchina.

Innanzitutto, si parte dal presupposto fondamentale che la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.). Ne consegue che una qualsiasi decisione amministrativa (in qualunque forma appaia – letterale, iconografica, matematica o algoritmica) che incida su un interesse giuridicamente rilevante di un soggetto deve poter essere sottoposta al sindacato di un giudice terzo ed imparziale.

Il sindacato giurisdizionale non è limitato ai soli atti aventi natura vincolata, ma anche a quelle decisioni algoritmiche che presentino margini di discrezionalità. Su questo secondo caso – di cui si dirà meglio fra poco – si è concentrata la giurisprudenza recente del Consiglio di Stato.

Nel caso di specie, sotto lo scrutinio del Collegio si trovava l’algoritmo del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), volto a collocare i docenti nell’ambito del framework della “buona scuola”.

Il Consiglio di Stato ha sancito, nella prima sentenza (n. 2270/19) due importanti principi, gli algoritmi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione devono essere:

  • “conoscibili” all’esterno,
  • pienamente sindacabili dal giudice.

Secondo il Giudici del Consiglio di Stato, una cosa è la regola tecnico-informatica che ha dato alla luce l’algoritmo – il quale, si ricorda, altro non è che una sequenza ordinata di istruzioni con le quali si lavorano degli input per estrarne degli output – altra è la regola giuridica che, a monte, opera il bilanciamento degli interessi e va poi ad improntare la successiva codificazione dell’algoritmo. Al giudice non può mai essere preclusa l’analisi della regola giuridica a monte che, dunque, deve essere chiara e trasparente. Conseguentemente, anche il centro di imputazione della responsabilità amministrativa sarà collocato a monte.

Nella seconda pronuncia (n. 8474/19), sempre il Consiglio di Stato ha specificato ulteriormente i termini della questione.

Anzitutto, il principio di piena conoscibilità viene ricondotto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13 e 14.

A tal fine, argomenta il Collegio, è necessario che la regola tecnica posta alla base dell’algoritmo sia corredata degli elementi esplicativi che rendano intellegibile la regola giuridica stabilita a monte. Solo così gli interessati sono posti nelle condizioni di azionare (e tutelare) i propri diritti.

La sentenza del Consiglio di Stato enuclea poi due ulteriori principi di derivazione comunitaria:

  • il principio di non esclusività, ex art. 22 del GDPR; e
  • il principio di non discriminazione algoritmica, ai sensi del considerando n. 71 del Regolamento.

Il primo principio riguarda “il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”. L’applicazione di questo principio alla decisione algoritmica comporta che nessuna decisione presa dalla PA può essere priva di un controllo da parte di un funzionario preposto, chiamato ad assumersi la responsabilità della decisione.

In questo senso, il Giudice Amministrativo si inserisce nel solco segnato dalla nota sentenza Loomis c. Wisconsin, nella quale la Corte distrettuale statunitense aveva riconosciuto l’utilizzo degli algoritmi di giustizia predittiva a patto che questi ricevano sempre un’intermediazione umana per l’emanazione del provvedimento finale.

Il secondo principio, quello di non discriminazione algoritmica, serve a depurare i procedimenti interamente digitalizzati dai bias cognitivi che, com’è noto, possono incidere significativamente sul funzionamento delle macchine. Posto infatti che gli algoritmi restituiscono degli output a fronte di input che provengono dall’esterno, è importante garantire degli standard di imparzialità e trasparenza anche nella fase di immissione dei dati nel sistema.

In quest’ottica, il Consiglio di Stato sembra fare un passo in avanti nell’attribuzione di una disciplina giuridica a questi fenomeni così complessi. È indicativo il passaggio della sentenza in cui si afferma che “il tema dei pericoli connessi allo strumento non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedimentali della legge n. 241 del 1990”. Si coglie, in questo, il tentativo di non utilizzare categorie concettuali “datate” per disciplinare fenomeni così innovativi.

I punti critici delle decisioni

Tuttavia, le posizioni assunte dal Consiglio di Stato presentano anche dei punti critici.

Il riferimento alla conoscibilità degli algoritmi rischia di essere semplicistico se preso alla lettera. Conoscibilità e comprensibilità di un algoritmo sono infatti concetti da tenere ben distinti.

Anche a voler ammettere che gli algoritmi della Pubblica Amministrazione siano interamente accessibili da parte dei terzi – cosa che avrebbe un impatto enorme sull’approvvigionamento degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni, poiché le aziende sarebbero disincentivate ad investire in un settore dove la loro proprietà intellettuale non riceve protezione – comunque non tutti gli algoritmi possono essere “esplicati”. Con l’avvento di tecnologie più complesse, come quelle di deep learning, che anzi sono le più idonee per operare scelte discrezionali di ponderazione degli interessi, anche la piena intellegibilità dell’operato della macchina tende ad essere obliterata.

Ne discende che anche il principio di non esclusività, secondo cui è sempre necessaria l’intermediazione umana, potrebbe rallentare di molto l’applicazione di modelli algoritmici alle decisioni delle pubbliche amministrazioni. Si richiede, in pratica, la presenza di funzionari con capacità di comprendere i codici di cui faranno uso: cosa affatto scontata. Questo vuol dire che, di fatto, saranno necessarie figure professionali che compiano un’intermediazione legale fra la regola tecnico-informatica e quella giuridica, con possibili duplicazioni di passaggi procedimentali e di costi amministrativi.

Conclusioni

Le decisioni in commento offrono un importante spunto di riflessione sulle problematiche odierne in materia di intelligenza artificiale applicata alle gare pubbliche.

Come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato, l’utilizzo di queste nuove tecnologie nell’ambito della Pubblica Amministrazione è da salutare con favore, poiché è rivolto ad abbattere tempi e costi e a rendere più efficiente l’operato complessivo nel nostro apparato burocratico.

L’abbandono dei rigidi schemi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), inoltre, fa ben sperare sulla capacità della giurisprudenza di adattarsi alle nuove istanze di digitalizzazione.

La regolamentazione dell’intelligenza artificiale richiede la creazione di categorie giuridiche nuove, capaci di assorbire i rischi connessi ad un utilizzo negligente o incauto di questi potenti mezzi di elaborazione dei dati.

Insomma, è necessario contemperare l’esigenza di evoluzione tecnologica con il rispetto dei diritti degli utenti, primo fra tutti, quello alla difesa giurisdizionale.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati