Articolo 13 del Cad

PA, ecco il “codice di condotta tecnologica”. Ce n’era bisogno? Novità e limiti

Il nuovo art. 13-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, introdotto dal DL Semplificazioni, apre al “codice di condotta tecnologico” e potrebbe avere effetti molti importanti sull’attività non solo delle PA ma anche di partner tecnologici e consulenti. Ma il testo è complesso e nasconde in sé più di un’ambiguità

Pubblicato il 05 Ott 2020

Sergio Sette

consulente informatico e digital trasformation

italia digitale

Fra le molte novità contenute nel DL Semplificazioni ce n’è una che è passata quasi inosservata: con l’art. 32 comma 1 viene introdotto un nuovo articolo al Codice dell’Amministrazione Digitale, il 13-bis, che potenzialmente potrebbe avere effetti molti importanti sull’attività non solo delle PA ma anche dei partner tecnologici e dei consulenti.

Viene introdotto il codice di condotta tecnologica.

Effetti che potrebbero essere positivi o negativi a seconda di come verrà interpretato visto che, come da ormai consolidata tradizione, il testo è complesso, nasconde in sé più di un’ambiguità e rimanda a un ulteriore atto, il cosiddetto “codice di condotta tecnologica”, i cui contenuti risulteranno a questo punto determinanti.

Gli aspetti positivi dell’articolo 13 bis sul codice di condotta tecnologica

Un aspetto certamente positivo è che finalmente viene riconosciuto e posto in grande evidenza il fatto che la progettazione di un sistema informatico e dei relativi servizi digitali è una questione complessa che richiede competenze specifiche. Sembrerebbe una cosa banale, scontata, ma non lo è, specie nella PA dove, complice la mancanza ormai patologica di figure professionali adatte a progettare e sviluppare un sistema informatico, si è portati a credere che il tutto si risolva nell’acquisto e l’introduzione di qualche software gestionale e la realizzazione di un sito. Ebbene, non è così e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il tremendo ritardo in cui versa la PA italiana nel percorso verso la digitalizzazione è in buona parte ascrivibile, direttamente o indirettamente, a questo problema. L’averlo individuato è già una buona cosa, anche se, come vedremo, le soluzioni che vengono proposte non paiono pienamente convincenti.

La norma prevede infatti che le Amministrazioni per queste delicate attività possano avvalersi di esperti, prendendo finalmente atto che gli RTD abbiano l’assoluta necessità di un supporto specializzato. Sebbene ciò sia molto importante e fornisca uno strumento efficace per giustificare un incarico per le attività a supporto degli RTD, si tratta comunque di una misura estemporanea e non strutturale. Non serve ad immettere professionalità di questo tipo nella PA ed essendo a termine ed una tantum (al comma 3 viene previsto che vi sia un termine massimo per la durata degli incarichi) non va a intaccare la sostanza del problema.

Molto poi dipenderà da come verranno identificati i requisiti di professionalità e esperienza richiesti: mi permetto di suggerire di puntare sì su competenze tecnologiche adeguate (e reali) come prerequisito vincolante, ma anche di approfondita conoscenza della PA (nelle sue innumerevoli declinazioni), della normativa di settore (il CAD ahimè è sconosciuto a molti professionisti dell’informatica) ma soprattutto di requisiti di indipendenza (anche qui, reale!) dai fornitori.

Fra gli aspetti positivi mi azzardo anche ad inserire il codice di condotta tecnologica, perché è innegabile che non sia possibile che consentire che ogni Ente lavori a schema libero, come invece di norma succede, anche se, se si seguissero le norme (il CAD, le Linee Guida, il Piano Triennale), l’operato delle Amministrazioni sarebbe tutto meno che libero!

I dubbi sull’art 13 bis sul nuovo codice di condotta tecnologica

Tantissime le domande e i dubbi che l’art. 13-bis pone:

  • in cosa consisterà il codice di condotta tecnologica? (già il nome fa presagire qualcosa di molto vincolante)
  • era davvero necessario, in un contesto che normativamente già ipertrofico?
  • su quali aspetti tecnologici andrà ad incidere?
  • come potrà farlo senza intaccare un principio, quello della neutralità tecnologica, finora ripetuto come un mantra ed applicato in modo fin troppo estensivo?
  • chi fisserà i requisiti degli esperti, i loro compensi e la durata massima degli incarichi?
  • potranno davvero essere vincolanti?
  • Agid, che è preposta al controllo sul rispetto del codice di comportamento, avrà strumenti per farlo?
  • chi stabilirà e comminerà poi le sanzioni ai dirigenti previste al comma 5?

Solo da questa lista, parziale, di domande, si capisce come questo articolo sia destinato a produrre effetti limitati se non nulli. Come per altro tutti gli articoli di questo tenore. È altrettanto chiaro come buona parte della sua efficacia e capacità di impattare in modo positivo sulla PA dipenda da come il codice di comportamento verrà scritto.

Conclusioni

Sinceramente non si riesce a capire la necessità di voler legare un provvedimento sostanzialmente in aiuto degli RTD a qualcosa di fumoso ed incerto come un “codice di comportamento”. Suona un po’ come ti aiuto solo se fai come dico io, sei ti comporti bene, con il sotteso non detto ma evidente, che tanto tu non sei capace. Come, fra l’altro, se non bastasse seguire il CAD, Il Piano Triennale e le Linee Guida per indirizzare in modo assai definito lo sviluppo dei sistemi informativi della P.A.

Proprio per questo molti pensano che dietro a questo articolo vi sia l’ennesimo tentativo di ingabbiare tutta la PA italiana in un unico schema, pensando alle PA locali come a degli sportelli postali, comandati dall’ufficio centrale. Sarebbe un grave errore oltre che uno sfregio al titolo V. Senza per altro che la superiorità della PA centrale e la sua capacità di governare anche la periferia, seppur solo sotto il profilo tecnologico, sia in alcun modo dimostrata.

Non ci resta comunque che attendere pochi giorni, sono infatti 60 i giorni concessi al capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale per adottare il codice. Potremmo poi tornare a commentare con maggiore precisione.

Resta da far notare come il termine concesso, di soli 60 giorni, abbastanza inusuale, porti a immaginare come l’articolo sia stato introdotto già avendo in mano qualcosa, sapendo insomma dove andare a parare.

Peccato che non ci sia dato sapere il sottofondo “culturale” alla base anche se, conoscendo le politiche sempre più inclini ad un modello centralizzato operate dal legislatore e condivise convintamente da chi guida il Dipartimento, già ci si può immaginare il tenore del codice.

Non ci resta che sperare che gli esperti non vengano trasformati in “evangelist” o “champions” (o peggio, non succeda come nel caso degli ultimi fondi FESR per i comuni sotto i 5000 abitanti dove gli esperti erano quelli delle strutture centrali della PA) e il codice di condotta, che verrà applicato agli RTD e ai loro esperti, non sia figlio di una certa idea degli RTD che si sente circolare da tempo in alcuni ambienti.

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