L'approfondimento

Turismo, le opportunità del PNRR per le imprese: ecco contributi e crediti

Si punta al rilancio del settore turistico e alla trasformazione digitale delle aziende dell’ambito, oltre alle agenzie di viaggi e ai tour operator: il DL 152 del novembre 2021 introduce contributi a fondo perduto e crediti di imposta in linea con gli obiettivi del PNRR

Pubblicato il 29 Nov 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners, Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

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Contributi a fondo perduto e crediti di imposta per le imprese operanti nel settore del turismo a fronte, tra gli altri, di interventi realizzati per la digitalizzazione: queste le misure urgenti, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per l’anno 2021, inseriti all’interno del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021. Beneficiarie risultano essere le imprese turistiche nonché le agenzie di viaggio ed i tour operator. Si tratta di interventi di assoluto rilievo, funzionali a riconoscere una serie di incentivi agli operatori del settore turistico fortemente colpito dalla crisi epidemiologica Covid-19.

Gli obiettivi

Al di là delle misure dettate per la realizzazione degli interventi edilizi compresi quelli di incremento dell’efficienza energetica o di eliminazione delle barriere architettonica, non possono non essere considerati quei benefici disposti con la finalità di traghettare le imprese verso una completa digitalizzazione. L’innovazione digitale trova quindi anche per l’ambito del turismo elementi di assoluto rilievo in grado di garantire una ripresa delle attività fortemente penalizzate nel periodo di crisi.

Più nel dettaglio, le misure di interesse sono quelle dettate all’articolo 1 e riconosciute sotto forma di contributi a fondo perduto e credito d’imposta per le imprese turistiche; all’articolo 2 come garanzie per i finanziamenti nel settore turistico e al successivo articolo 3 con il Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo; senza tralasciare una misura diretta alle agenzie di viaggio e ai tour operator cui viene riconosciuto, all’articolo 4, un credito d’imposta per la digitalizzazione. Ci soffermeremo più nel dettaglio sulle misure di cui agli articoli 1 e 4.

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Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche: le opportunità

L’articolo 1 riconosce specifici benefìci fiscali in capo agli operatori del settore turistico-ricettivo, attraverso il meccanismo del credito d’imposta al quale può, altresì, aggiungersi la fruizione di un contributo a fondo perduto al fine di consentire interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, con gli obiettivi del superamento dello stato di crisi legato alla pandemia da COVID-19 e del rilancio delle attività imprenditoriali interessate. La misura è inserita nell’investimento 4.2 M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Potenziali beneficiari sono le imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale, cui si riconosce un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa. Il credito d’imposta spetta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa, realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024. Si tratta in particolare, per quanto qui di interesse, di quelle spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 per:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

Il contributo è invece attribuito fino al 50 per cento delle spese, sostenute nel medesimo orizzonte temporale già definito per quelle elegibili al credito di imposta, con un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni) di ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento.

Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo – tenuto conto del fatto che le misure agevolative non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap – non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati.

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

L’articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Il periodo di riferimento è identico a quello della misura in precedenza commentata, andando dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024. Il credito è pari al 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale come già elencate in precedenza. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Non si applicano invece i limiti di utilizzo dei crediti di imposta. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, saranno individuate le modalità applicative delle norme in commento.

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