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Bonus beni strumentali 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta nel settore sanitario

Il bonus beni strumentali 4.0 trova applicazione anche nel settore sanitario, un campo dove la tecnologia sta assumendo una rilevanza sempre maggiore. Ma quali sono i beni strumentali di carattere medico-sanitario a cui si applica tale beneficio? E come accedervi? Tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 27 Apr 2023

Luca Puccioni

CEO di MioDottore

L’IA è al centro della trasformazione digitale della sanità: le tre sfide principali

Il Piano di Transizione 4.0 2023 ha confermato il modello di agevolazione fiscale per i beni innovativi interconnessi con lo scopo di accompagnare le imprese italiane nel processo di evoluzione tecnologica.

Tale piano si pone l’obiettivo di incentivare gli investimenti privati in beni, materiali e immateriali, a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta. L’agevolazione riguarda tutte le imprese residenti in Italia e non trova applicazione esclusivamente nel settore manifatturiero, bensì può essere applicata in ambiti molto diversi, incluso il settore sanitario.

Transizione 4.0, un programma in evoluzione: cosa aspettarsi nel 2023

Da Industria 4.0 a Transizione 4.0: le modifiche normative

Il Piano di Transizione 4.0 risale alla legge n. 232 del 2016, parte del Piano Nazionale allora chiamato Industria 4.0, un programma di interventi di sostegno all’innovazione tecnologica in chiave pro-competitiva del tessuto imprenditoriale italiano. Negli anni sono state apportate diverse modifiche sia di forma sia di contenuto al Piano Nazionale Industria 4.0: nel 2017-2018 ha assunto il nome Piano Nazionale Impresa 4.0 e ha visto l’introduzione del credito d’imposta Formazione 4.0 e del rifinanziamento e implementazione dei Contratti di sviluppo e degli Accordi per l’innovazione; nel 2019 al Piano Nazionale Impresa 4.0 è subentrato il piano Transizione 4.0, il quale ha, tra le altre cose, posto maggiore enfasi sulla promozione dell’innovazione sostenibile. Attualmente gli incentivi fiscali contemplati dal programma si collocano nel quadro degli investimenti perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR). Tra le modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni, la legge di bilancio del 2020 ha disposto il superamento del sistema dell’iperammortamento e del superammortamento, due strumenti operativi introdotti dal Piano Industria 4.0, in favore di un credito d’imposta. Quest’ultimo, poi, ha visto il suo campo d’azione restringersi: a gennaio 2023 è scaduto il regime di favore per l’acquisto di beni materiali e immateriali tradizionali e il beneficio in parola trova ora applicazione solo in relazione all’acquisto di beni strumentali 4.0, ossia tecnologici e interconnessi. Resta dunque unicamente in vigore un vantaggio fiscale, pari a un credito d’imposta fino al 20%, valido anche per i professionisti sanitari e volto a supportare l’acquisto di beni e software tecnologici.

Quali sono i beni strumentali 4.0 nel settore sanitario

Il bonus beni strumentali 4.0 trova applicazione anche nel settore sanitario, un campo dove la tecnologia sta assumendo una rilevanza sempre maggiore – sia nella fase di gestione dei dati clinici attraverso software gestionali sia mediate strumenti atti al tele-monitoraggio del paziente – tant’è che si prevede che il mercato globale della Digital Health raggiungerà oltre 500 miliardi di dollari entro il 2025 (fonte: Statista). Ma quali sono i beni strumentali di carattere medico-sanitario a cui si applica tale beneficio? Nel corso degli anni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito delle linee guida per l’accesso al credito per chi opera nel campo sanitario ed emanato chiarimenti circa la classificazione dei beni agevolabili.

Una prima ma generale definizione di suddetti beni è rintracciabile negli Allegati A e B della l. 232/2016, i quali definiscono i beni materiali e quelli immateriali:

  • Allegato A – Beni materiali: sono considerati “4.0” quei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese. Vi rientrano: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione ed il controllo automatico dei processi utilizzati nei sistemi di produzione esistenti; beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
  • Allegato B – Beni immateriali: sono considerati “4.0” quei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali dell’Industria 4.0. Vi rientrano: Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing).

Quanto disposto dagli Allegati sopra citati permette di evidenziare la centralità del requisito di interconnessione nella distinzione tra beni tradizionali – e dunque non passibili di agevolazioni – e quelli 4.0. Tale requisito è meglio definito dalla circolare n. 177355 del 2018, la quale illustra che, affinché possa considerarsi soddisfatto, è necessario e sufficiente che il sistema scambi informazioni con altri sistemi (in ambito sanitario si pensi a: pazienti, sistemi informativi regionali, fornitori, etc.), che sia identificato univocamente e che l’interconnessione venga mantenuta per tutto il periodo in cui viene richiesto il beneficio.

Occorre però attendere il 2019 per avere indicazioni puntuali circa la corretta individuazione dei beni 4.0 nel settore sanitario, in quanto le disposizioni prima emanate non menzionavano in alcun modo tecnologie di appannaggio medico. È con la circolare n. 48610 del 2019 che il Ministero dello Sviluppo Economico prova a offrire una ricognizione, seppur non esaustiva, dei beni riconducibili al concetto di Sanità 4.0, definendo criteri valevoli anche per l’attuale credito d’imposta. Nello specifico, la circolare definisce che:

  • Possono essere identificate come sistemi composti da più macchine o beni e, dunque, riconducibili al punto elenco 3 del primo gruppo dell’Allegato A (“macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”) le seguenti tecnologie mediche: apparecchiature per medical imaging; per la radioterapia e la radiochirurgia; robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi; sistemi automatizzati da laboratorio per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche.
  • Tutti i software di gestione della cosiddetta “Cartella Clinica Elettronica” sono riconducibili alla categoria dell’Allegato B (“software, sistemi, piattaforme e sistemi per […] l’archiviazione digitale e integrato nel sistema informativo delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)” e, per estensione, vi rientrano anche tutti software volti a gestire le prenotazioni online e a digitalizzare la comunicazione con i pazienti, come ad esempio MioDottore, GIPO o TuoTempo.

Credito d’imposta per il settore sanitario: cos’è e come accedervi

Il credito d’imposta riguarda tutte le imprese residenti in Italia (comprese le STP, come chiarito dall’istanza ad interpello n. 600/2021), sono escluse le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo e le associazioni professionali senza personalità giuridica. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento, l’ammontare dell’investimento stesso e l’annualità di riferimento ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in 3 quote annuali di pari importo, a partire dall’esercizio in cui si verifica il sopracitato requisito dell’interconnessione.

Per accedere al beneficio è, se il bene oggetto di credito è di tipo materiale, necessario essere in possesso di un contratto o di un ordine d’acquisto accettato dal fornitore; nel caso di un bene immateriale, invece, è essenziale dimostrare l’avvenuta attivazione del servizio. Inoltre, occorre indicare in fattura l’apposita dicitura del riferimento della legge e provvedere al pagamento di almeno il 20% del valore totale del contratto. Per i beni tecnologicamente avanzati con costo unitario superiore a 300.000 euro, inoltre, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedano caratteristiche tecniche tali da includerli nel novero delle spese agevolabili. Nel caso in cui il costo di acquisto del bene sia inferiore a 300.000 euro tale onere documentale è sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Di seguito si dà conto in forma schematica della struttura del credito d’imposta a legislazione vigente, in relazione alle tipologie di beni strumentali ammessi all’agevolazione.

Immagine che contiene tavolo Descrizione generata automaticamente

Conclusioni 

Tra gli ostacoli che affliggono la generalità delle PMI, e in misura relativamente maggiore professionisti sanitari, centri medici e cliniche, il più ricorrente è quello legato alla complessità di determinare il raggio d’azione del credito d’imposta. Spesso non si ricorre a tale beneficio semplicemente perché si ignora il suo campo di applicazione, ma questo non avviene per una mancata proattività intellettuale di chi gestisce cliniche e centri medici, quanto per una frammentazione delle normative di riferimento. Come esplicitato sopra, infatti, la sola presa visione degli Allegati A e B della l. 232/2016 non è sufficiente a individuare quali beni materiali e immateriali in uso nel campo sanitario siano classificabili come 4.0, in quanto non vi è nessun riferimento alle tecnologie proprie del settore, e ciò potrebbe portare erroneamente a credere che le attività medico-sanitarie siano escluse dall’agevolazione.

Parallelamente si sta assistendo a una progressiva diminuzione degli incentivi fiscali atti a supportare investimenti privati nella digitalizzazione, un aspetto che potrebbe rallentare – se non addirittura fermare – quel virtuoso processo di innovazione già avviato dalle imprese attive nel campo sanitario. Invertire la rotta è necessario affinché non venga dimenticato né depotenziato il piano Transizione 4.0 e, nello specifico, il percorso verso la Sanità 4.0. E risulta oggi più centrale che mai partire da un attento ascolto di tutte le parti coinvolte, dagli specifici bisogni di chi opera nel settore sanitario, per individuare le migliori misure atte ad accompagnare il loro processo di innovazione, evitando vuoti o incertezze normative e favorendo l’introduzione e il mantenimento di misure adeguate a digitalizzare la Sanità italiana.

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