L’agevolazione “Beni Strumentali” definita anche “nuova Sabatini” è stata istituita con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale (cfr. art. 2 D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98 del 09/08/2013).
La Legge di bilancio 2023 (L. 197 del 29/12/2022) al comma 414 ha rifinanziato la misura con 30 milioni di euro per l’anno 2023 e con 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 per sostenere gli investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali.
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Agevolazioni previste per il 2023
- concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari che abbiano aderito all’addendum alla Convenzione “Beni strumentali”, il cui elenco è consultabile al seguente link. I finanziamenti, che possono arrivare a coprire l’intero importo dell’investimento, possono essere assistiti dalla garanzia del “Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese” nei limiti dell’80% dell’importo concesso. Inoltre devono avere durata non superiore a cinque anni e importo compreso tra 20.000 euro e 4.000.000 euro, importo che deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
- erogazione di un contributo in conto impianti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso di interesse annuo del
- 2,75 % per investimenti ordinari
- 3,575 % per investimenti 4.0
- 3,575 % per investimenti green (per domande presentate a partire dal 1^ gennaio 2023).
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori produttivi (inclusi agricoltura e pesca), con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative. Si ricorda che l’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361 del 6 maggio 2003 indica:
- quale microimpresa quella che occupi meno di 10 persone, con un fatturato annuo o un totale annuo di bilancio non superiore a 2 MLN di euro;
- quale piccola impresa quella che occupi meno di 50 persone, con un fatturato annuo o un totale annuo di bilancio non superiore a 2 MLN di euro;
- quale media impresa quella che occupi meno di 250 persone, con un fatturato annuo non superiore a 50 MLN di euro o un totale annuo di bilancio non superiore a 43 MLN di euro.
Le imprese, come sopra definite, devono essere iscritte nel Registro delle Imprese o nel Registro delle Imprese di pesca, avere sede legale o una unità locale in Italia e non essere in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria oppure essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria o altre procedure concursuali con finalità liquidatoria.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti ammissibili devono essere sostenuti esclusivamente per l’acquisto di beni nuovi che siano dotati di propria autonomia funzionale e correlati all’attività produttiva svolta dall’impresa. Devono essere riferibili alle immobilizzazioni materiali per le seguenti categorie:
- “impianti e macchinari” (attivo stato patrimoniale – voce B.II.2 art. 2424 c.c.),
- “attrezzature industriali e commerciali” (attivo stato patrimoniale – voce B.II.3 art. 2424 c.c.),
- “altri beni” (attivo stato patrimoniale – voce B.II.4 art. 2424 c.c.),
e alle immobilizzazioni immateriali in relazione a “software” o “tecnologie digitali”.
Non sono mai agevolati investimenti in terreni o fabbricati, beni usati o rigenerati, oppure beni iscrivibili nella voce dell’attivo dello stato patrimoniale “immobilizzazioni in corso e acconti”. Sono ammessi al contributo ministeriale maggiorato del 30% i beni materiali e immateriali 4.0 così come individuati nell’allegato 6/A alla Circolare 14036 del 15/02/2017 e nell’allegato 6/B adeguato dalla Circolare 269210 del 03/08/2018. È possibile richiedere un parere tecnico del Ministero tramite PEC indirizzata a dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it circa la possibilità di includere un investimento tra quelli ricompresi negli allegati 6/A e 6/B.
Sono altresì ammessi al contributo maggiorato, esclusivamente per domande presentate a partire dal 1^ gennaio 2023, gli investimenti green in beni materiali o immateriali a basso impatto ambientale, ma solo per le imprese che siano in possesso di una idonea certificazione ambientale di processo oppure di una idonea certificazione ambientale di prodotto.
Come presentare la domanda
A partire dal primo gennaio 2023 la domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma raggiungibile tramite il seguente link e sottoscritta con firma digitale.
Ad avvenuta compilazione verrà assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere riportato, unitamente al riferimento della norma istitutiva dell’agevolazione “art. 2, comma 4, D.L. n. 69/2013”, sulle fatture elettroniche sia di acconto che di saldo relative all’acquisto dei beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni.
Per l’accesso occorre essere in possesso di una identità digitale SPID.
Nuova Sabatini 2023, come ottenere l’agevolazione
Fase 1: PMI / intermediario finanziario
La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario la richiesta di finanziamento e congiuntamente fornisce la domanda di accesso al contributo ministeriale attestando il possesso dei requisiti di legge.
Fase 2: intermediario finanziario / Ministero
Dopo avere controllato la documentazione ricevuta dalla PMI in ordine al rispetto dei requisiti di legge e alla regolarità formale della stessa, sulla base delle domande pervenute, l’intermediario finanziario trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione del contributo spettante alla PMI.
Fase 3: intermediario finanziario / PMI / Ministero
Previa conferma ministeriale della disponibilità delle risorse da erogare a titolo di contributo, l’intermediario finanziario può concedere il finanziamento alla PMI adottando la relativa delibera che dovrà trasmettere al Ministero insieme alla documentazione ricevuta dalla PMI all’apertura della pratica.
Fase 4: Ministero / PMI – intermediario finanziario
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo e lo trasmette sia alla PMI che all’intermediario finanziario.
Fase 5: intermediario finanziario / PMI
L’intermediario finanziario può impegnarsi a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI anche prima di avere ricevuto il decreto ministeriale di concessione del contributo e a erogare alla stessa il finanziamento che potrà essere in un’unica soluzione oppure, in caso di leasing finanziario, al fornitore del bene, entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva.
Fase 6: PMI / Ministero
A partire dal 1^ gennaio 2023, in seguito al completamento dell’investimento e al pagamento del saldo del prezzo dei beni oggetto dell’agevolazione, la PMI può richiedere l’erogazione del contributo secondo le modalità descritte al seguente link
Fase 7: Ministero / PMI
Il Ministero provvede all’erogazione del contributo secondo il piano temporale specificato nel contributo di concessione. A partire dal primo gennaio 2023, in linea generale, l’erogazione del contributo avviene sulla base di quote annuali entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. La PMI dovrà effettuare la richiesta di pagamento annuale tramite la piattaforma informatica in precedenza utilizzata.