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Decreto Fintech: novità e semplificazioni per gli strumenti finanziari digitali



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Il decreto fintech è un passo importante per l’evoluzione del settore finanziario in Italia, poiché favorisce l’innovazione e la digitalizzazione dei mercati finanziari, agevolando l’accesso al credito per le imprese e gli investitori. Ma è solo un primo passo nella regolamentazione del settore

Pubblicato il 9 mag 2023

Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor



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Il Decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2023, noto come “decreto fintech”, introduce nel quadro legislativo italiano misure urgenti relative all’emissione e alla circolazione di “strumenti finanziari digitali”, oltre a semplificazioni per l’esplorazione nel campo fintech.

Le ragioni che hanno portato al Decreto Fintech

Questa normativa segue il primo approccio legislativo a livello nazionale per l’apertura del settore finanziario all’offerta e alla negoziazione di token che rappresentano classi di attività tradizionali e alternative, come azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento e certificati deposito.

Il decreto fintech si è reso necessario per adeguare in tempi brevi l’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2022/858 (cosiddetto “DLT Pilot Regime”), che istituisce a livello europeo un regime sperimentale per le infrastrutture di mercato basate sulla Distributed Ledger Technology (DLT) ed è divenuto applicabile in data 23 marzo 2023. Il Governo ha, infatti, ritenuto di dover intervenire con la decretazione d’urgenza al fine di evitare che gli operatori del mercato italiani si trovassero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori di altri Stati membri dovuta alla mancanza in Italia di una disciplina che rendesse possibile la tokenizzazione di strumenti finanziari.

Il DLT Pilot Regime europeo

Il DLT Pilot Regime prevede la possibilità per operatori di mercati regolamentati, imprese di investimento e depositari centrali di costituire piattaforme di negoziazione di strumenti finanziari digitali (ovvero strumenti finanziari emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT) emessi in ambito europeo. Sono previsti limiti quantitativi del valore degli strumenti finanziari ammessi a negoziazione su una singola piattaforma e limiti temporali della sperimentazione (per il momento, 6 anni dalla data dell’autorizzazione della piattaforma).

In sostanza, si tratta di un regime pilota finalizzato a creare un ambiente normativo (cosiddetta “sandbox“) favorevole per la sperimentazione di infrastrutture di mercato basate sulla DLT, consentendo, da un lato, una serie di esenzioni da requisiti normativi incompatibili con l’utilizzo della DLT (come, ad esempio, l’utilizzo di conti presso depositari centrali per la circolazione di strumenti finanziari) e prevedendo, dall’altro, una serie di obblighi legati all’utilizzo della DLT (come, ad esempio, l’adozione di adeguati presidi di cybersecurity e obblighi informativi specifici riguardanti il funzionamento del registro distribuito).

La definizione di strumento finanziario digitale

Tra le novità più importanti del decreto fintech vi è l’introduzione della definizione normativa di “strumento finanziario digitale“, così come fornita a livello europeo dal DLT Pilot Regime, che ha modificato la direttiva 2014/65/UE (c.d. Mifid II). Tale definizione è oggi stata recepita dall’art. 1, comma 2, e dall’Allegato I successivo del TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), a seguito delle modifiche introdotte dal decreto fintech.

Nel dettaglio, rientrano nell’ambito applicativo della definizione di “strumento finanziario digitale” tutte quelle classi di attività che possono essere rappresentate sotto forma di token digitali e che, grazie alla tecnologia DLT, possono essere negoziate e trasferite attraverso un registro distribuito. Si tratta delle seguenti categorie di strumenti finanziari:

  • azioni di s.p.a.,
  • obbligazioni di s.p.a.,
  • titoli di debito emessi da s.r.l.,
  • ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita dall’ordinamento italiano,
  • ricevute di deposito titoli di debito di emittenti non domiciliati,
  • strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano,
  • azioni e quote di OICR
  • eventuali ulteriori categorie di strumenti finanziari che dovessero essere individuati con regolamento dalla Consob.

Restano per il momento esclusi dalla possibilità di tokenizzazione tutti gli strumenti derivati e le quote di emissioni.

L’emissione e la circolazione di strumenti finanziari tramite DLT

Uno dei principali obiettivi del decreto fintech è proprio quello di creare un presupposto fondamentale per la sperimentazione prevista dal DLT Pilot Regime: permettere in Italia l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali attraverso la DLT. La DLT è una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso di “registri distribuiti” o “registri per la circolazione digitale”, attraverso una rete di nodi distribuiti e un meccanismo di consenso. I registri distribuiti, a loro volta, sono archivi di informazioni in cui vengono registrate le transazioni riguardanti strumenti finanziari digitali, condivisi da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzati tra di loro.

L’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali avviene attraverso “scritturazioni” su un registro distribuito gestito da un responsabile del registro. Tale modalità di emissione e circolazione degli strumenti finanziari come token è del tutto nuova per l’ordinamento italiano e rappresenta un’alternativa alle tradizionali modalità di emissione e circolazione degli strumenti finanziari in forma cartolare o dematerializzata.

I registri per la circolazione digitale e i responsabili

Il decreto stabilisce che i registri per l’emissione di strumenti finanziari digitali abbiano alcune caratteristiche volte ad assicurare l’integrità delle scritturazioni, l’identificazione dei soggetti beneficiari delle scritturazioni, la circolazione degli strumenti finanziari digitali, l’accesso alle scritturazioni agli aventi diritto, l’apposizione di vincoli sugli strumenti finanziari e l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia. Anche la legittimazione alla partecipazione in assemblea e al pagamento di dividendi, interessi e rimborso di capitale è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro.

I registri per la circolazione digitale possono essere tenuti solo da soggetti responsabili iscritti in uno speciale elenco, previa verifica di idoneità da parte della Consob. I responsabili hanno il compito di garantire la conformità dei loro registri alle già menzionate caratteristiche previste dal decreto fintech e sono tenuti ad adottare meccanismi e dispositivi di sicurezza adeguati, informando il pubblico sulle modalità operative del registro e sui dispositivi a tutela della sua operatività. Ai responsabili del registro si applicano, altresì, norme di governance e di prevenzione dei conflitti di interessi e requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.

I soggetti che possono presentare istanza di iscrizione all’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale sono:

  • banche, imprese di investimento e gestori di mercati stabiliti in Italia;
  • altri intermediari con sede in Italia limitatamente a strumenti di propria emissione o di entità del gruppo (intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, IMEL, gestori di FIA o OICVM e imprese di assicurazione o riassicurazione);
  • altri emittenti non finanziari con sede legale in Italia in relazione esclusivamente a strumenti digitali di propria emissione;
  • altre società con sede in Italia diverse dalle precedenti;
  • ulteriori soggetti eventualmente individuati dalla Consob con regolamento.

Sono, inoltre, iscritti di diritto i depositari centrali che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro in via accessoria.

È previsto un divieto per le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e relativi gruppi di appartenenza di fornire i servizi di negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Le infrastrutture di mercato DLT

In attuazione di quanto previsto dal DLT Pilot Regime, il decreto fintech prevede inoltre la creazione di un quadro normativo per le infrastrutture di negoziazione e di regolamento degli strumenti finanziari digitali: sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) DLT, sistemi di regolamento (SS) DLT e sistemi di negoziazione r regolamento (TSS) DLT. In particolare, il decreto stabilisce che le società che intendono gestire un’infrastruttura DLT debbano essere autorizzate dalla Consob o dalla Banca d’Italia (in base alle caratteristiche del soggetto istante e alla tipologia di infrastruttura) e siano soggette a specifiche norme e requisiti in materia di governance, trasparenza, integrità del mercato, vigilanza e protezione degli investitori, sotto la vigilanza della Consob e della Banca d’Italia.

Conclusioni

L’introduzione del decreto fintech rappresenta un passo importante per l’evoluzione del settore finanziario in Italia, poiché favorisce l’innovazione e la digitalizzazione dei mercati finanziari, agevolando l’accesso al credito per le imprese e gli investitori. Inoltre, la nuova normativa contribuisce a creare un contesto più favorevole per lo sviluppo delle tecnologie emergenti, come la blockchain, che possono apportare benefici significativi in termini di efficienza, trasparenza e sicurezza delle transazioni finanziarie.

Ci preme sottolineare che il decreto fintech rappresenta solo un primo passo nella regolamentazione del settore e che sarà necessario un costante monitoraggio e aggiornamento delle normative per tenere il passo con l’evoluzione tecnologica e per garantire la protezione degli investitori e la stabilità del sistema finanziario.

Tra i più importanti interventi normativi la cui entrata in vigore è prevista nel medio termine va sicuramente annoverato il regolamento sui mercati delle cripto-attività (noto come “MiCAR”), definitivamente approvato dal Parlamento europeo il 20 aprile scorso, che creerà un nuovo regime di autorizzazione e vigilanza per gli emittenti, i mercati e le piattaforme di cripto-attività. Degno di nota, tuttavia, il diverso ambito di applicazione del MiCAR rispetto al decreto fintech (e al DLT Pilot Regime). Nonostante il MiCAR disciplini cripto-attività anch’esse basate su DLT, esso esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione tutte le cripto-attività che sono già oggetto di regolamentazione di settore a livello europeo, come gli strumenti finanziari digitali che sono invece oggetto della normativa sin qui esaminata.

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