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eCommerce outlet e direttiva Omnibus: la guida per evitare sanzioni



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Il settore e-commerce outlet deve affrontare le problematiche derivanti dal Decreto Legislativo n. 26/2023, che recepisce la Direttiva “Omnibus” n. 2019/2161. Nonostante la mancanza di una specifica disciplina nazionale per gli outlet, è fondamentale garantire trasparenza dei prezzi per evitare sanzioni e pratiche commerciali ingannevoli

Pubblicato il 14 giu 2024

Claudia Caluori

avvocato, Polimeni.legal



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Il settore eCommerce outlet come tutti gli eCommerce affronta le problematiche relative all’applicazione del Decreto Legislativo n. 26/2023, che recepisce la Direttiva “Omnibus” n. 2019/2161.

Il concetto di “prezzi outlet” nel mondo retail

Nel nostro ordinamento, manca una disciplina nazionale specifica per il settore outlet e non esistono definizioni univoche di “prezzi outlet”. Ciò nonostante, nel mondo retail, il consumatore medio riconosce questi punti vendita -online o offline- come luoghi dove è possibile acquistare prodotti di marca a prezzi scontati rispetto al prezzo di mercato praticato al lancio della collezione.

Regolamentazione delle vendite straordinarie negli ecommerce outlet

Gli outlet di moda in quanto attività commerciali devono rispettare la normativa nazionale relativa al settore del commercio (D.Lgs. 114/98) e, in particolare le disposizioni sulle vendite straordinarie, tra cui rientrano le vendite promozionali e le vendite di fine stagione, i cd. “saldi”; le leggi regionali che disciplinano nel dettaglio queste ultime tipologie di vendite (non avendo gli e-commerce una sede fisica, oltre alle normativa nazionale, applicano la normativa della regione dove ha sede la società titolare del sito internet); e infine il D. Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii., meglio conosciuto come Codice del Consumo.

L’obbligo di indicare il prezzo precedente negli annunci di sconto

La Direttiva “Omnibus” introdotta dalla Direttiva UE 2019/2161 ha rappresentato un importante passo avanti nella tutela dei consumatori, finalizzata a garantire maggiore trasparenza nelle pratiche di sconto e riduzione dei prezzi. Come è ormai noto, uno degli aspetti principali della Direttiva Omnibus riguarda l’obbligo per i venditori di indicare chiaramente il prezzo precedente, ovvero il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti una riduzione di prezzo, in ogni annuncio di sconto.

L’art. 17-bis del Codice del Consumo, mira a evitare pratiche commerciali ingannevoli e a consentire ai consumatori di fare acquisti più informati. Tuttavia, nel contesto degli outlet, dove i prezzi sono spesso già scontati rispetto ai prezzi al dettaglio, l’applicazione di queste norme presenta alcuni problemi interpretativi che richiedono un’analisi approfondita e specifica delle dinamiche di vendita e delle modalità di comunicazione dei prezzi praticate dagli outlet per garantire, da un lato, l’acquisto consapevole dei consumatori e per evitare, dall’altro, indagini ed eventuali sanzioni per pratiche commerciali scorrette da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Il prezzo outlet: una questione interpretativa

Precisiamo subito che nel nostro ordinamento non esiste una disciplina nazionale del settore “outlet” né si rinvengono definizioni di “prezzi outlet”.

“Outlet” è conosciuto dal consumatore medio come punto vendita che offre prodotti di marca a prezzi scontati rispetto al prezzo di listino.

Alcune leggi regionali offrono definizioni di outlet e “factory outlet center” assoggettandoli opportunamente normativa sul commercio e alla disciplina sulla pubblicità dei prezzi e delle vendite straordinarie.

Nel mondo della vendita outlet, è inoltre opportuno distinguere i negozi outlet mono marca, in cui gli stessi produttori e titolari dei marchi vendono al dettaglio articoli prodotti almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita che presentano difetti, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione etc., dai negozi plurimarca che offrono prodotti, provenienti da canali distributivi variegati (retail, ingrosso, aziende in liquidazione, fallimenti e/o aste giudiziarie etc.) a prezzi scontati rispetto al prezzo originario di listino.

Il prezzo al dettaglio o prezzo pieno esposto

In quest’ultimo caso, il prezzo al dettaglio o prezzo pieno esposto è determinato in base al processo di acquisto che si connota di diverse variabili: fornitore (dettaglio o ingrosso), quantità di articoli (bulk, rimanenze dai produttori), tipologia degli articoli (campionari / prototipi di produzione) e stato della merce (senza cartellino, collezioni datate).

Prezzi applicati

In tema di prezzi applicati, il prezzo normale di vendita dell’articolo pubblicato online o esposto per la vendita è il prezzo outlet, mentre il prezzo cd. retail (o al dettaglio o prezzo pieno) è un mero riferimento per dare un’indicazione del prezzo originale dell’articolo e, per le motivazioni sopra esposte, a volte è indicativo.

Operazioni di ribasso o rialzo dei prezzi outlet

Operazioni di ribasso o rialzo dei prezzi outlet (incremento o decremento della percentuale di sconto sul prezzo pieno) possono essere frequenti nel corso dell’anno solare per stimolare la vendita di prodotti che per ottenute caratteristiche non sono più appetibili al pubblico a prezzo pieno.

La frequenza delle fluttuazioni del prezzo outlet vanno considerate anche in relazione al ciclo di vita dell’articolo nel canale e alla gestione delle situazioni di magazzino difficoltose. La flessibilità dei prezzi è caratteristica connaturata al tipo di canale di vendita.

L’art. 17-bis del Codice del Consumo e i suoi effetti sugli outlet

Con riferimento alle disposizioni in tema di annunci di riduzione di prezzo e, in particolare, all’art. 17-bis Codice del Consumo, è da considerarsi rilevante ai fini dell’applicazione della norma, quindi, ogni comunicazione in merito al vantaggio economico e al risparmio derivante dalla effettuazione di quel determinato acquisto in uno specifico lasso di tempo.

I negozi outlet si presentano come luoghi dove i prodotti sono sempre promossi attraverso annunci generici sulla convenienza derivante dall’applicazione di prezzi bassi continuativi”. Pertanto, si ritiene che l’indicazione del “prezzo outlet” rispetto al “prezzo al dettaglio” non costituisca un annuncio di riduzione di prezzo, perciò non soggetto alla nuova disciplina in materia di annunci di ribasso di prezzo in occasione delle vendite straordinarie. Infatti, qualora durante il periodo dei saldi un e-commerce outlet di moda modificasse il prezzo di vendita di uno o più capi, i.e. il “prezzo outlet”, modificando la percentuale di sconto sul “prezzo al dettaglio” mai applicato, non farebbe un annuncio di ribasso ma il cambierebbe semplicemente il prezzo normale di vendita del prodotto.

A norma dell’art. 17-bis, negli annunci di riduzione di prezzo, praticati in occasione delle vendite straordinarie di cui all’ articolo 15, comma 5, il “prezzo precedente”, inteso come il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti, deve essere rappresentato come prezzo di riferimento sul quale calcolare la riduzione percentuale dello sconto o del ribasso.Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo, dispone che, nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

Anche a voler considerare il prezzo outlet, una unica campagna di vendita (eventualmente straordinaria ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 114/98), modifiche dei prezzi non sarebbero soggette alla Omnibus, perché configurate come annunci di ribasso progressivi.

Alla luce dell’analisi svolta, i prezzi outlet possono essere considerati come annunci di ribasso di prezzo continuativi e le offerte sugli ecommerce outlet di moda una vendita promozionale perpetua, un Black Friday senza fine.

Le possibili sanzioni per pratiche commerciali scorrette

La questione interpretativa sollevata dall’applicazione dell’articolo 17-bis del Codice del Consumo agli outlet non è di poco conto, soprattutto considerando le possibili sanzioni per le condotte degli ecommerce. Da un lato, la violazione di queste disposizioni comporta sanzioni significative, come previsto dall’art. 22, comma 3 della legge 114/1998. Dall’altro, una pubblicazione dei prezzi non trasparente da parte degli outlet potrebbe richiamare l’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – che agisce indipendentemente o su segnalazione degli interessati – per proteggere sia i consumatori sia le aziende da chi mette in atto pratiche commerciali scorrette nella vendita al pubblico.

Un’indicazione confusa e elusiva dei prezzi e delle percentuali di sconto potrebbe essere valutata come contraria alla diligenza professionale, idonea a indurre in errore i consumatori in merito a elementi decisivi ai fini della valutazione sull’effettiva convenienza dell’affare – quali il prezzo dei prodotti, il modo in cui questo è calcolato, l’entità degli sconti praticati nonché la reale esistenza di uno specifico vantaggio – e a influenzarne le decisioni commerciali. Un esempio significativo recente è la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.500.000 inflitta alla fine del 2022 a un noto marketplace di moda per pratiche simili.

Gli outlet devono quindi affrontare un importante sforzo interpretativo e strategico per conformarsi alla normativa, in assenza di una disciplina specifica e di interpretazioni chiarificatrici da parte delle autorità. In termini pratici, richiamando i principi ispiratori della Direttiva Omnibus e delle più recenti normative europee sui servizi digitali, maggiore è la trasparenza e la chiarezza delle informazioni pubblicate dagli ecommerce, maggiore sarà la loro conformità e la fiducia dei consumatori e minore il rischio di indagini e sanzioni.

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