innovatori di ventura

Equity Crowdfunding, come cambia lo scenario normativo con il nuovo Regolamento Ue

Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo sui servizi di crowdfunding che sarà pienamente operativo dal prossimo novembre. Un passaggio molto atteso dagli operatori. Ecco perché

Pubblicato il 18 Apr 2023

Giancarlo Vergine

Tech Entrepreneur | Crowdfunding Expert

Woman,Working,Modern,Desktop,Monitor,Hand,Use,Mouse.account,Manager,Researching

Lo scorso 24 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71, il decreto legislativo n. 30 relativo all’attuazione degli adeguamenti all’interno della normativa nazionale, rispetto alle disposizioni previste all’interno del Regolamento Europeo 2020/1503 relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, che sostituirà, a partire dall’11 Novembre 2023 l’attuale regolamento 2017/1129 e la direttiva 2019/1937.

Crowdfunding, la svolta di Consob e Banca d’Italia: ecco i nuovi scenari di mercato

Questo passaggio amministrativo era molto atteso da tutti gli operatori italiani, perché di fatto da avvio al processo di richiesta e concessione formale delle licenze per operare all’interno del nuovo mercato. Processo che in altri paesi come la Spagna, l’Olanda e la Svezia è già effettivo da alcuni mesi, avendo concesso di fatto ad una serie di portali, tra cui Crowdcube e Wefunder, due giganti del settore, di avvantaggiarsi, quanto meno a livello amministrativo e organizzativo, rispetto ai portali degli stati, come l’Italia, più indietro rispetto alla formalizzazione delle nuove procedure e degli adeguamenti regolatori.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 ci si aspetta avrà un importante impatto sul mercato dei capitali europeo, prevalentemente per il mondo delle startup, essendo stato elaborato con l’obiettivo di armonizzare le regole di comportamento a livello dell’Unione Europea, per permettere di aumentare le capacità di raccolta di capitali e di investimento su base continentale, cercando di offrire alle imprese un mercato con una dimensione più competitiva e in qualche modo paragonabile a quella statunitense e cinese.

In particolare, il nuovo regolamento mira ad aumentare l’efficienza e la diversificazione del mercato dei capitali dell’Unione Europea, a offrire l’accesso al finanziamento da capitali privati per le startup e le piccole e medie imprese, mirando a creare di fatto un mercato unico europeo per il crowdfunding, fornendo un accesso più efficace a strumenti di finanza alternativa rispetto ai tradizionali canali bancari, e allo stesso tempo assicurando una maggiore protezione per gli investitori.

Novità pubblicate nel decreto e nuovi scenari normativi

All’interno del decreto, che entrerà in vigore il prossimo 8 aprile, sono state inserite delle modifiche normative, in adeguamento a quanto esposto nel regolamento europeo, ecco di seguito le principali.

Definizione di servizi di crowdfunding

Il decreto attraverso una modifica del D.lgs. n. 58/1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF – introduce la definizione di servizi di crowdfunding (indicati all’articolo 2.1.a. del regolamento europeo 2020/1503), che consistono nell’abbinamento tra “gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding”, attraverso una delle seguenti attività:

    1. intermediazione nella concessione di prestiti;
    2. collocamento senza impegno irrevocabile, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente a tali valori mobiliari;
    3. definizione degli strumenti ammessi ai fini del crowdfunding.

Definizione delle autorità di vigilanza

Sempre tramite un aggiornamento del TUF vengono identificate sia la Consob che Banca d’Italia (ma questo già lo sapevamo da qualche mese, n.d.r.), come le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento europeo, con dettaglio delle rispettive prerogative nell’operatività, e in particolare:

      • la Consob, consultando Banca d’Italia, sarà l’ente che autorizzerà (e revocherà) le licenze ai fornitori di servizi di crowdfunding. Come già accade da circa 10 anni, la Consob sarà dunque l’autorità competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in materia di trasparenza e correttezza e ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio italiano, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio delle operazioni dei portali.
      • Banca d’Italia è invece designata come l’autorità competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie. In deroga a quanto descritto sopra, è previsto, e questa è una grande novità, che Banca d’Italia, consultando la Consob, potrà autorizzare (e revocare) la licenza come fornitore di servizi di crowdfunding a banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari iscritti nell’albo.

Definizione dell’ambito di applicazione più generale

Saranno le più generiche Srl e non più le startup innovative e le PMI innovative e tradizionali (anche in forma di holding o OICR), ad essere oggetto di raccolta: infine in un apposito comma del decreto, si riscrive l’articolo 100-ter del TUF, stabilendo che in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del Codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503. Dal punto di vista sostanziale, viene modificato l’ambito oggettivo di applicazione delle offerte di crowdfunding, non più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Il nuovo oggetto delle offerte di crowdfunding sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri “strumenti ammessi” a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo. Per strumenti ammessi si intendono, per ciascuno Stato membro, le quote di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento (comprese quelle relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni).

Il rilancio dell’equity crowdfunding nella pandemia: ecco come funziona

Definizione delle sanzioni amministrative e pecuniarie

Infine attraverso la modifica dell’articolo 190 del TUF, il decreto delinea quelle che saranno le sanzioni amministrative e pecuniarie per gli intermediari, per adeguare i riferimenti presenti e definire la punibilità e la relativa sanzione amministrativa e pecuniaria per chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del regolamento europeo (prevista dalla norma vigente per chi eserciti l’attività di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro gestito dalla Consob).

Gli scenari competitivi

Cosa cambia effettivamente con l’entrata in vigore del decreto? In prima battuta si conferma la possibilità per i portali di offrire un servizio di raccolta capitali, sia sotto forma di debito (lending), sia di strumenti finanziari, sia di equity. Questo è un cambiamento decisamente interessante, in quanto permetterà di ampliare, di fatto l’offerta dei servizi alle società da parte dei portali, e allo stesso tempo ci sarà grande possibilità di differenziare gli investimenti da parte degli investitori, investendo da un unico portale su progetti con livelli di rischio e potenzialità di ritorno sull’investimento molto diverse tra loro.

Da qui la necessità per i portali di implementare e perfezionare i modelli di selezione e valutazione delle emittenti, attraverso sistemi di controllo anche sul tema patrimoniale e sui fattori di rischio. Per questo, come descritto, sarà cruciale il ruolo di controllo di Banca d’Italia.

Rispetto ai target della raccolta, l’ampliamento della definizione dell’ambito dell’applicazione, alle Srl, di fatto non cambia quasi nulla rispetto all’attuale contesto normativo e operativo. Infatti già dal 2017 l’equity crowdfunding, grazie ad un aggiornamento del Regolamento Consob, da la possibilità alla stragrande maggioranza di società di capitali, nell’accezione specifica di Startup Innovative, PMI Innovative e PMI, di raccogliere capitali online attraverso i portali abilitati.

E dal 2019 grazie ad un ulteriore aggiornamento, i portali di equity crowdfunding italiani, possono collocare Mini-Bond, dunque strumenti finanziari mediamente sofisticati, per PMI Innovative e Tradizionali (sia Spa che Srl).

Negli ultimi 5 anni, tralasciando i mini-bond, sono state numerose le campagne online dedicate a Srl, nell’accezione di PMI non innovative, dunque tradizionali, su praticamente tutti i principali portali autorizzati, da Mamacrowd a CrowdFundMe, passando per BackToWork e WeAreStarting. E considerando anche che tutte le campagne di equity crowdfunding immobiliare, come ne si possono trovare a decine su Walliance, avvengono tramite aumento di capitale su Srl – veicolo – create ad hoc per le campagne, viene da sé comprendere che la modifica dell’articolo 100-ter del TUF, nei fatti è un adeguamento formale alle norme espresse dal Regolamento Europeo e non un vero ampliamento del bacino di potenziali società emittenti.

Nell’attesa che, dopo il disbrigo di questi passaggi burocratici, anche i portali del Belpaese possano finalmente operare in questa nuova modalità, negli altri stati europei sono già state concesse le prime 23 licenze ad operare con il nuovo regolatorio.

In realtà una piattaforma italiana ha già ottenuto la licenza, grazie alla sua controllata operativa in Spagna. Si tratta di Evenfi, portale di lending crowdfunding dedicato prevalentemente a raccolte per startup e PMI.

La nazione ad aver concesso il maggior numero di licenze ad oggi è l’Olanda con 7 portali autorizzati, tra cui svetta Wefunder, uno dei maggiori portali americani atterrato in Europa per operare nel nuovo mercato comunitario. Al secondo posto la Spagna, che di fatto è stata la prima ad autorizzare un portale, già nel 2022, e quel portale è Crowdcube, uno dei leader europei insieme a Seedrs (che sta seguendo l’iter in Irlanda e non ha ancora la licenza europea), e che è già operativo in Spagna, Francia e Svezia. La Francia, con 4 portali autorizzati, è la terza nazione per numero di licenze europee rilasciate ad oggi.

In Italia sarà interessante osservare nei prossimi mesi, quanti dei 48 portali attualmente autorizzati procederanno alla richiesta della licenza, adeguandosi alle regole e alle procedure previste dal Regolamento Europeo, dato anche il calo del mercato avvenuto nel 2022 e la polarizzazione dello stesso verso le 2 piattaforme leader, Mamacrowd e CrowdFundMe.

Conclusioni

Quello che potrebbe delinearsi è un mercato dove gli operatori dovranno necessariamente specializzarsi verso un’offerta e un’audience ben precisa, al fine di potersi garantire uno sviluppo in crescita. Molto importante sarà anche incrementare le conoscenze finanziarie di base dei potenziali investitori, per permettere di avere accesso a nuovi capitali di rischio, a sostegno dell’economia reale.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4