intelligenza artificiale

La simbiosi tra uomo e IA può far bene all’arte, ma con le giuste regole



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L’importanza di un quadro normativo che protegga i diritti dei creativi risulta fondamentale per la crescita dell’industria musicale. In questo contesto, i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero convergere verso un punto d’incontro vantaggioso, sintetizzato nel concetto del co-piloting. Una simbiosi tra competenze umane e IA per la conservazione e valorizzazione dell’arte e della creatività

Pubblicato il 15 dic 2023

Beatrice Marone

dottoranda in Diritto Privato, Università degli Studi di Pavia



Coltivando il verso: la sfida di scrivere poesia con GPT4

L’industria musicale, sempre più caratterizzata da un intreccio di tecnologia e creatività, sta affrontando una trasformazione radicale grazie all’approccio co-piloting. Questo metodo innovativo prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non solo come strumento di supporto ma come vero e proprio co-creatore nel processo di produzione musicale.

L’IA sta aprendo nuove frontiere in termini di composizione, arrangiamento e mixaggio, sfidando i confini tra uomo e macchina e ridefinendo il concetto stesso di creatività.

Esaminiamo allora lo stato attuale di questa rivoluzione digitale in atto e le prospettive future che si delineano all’orizzonte dell’industria creativa.

L’IA come co-pilota degli artisti

Una prospettiva interessante che sta guadagnando sempre maggiore spazio è quella del cosiddetto co-piloting, con l’obiettivo di introdurre una sinergia fra uomo e sistema di IA in modo tale che le potenzialità del secondo possano implementare le possibilità del primo. Il termine enuncia la propria essenza sin dalla costruzione lessicale e, per tale motivo, è già stato utilizzato da una molteplicità di provider di servizi digitali per identificare lo strumento messo a disposizione degli utenti al fine di fornire utilità complementari alle attività quotidianamente poste in essere[1]. Tuttavia, il suo valore si pone ben oltre l’orizzonte appena delineato. Il reale significato della parola potrebbe implicare una natura quasi filosofica, a sottolineare la proposta di un significativo cambio di rotta nell’espressione delle modalità con le quali le persone sono chiamate a confrontarsi con i sistemi di IA. Specialmente, si sottolinea come la formula co-pilot indichi una condizione ben diversa da quella del semplice assistente: suggerisce di porre sullo stesso piano l’uomo e il sistema di IA, spingendo verso una collaborazione paritaria che conduca verso risultati che i singoli non avrebbero potuto raggiungere da soli.

Questo breve contributo si propone di analizzare, nel contesto dello stato dell’arte attuale, le modalità attraverso le quali l’approccio co-pilot sia stato calato nella realtà dei fatti in una delle industries più complesse, dinamiche e interdisciplinari: l’industria musicale. L’orizzonte di indagine abbraccerà la prospettiva collaborativa, ma altresì gli ultimi esempi di momenti di frizione fra i protagonisti del settore. Si valuteranno, in conclusione, le linee del cambiamento passibili di implementazione nel contesto dell’intera industria creativa.

I Beatles tornano (davvero) a suonare insieme

Due brani, prodotti tramite l’utilizzo del contributo di sistemi di IA generativa, sono stati pubblicati a distanza di qualche mese, in ambienti e con caratteristiche completamente diverse, le quali consentono di affrontare una molteplicità di questioni che sono attualmente oggetto di – e, forse, dovrebbero guadagnare ancora di più – attenzione non soltanto degli esperti del settore, ma anche del grande pubblico. Prima di affrontare il merito delle due situazioni fattuali, tuttavia, occorre delineare brevemente lo scenario all’interno del quale la creatività umana e i prodotti generati dall’IA si intersecano, con specifico riferimento al settore creativo musicale.

IA, i modelli utilizzati nell’industria musicale

I modelli utilizzati nell’ambito dell’industria qui considerata possono essere suddivisi, in sostanza, in tre differenti categorie.

In primis, vi sono i sistemi in grado di effettuare la separazione delle fonti, ossia tramite i quali sia possibile ottenere, a partire dalla stessa traccia, un numero di output corrispondente alla quantità delle voci e degli strumenti utilizzati in essa, in relazione ai quali la questione principale riguarda l’ammontare di potenza computazionale per completare tale attività.

In parallelo si pongono i sistemi capaci di implementare il cosiddetto trasferimento di stili, tramite la trasformazione degli output precedentemente identificati in nuovi input i quali, congiunti con ulteriori fonti di suono strumentale o parti vocali, creano un risultato che, a sua volta, può essere modificato in parti fondamentali come lo stile dell’intero brano.

Tali strumenti si sono rivelati essenziali per quello che sembrava essere rimasto un progetto impossibile da completare sino a qualche tempo fa: la produzione e la conseguente pubblicazione di un brano dei Beatles. “Now and then”, ossia “ora e allora” non avrebbe potuto essere un titolo più profetico per una canzone che ha riunito le voci dei membri della band di Liverpool abbattendo le barriere dello spazio e del tempo grazie al contributo fornito dall’IA.

La fonte originale è una registrazione su audiocassetta effettuata da John Lennon che George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr avevano già provato a utilizzare senza successo a causa delle barriere tecniche incontrate. Lo sviluppo tecnologico recente, tuttavia, ha concesso a McCartney e Starr di portare a compimento il progetto tramite, da un lato, la separazione delle differenti parti già registrate sul supporto originario e, dall’altro, l’aggiunta di nuove parti strumentali da parte dei due. Il risultato è stato sottoposto, infine, all’intervento del produttore Giles Martin, autore di un nuovo arrangiamento.

Utile metafora della strategia di co-piloting utilizzata non è soltanto il fatto che il brano renda possibile la coesistenza di registrazioni effettuate in momenti geografici e storici differenti tramite una collaborazione uomo-macchina, ma anche la dichiarazione di McCartney di aver suonato un assolo di chitarra nello stile di Harrison, implementando quella strategia di ispirazione che ha guidato per secoli lo sviluppo del mondo dell’arte. In sintesi, se il fan o un semplice soggetto che accenda la radio della propria automobile può, oggi, sentire la “versione di McCartney” di una delle cifre stilistiche di Harrison, una parte del merito è da attribuire alle possibilità aperte dai modelli di IA e, dietro le quinte, da coloro che hanno lavorato alla costruzione, allo sviluppo e all’implementazione di tali modelli.

Voice-cloning: opportunità e rischi per artisti e copyright

Le dichiarazioni di McCartney in merito al progetto riassumono una prospettiva radicata al presente, ma altresì aperta alle novità che potrebbero riguardare in futuro il mondo della musica, alla quale guardare, forse, come addirittura un manifesto programmatico. Sir Paul ha, infatti, affermato che i Beatles sarebbero stati veramente interessati a “giocare” con le tecnologie più all’avanguardia, avvertendo, al contempo il pubblico, che il brano rappresenta probabilmente davvero l’ultima canzone dei Beatles. Ha tenuto, inoltre, a sottolineare come il fatto che tutti i quattro membri originari abbiano “partecipato” alla produzione rende la stessa canzone un’opera genuinamente dei Beatles[2]. Tale precisazione è importante, dal momento che, prima della pubblicazione della traccia, McCartney aveva espresso perplessità sulle possibilità offerte dai sistemi di cosiddetto “voice-cloning”, i quali consentono di trasformare la performance di un brano da parte di un artista in una completamente differente, nello stile di un altro interprete. McCartney aveva spiegato come non si sentisse a proprio agio ascoltando i propri brani ai quali fosse stata applicata digitalmente una sembianza della voce di Lennon, evidenziando come la questione fosse complessa, dal momento che non era il suo amico a cantare, ma semplicemente il sistema di IA, dimostrando, al contempo, di aver elaborato una visione omnicomprensiva sul bilanciamento fra le possibilità e i rischi[3].

Tale posizione risulta particolarmente significativa se considerata in relazione a un altro brano che ha catturato l’attenzione del pubblico qualche mese prima della pubblicazione della “nuova” canzone dei Beatles, in relazione alla quale tutte le parti coinvolte, compresi coloro che gestiscono i cataloghi dei membri della band non più in vita, hanno fornito opinioni totalmente positive.

La collaborazione “fantasma” fra Drake e The Weeknd

Nel mese di aprile, l’account @ghostwriter877 ha caricato sulla piattaforma Tik Tok un brano intitolato “Heart on My Sleeve” che, a un primo ascolto, ha convinto gli utenti essere oggetto di una performance da parte di due artisti del calibro di The Weeknd e Drake. Dopo avere assunto la posizione di contenuto “virale”, ossia essere stata protagonista di un trend da parte degli utenti, una versione estesa del brano è comparsa su varie piattaforme relative a contenuti esclusivamente musicali, quali Spotify e Apple Music, ma anche audiovisivi, ossia YouTube. Dopo breve tempo, tuttavia, è stata smentita dal management dei due artisti – Drake risulta avere una relazione contrattuale con Universal Music Group B.V., mentre The Weeknd ha fondato la propria etichetta XO Records, parte del medesimo gruppo UMG – qualsiasi partecipazione alla stesura del brano, nonché alla registrazione e conseguente produzione dello stesso.

La vicenda ha portato, dunque, all’attenzione del pubblico proprio il tema dei sistemi di voice-cloning sopra menzionati, i quali nei mesi scorsi hanno spopolato tra gli utenti che, nella maggior parte dei casi senza essere consapevoli delle implicazioni giuridiche della propria attività, hanno “invaso” i social media con registrazioni formate tramite i sistemi di IA a cui era stata richiesta la reinterpretazione di brani celebri utilizzando la vocalità di artisti completamente differenti.

UMG ha emesso una dichiarazione particolarmente severa e, nel commentare pubblicamente la vicenda, ha sottolineato la “fondamentale responsabilità etica e legale” attribuita alle piattaforme che consentono l’utilizzo dei propri servizi per la distribuzione di contenuti che arrechino danno ai diritti degli artisti.

Il destino di “Heart on My Sleeve” e la spinosa questione dell’originalità

Nonostante il brano non sia più disponibile sulle relative piattaforme, le notizie in merito al destino di “Heart on My Sleeve” non sono state fornite al pubblico con dovizia di particolari. YouTube, in particolare, ha indicato il contenuto come “non disponibile a causa di un reclamo di violazione del copyright da parte di Universal Music Group”[4] e ciò ha dato spazio a una discussione fra gli esperti in merito alla potenziale fondatezza, o meno, di tale reclamo. La questione principale, infatti, ruota intorno al fatto che il brano, nonché altri esemplari oggetto di pubblicazione su social media e altre piattaforme user-based, è stato effettivamente scritto da un soggetto umano e successivamente reso oggetto dell’operato di un sistema di voice-cloning.

La conseguenza è che l’opera risulta – quantomeno sulla base del diritto statunitense (il sistema legale all’interno del quale il tema si è posto nel caso di specie) – effettivamente originale e fissata su un mezzo di espressione tangibile, dunque rispetta i requisiti per ottenere la tutela tramite i diritti di copyright. Il Copyright Act[5] del 1976 e i suoi successivi emendamenti, specifica all’interno della sezione 102 che «la tutela tramite copyright sussiste, in conformità al presente titolo, per opere d’autore originali fissate in ogni tangibile mezzo di espressione, attualmente conosciuto o successivamente sviluppato, da cui possono essere percepite, riprodotte o comunicate in altro modo, direttamente o tramite l’ausilio di una macchina o di uno strumento»[6]. In particolare, il requisito di originalità si reputa fondato nel momento in cui l’opera sia stata creata in maniera indipendente e con almeno un minimo di creatività.

La spinosità della vicenda risiede proprio nel fatto che “Heart on My Sleeve” ricopra perfettamente gli attributi necessari ai fini dell’ottenimento della tutela tramite copyright. L’elemento problematico è il fatto che le parti vocali corrispondano a quelle di artisti che in alcun modo sono stati coinvolti nel processo creativo del brano. Occorre che tale circostanza fattuale sia utilizzata come un’opportunità nell’implementazione della struttura dei diritti di proprietà intellettuale, dato che, al momento attuale, la sola voce di un artista – o il suo “flow”, ossia la modalità attraverso la quale l’artista esprime una serie di parole o un discorso – non è passibile di tutela tramite copyright.

L’unica via attualmente disponibile per l’artista, nell’orizzonte del diritto, è una contestazione in merito all’incorretto collegamento fra un brano e le proprie specifiche caratteristiche vocali, ossia un’associazione ingannevole tra le canzoni e gli artisti, con il focus che si sposta dall’ambito dei diritti d’autore a quello della concorrenza sleale, in una interazione che sarà maggiormente approfondita fra qualche riga.

Le implicazioni legali del voice-cloning

Nel contesto statunitense, mentre la legislazione federale in materia di antitrust riconosce il diritto di essere tutelati da qualsiasi falsa associazione, affiliazione o endorsement, alcuni strumenti regolatori nazionali – da ricordare sono la California e lo Stato di New York, i quali presentano un settore intrattenimento di dimensioni e effetti notevoli – hanno codificato in maniera dettagliata il cosiddetto “right of publicity”, ossia quello che, rimanendo nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale, tutela nei confronti dell’indebita appropriazione del nome, delle sembianze o di altre caratteristiche che colleghino all’identità personale di un soggetto, tra cui non soltanto diminutivi, pseudonimi, firme, sembianze o fotografie, ma anche le stesse caratteristiche vocali.

Proprio per tale ragione, tuttavia, le etichette stanno elaborando strategie per oltrepassare l’ostacolo posto dal fatto che, sebbene i brani realizzati tramite IA generativa non risultino esattamente copie di quelli contenuti nei cataloghi degli artisti, il fenomeno del voice-cloning si sta espandendo a un ritmo che preoccupa gli stakeholders del mercato discografico.

Le voci fuori dal coro

Da precisare è il fatto che non tutti gli artisti hanno reagito allo stesso modo a quella che è stata definita da colleghi, etichette e editori come una sfacciata violazione di una molteplicità di diritti di copyright. La cantante Grimes si è posta in prima linea esponendo la propria volontà di condividere il 50% delle royalties su qualsiasi canzone generata tramite sistemi di IA utilizzando la propria voce, replicando la medesima divisione dei profitti che la stessa propone agli artisti con cui collabora. L’artista ha aggiunto che il fatto di non essere legata a un’etichetta e di non avere obbligazioni contrattuali le consente di rassicurare gli utenti sul fatto che la propria voce possa essere usata senza alcuna conseguenza negativa, dal punto di vista economico o giuridico. Se tale dichiarazione, da un lato, potrebbe condurre alla convinzione che l’IA sia considerata dalla cantante come un soggetto veramente “intelligente” al pari di un artista con cui effettuare il cosiddetto “featuring”, dall’altro non pare essere chiaro dalla formulazione della dichiarazione – semplici frasi affidate al proprio account sulla piattaforma X – in che modo i compensi debbano essere suddivisi. In particolare, se il 50% che Grimes è disposta a cedere competa nella propria totalità all’utente che ha utilizzato il sistema per completare il prodotto finale, come si potrebbe, forse, immaginare, oppure se possano essere comprese anche le imprese e gli sviluppatori che hanno consentito di raggiungere il livello di raffinatezza richiesto al modello.

Tra violazione di copyright e concorrenza sleale: UMG et al. v. Anthropic

Nella medesima dichiarazione emessa da UMG sul caso “Heart on My Sleeve”, infatti, la casa discografica ha introdotto altresì una forte posizione critica nei confronti degli sviluppatori che utilizzano brani coperti da copyright come “training dataset” per i propri modelli senza sottoscrivere alcun contratto di licenza con i titolari dei relativi diritti. Il fenomeno dello “scraping” selvaggio da parte dei modelli non solo in relazione a contenuti appartenenti al pubblico dominio, ma anche e soprattutto avendo nel mirino opere coperte da copyright, ha catturato l’attenzione dei creativi – e delle associazioni in cui essi sono riuniti – ormai da qualche tempo, in una prospettiva trasversale che si esprime dalla musica al design, dall’arte figurativa alla fotografia, dal cinema alle lettere.

Proprio UMG si è resa protagonista, insieme a una molteplicità di editori in ambito musicale, dell’ultima, in ordine di tempo, azione legale proposta nei confronti di una società sviluppatrice di modelli di IA. Con la domanda[7] depositata lo scorso 18 ottobre 2023 dinanzi a una Corte distrettuale del Tennessee, gli attori hanno convenuto in giudizio la società Anthropic PBC, start-up fondata nel 2021 a San Francisco da alcune personalità precedentemente coinvolte all’interno del progetto OpenAI e protagonista, lo scorso 25 settembre, dell’annuncio da parte di Amazon di un investimento pari a 4 miliardi. L’operazione è stata definita una collaborazione strategica orientata alla condivisione delle tecnologie delle due aziende, nonché dell’expertise delle stesse con riferimento al tema di una IA generativa sicura al fine di accelerare lo sviluppo dei “foundation models” di Anthropic e rendere gli stessi ampiamente accessibili agli utenti degli Amazon Web Services[8]. Il ruolo centrale di tale società nel contesto dell’innovazione tecnologica, nello specifico con riferimento all’IA generativa, non deve essere sottovalutato, tenendo in considerazione che, nel mese di maggio, l’amministratore delegato Dario Amodei è stato ricevuto alla Casa Bianca, insieme ai soggetti che ricoprono il rispettivo ruolo in OpenAI, Microsoft, Google e Alphabet, nell’ambito dei momenti di confronto con il settore privato ricercati dall’amministrazione statunitense in quanto ritenuti necessari per l’implementazione della strategia governativa statunitense in tema di IA[9].

Nel mese di luglio 2023 Anthropic, proprio insieme alle imprese già citate, nonché unitamente a Meta e Inflection, ha annunciato la sottoscrizione di impegni in tema di sicurezza e affidabilità[10]. Curiosamente – o forse no – il tema dei diritti di proprietà intellettuale è stato oggetto esclusivamente della terza previsione menzionata, nell’ambito della sicurezza.

Si è indicato, infatti, l’impegno a investire in garanzie contro i rischi derivanti dalla violazione della cybersecurity e da eventuali minacce interne al fine di tutelare i modelli proprietari prima che gli stessi siano resi fruibili al pubblico[11]. La reale portata dell’impegno a carico della società non pare, dunque, essere oltremodo ampia, dal momento che, nella sostanza, le imprese hanno semplicemente confermato ciò che una qualsiasi strategia di business impone, ossia la volontà di ricorrere alle più avanzate misure di sicurezza per garantire il migliore livello di protezione possibile per il know-how aziendale, nonché per gli ulteriori elementi soggetti ai diritti di proprietà industriale. Mentre l’impegno indicato al quinto punto della lista, relativo al tema dell’affidabilità dei sistemi, introduce la necessità di realizzare un sistema di “watermarking” in grado di fornire agli utenti indicazione del fatto che un contenuto sia stato prodotto esclusivamente o con il contributo di un modello di IA, nessuna indicazione è, invece, emersa in merito alle modalità di tutela per i titolari dei medesimi diritti sulle opere ricomprese all’interno dei dataset usati per allenare i modelli e che, dunque, contribuiscono in maniera significativa al loro sviluppo e alla loro implementazione.

Proprio su questo argomento è incardinata una parte significativa dell’azione legale che vedrà fronteggiarsi in tribunale UMG e Anthropic.

Il cuore della vicenda è localizzato sulle funzionalità fornite agli utenti da parte del sistema Claude-2, sviluppato e distribuito dalla convenuta. Secondo la ricostruzione degli attori, nel momento in cui si pone al modello la richiesta di fornire il testo sia di una canzone precisa sia semplicemente in relazione a una storia con determinate caratteristiche, l’output fornito dal sistema di IA ripropone i testi di canzoni già esistenti, nonché oggetto di diritti di copyright.

La contestazione non corrisponde a una volontà delle case discografiche di mantenere una sorta di monopolio sulla distribuzione e, dunque, sul conseguente accesso, ai testi dei brani degli artisti presenti nel proprio catalogo, dal momento che sono stati gli stessi editori a concepire una metodologia ormai diventata prassi: tramite un sistema di licenze concluse fra i titolari dei cataloghi e apposite piattaforme, le stesse acquistano i diritti di riproduzione – inclusi all’interno della categoria dei diritti di utilizzazione economica dell’opera creativa – che consentono, dunque, di fornire all’utente le cosiddette “lyrics” in completa conformità allo statuto giuridico e alle norme di legge in materia di proprietà intellettuale.

La possibilità che Claude-2 restituisca all’utente i testi dei medesimi brani esclude i titolari non soltanto dal meccanismo di attribuzione dei “credits” relativi all’attività di scrittura dei brani, ma altresì dalla somma che gli stessi ricevono in qualità di corrispettivo nel contesto del contratto di licenza relativo all’utilizzo dei testi. Utilizzo che, peraltro, può ricoprire forme differenti, le quali restano, per consuetudine, determinate in via contrattuale, in una struttura tramite cui, a titolo di esempio, il titolare dei diritti d’autore sul brano riserva a se stesso la riproduzione della componente musicale e/o di quella testuale in determinati scenari, mentre la licenza può riferisci anche a soltanto un numero limitato di contesti di utilizzazione.

Il fulcro della vicenda pare potersi identificare nella pratica che è stata definita dagli attori “copiatura in massa” e “ingestione” dei testi dei brani nella fase di costruzione del dataset con lo scopo di allenare il modello. Secondo la posizione degli attori «Anthropic alimenta i propri modelli di IA con una enorme collezione di testi mietuti su internet. Ma soltanto perché qualcosa può essere disponibile su internet non significa che Anthropic sia libero di sfruttarlo per i propri fini»[12], aggiungendo che il corpus su cui Anthropic ha allenato i propri modelli Claude comprende, in larga parte, testi coperti dai diritti di copyright rispetto ai quali gli editori sono titolari o controllano i diritti esclusivi.

Nonostante le fonti dei testi non siano, per prassi, oggetto di disclosure da parte della convenuta, le limitate informazioni rese disponibili dalla stessa[13] paiono indirizzare verso dataset che includono ingenti quantità di contenuto proprio rispetto ai siti con le caratteristiche di cui sopra, all’interno dei quali sono raccolti i testi di brani molto popolari. L’annosa questione, tuttavia, non si limita al fatto che Claude restituisca i testi in risposta a una determinata richiesta relativa a uno specifico brano o a un prompt concernente una canzone che abbia determinate caratteristiche, ma si estende esponenzialmente, dal momento che i testi sono oggetto di output anche quando al modello sia indicata una certa progressione di accordi o l’istanza di produrre un brano nello stile di un certo artista.

La problematicità, infatti, si riferisce alla circostanza per cui, nel momento in cui i testi dei brani degli editori tutelati da copyright sono utilizzati come input ai fini dell’allenamento del modello, tale modello continuerà a copiare e distribuire tali testi nel contesto di replica a un ampio raggio di quesiti più o meno generici formulati dall’utente. Da un lato, gli attori sottolineano la scelta consapevole da parte della convenuta di utilizzare testi oggetto di tutela tramite i diritti di proprietà intellettuale a scopo di un continuo miglioramento dei feedback da parte del modello.

La “fair-use doctrine”

Su tale tema, sarà probabilmente proposta una replica incardinata dalla cosiddetta “fair-use doctrine” codificata alla sezione 107[14] del suddetto Copyright Act, secondo cui, in determinate circostanze, l’uso di opere protette da copyright è possibile anche in assenza di titolo allo scopo di tutela del diritto alla libertà di espressione. Occorre però riportare come le opinioni stiano cambiando anche rispetto a tale teoria, dal momento che alcuni attori di natura istituzionale hanno evidenziato come anche nel caso in cui la fattispecie contestata sia conforme alle previsioni normative che tutelano la proprietà intellettuale, tale circostanza non esclude l’esistenza di una violazione della normativa antitrust[15].

Peraltro, gli attori sottolineano il fatto che la società sviluppatrice ha dimostrato di essere in grado di inserire i cosiddetti “guardrails” all’interno dei propri modelli, allo scopo di impedire agli stessi di rispondere a alcune richieste generando un prodotto in violazione dei diritti di copyright. Ciò è dimostrato dal fatto che i modelli abbiano, in determinate circostanze, rifiutato di fornire testi con certe caratteristiche, in particolare quando la richiesta fosse direttamente relativa all’ottenimento del testo di uno specifico brano, avvertendo gli utenti che tale attività si sarebbe scontrata con “restrizioni di copyright”. Secondo gli attori, dunque, un comportamento di questo tipo da parte del modello renderebbe evidente la capacità di Claude-2 di comprendere che la generazione di un output che costituisce la semplice copia di testi di altri viola le previsioni del diritto d’autore.

Ciò renderebbe altresì manifesto il fatto che nonostante il modello sia in possesso di tali conoscenze e possa dunque essere in grado di esercitare un certo livello di controllo al fine di evitare le suddette violazioni, la società non ha investito sulla prosecuzione di tale linea di sviluppo lasciando “reti di sicurezza” inefficaci e inconsistenti, le quali possono essere aggirate semplicemente ripetendo la richiesta.

Sembra di essere dinanzi ad una configurazione all’interno della quale l’IA generativa sia utilizzata come “scudo” ai fini della de-responsabilizzazione delle maggiori imprese in relazione ad un ancor più ampio sfruttamento delle risorse, nonché a detrimento di diritti molto antichi. Al contrario, laddove vi fosse la reale volontà, si potrebbe certamente lavorare in un orizzonte di intenti condiviso che possa condurre ad un’implementazione tecnologica che sia conforme al rispetto delle prerogative della persona umana. Tale situazione consente di riflettere su uno dei punti fondamentali che molto spesso sono oggetto di fraintendimenti, in particolare quando la discussione in merito alla natura e agli sviluppi dell’IA si estende dalle cerchie ristrette degli esperti in materia non soltanto al grande pubblico, ma altresì a gruppi di esperti semplicemente orientati su altri settori di conoscenza. Infatti, i dubbi e i timori non dovrebbero indirizzati tanto nei confronti dei sistemi di IA, quanto verso l’utilizzo che l’uomo scelga per tali sistemi. In sintesi, il focus dovrebbe essere posto sulle scelte dell’uomo in relazione all’integrazione dello stesso con l’IA più che sulle abilità che tale rinforzo comporta. Per tale ragione, è necessario che il discorso relativo alla modalità più consona di inserire l’IA in un sistema di etica e di regole giuridiche non si fermi soltanto ai settori in cui i diritti umani e i valori fondamentali dell’ordinamento sono coinvolti, ma si estenda a tutte le attività che costituiscono – o potranno costituire in futuro – scenario di una collaborazione fra uomo e IA.

L’esperienza settoriale e gli spunti globali

Con l’intento di fornire una cornice in grado di racchiudere i punti fondamentali dello scenario frammentato che si prospetta dinanzi ai nostri occhi, di grande rilevanza appare una frase che è stata inserita nella memoria introduttiva del procedimento nei confronti di Anthropic. Viene evidenziato come gli editori «accolgono l’innovazione e riconoscono la grande promessa dell’IA quando sia usata in maniera etica e responsabile»[16].

Un richiamo ai principi che più volte sono stati enunciati, da parte sia dei legislatori nazionali sia delle entità sovranazionali, come le due stelle a destra delle quali proseguire il cammino verso una disciplina del tema in grado di soddisfare le istanze di tutela di tutte le parti coinvolte. Ciò dimostra come le visuali delle istituzioni e quella del settore privato siano, seppure spinte da motivazioni differenti, molto più vicine nei contenuti rispetto a quanto si sarebbe potuto immaginare.

Di conseguenza, nel solco del dialogo fra settore pubblico e imprese, occorre tenere presente come non sia sufficiente limitarsi al coinvolgimento, nella pianificazione di un disegno regolatorio, esclusivamente delle multinazionali e delle start-up in prima linea nello sviluppo dell’IA. A completamento di ciò, e con il fine di ottenere misure maggiormente complete e coerenti, uno spazio di manovra dovrebbe essere riservato a tutte quelle imprese – a partire da quelle di dimensioni medio-piccole che costituiscono larga parte del mercato in una molteplicità di Stati – operanti sul fronte opposto, ossia nell’ambito di tutti i settori ancorati sulla base del valore ideale e economico dei contenuti creativi. Ancor di più, non è possibile escludere dalla conversazione le persone fisiche che forniscono il proprio essenziale apporto nel contesto delle professionalità creative.

Una tale presa di coscienza, da parte di tutti i protagonisti del settore e, in particolare, da parte di coloro chiamati a gestire la transizione tecnologica nelle arti dal punto di vista della regolazione, è quantomai urgente e necessaria, a fronte delle circostanze fattuali che, nell’anno solare ormai vicino alla conclusione, hanno scosso profondamente i tradizionali meccanismi di una molteplicità di domini legati alla creatività.

Lo sciopero di attori e sceneggiatori contro il monopolio dell’IA

L’esempio degli scioperi delle associazioni che racchiudono sceneggiatori (WGA) e attori (SAG-AFTRA) statunitensi hanno dimostrato, da un lato, come i temi legati all’utilizzo dell’IA nei settori creativi non siano più una possibilità distante nel tempo, ma una tematica attuale da affrontare alla ricerca di garanzie non astratte, ma di contenuto sostanziale; dall’altro, hanno avvalorato il fatto che “sedersi al tavolo” delle trattative con il sostegno di un’intera unione alle spalle è una strategia certamente foriera di maggiore efficacia, come dimostrato, tra gli altri, dal voto unanime dei professionisti degli effetti visivi (VFX) dei Marvel Studios per entrare nel sindacato rappresentativo delle maestranze tecniche dell’industria dell’intrattenimento, ossia l’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), un evento senza precedenti nella storia. Proprio in tale direzione è in movimento anche l’Unione Europea, il cui Parlamento ha adottato in data 24 ottobre una proposta di iniziativa legislativa indirizzata al miglioramento delle condizioni di vita e professionali dei lavoratori impegnati nei settori culturali e creativi, con i due assi di azione ancorati sul diritto del lavoro e sul diritto della proprietà intellettuale[17].

Molto spesso si ascoltano riferimenti al presente come a un momento di svolta, grazie alle molteplici possibilità offerte dall’innovazione tecnologica in una molteplicità di settori di importanza fondamentale per la vita politica e sociale dell’uomo. Tuttavia, in gran parte dei dialoghi, a essere considerati degni di attenzione sono soltanto quegli aspetti che colpiscono maggiormente l’immaginazione o che creano nell’ascoltatore una condizione di particolare impazienza verso le risposte rispetto alle quali gli ordinamenti nazionali e sovranazionali stanno correntemente lavorando. È, di certo, essenziale per il cittadino avere la consapevolezza che un sistema di IA sia intervenuto in una decisione giudiziaria che insiste sui propri diritti o essere certo di non essere indebitamente sottoposto a sorveglianza tramite il riconoscimento facciale o la geolocalizzazione.

Tuttavia, limitare le linee di indagine e di ricerca soltanto a domini come quelli sopracitati non sarebbe corretto, dal momento che i diritti fondamentali non si limitano alla tutela da violazioni di grande estensione e grave portata. «Chiunque ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere dell’arte e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici», secondo il dettato dell’articolo 27[18] della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilita dalle Nazioni Unite. Peraltro, è stato ampiamente dimostrata la relazione che lega le opere della creatività e la tutela dei creativi all’aumento di posti di lavoro e, di conseguenza, di condizioni di benessere per l’intera società[19].

Verso una regolamentazione dell’IA rispettosa del diritto d’autore

In via inversamente proporzionale è stato segnalato come l’incapacità di riconoscere adeguati sistemi di gratificazione ai creativi costituisca un ostacolo alla crescita, soprattutto economica, con la conseguenza che, al fine di oltrepassare tale impasse, la soluzione sia da individuare all’interno di cornici regolatorie in grado di tutelare adeguatamente i diritti dei creativi, in particolare in relazione ai cosiddetti diritti morali, nonché a fornire loro una adeguata remunerazione, con riferimento ai diritti di utilizzazione economica di titolarità degli stessi[20].

Nel contesto di una linea di azione di questo tipo, le contemporanee istanze di regolamentazione rispetto ai sistemi di IA non dovrebbero costituire una linea parallela, ma condurre verso una proficua intersezione che è perfettamente racchiusa nella prospettiva del co-piloting.

Del resto, una mentalità di tal genere ai fini della protezione delle opere creative non sarebbe senza precedenti nella storia: già nel corso della Seconda Guerra Mondiale, infatti, le mappe frutto del lavoro dei cosiddetti Monuments Men, ossia gli esperti nell’ambito delle discipline artistiche e della conservazione delle stesse riuniti all’interno del programma Monuments, Fine Arts and Archive Section Unit (MFAA), hanno guidato la tecnologia bellica al fine di risparmiare dalla distruzione una molteplicità di siti con rilevanza storica, artistica e culturale. Ciò che siamo chiamati a mettere in pratica oggi, ossia un’unione di competenze fra l’uomo e l’IA in un orizzonte che non sia di sfruttamento, ma di conservazione e valorizzazione dell’arte e della creatività, è uno sforzo minimo rispetto alle conseguenze che tale ripensamento dei rapporti fra le parti potrebbe avere in futuro.

Note


[1] Si vedano, a titolo di esempio, gli strumenti proposti da Microsoft (https://adoption.microsoft.com/en-us/copilot/) e GitHub (https://github.com/features/copilot).

[2] Si veda C. Welch, The Beatles’ final song is now streaming thanks to AI, in The Verge, 2 novembre 2023.

[3] Si veda J. Porter, Paul McCartney says AI tools helped rescue John Lennon vocals for “last Beatles record”, in The Verge, 13 giugno 2023.

[4] https://www.youtube.com/watch?v=VszJPLAtK0U

[5] Versione aggiornata a dicembre 2022, disponibile al seguente link: https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf

[6] Nel testo inglese originale: «Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device».

[7] Disponibile al seguente link: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.tnmd.96652/gov.uscourts.tnmd.96652.1.0.pdf

[8] Si veda Amazon and Anthropic announce strategic collaboration to advance generative AI, 25 settembre 2023.

[9] Si veda Readout of the White House meeting with CEOs on Advancing Responsible Artificial Intelligence Innovation, 4 maggio 2023.

[10] Si veda Fact sheet: Biden-Harris Administration Secures Voluntary Commitments from Leading Artificial Intelligence Companies to Manage the Risks posed by AI, 21 luglio 2023.

[11] Disponibile al seguente link: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/07/Ensuring-Safe-Secure-and-Trustworthy-AI.pdf

[12] Nel testo originale, al paragrafo 56 della memoria introduttiva: «Anthropic fuels its AI models with enormous collections of text harvested from the internet. But just because something may be available on the internet does not mean it is free for Anthropic to exploit to its own ends».

[13] Viene citato dagli attori A. Askell, Y. Bai, A. Chen, D. Drain, D. Ganghuli, T. Henigan, A. Jones, N. Joseph, B. Mann, N. DasSarma, N. Elhage, Z. Hatfield-Dodds, D. Hernandez, J. Kernion, K. Ndousse, C. Olsson, D. Amodei, T. Brown, J. Clark, S. McCandlish, C. Olah, J. Kaplan, A General Language Assistant as a Laboratory for Alignment, 9 dicembre 2021.

[14] Nel testo inglese originale «Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors».

[15] Si veda Comment of the United States Federal Trade Commission to the United States Copyright Office on Artificial Intelligence and Copyright, 30 ottobre 2023.

[16] Nel testo originale, al primo paragrafo della memoria introduttiva, «Publishers embrace innovation and recognize the great promise of AI when used ethically and responsibly».

[17] Si veda European Parliament Press Release, Status of the Artist: improve working conditions for artists and cultural workers, 24 ottobre 2023.

[18] Nel testo originale «Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits». Concetto ribadito e ampliato dall’articolo 25 dell’International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).

[19] Si veda World Intellectual Property Organization, How to Make a Living in the Creative Industries, 2017.

[20] Si veda Human Development Reports, How cultural and creative industries can power human development in the 21st Century, 23 gennaio 2019.

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