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Metaverso e finanza: una coppia in cerca di regole

Anche i servizi bancari e le attività finanziarie sono interessati alle possibilità di business offerte dal metaverso. Ma sono molte le questioni che questo interesse solleva dal punto di vista normativo. Proviamo ad affrontarle esplorando la natura fattuale e giuridica di questo nuovo, promettente universo virtuale

Pubblicato il 20 Apr 2023

Riccardo Canossa

Dottore – Associate Annunziata&Conso

Antonio Di Giorgio

Avvocato, Partner Annunziata&Conso

metaverso

Il metaverso promette di rivoluzionare il modo in cui gli esseri umani conducono molte delle proprie attività. Dal lavoro allo svago, dallo shopping all’istruzione, dalla medicina al turismo, nulla sembra troppo radicato nella realtà per non poter essere “virtualizzato”. Non sorprende, quindi, che anche i servizi bancari e le attività finanziarie, più in generale, siano interessati a questo fenomeno.

Ciò solleva, tuttavia, diverse questioni in merito alla normativa applicabile agli operatori (banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, etc.). Infatti, se nel mondo “reale” esistono regole nazionali, sovranazionali e internazionali che impongono regole di condotta a tali operatori e sono volte a tutelare gli investitori in prodotti finanziari, con autorità di vigilanza che ne controllano l’operato, nel metaverso non è semplice stabilire quali discipline siano applicabili, né se le autorità siano in grado di intercettare eventuali comportamenti illeciti.

Proviamo allora a fornire una prima disamina di queste questioni, esplorando la natura, fattuale e giuridica, del metaverso.

Il metaverso

Il metaverso rappresenta a tutti gli effetti una delle più recenti espressioni del Web 3.0. Se all’origine di Internet gli utenti erano semplici ricettori di informazioni messe a disposizione da soggetti professionali o istituzionali (Web 1.0) e in seguito interagivano in un ecosistema di scambi di informazioni, comunque mediate dai gestori delle piattaforme (Web 2.0), con il Web 3.0 si assiste a una sempre maggiore decentralizzazione della rete. Questa evoluzione, o, per meglio dire, “rivoluzione”, è possibile grazie allo sviluppo di tecnologie, come la blockchain e l’intelligenza artificiale (AI), in grado di rendere direttamente gli utenti protagonisti del Web, superando la centralità delle piattaforme. In effetti, in questa nuova configurazione di Internet, la distribuzione della maggior parte dei servizi avviene su applicazioni decentralizzate («DApp»), ossia applicazioni rivolte all’utente e basate su smart contracts, contratti “intelligenti” che automatizzano le volontà delle parti come trascritte nell’accordo.

A livello sovranazionale, il metaverso viene informalmente definito dal Consiglio dell’Unione Europea come “un mondo virtuale 3D, immersivo e costante, in cui le persone interagiscono attraverso un avatar per intrattenimento, effettuare acquisti e per effettuare transazioni con cripto-asset, o lavorare senza lasciare la propria poltrona”.[1] A ben vedere, si potrebbe addirittura parlare di un mondo in 4D, considerato che – diversamente dagli universi esclusivamente digitali – il metaverso è composto da una serie di dati e informazioni in costante relazione con il mondo reale, tra cui spicca la struttura basata sullo spazio-tempo, che costituisce una vera e propria quarta dimensione. A questo proposito, è stata coniata l’espressione “phygital”, che indica la coesistenza nel metaverso di componenti “physical” e “digital”, che si combinano tra loro senza soluzione di continuità, fino a risultare perfettamente interconnessi e coerenti.[2] Lo stesso non si può dire invece dei diversi metaversi esistenti. Infatti, non esiste un unico metaverso, bensì una moltitudine di mondi virtuali, che in molti casi sono sostanzialmente non comunicanti tra loro, tanto che, già oggi, si può parlare di “multiverso dei metaversi”.[3]

Il grande impatto mediatico seguito alla trasformazione di Facebook in Meta nell’ottobre 2021 e le indubbie potenzialità sottese alla combinazione tra blockchain e AI hanno spinto molti operatori finanziari a intravedere nel metaverso un’imperdibile opportunità di business, soprattutto nel medio-lungo periodo. Più specificamente, due paiono i principali settori di potenziale sviluppo: il marketing da un lato, e lo sviluppo di filiali virtuali dall’altro.[4]

Il metaverso e gli operatori finanziari

Il primo intermediario finanziario a stabilirsi nel metaverso è stato JP Morgan, che a febbraio 2022 ha lanciato Onyx Lounge, una filiale virtuale sul noto metaverso Decentraland, nel lussuoso quartiere di Metajaku.[5] Lì, i clienti-avatar possono recarsi agli sportelli e incontrare dirigenti virtuali, per ottenere, tra l’altro, informazioni su JPM Coin, la criptovaluta della banca.

A questo pioneristico insediamento ha fatto seguito, poco dopo, il gruppo bancario HSBC, che nel marzo 2022 ha avviato una collaborazione con The Sandbox, acquistando proprietà immobiliari virtuali nel noto metaverso, allo scopo di prestare servizi bancari e finanziari, e integrarsi nel mercato degli e-sports e del gaming.[6]

Nello stesso periodo, la Standard Chartered Bank di Hong Kong (“SCBHK”) ha acquistato numerosi terreni sulla medesima piattaforma, e precisamente nella Mega City, dove sono situati diversi imprenditori di Hong Kong.[7] Il fine dichiarato è, ancora una volta, quello di creare nuove opportunità commerciali e di incrementare il numero di clienti della banca, soprattutto tra i membri della tech community e tra i finance enthusiast, che molto spesso, per loro natura, sono poco inclini ad affidare i propri fondi a istituzioni finanziarie centralizzate.

Questa vera e propria “corsa all’oro” da parte degli operatori finanziari ha catturato l’attenzione dei regolatori e delle autorità di vigilanza, alcuni dei quali non hanno tardato a fare un primo passo nel metaverso, spinti dal timore di perdere il controllo dell’operato dei soggetti vigilati.

Così, ad esempio, la Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ha istituito la «VARA Meta HQ» come propria sede su The Sandbox, finalizzata alla vigilanza sulle attività bancarie e finanziarie che avvengono nel mondo virtuale e alla collaborazione con i prestatori di servizi nello sviluppo del nuovo mercato, per preparare gli UAE ad affermarsi come “la capitale globale dei Virtual Assets”.[8]

Similmente, la Securities and Exchange Commission del Brasile ha dichiarato di mirare alla creazione di programmi di educazione finanziaria da condurre sul metaverso, per aiutare gli utenti a effettuare scelte di investimento responsabili e commisurate ai loro interessi.[9]

La necessità di stabilire un adeguato quadro normativo

Al di là della presenza delle autorità di vigilanza sul metaverso, che pure non sembra inopportuna ai fini del corretto esercizio delle funzioni di controllo sugli intermediari, risulta evidente, a tutela degli investitori e degli utenti, la necessità di stabilire quale sia il quadro normativo applicabile agli operatori nella realtà virtuale.[10] A questo proposito – restando nei propositi iniziali del presente contributo: sinteticità e facile intelligibilità – emergono almeno due profili rilevanti: l’individuazione della giurisdizione (i.e. autorità di controllo, autorità giudiziarie, etc.) di riferimento per le operazioni bancarie e finanziarie, e la definizione della legge applicabile alle attività condotte dagli operatori bancari e finanziari.

Sotto il primo profilo, diverse sono le soluzioni prospettabili. Per esempio, si potrebbe richiedere ai gestori di ciascun metaverso di individuare una giurisdizione di riferimento all’interno del regolamento, magari con possibilità di deroga manifestata espressamente nel contratto tra le parti aderenti al metaverso stesso. Oppure, si potrebbe ritenere che i confini politici siano replicabili sul metaverso, nel senso che ciascun Paese potrebbe avere un corrispettivo “territorio” nel mondo virtuale, dove si applichino le leggi di quello Stato (si pensi, ad esempio, se Mega City venisse considerata a tutti gli effetti territorio di Hong Kong). Ciò, tenendo comunque a mente che, a livello europeo e nazionale, la normativa prescrive la competenza inderogabile del giudice di residenza del consumatore (cfr. in particolare il Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – c.d. Roma I -, la Direttiva 2008/48/CE, relativa al credito ai consumatori, e il Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005). Questo consentirebbe di prevenire le disfunzioni che si erano già verificate nel mondo “reale”, in virtù dello squilibrio di potere contrattuale e di expertise che intercorre tra professionisti e consumatori.

Sotto il secondo profilo, usando come parametro la regolamentazione domestica, restano validi i richiami normativi al Codice del Consumo e alle norme di implementazione della direttiva sul credito ai consumatori che prescrivono l’applicazione necessaria di determinate regole a tutela del consumatore proprie dello Stato in cui quest’ultimo risiede.

Nel dettaglio, la soluzione che pare più condivisibile è quella di qualificare il metaverso come una manifestazione di Internet, come è effettivamente, ed estendervi le regole applicabili a tale canale. In questo senso, il metaverso non sarebbe altro che un canale di distribuzione di prodotti e servizi online; in particolare, esso rappresenterebbe una “tecnica di comunicazione a distanza” (cfr., in particolare, Titolo VI, D.lgs. 385/1993 il Provvedimento di Banca d’Italia del luglio 2009, per i servizi bancari e di pagamento, e l’art. 32, d.lgs. 58/1998 e la delibera n. 20307/2018 – Regolamento intermediari – per i servizi, strumenti e prodotti finanziari).

Ben prima della nascita del metaverso, infatti, il legislatore si era reso conto che i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza sono meritevoli di una normativa speciale, in quanto particolarmente insidiosi per l’utente (specie se qualificato come consumatore), che potrebbe più facilmente assumere decisioni commerciali che non avrebbe preso se non fosse stato inaspettatamente contattato.

Conclusioni

In definitiva, alcuni dei presidi giuridici esistenti nel mondo “reale” potrebbero rivelarsi estremamente utili anche nel mondo “virtuale”. Resta però da definire – e chiarimenti legislativi sul punto sarebbero auspicabili – se essi siano o meno applicabili nel metaverso.

  1. Consiglio dell’Unione Europea, “Metaverse – Virtual World, Real Challenges” (9 marzo 2022).
  2. Prog.World, “The era of Phygital and the metaverse is coming. The future is near” (2022).
  3. Tremolada L., “Metaverso, viaggio nei mondi virtuali (annunciati e non)”, Il Sole 24 Ore (24 gennaio 2022).
  4. Cimpanelli G., “Dai digital asset al metaverso: le nuove filiere della finanza digitale”, La Repubblica (22 febbraio 2023).
  5. Nasdaq, “JP Morgan (JPM) enters Metaverse, Unveils Virtual Onyx Lounge” (16 Febbraio 2022).
  6. The Sandbox, “HSBC to Become The First Global Financial Services Provider to Enter The Sandbox” (16 marzo 2022).
  7. Standard Chartered, “We’ve partnered with The Sandbox to create metaverse experience” (25 aprile 2022). 
  8. Government of Dubai, “Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority becomes world’s first regulator to make its debut in Metaverse” (3 maggio 2022).
  9. Pereira A.P., “Brazilian SEC seeks to change its role in cryptocurrency regulation”, CoinTelegraph (2 settembre 2022). https://cointelegraph.com/news/brazilian-sec-seeks-to-change-its-role-in-cryptocurrency-regulation
  10. Sembra di tornare ai grandi quesiti di inizio anni ’70, periodo in cui, sull’onda delle prime missioni spaziali, ci si domandava quale fosse la legge applicabile… nello spazio.

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