sharing e streaming illegale

Proposta di legge antipirateria, cosa cambia in ambito penale: novità e sanzioni

Aumento delle sanzioni, confisca di strumenti e materiale “piratato”, revoca della concessione, sequestri preventivi e confische dei proventi, esclusione della particolare tenuità del fatto per i reati di pirateria, più poteri ad Agcom. Sono alcune delle novità introdotte dalla proposta di legge 217. Un esame dei risvolti

Pubblicato il 27 Mar 2023

Alfredo Esposito

Studio Legale Difesa d’Autore

Mario Sica

Studio Legale Difesa d’Autore

pirateria online

La proposta di legge n. 217 ha ottenuto i pareri favorevoli delle commissioni parlamentari interessate alla modifica normativa (Esame in Commissione iniziato il 17 gennaio 2023 e concluso il 15 marzo 2023) e dal 20 marzo è approdata alle Camere per l’approvazione, ottenendo il parere favorevole dei deputati della Repubblica.

Trasmissioni abusive di eventi sportivi live, anche Agcom vuole bloccare i pirati con la “superinjunction”

Si tratta, per la verità, di un disegno di legge volto non ad ampliare le fattispecie criminose legate al fenomeno della pirateria, bensì ad ampliare il ventaglio delle condotte delittuose che vanno ad integrare reati già previsti e puniti dalla legge 633 del 1941 sul diritto d’autore, segnatamente dagli articoli contenuti nella Sezione II, Capo III, Titolo III della legge stessa.

In attesa del voto del senato, analizziamo risvolti e sanzioni, anche visto l’ambito penale in cui il diritto d’autore si staglia.

Modifica dell’art. 171 ter L. 633/41

In particolare, la proposta di legge in oggetto, con l’intento di adottare misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, prevede l’introduzione della lettera h – bis) all’interno dell’art. 171 ter L. 633/41. Tale nuova lettera, riferendosi specificamente all’art. 85 bis TULPS (dunque puntando il dito contro il diffuso fenomeno del camcording), prevede che chiunque, a fini di lucro e per uso non personale, “abusivamente, anche con le modalità indicate dal comma 1 dell’art. 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita” è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Pertanto, la proposta di legge in oggetto non va a modificare la cornice edittale della pena già prevista dall’art. 171 ter ma stabilisce che anche coloro i quali perpetrano le condotte previste dalla nuova lettera h – bis, aggiunta al summenzionato articolo, soggiacciono alla stessa pena già prevista dal precedente dettato normativo.

Modifica dell’art. 174 ter L. 633/41

Al fine di adeguare le previsioni normative al progresso tecnologico ed allo sviluppo dei numerosi servizi di sharing e streaming online, la proposta di legge n. 217 prevede che anche la messa a disposizione di opere o materiali protetti sia punita dalla legge mediante una modifica in tal senso del comma 1 dell’art. 174 ter della L. 633/41. Poiché la vecchia normativa puniva soltanto l’acquisto o il noleggio di supporti “fisici” audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d’autore, la proposta è quella di inserire all’interno del medesimo elenco dell’art. 174 ter, co. 1, anche l’acquisto ed il noleggio di “servizi” che perseguano lo stesso scopo fraudolento dei vecchi supporti fisici.

Infine, la proposta di legge comporterebbe altresì la modifica del comma 2 dell’art. 174 ter L. 633/41, prevedendo l’aumento della sanzione amministrativa dagli attuali 1032 ad 5000 euro e l’introduzione della confisca degli strumenti e del materiale “piratato”, con pubblicazione del provvedimento su due o più quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale, non solo nel caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copia acquistate o noleggiate ma anche “per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 (ndr dell’art. 174 ter L. 633/41). Anche in questo caso, appare evidente non già la volontà di inasprire le pene bensì la necessità di applicare gli strumenti previsti dall’art. 174 ter L. 633/41 anche ai siti ed alle piattaforme di sharing e streaming online nei quali si rende disponibile un numero elevato di opere e materiali protetti da diritto d’autore.

Sequestro preventivo e confisca dei proventi

Molto più rilevante sul piano procedurale la proposta di inserire un comma 2 bis all’art. 171 sexies della L. 633/41. Infatti, la proposta di legge n. 217 mira ad introdurre la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di effettuare sequestri preventivi e confische dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter e 171 quater. In quest’ottica, la norma in discussione prevede che l’Autorità Giudiziaria, al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell’illecito, possano delegare “le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti”.

In sostanza si punta a rendere più celere ed efficace l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, con la possibilità, mediante le informazioni richieste agli istituti di credito e ai fornitori di servizi di pagamento, di arrivare in tempi rapidi al sequestro preventivo dei proventi illeciti realizzati attraverso la violazione delle norme penali poste a tutela del diritto d’autore.

Esclusione della particolare tenuità del fatto per i reati di pirateria

La novità più importante sul piano del diritto penale sostanziale è rappresentata dalla proposta di modificare l’art. 131 bis c.p. Infatti, la proposta n. 217 prevede che tutti i reati previsti dalla Sezione II, Capo III, Titolo III della L. 633/41, ad eccezione dei delitti previsti dall’art. 171 della medesima legge, siano esclusi dal novero dei reati per i quali il Giudice può escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto. Tale proposta interviene dopo la corposa modifica dell’art. 131 bis c.p. già operata dalla riforma Cartabia con la quale da un lato si è allargato il novero dei reati per i quali è possibile escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (non più prevista per i reati punibili con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni bensì per tutti i reati punibili con la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni) e dall’altro sono state escluse da tale previsione normativa tutta una serie di reati di particolare allarme sociale.

La proposta di legge, inserendosi nel solco tracciato dalla riforma Cartabia, prevede l’inserimento del punto 4 bis al comma 3 dell’art. 131 bis c.p., in tal modo andando ad inserire i reati contro il diritto d’autore (ad eccezione dell’illecito previsto e punito dall’art. 171 della L. 633/41) nel novero delle fattispecie criminose per le quali è esclusa la possibilità di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Una rivoluzione copernicana nell’ambito della difesa penale del diritto d’autore?

Non si tratta di una rivoluzione, come sopra ricordato, le più importanti novità riguardano il sequestro preventivo e la confisca dei proventi illeciti (tuttavia l’impatto reale andrà testato sul campo e dipenderà tanto dalla celerità con la quale gli istituti di crediti e i fornitori di servizi di pagamento forniranno le informazioni richieste dall’Autorità Giudiziaria e le autorità competenti da essa delegate). Piuttosto, come spesso avviene nel campo delle innovazioni digitali, c’è l’esigenza di integrare le norme in vigore a tutela del diritto d’autore con la codificazione di fenomeni che si sono velocemente sviluppati con il progresso tecnologico. In sostanza il Legislatore, con qualche anno di ritardo, prova ad inseguire le innovazioni intervenute nel campo dello sharing e streaming online andando ad implementare le vetuste norme penali a tutela del diritto d’autore. Insomma, non certamente una rivoluzione copernicana quanto, piuttosto, l’affannosa rincorsa che il diritto prova ad effettuare nei confronti del progresso tecnologico, ben lungi dall’immaginare un diritto d’autore disancorato dalle logiche del Legislatore del 1941.

Potenziamento dei poteri dell’AGCOM e nuove competenze per il blocco dei siti web

In tema di effettività della tutela, L’articolo 2 del testo legislativo mira a rafforzare i poteri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), attribuendo nuove competenze per agire direttamente attraverso il blocco dei siti web che diffondono abusivamente eventi in diretta. Gli autori della proposta ritengono che questo aspetto sia fondamentale per prevenire la trasmissione illegale di eventi live, quali le partite di Serie A o le prime visioni di film e spettacoli di intrattenimento, senza disporre di strumenti diretti di blocco.

Associazioni di categoria come la Fapav – Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi multimediali, esprimono pareri favorevoli in merito e richiedono da tempo norme più rigide e aggiornate per far fronte alla necessità di tutela immediata del diritto d’autore.

L’articolo 2 del testo unificato prevede che, in seguito alla segnalazione da parte dei detentori dei diritti televisivi, l’AGCOM possa ordinare l’oscuramento immediato, entro 30 minuti, del sito che trasmette il contenuto in modo illecito. Una piattaforma automatica che dovrà essere implementata dall’AGCOM consentirà una segnalazione diretta atta ad inibire il traffico di rete verso i siti web illeciti contestualmente alla segnalazione da parte dei detentori dei diritti televisivi.

Va sottolineato che già oggi l’articolo 6 del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 Allegato B, prevede la possibilità di inoltrare un’istanza all’AGCOM qualora un’opera digitale sia resa disponibile sulla rete internet in violazione della legge sul diritto d’autore, anche attraverso l’offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d’autore e connessi, ovvero la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d’autore e connessi.

Tuttavia, la procedura attuale di takedown notice, la cui ratio partiva dall’analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business legati all’offerta di contenuti in violazione del diritto d’autore (c.d. follow the money), prevede un meccanismo di istanza e controdeduzioni con tempistiche che possono risultare eccessivamente lunghe, considerando l’aumento di fenomeni come il camcording e lo streaming live illegale.

La tutela immediata dovrebbe essere attuata dall’Agcom mediante il blocco della risoluzione dei nomi di dominio del sistema DNS e tramite il blocco del routing del traffico di rete verso gli indirizzi IP esclusivamente destinati ad attività di streaming illegale.
Nel caso di contenuti trasmessi in diretta, il provvedimento dovrebbe essere adottato, notificato ed eseguito prima dell’inizio o, al più tardi, durante la trasmissione in diretta.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) avrà quindi definitivamente il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando provvedimenti cautelari in via d’urgenza.

Pur ravvisando la necessità per gli operatori, permangono dubbi sull’effettività di un’implementazione di un sistema cautelare d’urgenza, considerando il rischio di blocco erroneo di eventi live legittimi, come già accaduto su altre piattaforme di live streaming (Meta Instagram su tutte).

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