Un chatbot di intelligenza artificiale che recupera in tempo reale un articolo giornalistico e ne riutilizza in modo riconoscibile la forma espressiva può, in determinate circostanze, violare i diritti dell’editore. È la linea proposta dal primo avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Maciej Szpunar nelle conclusioni del 3 novembre 2026 sulla causa C-250/25, Like Company.
Non si tratta ancora di una sentenza, in quanto le conclusioni dell’avvocato generale non sono vincolanti e la Corte potrà seguirle o discostarsene. Il caso rappresenta comunque il primo procedimento riguardante l’intelligenza artificiale generativa arrivato alla Corte di giustizia UE.
Il passaggio più rilevante riguarda il funzionamento dei chatbot che impiegano la retrieval-augmented generation (RAG), detta anche grounding. In questo modello il sistema non utilizza soltanto ciò che il modello linguistico ha appreso durante l’addestramento, ma può recuperare dal web contenuti aggiornati e impiegarli per elaborare la risposta.
Secondo Szpunar, proprio il recupero e il riuso in tempo reale delle pubblicazioni giornalistiche possono rientrare, in presenza di determinate condizioni, nel perimetro dei diritti riconosciuti agli editori dall’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale: “Le conclusioni confermano la difficoltà a livello legale e, segnatamente giudiziario, di contemperare il diritto d’autore con lo sviluppo inarrestabile della tecnologia dell’intelligenza artificiale”, spiega l’avvocato Luciano Daffarra. Ma, aggiunge, “vi sono alcuni aspetti della presa di posizione dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar che non convincono pienamente”.
Indice degli argomenti
Il caso Like Company contro Google Ireland
La controversia nasce in Ungheria. Like Company, società che gestisce diversi portali online, sostiene che Google Ireland abbia utilizzato articoli delle proprie testate sia per addestrare i modelli alla base di Gemini sia per riprodurne e metterne a disposizione i contenuti attraverso il chatbot nel periodo oggetto della causa.
Il tribunale regionale di Budapest ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali.
Due domande riguardano l’addestramento degli LLM, mentre le altre due riguardano le risposte generate dal chatbot. La distinzione è decisiva perché l’avvocato generale propone di trattare diversamente i due momenti.
Per quanto riguarda il training, Szpunar invita la Corte a dichiarare irricevibili le questioni nel caso concreto. Non risulterebbe provato che gli articoli di Like Company siano stati utilizzati per addestrare i modelli di Gemini e, inoltre, l’addestramento di un LLM non costituirebbe un “utilizzo online” della pubblicazione ai fini del diritto connesso degli editori.
Per il training entra in gioco il text and data mining
Pur proponendo di dichiarare irricevibili le domande sull’addestramento, Szpunar formula anche un’indicazione di principio. Secondo l’avvocato generale, l’uso di opere e altri materiali protetti per addestrare un modello linguistico sarebbe, di norma, consentito dall’eccezione per il text and data mining prevista dall’articolo 4 della direttiva 2019/790.
La norma consente riproduzioni ed estrazioni da opere e materiali cui si abbia legalmente accesso, a condizione che i titolari non abbiano espressamente riservato tali utilizzi con modalità appropriate. Per i contenuti disponibili online, la riserva può essere espressa anche attraverso strumenti leggibili dalle macchine.
Questa parte delle conclusioni deve però essere considerata con prudenza: è formulata per completezza, mentre la proposta principale dell’avvocato generale è di dichiarare irricevibili le questioni relative al training.
Quando la risposta del chatbot può violare i diritti dell’editore
Secondo l’avvocato generale, non basta che il chatbot riporti gli stessi fatti raccontati da un giornale. I fatti e le notizie in quanto tali non sono protetti dal diritto connesso dell’editore. La tutela riguarda la specifica forma espressiva della pubblicazione e l’investimento sostenuto per realizzarla.
Il confine passa quindi tra la semplice comunicazione di informazioni fattuali e il riuso riconoscibile della costruzione espressiva ed editoriale dell’articolo.
Ai fini del diritto di riproduzione, Szpunar indica due elementi da valutare congiuntamente. Il primo riguarda le modalità di accesso: il chatbot deve avere raggiunto la pubblicazione illecitamente, in particolare aggirando un paywall o altre misure tecniche efficaci dirette a limitare l’accesso o l’estrazione automatizzata.
Il secondo riguarda il contenuto della risposta. L’output non deve limitarsi a riportare i fatti, ma deve riutilizzare in modo riconoscibile la forma espressiva della pubblicazione, fino al punto da dispensare completamente l’utente dall’accedere all’articolo originale.
Il criterio della sostituzione dell’accesso all’articolo
La formula più concreta riguarda la possibilità che la risposta dispensi completamente l’utente dall’accedere alla pubblicazione originale. In questa situazione il servizio non si limita a fornire informazioni, ma offre un risultato che può sostituire funzionalmente l’accesso alla fonte editoriale, con possibili conseguenze economiche per l’editore.
Per il diritto di messa a disposizione del pubblico, l’avvocato generale aggiunge che la violazione si verifica, in linea di principio, quando la forma espressiva della pubblicazione resta sistematicamente riconoscibile nelle risposte fornite dal chatbot alle relative richieste degli utenti, nella misura appena descritta.
La responsabilità del fornitore e l’impatto per editori e piattaforme
Le conclusioni affrontano infine la responsabilità del gestore del chatbot. Secondo Szpunar, il fornitore può rispondere dei potenziali atti di utilizzo delle pubblicazioni quando questi sono inerenti al proprio modello di business oppure quando non ha predisposto misure adeguate per contrastarli in modo credibile ed efficace.
Il tema non riguarda quindi soltanto la singola risposta generata dal modello, ma anche il funzionamento complessivo del servizio e le misure tecniche e organizzative adottate dal provider.
La portata effettiva di questa impostazione dipenderà dalla futura sentenza della Corte di giustizia. Se la Corte seguirà le conclusioni dell’avvocato generale, potrà chiarire soprattutto i limiti del recupero e del riuso in tempo reale degli articoli nelle risposte dei chatbot.
Sul training, invece, un’eventuale dichiarazione di irricevibilità lascerebbe senza una risposta vincolante la questione dell’applicazione dell’eccezione per il text and data mining, pur in presenza dell’indicazione favorevole formulata da Szpunar nelle sue conclusioni.
L’analisi
Secondo Daffarra, “appare discutibile affermare che l’addestramento di un Large Language Model (LLM) attraverso l’utilizzo on-line di pubblicazioni giornalistiche sia – di norma – liberamente consentito in virtù dell’eccezione del Text and Data Mining (TDM), in quanto ai sensi della direttiva Digital Single Market (EU/2019/790) tale “eccezione” ai diritti esclusivi deve necessariamente riguardare le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso”.
Infatti, “gli atti di riproduzione e di utilizzazione effettuati attraverso il TDM possono essere compiuti anche da imprese come le Big Tech del segmento dell’intelligenza artificiale (quindi fuori dai casi che sono regolati dall’art. 3 della già citata Direttiva che riguardano gli organismi di ricerca e “gli istituti di tutela del patrimonio culturale”), ma ciò deve avvenire a condizione che l’utilizzo delle opere e di altri materiali “non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano la lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online e per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati” (art. 4 della Direttiva)”.
Questa eccezione non può essere letta in modo diverso da quanto sopra evidenziato, secondo Daffarra, “anche nel caso in cui il TDM sia invocato dagli utilizzatori al fine dello “sviluppo di nuove applicazioni e tecnologie” ovvero per “l’analisi di grandi quantità di dati” così come indica il Recital 18 della stessa Direttiva. Condizione essenziale affinché il TDM sia legittimo è quindi che il titolare dei diritti non si sia riservato di consentirne l’uso da parte di terzi e non abbia inteso esprime il proprio dissenso a tali utilizzazioni attraverso l’applicazione di misure tecnologiche di protezione delle opere o degli altri materiali, articoli giornalistici inclusi”.
Ma non sono solo questi i casi in cui il titolare dei diritti può escludere il ricorso all’eccezione di TDM per i contenuti messa a disposizione on-line: “Invero la Direttiva indica anche la possibilità di opposizione facendo per il tramite dei termini e le condizioni di un sito web o di un servizio”.
Inoltre, anche “sul punto relativo al fatto che l’editore non acquisisce un’esclusiva sui semplici fatti ma semmai sulla forma specifica di espressione delle pubblicazioni, fermo restando che gli accadimenti non sono tutelati, ma il modo con cui vengono riportati, lo è o lo dovrebbe essere, sappiamo che sono proprio i modelli di intelligenza artificiale a imitare o a modificare in una varietà quasi infinita di modi la forma espressiva della pubblicazione originale, la quale, sia riconoscibile o no come proveniente da un determinato autore o giornalista, diviene immediatamente di pubblico dominio disincentivando, per non dire rendendo poco utile, l’accesso degli utenti ai contenuti originali”, spiega l’avvocato.
Il caso degli Usa
Daffarra racconta che negli Stati Uniti sul tema del del Fair-Use, che presenta alcune connotazioni assimilabili all’eccezione di TDM dell’Unione Europea, “nella causa che vede contrapposti il New York Times a Open AI, in cui si discute e la District Court di New York deve decidere – sulla legittimità dell’impiego da parte delle imprese del settore tecnologico dei contenuti delle testate giornalistiche per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, nella sola giornata di venerdì 30 ottobre 2026 sono stati depositati circa trenta atti sotto la denominazione di “Amicus Curiae”, cioè a supporto delle tesi di una o dell’altra parte”.
Tale flusso inusitato “di documenti provenienti dagli esperti che sostengono le tesi contrapposte in una causa epocale, è la prova dell’importanza attribuita a questa materia e, soprattutto, alla questione dei limiti dell’impiego dei contenuti altrui per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale – aggiunge -. Fra questi recentissimi interventi a favore dei titolari dei diritti, vi è quello di Kenneth Burns, uno dei più noti produttori di documentari statunitensi, il quale ha osservato che gli LLM si sono appropriati di decine di testi delle sue opere filmiche senza il suo consenso”.
Questo significa che le copie degli stessi documenti “vengono quotidianamente rigurgitate a beneficio dei suoi concorrenti nell’ambito della produzione dei documentari. Questi ultimi utilizzano i suoi testi per realizzare altre opere di qualità inferiore, rendendo così meno utile un serio lavoro di ricerca e, di conseguenza, dando vita a filmati più poveri di apporti creativi derivanti dal mondo analogico non ancora introitati dai modelli di IA”, precisa l’avvocato.
Per Burns, questo “ha l’effetto di spingere i produttori a non allocare più alcun budget sulle figure professionali dei ricercatori, degli scrittori e dei redattori o curatori editoriali, tanto da minare non solo tali figure professionali, ma tanto da inficiare la qualità del lavoro finale proposto al pubblico che – a propria volta – si disamorerà di tale prodotto”, aggiunge. E quindi “anche in considerazione delle argomentazioni svolte dai titolari dei diritti negli stati Uniti le argomentazioni affrontate nel documento di causa reso pubblico dalla Corte di Giustizia dell’UE devono servire per una riflessione più approfondita dell’intera materia, per evitare conseguenze catastrofiche per l’intero comporto editoriale del globo”, conclude Daffarra.
































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