LA GUIDA

Obbligo vaccinale per gli over 50: tutto su nuove regole e sanzioni

Dal primo febbraio sono in vigore le nuove regole su Green pass e obbligo vaccinale, che fanno scattare le sanzioni per gli over 50 che non cedono al vaccino. Vediamo quali sono i profili giuridici e fiscali oltre agli aspetti privacy

Pubblicato il 26 Mar 2022

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

Barbara Rodi

Consulente esperta aziendale e del lavoro

greenpass2

Dal primo febbraio 2022 fino al 15 giugno si è imposto l’obbligo vaccinale per gli over 50 non vaccinati; con una sanzione di 100 euro. Ridicola per alcuni, meno per altri.

Fatto sta che al 20 febbraio ancora non ci sono state sanzioni per un nodo privacy da sciogliere (come vedremo più avanti).

Dalla stessa data occorre essere muniti di Green pass per accedere ad alcuni uffici pubblici, alle poste, nelle banche e nei negozi che vendono generi non essenziali.

Affrontiamo di seguito i vari aspetti e le possibili implicazioni sul piano giuridico-fiscale.

Green Pass falsi, ecco tutte le truffe dei no-vax: cosa si rischia

Obbligo vaccinale over 50, come funziona

Fino al 15 giugno c’è un obbligo vaccinale per gli over 50 con una sanzione di 100 euro. Un decreto di marzo chiarisce che fino al 31 marzo c’è anche divieto ad accedere ai posti di lavoro, mentre dal primo aprile al 15 giugno potranno farlo con green pass base.

L’eccezione dei sanitari ed Rsa

Tutti i sanitari e personale rsa di qualunque età (non solo over 50) hanno fino al 31 dicembre 2022 sia obbligo vaccinale sia divieto di lavorare (sospensione senza stipendio); a meno che non risultino guariti al covid, nel quale caso potranno tornare al lavoro.

Sanzione a over 50 no vax: quando scatta

La sanzione di 100 euro scatta in particolare a chi non è in regola con la vaccinazione secondo i tempi dettati dal green pass.

Ossia quindi chi non si è mai vaccinato ma anche chi non ha fatto la seconda o la terza dose nei tempi necessari per non fare scadere il green pass.

Entro quando va pagata la sanzione di 100 euro

La sanzione va pagata entro 180 giorni. Ha le stesse caratteristiche di una sanzione amministrativa per divieto di sosta.

Che succede se non si paga

A chi non paga la sanzione arriverà una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Fino a quando dura l’obbligo vaccinale

L’obbligo dura per legge al 15 giugno 2022; ma per i sanitari e rsa arriva al 31 dicembre 2022.

Ritorno al lavoro dei no vax scuola, forze dell’ordine, over 50: aprile

Dal primo aprile i no vax soggetti all’obbligo potranno quindi tornare a lavorare (ma i docenti dovranno essere assegnati ad altre mansioni): personale scolastico, forze dell’ordine, over 50.

L’obbligo di vaccinazione per gli over 50, la finalità giuridica

Secondo le ultime norme di cui al D.L. 1/22 è previsto, in sostanza, l’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50 (comprensivi di coloro che compiranno 50 anni entro metà giugno 2022).

Se volessimo analizzare la finalità giuridica di tale obbligo, ci accorgeremmo fin da subito che essa non parrebbe tanto in linea di conformità con gli scopi politici esplicitamente dichiarati: “impedire e/o ridurre i ricoveri attesa la fragilità del sistema sanitario nazionale”. Spieghiamone il perché.

La ratio del primo articolo del citato DL è sempre la stessa: prevenire dal contagio i pazienti ed i soggetti fragili/vulnerabili.

Obbligo vaccinale: compatibilità con l’impianto costituzionale (art. 32)

Partiamo con il dire che non appare affatto chiaro quali siano le condizioni di sicurezza nelle erogazioni di prestazione di cura e assistenza.

Tale affermazione, a ben vedere, aveva ragioni di buon senso con riferimento ai medici o paramedici, e non tout court.

Non possiamo dire lo stesso, invece, se tale obbligo lo sussumiamo con riferimento al personale over 50 (non sanitario) che normalmente popola o gli uffici privati o pubblici, e nelle fabbriche allorché riferita all’obbligo vaccinale per essi introdotto.

Senza addentrarci su queste questioni sul filo della costituzione, ci limitiamo a rammentare che la ratio dell’obbligo vaccinale potrebbe apparire opinabile anche alla luce dell’art. 32 della Costituzione e della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia.

In più occasioni, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare che la legge impositiva di un trattamento sanitario non sia astrattamente incompatibile con l’impianto costituzionale di cui al citato articolo (32) purché:

  • il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo status di salute degli altri;
  • se previsto che lo stesso trattamento non incida negativamente sullo status di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze «… normali e, pertanto, tollerabili»;
  • qualora, nell’ipotesi di un ulteriore danno, sia comunque prevista la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla tutela risarcitoria.

Ne discende, dunque che l’obbligo vaccinale sia senz’altro «legittimo solo qualora oltre a proteggere dalla patologia o decesso il soggetto obbligato, esso sia, mediante la vaccinazione del singolo, soprattutto finalizzato a proteggere dal contagio i soggetti terzi e ciò a tutela dell’interesse collettivo in questo caso prevalente su quello individuale come previsto dall’art. 32 Cost».

Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, la sanzione da 100 euro

Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale determina la sanzione amministrativa di 100 euro. Introduciamo il tema partendo dal dato normativo testuale.

L’art. 4 sexies

All’art. 1 del D.L. 1/22 leggiamo testualmente

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie)

«1. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1°febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1°febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1°febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

3. L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonchè su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell’art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonchè al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell’Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

La sanzione da 100 euro, come si applica

Veniamo alla sanzione di 100 euro, irrogata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali. Questa sarà disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate come vedremo poco più oltre la quale, a conclusione dell’istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.

Chi può essere colpito dalla sanzione

Vengono colpiti dalla sanzione pecuniaria tutti quei soggetti che al 1° febbraio 2022 o non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario nei tempi stabiliti dal D.L. n. 26/2021, ovvero coloro che dal 1° febbraio 2022 non hanno effettuato la dose di richiamo cd booster, entro il termine di validità del Green pass.

La sanzione dei 100 euro, cosa fare se/quando e come ricorrere

L’art. 1 del D.L. 1/2022 prevede che, lo ribadiamo, la sanzione una tantum sia irrogata ai «…soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del ministero della Salute; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi».

La sanzione arriverà a casa

La sanzione (dei 100,00 €) arriverà direttamente a casa, grazie ad un’elaborazione di dati tra, verosimilmente, banche dati.

I vari step dell’iter sanzionatorio

Il ministero della Salute comunica al servizio di Riscossione dell’Ade l’elenco dei soggetti inadempienti al fine di avviare la procedura sanzionatoria.

I soggetti destinatari (over 50 no vax) potranno presentare nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla ricezione della sanzione amministrativa una comunicazione all’ASL territorialmente competente, contenente l’eventuale certificazione o di differimento o di esenzione (medica) dall’obbligo vaccinale.

L’eventuale contraddittorio

La norma prevede l’instaurazione di un eventuale contraddittorio tra le parti:

  • da un lato, contravventori avranno il termine perentorio di dieci (10) giorni per contestare la comunicazione inviata dall’Ade trasmettendo alle Asl, e dandone comunicazione all’Ade, una certificazione attestante l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero, motivando le presunte ragioni che ne potrebbero giustificare il differimento;
  • dall’altro, le ASL avranno pari termine di dieci (10) giorni – anche esso perentorio – per verificare la concretezza delle certificazioni prodotte ed eventualmente comunicare all’agente della riscossione circa la ragionevolezza delle stesse. L’avviso di addebito verrà notificato con le stesse modalità della cartella di pagamento, ovvero, con raccomandata o a mezzo PEC.

Esimente

L’obbligo vaccinale per gli over 50 (no vax) non sussiste allorché «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalle vaccinazioni anti Sars-Cov-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita».

Precisiamo ancora che chi viene contagiato dal Covid-19 ha di default un differimento dell’obbligo vaccinale «…fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della Salute», come per legge (D.L. 1/22).

L’eventuale ricorso e possibili rimedi

Ulteriori indicazioni sull’iter sanzionatorio (per i non vaccinati over 50) le troviamo nell’art.1 del D.L n. 1/2022 a monte del quale sarà competenza del Giudice di Pace dirimere eventuali controversie e attribuire, per l’effetto, la rappresentanza processuale dell’Ade, all’Avvocatura dello Stato.

Quindi, in definitiva e ricapitolando, senza prendere posizione alcuna né men che meno volendo fornire consigli se proporre o meno ricorso, un dato è certo: se non si effettua il pagamento nei 180 giorni, potrebbe sì arrivare una cartella da parte dell’Ade sezione Riscossione (ex Equitalia), ma non è detto che quando sarà, sia ancora in vigore l’obbligo ponendosi a quel punto, in assenza di una chiara e precisa, ad oggi, normativa transitoria, il problema della sussistenza o fondatezza della pretesa.

Senza contare che stiamo parlando, per il momento, di un decreto-legge non ancora convertito né in fase di conversione in legge, con la conseguenza che lo stesso potrebbe finanche decadere, e intendiamoci questa non è un’ipotesi remota vista la linea, oseremmo dire di controtendenza che sta approntando il Governo.

Il ruolo dell’Agenzia dell’Entrate (Ade)

È importante dire che la sanzione dei 100 non verrà irrogata per strada, ma arriverà direttamente a casa, con una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per quanto, a una prima ricerca non compaia alcunché sul sito dell’Ade, è certo che sulla base di quanto previsto dal DL 1/22 la sanzione di 100 euro è irrogata dal ministero della Salute per il tramite il servizio Riscossione dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia dovrà comminare la sanzione in base agli elenchi ministeriali periodicamente predisposti «anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema tessera sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale vaccinati per Covid-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della Salute al medesimo sistema e, ove disponibile, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione».

Le sanzioni scatteranno quindi attraverso un sistema di incrocio di banche dati a opera dell’Ade.

Il problema della verifica automatica degli over 50 sine vax

Richiamando quanto altri prima di noi si sono interrogati sul tema, resta oscura la motivazione per la quale sia stato demandato proprio all’Ade un compito del genere che altri soggetti (ministero della salute, i comuni, le regioni, le autorità sanitarie locali, ecc.) avrebbero potuto benissimo svolgere, disponendo già di tutti gli strumenti necessari oltre alle piene competenze e attribuzioni occorrenti al fine di gestire l’introduzione di tale obbligo vaccinale.

La privacy nelle sanzioni per gli over 50

A fronte di un presunto “contraddittorio” tra le parti per gli inadempienti da trasmettere all’ASL competente, in ordine all’eventuale certificazione relativa al differimento o esenzione dell’obbligo vaccinale, si evince che occorra individuare il soggetto ideale a trattare i dati.

Tale considerazione peraltro fa il pari con il principio di minimizzazione dei dati (art 5 GDPR), che consiste nella esigenza di utilizzare unicamente dati adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità per le quali vanno trattati. Orbene, estendere la possibilità ad una platea di soggetti non meglio definiti, porterebbe alla violazione di detto principio fondamentale.

Tecnicamente, ogni ente pubblico è tenuto ad operare nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge al fine di «…svolgere i trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui l’ente sia investito, in qualità di titolare del trattamento». Il dovere dell’Ente diventa ancora più gravoso legittimando il trattamento unicamente se necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, nel senso di proporzionato alla finalità perseguita.

Il salto da “interesse pubblico” ad un “interesse pubblico rilevante è essenziale per determinare la legittimità del trattamento e implica, per conseguenza, l’applicazione di alcune norme di cui agli artt. 2 ter e 2-sexies del rinnovellato Codice Privacy.

Quest’ultimo, rammentiamo che è stato modificato con il “decreto capienze” (D.L. 139/2021) il quale, in buona sostanza ha introdotto la possibilità di legittimare alcuni particolari trattamenti anche con un semplice atto amministrativo anziché con una legge. Tale modifica è da leggersi, come autorevoli pensatori ed esperti, sia rischiosa che insidiosa stigmatizzandola come “un grave errore” citando alcuni esponenti del Garante presenti durante le audizioni.

Nessuna sanzione ancora: discussione con il Garante privacy

Ad oggi (20 febbraio) proprio le questioni privacy hanno fatto sì che non siano state ancora erogate sanzioni, a nessuno.

In corso infatti un tavolo tra Garante Privacy, Sogei (società tecnica del ministero delle finanze), ministero della Salute per valutare se in effetti questi dati dei non vaccinati possono circolare e si possa quindi fare un loro elenco a questi fini sanzionatori.

Conclusioni

Da ultimo, avanziamo eventuali problemi di disparità di trattamento di natura sanzionatoria tra medesimi soggetti obbligati, poiché in aggiunta alla sanzione dei 100 euro per gli over 50, i lavoratori senior nella fascia di età compresa tra i 50anni e i 67anni privi di vaccino, attese le ulteriori restrizioni normative legate al Green pass al lavoro, si troveranno ad essere ulteriormente sanzionati con la sospensione dalla propria attività lavorativa nonché dalla retribuzione, con tutto ciò che ne consegue.

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PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
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La trasformazione digitale degli ospedali
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Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
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Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
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PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
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PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
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Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
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Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
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