linee guida

Salute, come fare pubblicità a OTC e SOP: le indicazioni del ministero



Indirizzo copiato

Il Ministero della Salute ha aggiornato le regole sulla pubblicità dei farmaci di automedicazione (OTC) e dei farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP): ecco come si fa, a cominciare dall’uso di TikTok

Pubblicato il 23 ott 2023

Elisa Stefanini

Partner di Portolano Cavallo



Farmaci generati dall'intelligenza artificiale

Lo scorso luglio il Ministero della Salute ha aggiornato le linee guida sulla pubblicità dei farmaci di automedicazione (OTC) e dei farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) sui vari mezzi di comunicazione, con una particolare attenzione per i social network.

Le nuove linee guida aggiornano e riorganizzano in un unico schema normativo tutte le precedenti linee guida (emanate nel 2010, 2017 e 2018), che vengono ad essere espressamente sostituite. A conferma, le precedenti linee guida non sono neanche più disponibili sul sito del Ministero della Salute. Questa riorganizzazione è chiaramente positiva in termini di razionalizzazione e semplificazione delle regole, dal momento che è oggi possibile trovare sostanzialmente tutte le indicazioni utili consultando un’unica fonte.

Inoltre, si segnala che sono stati aggiornati i moduli da utilizzare per la richiesta di autorizzazione dei messaggi promozionali al Ministero della Salute (i nuovi moduli sono anch’essi pubblicati sul sito del Ministero).

Pubblicità OTC e SOP, quali sono le principali novità

La prima impressione dalla lettura delle nuove linee guida è che non ci siano grosse novità, a parte l’aggiunta di Tik Tok tra i social network su cui è possibile diffondere messaggi pubblicitari.

Eppure, da una seconda e più attenta lettura, emergono una serie di dettagli che appaiono comunque interessanti, in alcuni casi perché mettono nero su bianco e avvalorano prassi che si sono affermate nel tempo e, in altri, in quanto sembrano porre limiti nuovi o affermare un’interpretazione più restrittiva di regole precedenti.

Ma andiamo con ordine, commentando le nuove linee guida partendo dalle regole generali e scendendo poi ad affrontare ciascun mezzo di comunicazione.

Contenuto minimo obbligatorio dei messaggi promozionali

Le nuove linee guida prevedono che tutte le pubblicità debbano includere una dicitura specifica, parzialmente diversa per SOP e OTC. La parte comune discende dalle previsioni del Codice del farmaco sui contenuti obbligatori dei messaggi pubblicitari, che devono includere il principio attivo e l’invito alla lettura del foglietto illustrativo (per antistaminici e FANS – farmaci antinfiammatori non steroidei – sono richieste ulteriori specifiche). In aggiunta, in caso di SOP, il messaggio pubblicitario deve sempre includere l’invito ad ascoltare il proprio farmacista.

Inoltre, per i SOP, è ribadito che non è consentita la pubblicità presso i punti vendita, per cui l’uso di mezzi pubblicitari come espositori, reglette a scaffale e altre forme di pubblicità che mostrino le confezioni dei medicinali in farmacia non è consentito.

Naturalmente quanto precede discende dalla distinzione normativa tra SOP e OTC e risultava già dalle precedenti linee guida, per cui non riscontriamo su questo aspetto aspetti particolari da segnalare.

L’autorizzazione ministeriale e quando non è necessaria

Come noto, ai sensi dell’art. 118 del Codice del farmaco, ogni messaggio promozionale relativo a farmaci SOP e OTC deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

In generale, l’autorizzazione è valida per 24 mesi. La durata può essere più breve, se il Ministero della Salute lo ritiene opportuno in base alle caratteristiche del messaggio divulgato, e può essere valida solo per 12 mesi per le pubblicità che utilizzano formulazioni che enfatizzano la novità di un farmaco. Questa precisazione è una novità delle presenti linee guida.

Un’autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari ottenuta per un mezzo di trasmissione può essere estesa a un altro mezzo di comunicazione che utilizza lo stesso supporto tecnico, su richiesta del titolare dell’autorizzazione precedente. Per tale estensione, il messaggio pubblicitario pubblicizzato su altri mezzi deve essere identico a quello oggetto della precedente autorizzazione, la cui data di scadenza rimane invariata.

Quando non serve l’autorizzazione

Le linee guida, in continuità con le precedenti, confermano che l’autorizzazione non è necessaria per:

  • siti istituzionali che si limitano a pubblicare integralmente e letteralmente i contenuti del foglio illustrativo e l’immagine della confezione dei propri prodotti così come approvata da AIFA, in modalità “pull” e non “push” (come affermato nel lontano 2011 dalla Corte di giustizia e più recentemente ribadito dalla stessa AIFA nel contesto della regolamentazione dell’informazione medico-scientifica);
  • messaggi di aziende che promuovono i loro marchi senza promuovere i prodotti (ossia pubblicità istituzionale);
  • messaggi brandizzati che trattano argomenti legati alla salute (ossia di disease awareness), inclusi siti tematici aziendali (con qualche eccezione indicata di seguito).

Si ricorda che la pubblicazione delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali in siti di e-commerce appositamente autorizzati (c.d. vetrine) non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 118 del Codice del Farmaco.

Un’ulteriore novità delle nuove linee guida è la disciplina del caso in cui la pubblicità di un farmaco includa anche informazioni su prodotti diversi (che non richiedono l’autorizzazione): in tal caso, il messaggio pubblicitario relativo a tali prodotti deve essere ben distinto, a livello grafico, da quello del medicinale e deve riportare la seguente dicitura “Materiale promozionale non soggetto ad autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”.

Nel caso specifico di siti internet, l’azienda, in alternativa, potrà decidere di riportare nelle pagine i cui contenuti si riferiscono anche a prodotti per i quali non è prevista l’autorizzazione, la seguente frase: “E’ autorizzato dal Ministero della salute esclusivamente il contenuto pubblicitario relativo a…….(inserire i prodotti sanitari coinvolti). Eventuali informazioni riguardanti prodotti diversi presenti nel sito web sono di esclusiva responsabilità dell’Azienda”.

Pubblicità sui siti internet

In ossequio alla regola generale, tutti i messaggi promozionali relativi a farmaci ospitati in siti web, sia di proprietà aziendale che di terzi, inclusi nei c.d. siti web di prodotto (quelli di proprietà di aziende che promuovono prodotti a scopo promozionale) richiede la previa autorizzazione del Ministero della Salute.

Inoltre, nelle nuove linee guida è specificato che è necessaria l’autorizzazione per pubblicizzare OTC/SOP sui siti di e-commerce debitamente autorizzati (mentre la semplice presentazione di tali prodotti ai fini della vendita senza messaggi promozionali non richiede l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 118 del Codice del Farmaco).

In tale ipotesi viene chiarito che l’autorizzazione può essere chiesta solo dal produttore (e dunque non dalla farmacia/pafarmacia titolare del sito di ecommerce che mette in vendita il prodotto). Inoltre, si sottolinea come la pubblicazione di annunci sanitari per OTC e SOP sui grandi canali di e-commerce (come Amazon ed eBay) non è consentita in quanto tali canali non sono siti autorizzati per l’e-commerce di medicinali e un messaggio promozionale in tali sedi potrebbe essere fuorviante.

Le linee guida regolano anche l’uso di link cliccabili nelle pubblicità sui siti web e dei relativi disclaimer (in particolare quello che avvisa l’utente dell’abbandono di un sito autorizzato come segue: “state abbandonando il sito (inserire il nome) contenente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”). E’ interessante notare che le nuove linee guida specificano che i link ad altri tipi di contenuti rivolti al pubblico che richiedono un’autorizzazione ma non sono autorizzati non sono consentiti, anche se tali contenuti sono in lingua straniera. Questa specifica è di grande rilevanza perché questo è rimasto per molto tempo un punto di incertezza.

Pubblicità tramite e-mail, SMS e MMS

I messaggi pubblicitari diffusi via e-mail, SMS e MMS sono consentiti, purché siano debitamente autorizzati e includano i contenuti minimi richiesti dalla legge (vedi sopra). La loro trasmissione richiede anche il consenso del consumatore dal punto di vista della protezione dei dati, che è liberamente revocabile. Dunque, nulla di nuovo da segnalare in relazione a questi canali.

Si ribadisce inoltre il divieto dell’inserimento di un “Numero Verde” all’interno di messaggi pubblicitari.

Pubblicità sui social network

Come già affermato nelle precedenti linee guida, i messaggi promozionali devono rispettare il principio di staticità, che significa che ci deve essere esatta corrispondenza tra il messaggio autorizzato e il messaggio effettivamente diffuso, senza che posa essere modificato né dall’azienda né da terzi. In ossequio a questo principio, le nuove linee guida ribadiscono che un messaggio autorizzato può essere diffuso su un social network solo dopo aver disabilitato tutte le funzioni che consentono agli utenti di interagire e potenzialmente modificare il messaggio promozionale autorizzato (ad esempio, funzioni di commento, reazioni, condivisioni).

Interessante notare che le nuove linee guida impongono in via generale la disabilitazione della funzione “condividi” e prevedono che il disclaimer debba essere utilizzato solo quando non sia tecnicamente possibile disabilitare tale funzione. Questa previsione generalizzata non era presente nelle precedenti linee guida. Tuttavia, con riferimento a Facebook, anche le nuove linee guida (analogamente alle precedenti) partono dall’assunto che la funzione di condivisione non possa essere tecnicamente disabilitata e pertanto impongono l’uso del disclaimer “Il Ministero della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”.

Le nuove linee guida regolano anche i tipi di link che possono essere introdotti nei messaggi promozionali sui social network, e gli specifici disclaimer che devono essere inclusi, precisando che nella domanda di autorizzazione il richiedente deve riportare i siti e le pagine/profili social a cui si rinvia, nel caso in cui nel messaggio non vengano riportati in modo esplicito (es. tasto “Scopri di più”). Interessante notare (anche se era già previsto nell’integrazione alle linee guida del 2018) che, in base al contesto, anche un messaggio di disease awareness può richiedere l’autorizzazione, in quanto trasformarsi in una pubblicità indiretta di un farmaco (ad es. sulle pagine Facebook di prodotto).

L’uso di TikTok

Inoltre, come già anticipato, le nuove linee guida aggiungono TikTok all’elenco dei social network in cui è possibile condividere messaggi promozionali, precedentemente composto solo da Facebook, Instagram e YouTube. Questa novità è sicuramente degna di nota posto che le linee guida confermano che la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso social network diversi da quelli attualmente regolamentati non è consentita. LinkedIn rimane una notevole assenza.

Per quanto riguarda le regole per il nuovo social network TikTok, si evidenzia quanto segue: (i) i profili aziendali/istituzionali e i profili aziendali tematici su TikTok non necessitano di autorizzazione; (ii) qualsiasi contenuto promozionale contenente una pubblicità relativa a OTC e SOP deve essere autorizzato; (iii) le funzioni di commento, duetto, punto, condivisione, like ed emoticon devono essere disabilitate e la ricezione di campagne pubblicitarie è strettamente regolamentata.

Informazione medico – scientifica

Sotto queste aspetto, le linee guida non introducono alcun elemento di novità (e del resto non avrebbero potuto, essendo la competenza in materia di AIFA). Si limitano quindi a ribadire la necessità di predisporre aree criptate a cui i professionisti sanitari possono accedere solo con password.

Si segnala la previsione per cui “È consentita, nella pubblicità per gli operatori sanitari, la presenza di pubblicità rivolta al pubblico autorizzata dal Ministero della salute.”

*Si ringrazia Denise Moretti per aver contribuito alla realizzazione di questo articolo.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2