L’accesso a Internet, oggi configurato nella veste di diritto[1], può essere considerato come una “nuova” situazione giuridica abilitatrice di ulteriori condizioni di vita che, tramite l’accesso ad un luogo, anzi un “non luogo”, ossia il cyberspazio, rende possibile esercitare diritti e adempiere doveri, originati dal mondo materiale oppure totalmente nuovi e sorti in ragione delle peculiarità di Internet stesso.
Tecnicamente, invece, per diritto di accesso a Internet è da intendersi la materiale possibilità di disporre di un collegamento elettronico, tramite una connessione stabile e tecnologicamente adeguata, che consenta l’effettiva navigazione web.
Oggi, non disporre di una rete Internet, oppure disporre di una rete non efficiente, ha dirette ripercussioni sulla possibilità di esercitare i propri diritti e doveri, molti dei quali, per essere resi veramente effettivi, necessitano ormai della rete.
Indice degli argomenti
Internet come infrastruttura abilitante: dal web 1.0 al web 3.0
Come testimonia nei tempi più recenti anche lo sviluppo del c.d. “metaverso”, si consideri come Internet abbia subito negli ultimi anni una grande evoluzione.
Se, inizialmente, l’uso di Internet era riservato esclusivamente al mondo professionale, l’odierno utilizzo, vista la facilità di accesso, riguarda nella stessa misura anche l’uso personale.
Il fondamento costituzionale del diritto di accesso a Internet
Inoltre, rispetto ad un interesse iniziale di carattere principalmente tecnologico, l’espansione di Internet ha oggi portato a ritenere come questa infrastruttura abbia invece sempre più valore di bene costituzionalmente protetto.
Il riferimento normativo può essere rinvenuto nell’art. 2 Cost., quale fattispecie aperta cui è possibile ricondurre la fonte di riconoscimento di diritti inviolabili non espressamente previsti, nonché nell’art. 3 Cost., quale addentellato normativo che riconosce il diritto all’uguaglianza formale e sostanziale.
In questo caso, ciò è richiamato dalla necessità che l’uso di Internet, e delle tecnologie in generale, sia aperto a tutti, allo stesso modo e non sia origine di possibili discriminazioni ma, invece, sia strumento di uguaglianza.
Riconoscimento espresso o implicito: il dibattito di fondo
A riguardo, costante è stato il dibattito sulla qualificazione del diritto di accesso a Internet quale diritto costituzionalmente protetto, con particolare riferimento alla necessità di un espresso riconoscimento, oppure se i fondamenti costituzionali fossero già contemplati implicitamente da disposizioni, anche costituzionali, esistenti.
Proposte di riforma: il diritto di accesso a Internet tra libertà e inclusione
Seguendo la via del riconoscimento espresso, intesa a rafforzare e garantire l’inclusione della persona in un mondo sempre più digitale, tale così da sottrarre la possibilità di negare o limitare il diritto di accesso a Internet da parte di terzi, l’accesso a Internet è stato inizialmente studiato soprattutto in connessione con la libertà di espressione e il diritto di informazione.
A ciò ha fatto seguito un’assimilazione dello stesso quale, appunto, libertà.
Emblematici, in questo senso, sono i disegni di legge volti alla previsione di un art. 21-bis della Costituzione, di cui è principale riferimento quello presentato nel 2010 dal Prof. Stefano Rodotà[2], che così disponeva: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale».
Quando l’inquadramento informativo diventa stretto: Internet come “luogo” di diritti
Tuttavia, pur riconoscendo il merito di questo genere di proposta, con il passaggio dal web 1.0 al web 2.0 e oggi, con il metaverso, al web 3.0, seguito dal parallelo mutamento sociale, chiaro è come la qualificazione del diritto di accesso a Internet nel limitato contesto informativo risulti essere ormai riduttiva.
Internet può e deve essere considerato in relazione a molteplici diritti (e doveri) che oggi lo presuppongono, rappresentando ormai un vero e proprio luogo ove la persona agisce e si rappresenta.
Il diritto di accesso a Internet come diritto sociale: prestazioni e ruolo dello Stato
Ne è seguita, invece, una qualificazione evolutiva, sicuramente più attuale e oggi punto di convergenza della dottrina maggioritaria, tesa a considerare il diritto di accesso a Internet come un vero e proprio diritto sociale[3] che, come tale, per essere reso effettivo richiede l’intervento di un ulteriore soggetto, quale ad esempio lo Stato.
La proposta[4], che ad oggi non ha avuto ancora ulteriore seguito formale, prevede che tutti abbiano «eguale diritto di accedere alla rete Internet in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate».
Essa demanda alla Repubblica il dovere di promozione delle condizioni che rendono effettivo l’accesso alla rete Internet come luogo dove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri, determinandone la limitazione in base a garanzie stabilite dalla legge e solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria.
In tale ottica, il diritto di accesso a Internet ha trovato un tentativo di formalizzazione nella proposta di previsione dell’art. 34-bis Cost., teso a qualificare espressamente il diritto di accesso a Internet come diritto sociale e quindi comportando una pretesa soggettiva di prestazione nei confronti dello Stato, così come avviene ad esempio in tema di diritto alla salute o all’istruzione.
La Dichiarazione dei diritti in Internet: un riferimento non normativo
Per completezza, infine, si rileva come, a seguito del mancato sviluppo dei disegni normativi richiamati, già da qualche anno — nel 2015 precisamente — è stata emanata dalla “Commissione per i diritti e i doveri in Internet”, costituita presso la Camera dei deputati, la “Dichiarazione dei Diritti in Internet”[5].
Pur priva di un effettivo valore normativo, essa riconosce tra i principi fondanti il cyberspazio, all’art. 2, il «diritto di accesso» a Internet e secondo la quale «ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale».
Metaverso e diritto di accesso a Internet: una evoluzione complessa
Come anticipato, attualmente costituisce una diretta declinazione dello sviluppo di Internet, da cui derivano nuove ed ulteriori implicazioni in termini di tutela dei diritti, l’affermarsi del fenomeno del “metaverso”[6].
A riguardo, è possibile fare riferimento, in via del tutto generica e non esaustiva, in mancanza di una definizione formalizzata ed univoca e di una disciplina direttamente riferibile[7], ad una realtà “virtuale” e spesso “aumentata”, caratterizzata da una particolare connessione con la realtà materiale.
A tale realtà partecipa una «amalgama» di tecnologie[8], nella quale sia possibile svolgere, attraverso un proprio avatar, un “gemello digitale”[9], nonché attraverso l’uso di strumenti quali visori e comandi, molte delle attività comunemente praticate nel mondo fisico, attraverso un’esperienza immersiva.
Questa esperienza è in grado di accentuare ancora di più la propria esistenza onlife e tale da realizzare quasi una «simbiosi tra l’uomo e la tecnologia», che tradisce un «cambiamento del corpo e della persona» ma anche «una modifica poliedrica dei suoi rapporti con il mondo esterno»[10], in ragione dell’ormai rinnovato «modo in cui la nostra mente, collegata al cervello, intende la materia»[11].
Quanto detto trova tuttavia la propria radice comune, consentendone il funzionamento e l’accessibilità, pur sempre nella possibilità di accedere a Internet che, tuttavia, non è da solo un presupposto sufficiente per poter parlare di metaverso, il quale ne rappresenta, invece, una delle più recenti evoluzioni.
Addirittura, è stato notato come, seppure Internet sia alla base di molte tecnologie, così come del metaverso, in questo caso la particolare complessità e fisionomia del fenomeno ne rappresentano una avanzatissima evoluzione, in continuo svolgimento, tale addirittura da «trascenderlo»[12].
Diritto di accesso a Internet e tutela della salute: una connessione ormai strutturale
L’accesso a Internet, come lo si consideri, è quindi direttamente connesso, anche se non esclusivamente delimitato, all’esercizio di ulteriori diritti, alcuni dei quali strettamente serventi la tutela della dignità della persona.
Ciò consente di prescindere dalle condizioni personali, sociali, economiche o dal luogo ove questa si trovi e quindi esercitare un “esercizio diffuso” dei diritti.
Ne costituisce un esempio assai evidente la tutela della salute, rispetto al quale Internet rappresenta ormai uno strumento necessario per garantire il corretto funzionamento dei sistemi sanitari più avanzati, sia per la stretta gestione amministrativa, sia per l’erogazione delle vere e proprie cure.
In tale contesto viene, tuttavia, in rilievo un ulteriore diritto di carattere fondamentale, ossia il diritto alla protezione dei dati personali[13], i quali alimentano o vengono a loro volta prodotti dalle tecnologie stesse usate in ambito clinico.
Gli strumenti digitali in sanità: fascicoli, piattaforme e dispositivi
Tra i sistemi informatici più recenti, strettamente dipendenti da Internet e impiegati in ambito sanitario è ad esempio possibile fare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e al Dossier sanitario elettronico (DSE), alla Cartella clinica elettronica, ai sistemi di comunicazione interna ed esterna (email o apposite piattaforme).
È ancora possibile fare riferimento a tutti quei servizi che consentono di disporre online dei referti elettronici; alle app mediche; ai “medical devices” e ai dispositivi impiantabili, alla telemedicina e alle piattaforme di monitoraggio remoto; ai sistemi utilizzati per l’archiviazione dei dati e per adempiere al debito informativo verso le autorità.
Si aggiungano i sistemi utilizzati per il trasferimento di dati tra dispositivi o strutture differenti, anche all’estero; i sistemi utilizzati per l’analisi, il confronto e l’aggregazione dei dati sanitari, così come quelli utilizzati nella gestione dell’iter di fornitura e assistenza di strumenti e dispositivi medici stessi.
Sempre più, infine, sta irrompendo nel settore sanitario, in maniera trasversale rispetto alle tecnologie suddette, l’utilizzo di sistemi virtualizzati (c.d. in cloud), dell’Intelligenza Artificiale, della realtà aumentata e della blockchain.
Personalizzazione delle cure e dati sanitari: efficienza, rischi e bilanciamenti
L’utilizzo di tutte queste tecnologie, ognuna delle quali pone differenti questioni rispetto alla tutela della persona e dei dati sanitari, anche di carattere problematico, comporta un rilevante trattamento di informazioni personali riferite ai pazienti.
Ciò avviene nel costante obiettivo di garantire una presa in carico e una tutela della persona sempre più efficiente e calata sulle necessità del singolo, quindi “personalizzata”, aprendo quindi ad una nuova frontiera del diritto alla salute che, così come disegnato dal legislatore costituente, è in continua evoluzione.
In tale contesto, la possibilità di trasferire e trattare dati con sempre maggiore facilità e intensità pone, inoltre, la questione relativa al luogo e alle modalità di archiviazione, in contemperamento con l’esigenza della loro protezione ma anche della necessaria circolazione.
A riguardo, è sempre più concreta la realizzazione[14] da parte delle istituzioni europee[15] di uno spazio europeo per la condivisione dei dati sanitari, il c.d. “European Health Data Space” (EHDS)[16], quale centralizzazione dei dati sanitari per una presa in carico condivisa, nel quale, appunto, confluiscano, tramite rete Internet, determinate categorie di dati provenienti dai sistemi informatici impiegati dalle singole strutture.
Metaverso in sanità: prossimità, contatto e nuove forme di relazione clinica
Quanto illustrato sino ad ora consente di anticipare come le tecnologie oggi disponibili nel settore sanitario siano numerose e molto diverse tra di loro, seppure spesso accomunate dall’uso di Internet quale infrastruttura di base.
È possibile anche affermare che molte di queste tecnologie consentono, facilitandola, un’interazione, principalmente a distanza, tra i soggetti coinvolti, quali il paziente e il medico o la struttura sanitaria, così garantendo la tutela di un diritto fondamentale anche nei confronti di persone che non potrebbero spostarsi, sia per motivi legati a condizioni di salute sia per altri motivi.
Ne deriva quindi un luogo che non sia un’alternativa di compromesso rispetto alla presenza fisica, quanto, invece, effettivamente sostitutivo e, possibilmente, migliorativo rispetto a quest’ultimo[17].
Quanto al metaverso e alle potenzialità che questo può riservare, a fronte dell’iniziale interesse sorto e in seguito ad un successivo parziale affievolimento[18], dovuto ad un insieme di concause di carattere sia tecnologico (in particolare la complessità e disponibilità di questa tecnologia), che giuridico (principalmente riconducibili alla questione della certezza del diritto) ed economico[19], occorre invece provare a domandarsi, a fronte di quelli che possono essere sicuramente alcuni problemi, se e come il metaverso possa aprire «una nuova frontiera nella sanità anche in riferimento all’evoluzione della medicina e dell’assistenza sanitaria verso il concetto di personalizzazione e prossimità».
In tale prospettiva, «i pazienti ed i medici possono essere ospitati in nuovi spazi virtuali/fisici che hanno una disponibilità ed accessibilità continua»[20], anche attraverso uno «sviluppo metaversico del biodiritto»[21], che, grazie alla capacità «mimetica»[22] che lo connota consentirebbe, ad esempio, pur sempre nel rispetto della legge, di svolgere attività altrimenti non possibili nel concreto, perché complesse o rischiose.
Del resto, già la telemedicina, pensata nelle diverse declinazioni della teleassistenza, della televista e del teleconsulto, è ormai utilizzata da molto tempo per fini in parte comuni.
In tale contesto, ad un primo sguardo, l’uso del metaverso ne rappresenterebbe una importante evoluzione, in un’ottica di integrazione tra diverse e sempre nuove tecnologie.
Garanzie e bilanciamento: salute, dati personali e dignità nel “luogo” metaversico
Ciò che in questa sede si vuole evidenziare è, in particolare, come l’impiego del metaverso nel settore sanitario possa costituire un ulteriore sviluppo in tal senso ma, soprattutto, come ciò debba avvenire secondo condizioni certe e a valle di un bilanciamento tra la tutela della salute della persona, dei suoi dati personali e della sua dignità.
Quindi quale strumento atto a garantire la tutela di diritti fondamentali ma anche quale “luogo” ove questi, nel rispetto dell’equilibrio costituzionale, debbono essere ugualmente tutelati[23].
Tale prospettiva va considerata e incentivata alla luce del fatto che molte delle tecnologie sin qui citate, tra cui anche la telemedicina, possono incontrare dei limiti derivanti dalla mancanza di una parvenza di “contatto” tra medico e paziente.
Diverso, invece, sarebbe il caso in cui tale contatto avvenisse nel concreto ma a distanza, tramite un luogo ed un’identità virtuale, rendendo quindi possibile svolgere alcune delle attività che tipicamente un medico ritiene necessarie per visitare un paziente e al contempo acquisendo parametri importanti (anche tramite dati biometrici), ad esempio di movimento, altrimenti difficili da trasferire e valutare con una semplice televisita.
Una simile prospettiva, con le dovute cautele, consentirebbe dunque un’integrazione tra ciò che oggi costituisce la telemedicina, con i vantaggi ottenibili tramite dispositivi indossabili, in un luogo nuovo, ossia il metaverso.
Ne conseguirebbe il raggiungimento di molteplici risultati, sia in termini di presa in carico del paziente, sia in termini logistici ed economici, considerata la diretta ricaduta derivante dalla sua mancata presenza fisica all’interno della struttura sanitaria.
Con la possibilità, inoltre, di garantire ambienti personalizzati, ad esempio realizzati per specifiche patologie — quali quelle psichiatriche —, o ambienti “user-friendly” — per esempio destinati ai minori —, nei quali il gioco e la visita possano unirsi, rendendo più agevole l’attività dei medici e migliore l’esperienza del paziente.
Metaverso per la formazione sanitaria: immersione e controllo del rischio
Al contempo, si veda come l’utilizzo del metaverso possa avere positive ricadute anche ai fini della formazione sanitaria, consentendo ai discenti di confrontarsi in maniera più semplice con situazioni altrimenti difficili da replicare o controllare.
Quindi attraverso una formazione pienamente immersiva, anche di carattere pratico, ma esente dai rischi tipici.
Stato dell’arte e cornice normativa: tra ricerca, telemedicina e cybersicurezza
Quanto allo stato dell’arte, questo è fermo in Italia principalmente ad una fase di ricerca e primi sviluppi[24] di sistemi adeguati che consentano di conformarsi al meglio con le sfide poste da questa tecnologia: sia in termini di protezione dei dati personali, che di uso di sistemi di intelligenza artificiale, eventuale qualificazione dello strumento come dispositivo medico, nonché in termini di conformità con le normative medico-specialistiche.
Infatti, rispetto ad un ampio novero di previsioni di carattere sovranazionale di carattere generale[25] e poi anche nazionale, maggiormente specifiche[26], volte a digitalizzare il settore sanitario, non si rinvengono invece provvedimenti specifici che regolino o prevedano (o vietino) l’utilizzo del metaverso nel settore sanitario.
Tuttavia, specifiche previsioni riguardano tecnologie quali la telemedicina o l’intelligenza artificiale, dalle quali si ritiene che, in mancanza di una normativa di settore, sia comunque possibile trarre, in prima battuta, un principio generale, consistente nell’interesse generale a rendere sempre più efficace la partecipazione sanitaria del paziente anche al di fuori delle strutture ospedaliere, per garantire la tutela della sua salute, come potrebbe avvenire con lo sviluppo e l’uso di sistemi “metaversici”.
A riguardo, poi, le più recenti normative in tema di protezione dei dati personali, intelligenza artificiale e cybersicurezza rimettono ad una valutazione e applicazione in concreto circa la sostenibilità e possibilità di sviluppare e utilizzare determinate tecnologie, a valle dell’applicazione di principi cardine che spesso si configurano invece come trasversali e non pensati per un singolo settore o strumento.
Spunti europei e infrastrutture nazionali: verso piattaforme interoperabili
Qualche ulteriore elemento in tal senso, caratterizzato da maggiore specificità, è inoltre rinvenibile in una recente Raccomandazione europea[27], con la quale il legislatore ha incoraggiato gli Stati ad introdurre strumenti tecnologici, in particolare di intelligenza artificiale, nonché basati su «tecnologie correlate», che facilitino la riabilitazione e reintegrazione delle persone sottoposte a regimi di restrizione di libertà.
Anche per facilitarne lo svolgimento delle attività di diagnosi e cura da remoto da parte dei medici, leggendo tale documento, per certi versi passato inosservato, sembra potersi affermare come il legislatore europeo stia ponendo le basi per lo sviluppo di ambienti “protetti” che facilitino, in determinati contesti, quali quello penitenziario — nello specifico — o sanitario — considerato in questo caso di riflesso —, il “contatto”.
Di conseguenza, sembra potersi ritenere rientrante in tale previsione, anche in un’ottica evolutiva, costituendo una possibile tecnologia «correlata» eletta a tali scopi, proprio il metaverso.
Quanto agli aspetti squisitamente di carattere tecnico, un utile riferimento, nonché potenziale trampolino di lancio, può essere rinvenuto nella recente presentazione della Piattaforma Nazionale di Telemedicina[28] (PNT), quale piattaforma centralizzata che, seppure in maniera non esclusiva, rappresenterà l’infrastruttura di base per svolgere le attività tipiche della telemedicina.
Rispetto a questo esempio, si auspica che anche lo sviluppo del metaverso nel settore sanitario possa seguire la medesima strada, alternativamente attraverso un’integrazione con la piattaforma suddetta, oppure attraverso lo sviluppo di una piattaforma, sempre di carattere pubblico e su scala nazionale[29], appositamente ideata ed interoperabile.
Nella quale siano considerati, attraverso un procedimento di vaglio da parte delle istituzioni e delle autorità coinvolte, definibile di «costituzionalizzazione del Metaverso»[30], anche in sinergia con potenziali soggetti privati (i providers), tutti gli aspetti normativamente richiamati.
Bibliografia
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Ullah H. et al., Exploring the potential of metaverse technology in healthcare: applications, Challenges, and future directions, in IEEE Access, 11, 2023.
[1] Il percorso di qualificazione dell’accesso ad Internet quale diritto è stato sicuramente segnato dal fondamentale contributo fornito dal Prof. Stefano Rodotà, il quale ne ha indirizzato i successivi sviluppi. A riguardo v. S. Rodotà, Una costituzione per internet?, in Pol. dir., 3/2010, 337 ss.
[2] S. Rodotà, Audizione Comm. Affari Costituzionali, Senato della Repubblica, 15 marzo 2015, seguita da Atti Parlamentari – Senato della Repubblica, n. 2485.
A tale configurazione sono seguite, sino ad oggi, nuove riproposizioni del diritto di accesso ad Internet incardinato nel contesto dell’art. 21bis Cost: ad es. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, n. 850 del 20 aprile 2013 e n. 327 del 13 ottobre 2022.
[3] G. D’Ippolito, Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21 (-bis) al 34-bis, in MediaLaws, 1/2021, 90; M. Mensi – P. alletta, Il diritto del web. Casi e materiali, Padova, 2015, 40; P. Passaglia, Internet nella Costituzione Italiana: considerazioni introduttive, in Consulta online, 2013, 22.
Per un’attenta disamina della possibilità di qualificare il diritto di accesso ad Internet come diritto sociale, v. P. Tanzarella, Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?, in Gruppo di Pisa, 3 settembre 2012; G. De Minico, Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell’ordinamento europeo e nazionale, in federalismi.it, 4/2018, 127 ss.
[4] Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, n. 1136, Proposta di legge costituzionale, Introduzione dell’articolo 34-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto sociale di accesso alla rete internet, 4 settembre 2018.
[5] Camera dei Deputati – Commissione di studio sui diritti e i doveri relativi ad Internet, Dichiarazione dei Diritti in Internet, 20 luglio 2015.
[6] Come noto, infatti, il termine “metaverso” è stato utilizzato per la prima volta nel 1992, all’interno del romanzo “Snow Crash” dell’autore Neal Stephenson, ambientato in America in una realtà parallela e tecnologica.
[7] Sul punto v. G. Lofaro, Applicazioni del metaverso nei servizi sanitari: governance della realtà estesa e blockchain per l’automazione dei procedimenti amministrativi, in Rivista di diritto amministrativo, 4/2023, 1722; A. Celotto, Il “metaverso” e delle sue implicazioni per l’ordinamento giuridico, audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, in senato.it, 6 luglio 2022.
[8] Tra le molteplici definizioni esistenti, sulle quali non vi è ancora oggi una effettiva convergenza, v. H. Ullah et al., Exploring the potential of metaverse technology in healthcare: applications, Challenges, and future directions, in IEEE Access, 11, 2023.
[9] Approfondisce gli aspetti relativi al rapporto di specularità tra persona fisica e il proprio avatar, A. Iannuzzi, Metaverso, Digital Twins e diritti fondamentali, in Inf. e dir., 2/2024, 41 ss.
[10] L. Di Majo, L’art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”, in MediaLaws, 2/2023, 37.
[11] G. Cerrina Feroni, Il metaverso tra problemi epistemologici, etici e giuridici, in MediaLaws, 1/2023, 22.
[12] Così R. Bifulco, Riverberi costituzionali del Metaverso, in MediaLaws, 3/2023, 21.
[13] Relativamente al tema del trattamento dei dati personali relativi alla salute v. C. Colapietro – F. Laviola, I trattamenti di dati in ambito sanitario, in Dirittifondamentali.it, 2/2019.
[14] Tale ecosistema è stato istituito con l’approvazione del “Regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2025, sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il regolamento (UE) 2024/2847”.
[15] Sottolinea tale aspetto G. Lofaro, Dati sanitari e e-Health europea: tra trattamento dei dati personali e decisione amministrativa algoritmica, in MediaLaws, 2/2022, 200 ss.
[16] S. Corso, Lo spazio europeo dei dati sanitari: la Commissione Europea presenta la proposta di regolamento, in federalismi.it – Osservatorio di Diritto Sanitario, 10 agosto 2022.
[17] Così G. Cerrina Feroni, Il metaverso tra problemi epistemologici, etici e giuridici, cit., 25.
[18] In questo senso, A. Malaschini, Metaverso e diritto: su alcune questioni giuridiche della realtà virtuale, in Giustizia amministrativa, 2/2023.
[19] Individua tali concause A. Iannuzzi, Metaverso, Digital Twins e diritti fondamentali, cit., 36-37.
[20] G. Lofaro, Applicazioni del metaverso nei servizi sanitari: governance della realtà estesa e blockchain per l’automazione dei procedimenti amministrativi, cit., 1724.
[21] A. Iannuzzi, Metaverso, Digital Twins e diritti fondamentali, cit., 42.
[22] R. Bifulco, Riverberi costituzionali del Metaverso, cit., 44.
[23] Sottolinea tale aspetto L. Di Majo, L’art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”, cit., 37.
[24] Approfondisce il tema dell’uso del metaverso in sanità in altri paesi e nelle diverse branche della medicina G. Lofaro, Applicazioni del metaverso nei servizi sanitari: governance della realtà estesa e blockchain per l’automazione dei procedimenti amministrativi, in Rivista di diritto amministrativo, 4/2023, 1724.
[25] A titolo non esaustivo si richiamano la: Comunicazione COM(2004)356 – 30 aprile 2004; ComunicazioneCOM(2012) 736 final – 6 dicembre 2012; Comunicazione COM(2018) 233 final – 24 aprile 2018; Regolamento (Ue) 2021/522; Comunicazione COM(2024) 206 final – 22 maggio 2024; Comunicazione COM(2025) 10 final – 15 gennaio 2025.
[26] Si veda come in Italia gli interventi del legislatore, soprattutto in passato, siano stati maggiormente tesi all’istituzione e regolazione di singoli strumenti di sanità digitale e non alla creazione di un vero e proprio “ecosistema” della sanità digitale.
Solo negli ultimi anni questo processo di digitalizzazione sanitaria ha cambiato passo, adeguandosi ai riferimenti europei e acquisendo maggiore programmaticità, a partire dalla formalizzazione degli obiettivi di sanità digitale all’interno di documenti quali il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”, in base a quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 513; dal “Patto per la Sanità Digitale”, quale piano specifico di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 24 giugno 2016 (previsto dalla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e dal “Patto per la Salute” 2014-2016) e dal “Piano Nazionale della Sanità Digitale 2022-2027”. In tale contesto, centrale è il ruolo rivestito dal Piano Nazionale dei Ripresa e Resilienza (PNRR) – Mission 6 “Salute”, che ha dedicato alla digitalizzazione della sanità, ed in particolare a specifici interventi, un’apposita quota parte dei fondi.
[27] Si vedano in particolare i punti 21 e 22 della Raccomandazione CM/Rec(2024)5 del Consiglio dell’Unione europea “regarding the ethical and organisational aspects of the use of artificial intelligence and related digital technologies by prison and probation services”, del 9 ottobre 2024.
[28] La Piattaforma è stata realizzata da Agenas quale soggetto attuatore per conto del Ministero della salute ed implementata nell’ambito del sub-investimento 1.2.3 “Telemedicina”, della Missione 6 Salute del PNRR (M6-C1).
[29] Quindi sottoposta ad una precisa governance di carattere statale, dove ci sia però spazio anche per l’apporto di carattere privato, quale solitamente principale sviluppatore dei diversi metaversi. Sottolinea tale aspetto G. Cerrina Feroni, Il metaverso tra problemi epistemologici, etici e giuridici, cit., 31.
[30] R. Bifulco, Riverberi costituzionali del Metaverso, cit., 48.
















