La necessità di conciliare la crescente domanda di salute con la disponibilità di risorse limitate richiede un ripensamento dell’assistenza sanitaria, orientato all’impiego delle tecnologie digitali come strumento per affrontare le sfide dell’erogazione dei servizi e rafforzare il diritto alla salute[1].
La digitalizzazione del settore sanitario, lungi dal rappresentare una mera modernizzazione, consente un accesso più ampio, rapido ed efficiente alle prestazioni, sostenendo la transizione verso un modello proattivo, preventivo e personalizzato di cura[2].
Indice degli argomenti
Dalla pandemia alle politiche europee per la salute digitale
Durante la pandemia di Covid-19, la necessità di mantenere l’erogazione dei servizi ha spinto verso un’accelerazione senza precedenti dei processi digitali, evidenziando le potenzialità della telemedicina, delle prescrizioni elettroniche e di strumenti digitali di monitoraggio[3]. In tale contesto, l’Unione europea ha promosso il programma Next Generation EU (NGEU), finalizzato alla resilienza e alla digitalizzazione degli Stati membri, includendo la sanità tra i settori prioritari, da attuare attraverso i rispettivi National Recovery and Resilience Plan 2021-23[4].
Strumenti nazionali tra PNRR, Piano triennale e infrastrutture digitali
A livello interno, agli obiettivi previsti dal PNRR[5] si sono affiancati alle previsioni contenute nel Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, concernenti (tra gli altri) l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico ed i progetti di telemedicina[6].
Opportunità e rischi della salute digitale in chiave europea
Questi strumenti, quindi, concorrono alla creazione, implementazione e tutela della c.d. “salute digitale”, la quale si riferisce all’«accesso sicuro dei cittadini ai dati sanitari e condivisione transfrontaliera degli stessi; dati migliori per far progredire la ricerca, la prevenzione delle malattie e la sanità e l’assistenza personalizzate; strumenti digitali per dare maggiori poteri e autonomia ai cittadini e per un’assistenza incentrata sulle persone», per il soddisfacimento dei quali è richiesto «lo sviluppo di standard a livello di UE per la qualità, l’affidabilità e la cibersicurezza dei dati; una standardizzazione a livello di UE delle cartelle cliniche elettroniche; e una migliore interoperabilità attraverso formati di scambio aperti»[7].
La digitalizzazione, quindi, se progettata e implementata secondo principi di equità, sicurezza e trasparenza, può contribuire alla promozione del benessere collettivo. Tuttavia, essa solleva rilevanti criticità, tra cui il rischio di depersonalizzazione della relazione di cura, la frammentazione normativa, le disuguaglianze di accesso e le vulnerabilità in materia di cybersicurezza. Inoltre, l’armonizzazione dei quadri regolatori e la definizione di standard condivisi costituiscono prerequisiti essenziali per uno sviluppo sostenibile dell’ecosistema digitale sanitario, che deve anche rispondere alle esigenze di protezione dei dati e inclusione territoriale[8].
Telemedicina e prossimità delle cure sul territorio
Le inefficienze associate alle valutazioni tradizionali dello stato di salute evidenziano l’importanza di esplorare approcci alternativi per far fronte, in primo luogo, alle difficoltà legate all’accesso[9] e ai costi delle prestazioni[10]; ai ritardi nei risultati analitici[11]; e infine, con riferimento ai tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e alle brevi interazioni medico-paziente che possono non fornire una comprensione completa dello stato di salute[12].
In risposta a queste criticità, l’impiego delle tecnologie digitali per supportare la pratica clinica sembrerebbe apportare significative migliorie in termini di esiti diagnostici, di efficacia e riduzione del carico di lavoro degli operatori sanitari, nonché con riferimento all’inclusione di professionisti e pazienti delle aree remote[13].
Linee guida italiane e Piattaforma Nazionale di Telemedicina
Sebbene la telemedicina fosse una realtà già consolidata in alcuni Paesi anche in precedenza[14], l’assistenza clinica remota è aumentata durante la pandemia di COVID-19[15], in occasione della quale le Organizzazioni internazionali, come l’OMS e la Commissione Europea, hanno avviato numerose iniziative per promuoverne lo sviluppo[16].
Ne è segnale anche la pubblicazione in Italia delle Linee Guida per la telemedicina[17], che si inseriscono tra gli interventi inclusi nel PNRR[18] e definiscono un modello di riferimento per l’attuazione dei diversi servizi di telemedicina nel setting domiciliare, attraverso l’individuazione di processi innovativi di presa in carico del paziente a domicilio e la valorizzazione della collaborazione multidisciplinare tra i diversi professionisti[19].
Inoltre, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), in qualità di soggetto attuatore, ha dato seguito alla realizzazione della Piattaforma Nazionale di telemedicina (PNT), che nasce con l’obiettivo di potenziare l’assistenza territoriale, ridurre le disparità nell’accesso ai servizi sanitari, facilitare la gestione dei pazienti acuti e cronici e integrare i servizi sanitari regionali con le piattaforme nazionali[20].
La PNT si articola nell’Infrastruttura Nazionale di Telemedicina (INT) gestita da AGENAS, che garantisce l’interoperabilità e il monitoraggio a livello nazionale, e le Infrastrutture Regionali di Telemedicina (IRT) amministrate dalle Regioni e dalle Province autonome, responsabili dell’erogazione diretta dei servizi di telemedicina[21].
Le linee guida operative stabiliscono poi i criteri per l’eleggibilità dei pazienti ai servizi di telemedicina, valutando non solo le condizioni cliniche, ma anche gli aspetti tecnologici, culturali e di supporto familiare. Particolare attenzione è rivolta alla digital literacy e alla disponibilità di dispositivi adeguati all’accesso alle prestazioni[22]. In questo senso, la telemedicina non sostituisce le prestazioni in presenza, ma le integra, estendendone il campo di azione e l’ambito temporale.
Fascicolo sanitario elettronico e gestione dei dati clinici nella sanità digitale
Il presupposto per ottenere un modello efficiente e di miglior accesso alle cure è rappresentato dalla creazione di un ambiente digitale integrato che permetta un’analisi costante dei dati dei pazienti[23].
Funzioni, basi normative e linee guida del fascicolo sanitario elettronico
La gestione dei dati clinici su larga scala, infatti, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella promozione della salute della popolazione[24]. In tale contesto, il processo di raccolta e accesso alle informazioni necessarie a ricostruire la storia clinica dei pazienti[25] è stato velocizzato e semplificato dall’impiego da strumenti tecnologici[26] tra cui il Fascicolo Sanitario Elettronico, che si è rivelato uno dei pilastri della digitalizzazione del settore sanitario.
Il FSE, rappresentando un archivio digitale completo delle informazioni sanitarie di un paziente, permette ai professionisti sanitari fornire cure efficienti e personalizzate, riducendo i tempi di attesa e consentendo una migliore presa di decisione clinica[27].
In Italia, ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.l. n. 179/2012, l’istituzione del FSE è prevista «nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria» e la consultazione dei dati e documenti in esso contenuti, per le finalità di cui alla lett. a), «può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo», mentre le finalità di cui alle lett. b) e c) sono perseguite da Stato, Regioni e Province autonome «in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali»[28].
Con il decreto ministeriale del 20 maggio 2022[29] sono state poi pubblicate le Linee Guida per l’Attuazione dello stesso[30], le quali veicolano la progettazione e lo sviluppo di un sistema uniforme sull’intero territorio nazionale[31].
Le criticità evidenziate dal Garante tra FSE e FSE 2.0
Ora, sebbene il FSE si sia rivelato una risorsa preziosa ai fini dell’ottimizzazione dell’accesso alle informazioni sanitarie e della coordinazione delle cure, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha messo in luce una serie di criticità in occasione del parere negativo del 22 agosto 2022, espresso sulla base dello schema di decreto del Ministero della salute volto a dare una prima attuazione alle modifiche dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 sul FSE[32].
Nello specifico, venivano rappresentate numerose carenze strutturali e sostanziali, riguardanti la mancanza di garanzie uniformi a livello nazionale e degli elementi richiesti dallo stesso art. 12, rilevando l’esigenza di riformulare lo schema di decreto[33] e sottolineando l’importanza di garantire privacy e sicurezza dei dati[34], la necessità di sistemi di raccolta standardizzati e protocolli di verifica[35], la scarsa interoperabilità tra i diversi sistemi informatici[36] ed infine, l’importanza del coinvolgimento attivo dei pazienti, al fine di garantire trasparenza e rafforzare la fiducia nel sistema sanitario digitale[37].
Tali principi sono stati ribaditi dal Garante con riferimento alle prescrizioni contenute nel decreto del 7 settembre 2023 relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.[38], che ha messo in luce le numerose violazioni riscontrate nell’attuazione della nuova disciplina[39], evidenziando come «alcuni diritti […] e misure […] non sono garantite in modo uniforme in tutto il Paese. Oppure sono esercitabili ed esigibili solo dagli assistiti di talune Regioni e Province autonome, con un potenziale e significativo effetto discriminatorio sugli assistiti»[40].
In definitiva, pur dovendo far fronte agli ostacoli evidenziati, il FSE rappresenta un elemento chiave nella trasformazione digitale della sanità moderna, contribuendo a migliorare la qualità delle cure, ridurre gli errori medici e ottimizzare l’allocazione delle risorse sanitarie e l’accesso ai servizi offerti.
Ecosistema dei dati sanitari nazionali e interoperabilità
Nel percorso di trasformazione digitale della sanità italiana promosso dal PNRR, l’integrazione tra FSE e Telemedicina rappresenta uno snodo strategico fondamentale per rendere i servizi sanitari più moderni, accessibili ed efficienti[41].
Nello specifico, l’interoperabilità tra le due piattaforme si realizza attraverso l’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), che funge da nodo comune per la raccolta, la validazione e lo scambio dei dati e degli eventi clinici[42].
Flussi tra telemedicina, EDS e FSE per una presa in carico integrata
Così, ad esempio, un referto generato durante una televisita viene automaticamente validato, convertito nello standard FHIR[43], memorizzato nel repository dell’EDS e reso disponibile nel FSE per la consultazione[44]. Allo stesso tempo, i dati di monitoraggio continuo o gli eventi clinici vengono gestiti e condivisi tra le piattaforme, abilitando una presa in carico più tempestiva e personalizzata[45].
Questa struttura consente ai cittadini di accedere in modo fluido e trasparente ai propri dati sanitari, anche prodotti a distanza, mentre i professionisti possono disporre di un quadro clinico completo e aggiornato, migliorando diagnosi, continuità assistenziale e prevenzione[46].
Coesione territoriale, privacy e governance multilivello
Uno degli obiettivi centrali dell’EDS, inoltre, è quello di favorire la coesione territoriale: l’architettura federata, unita all’adozione di formati e terminologie comuni, consente di creare un ambiente interoperabile in cui ogni assistito può beneficiare della stessa qualità informativa, a prescindere dalla Regione di appartenenza[47].
L’interoperabilità si declina così su più livelli: quello tecnico, attraverso l’uso dello standard HL7-FHIR; quello “semantico”, grazie all’impiego di vocabolari clinici condivisi; quello organizzativo, con workflow armonizzati tra FSE, EDS e PNT; ed infine quello giuridico, mediante un quadro normativo aggiornato e coerente con il GDPR.
Ora, sebbene l’EDS si configuri oggi come uno strumento strategico, la realizzazione del suo potenziale è ancora frenata da una serie di criticità che riguardano, tra gli altri aspetti, l’eterogeneità dei dati raccolti[48] e la resistenza culturale da parte di operatori sanitari[49].
Un ulteriore nodo riguarda la tutela della privacy: il rispetto del GDPR, la gestione dinamica del consenso e l’adozione di misure di sicurezza efficaci rappresentano sfide centrali, soprattutto nelle realtà locali meno dotate di competenze specialistiche[50]. A ciò si aggiunge la complessità della governance multilivello, che coinvolge attori istituzionali differenti, la cui azione coordinata è indispensabile per evitare sovrapposizioni, ritardi e inefficienze.
In conclusione, l’EDS si configura come un’infrastruttura imprescindibile per il futuro della sanità digitale in Italia e la sua efficacia dipenderà dalla capacità del sistema di armonizzare le differenze territoriali, standardizzare i processi e promuovere una cultura dell’innovazione condivisa tra tutti i soggetti coinvolti.
Divari territoriali, digital divide e sanità digitale in Italia
Strumenti come la telemedicina, il FSE e l’Ecosistema dei Dati Sanitari possono abilitare una nuova governance del sistema salute, più equa, tempestiva, personalizzata e sostenibile. Tuttavia, questa trasformazione non è automatica, richiedendo, al contrario, investimenti in infrastrutture, formazione, innovazione organizzativa e soprattutto interoperabilità.
Invero, come si evince dai dati contenuti nel rapporto Desi 2022, sebbene la crisi pandemica abbia contribuito ad accelerare e implementare processi di integrazione del digitale nei servizi pubblici, il processo di digitalizzazione nel nostro paese si configura ancora al di sotto della media europea[51], registrandosi, inoltre, ancora un ampio divario tra Nord e Sud[52].
Ciò in quanto sono mancate in parte delle politiche di welfare in grado di dare una risposta adeguata alle fasce della popolazione maggiormente colpite dall’introduzione delle nuove tecnologie e sussiste ancora una ridotta consapevolezza rispetto all’adozione di misure di sicurezza a fini di protezione dei dati personali in ossequio alla normativa in materia[53].
La scarsa efficienza dei servizi erogati on-line e delle infrastrutture e attrezzature digitali associata alla carenza di competenze digitali nel nostro Paese[54], ha significative ripercussioni sul c.d. digital divide[55], che penalizza in particolare gli anziani e coloro che vivono nelle aree più remote della penisola[56].
Governance futura della sanità digitale tra equità e inclusione
In secondo luogo, l’assenza di un’infrastruttura coerente e interconnessa costituisce un limite strutturale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, aggravando le diseguaglianze tra regioni e rendendo disomogenea la qualità dei servizi offerti alla popolazione[57].
Ne deriva una situazione in cui il progresso tecnologico non sempre si traduce in un effettivo miglioramento dei servizi, bensì rischia di aumentare le disparità preesistenti, generando sfiducia e resistenze culturali da parte degli operatori e dei cittadini.
Per rispondere a queste sfide è necessario un impegno politico e istituzionale forte e coordinato, orientato alla riduzione delle asimmetrie territoriali attraverso investimenti in grado di garantire la piena interoperabilità tra i sistemi regionali e assicurare a tutti i cittadini l’accesso a servizi sanitari digitali di qualità, sicuri e realmente inclusivi[58].
In questo senso, la sanità digitale deve essere concepita non come un fine in sé, ma come uno strumento abilitante per l’effettività del diritto alla salute, che, in quanto diritto fondamentale, esige di essere garantito in modo uniforme e sostanziale su tutto il territorio nazionale. La sfida della coesione digitale, dunque, si intreccia indissolubilmente con quella della giustizia sociale, e solo un’azione consapevole e sistemica potrà consentire al sistema sanitario italiano di evolvere verso un modello più equo, resiliente e orientato al futuro.
Note
[1] F. Sacco, Art. 32 della costituzione italiana: diritto alla salute – come sono state realizzate e continuano a realizzarsi le riforme nella sanità, in Centro Studi diritto sanitario, www.dirittosanitario.net (03/04/2025).
[2] Cfr. VII Rapporto RBM – Censis sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata. Il futuro del Sistema Sanitario in Italia tra universalismo, nuovi bisogni di cura e sostenibilità, 2017; P. Dunleavy, H. Margetts, S. Bastow, J. Tinkler, New public management is dead – Long live digital-era governance, in J Public Adm. Res Theory, 2006, 467-494; J. Barlow, D. Singh, S. Bayer, R. Curry, A systematic review of the benefits of home telecare for frail elderly people and those with long-term conditions, in J. Telemed. Telecare, 2007, 172-179.
[3]C. Berardi, M. Antonini, M.G. Genie, G. Cotugno, A. Lanteri, A. Melia, et al., The COVID-19 pandemic in Italy: policy and technology impact on health and non-health outcomes, in Health Policy Technol, 2020, 454-487.
[4]S. Civitarese Matteucci, La riforma della pubblica amministrazione nel quadro del “Recovery Fund”, in Forum AIPDA Next Generation EU, in www.aipda.it (10/06/2023).
[5] Presidenza del Consiglio dei ministri, PNRR, gli obiettivi e la struttura, novembre 2021.
[6] AGID, Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, luglio 2020.
[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla trasformazione digitale e dell’assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana, 25 aprile 2018.
[8]Di Costanzo, L’impiego delle nuove tecnologie nel settore della salute: problematiche e prospettive di diritto costituzionale, in Consulta Online, 2023, 214 e ss.
[9] AGENAS, Valutazione della performance delle aziende ospedaliere pubbliche, vol. 49, in Monitor elementi di analisi e osservazioni del sistema salute, 2024, 35 e ss.
[10] Commissione europea, State of Health in the EU – Italia: Profilo della sanità, 2023, 18.
[11] Ibidem, 13.
[12] AGENAS, Monitoraggio ex-ante dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali – anno 2023 – attività di sperimentazione, 2023, https://www.agenas.gov.it/images/2023/10_nov/Comunicato_Sperimentazione_Monitoraggio_Tempi_di_Attesa__Erogazione_prestazioni_I_semestre_2023.pdf (05/04/2024); AGENAS, Valutazione della performance delle aziende ospedaliere pubbliche, in Monitor elementi di analisi e osservazioni del sistema salute, 2024, 35 e ss.
[13]The Lancet Gastroenterology Hepatology, The potential of telemedicine in digestive diseases, in Lancet Gastroenterol Hepatol, 2019; D.L. Armaignac, et al., Impact of telemedicine on mortality, length of stay, and cost among patients in progressive care units: experience from a large healthcare system, in Crit Care Med, 2018.
[14]M. Suran, Increased use of medicare telehealth during the pandemic, in JAMA, 2022.
[15]Ibidem.
[16] European Commission, Europe fit for the digital age: Empowering people with a new generation of technologies, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en (07/04/2025)
[17] Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare (Milestone EU M6C1-4), https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5874_0_file.pdf (07/04/2025); Ministero della Salute, Decreto 29 aprile 2022, Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all’Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, G.U. Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2022.
[18] Il testo del PNRR è consultabile in www.governo.it (10/04/2025).
[19] Gli elementi fondamentali della riorganizzazione dell’assistenza territoriale sono principalmente: la Casa della Comunità (CdC), il Medico di Medicina Generale – Pediatra di Libera scelta (MMG/PLS), la Centrale Operativa Territoriale (COT), l’Infermiere di Famiglia o di Comunità (IFoC), l’Unità di Continuità Assistenziale (UCA) e la rete di Cure palliative in cui è inserito, quale nodo della rete, anche il setting domiciliare. Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare, op.cit., 3 e ss.
[20] Ministero della Salute, Agenas, Piattaforma Nazionale di telemedicina, https://pnt.agenas.it/home (10/01/2025). Si veda Garante per la protezione dei dai personali, Parere su uno schema di decreto recante la disciplina dei trattamenti di dati personali nell’ambito della Piattaforma nazionale di telemedicina, 16 gennaio 2025 [Doc. web n. 10105743].
[21] Ibidem.
[22] Linee Guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare (Milestone EU M6C1-4), https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5874_0_file.pdf (07/04/2025).
[23]S.J. Mooney, V. Pejaver, Big Data in Public Health: Terminology, Machine Learning, and Privacy, in Annu Rev Public Health, 2018, 2.
[24] European Commission, Directorate-General for Health and Consumers, Unit D3 eHealth and Health Technology Assessment. The use of big data in public health policy and research, background information document, 2014.
[25]M. Farina, Il cloud computing in ambito sanitario tra security e privacy, Milano, 2019, 43.
[26]Ibidem.
[27]E. Sorrentino, A.F. Spagnuolo, La sanità digitale in emergenza Covid-19. Uno sguardo al fascicolo sanitario elettronico, in federalismi.it, 2020.
[28]L. Califano, Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dossier sanitario. Il contributo del Garante privacy al bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali, in San. pubb. e priv., 2015, 7 ss.
[29] Ministero della Salute – Decreto ministeriale 20 maggio 2022 recante Adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fasciolo sanitario elettronico.
[30] In particolare, ci si riferisce all’investimento1.3.1, Missione 6, Componente 2. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 231 e ss., www.governo.it (10/04/2024).
[31] Cfr Ministero della Salute – Decreto ministeriale 18 maggio 2022. Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico
[32] Garante per la protezione dei dati personali, Parere al Ministero della Salute sullo schema di decreto, da adottare assieme al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), n. 294, 22 agosto 2022.
[33] Garante privacy, parere 22 agosto 2022, op. cit., 34 e ss.
[34] Ibidem, 10 e ss.
[35] Ibidem, 8 e ss.
[36] Ibidem, 26 e ss. Sul punto si vedano Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari, 3 maggio 2022, 20220407-EHDS for Decide (003) (europa.eu) (14/04/2024); Parere congiunto 1/2019 dell’European Data Protection Board e dell’European Data Protection Supervisor sul trattamento dei dati dei pazienti e sul ruolo della Commissione europea nell’ambito dell’infrastruttura di servizi digitali per la sanità elettronica (eHDSI), 19-07-15_edpb_edps_joint_opinion_ehealth_en.pdf (europa.eu) (14/04/2024), §§ 72 e 77.
[37] Garante privacy, parere 22 agosto 2022, op. cit., 16 e ss.
[38] Ministero della Salute, Decreto 7 settembre 2023, Fascicolo sanitario elettronico 2.0., GU n. 249 del 24 ottobre 2023.
[39] Garante per la protezione dei dati personali, FSE 2.0, Garante Privacy: al via procedimenti nei confronti di 18 Regioni e 2 Province autonome. La grave situazione segnalata al Presidente del Consiglio e al Ministro della salute nei giorni scorsi, Newsletter n. 525 del 26 giugno 2024.
[40]Ibidem.
[41] G. Lofaro, Piattaforma di Telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico: il raccordo dei flussi informativi per i servizi sanitari digitali alla luce delle nuove linee guida, in Amministrativamente.com, 2023.
[42] L’Ecosistema Dati Sanitari è stato istituito ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 12, comma 15-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
[43] R. Saripalle, C. Runyan, M. Russell, Using HL7 FHIR to achieve interoperability in patient health record, in Journal of biomedical informatics, 2019, 94.
[44] G. Lofaro, op. cit., 897 e ss.
[45] Ibidem.
[46] F. F. Pagano, Pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica, in La Rivista “Gruppo di Pisa”, 2021, p. 84 e ss.
[47] Nello specifico si vedano p. 6; Articolo 4, comma 1, lettera a) e d) (struttura architetturale dell’EDS); Articolo 14 (Accesso ai servizi per finalità di prevenzione); Articolo 19 (Monitoraggio e controllo).
[48] A. Benecchi, C. Bottoni, E. Ciapanna, A. Frigo, A. Milan, E. Scarinz, Digitalisation in Italy: evidence from a new regional index, in Questioni di economia e finanza (occasional papers), 2021, 18.
[49] Per una panoramica sul tema cfr. I.J. Borges do Nascimento, et al., Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by healthcare professionals, in NPJ Digit Med, 2023. Cfr. anche World Health Organization, Golbal Strategy on Digital Health 2020-2025, 2021.
[50] Garante privacy, parere 22 agosto 2022, op. cit.; Garante privacy, FSE 2.0, Garante Privacy: al via procedimenti nei confronti di 18 Regioni e 2 Province autonome, op cit.; World Health Organization, Regulatory considerations on artificial intelligence for health, Ginevra, 2023, 33- 39 e ss.
[51] Digital Economy and Society Index (DESI) – Thematic chapters, 2022, 17 e ss. Si noti che a partire dal 2023, il DESI è integrato nella relazione sullo stato del decennio digitale 2030 per monitorare i progressi compiuti rispetto al conseguimento degli obiettivi di digitalizzazione. DESI dashboard for the Digital Decade (2023 onwards) – Digital Decade DESI visualisation tool (20/07/2025).
[52]A. Benecchi, C. Bottoni, E. Ciapanna, A. Frigo, A. Milan, E. Scarinz, Digitalisation in Italy: evidence from a new regional index, in Questioni di economia e finanza (occasional papers), 2021, 18.
[53] Garante Privacy, Parere 24 febbraio 2022; R. Lombardi, Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione tecnologica tra passato, presente e futuro, in Il diritto dell’economia, 70-75.
[54] Commissione europea, Indice di digitalizzazione dell’economia e della società 2022 – Italia, 2022, 7; I.J. Borges do Nascimento, et al., Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by healthcare professionals, op. cit.
[55]Eurostat, Eurostat regional yearbook, 2022; Istat, Cittadini e ict, 2019.
[56] Cfr S. Lucatelli, La Strategia Nazionale Aree Interne (stimolare la crescita investendo nella coesione territoriale), 2015; G. Carrosio, A place-based perspective for welfare recalibration in the Italian inner peripheries: the case of the Italian strategy for inner areas, in Sociol. e Polit. Soc., 2016, 50-64; H. Yoon, Y. Jang, P.W. Vaughan, M. Garcia, Older Adults’ internet use for health information: digital divide by race/ethnicity and socioeconomic status, in J. Appl. Gerontol, 2020, 105-110
[57] Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, The Digital Divide in Rural Healthcare, 2020; J. Badar, A. Motulsky, J.L. Denis, Digital health technologies and inequalities: A scoping review of potential impacts and policy recommendations, in Health Policy, 2024.
[58] European Commission, The future of European competitiveness, 9 settembre 2024, 24 e ss.






















