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Assegni circolari clonati: come smascherare le truffe



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L’avvento delle nuove tecnologie digitali ha assunto particolare importanza sia nella possibile falsificazione dei titoli di credito che nelle procedure di negoziazione degli assegni. I grafologi giudiziari devono perciò essere sempre più aggiornati sulle nuove modalità di contraffazione e clonazione

Pubblicato il 9 ott 2023

Lorella Lorenzoni

Grafologa forense

Bruna Pascali

avvocato grafologa forense esperta in accertamenti grafometrici



image

NLa clonazione degli assegni, specie quelli circolari, è un fenomeno frequente che sempre più spesso diviene oggetto di contenziosi giudiziari nei quali gli esperti vengono chiamati a svolgere accertamenti peritali volti a valutare l’effettiva contraffazione.

Il fenomeno della dematerializzazione e l’incremento delle potenzialità digitali di elaborazione di immagini ha infatti riguardato anche l’utilizzo dei tradizionali strumenti di pagamento, tra cui i titoli di credito, che frequentemente vengono riprodotti digitalmente e presentati illecitamente all’incasso presso gli Istituti di Credito.

Colui che vuole distinguere il vero dal falso deve avere un’idea adeguata di ciò che è vero e di ciò che è falso. Baruch Spinoza

La clonazione degli assegni

Negli ultimi tempi si sta assistendo, quindi, con frequenza ad accertamenti grafo-tecnici che riguardano in modo specifico la clonazione di assegni circolari.

Ciò ha comportato una modifica anche dei quesiti che vengono posti agli esperti, che devono tenere conto delle attuali e ‘moderne’ modalità di alterazione e contraffazione dei titoli.

In passato gli accertamenti peritali riguardavano prevalentemente la veridicità delle firme o le alterazioni dei titoli con possibile abrasione o scoloriture, per cui la valutazione tecnica si orientava sulle parti dattiloscritte del nome beneficiario, data, importo in cifre e in lettere, con particolare attenzione al rilevamento di alterazioni sul supporto cartaceo e sul rapporto carta/inchiostro.

Attualmente, le nuove modalità di redazione dei titoli, la trasmissione delle immagini degli stessi in formato digitale e la facile riproducibilità dei caratteri di stampa e timbri ha modificato sia le tipologie di truffe che di accertamenti peritali.

In caso di sospetta frode sempre più spesso i quesiti posti dal Giudice agli esperti riguardano esplicitamente l’ipotesi di clonazione, per cui si chiede in modo specifico di accertare “esaminato l’esemplare dell’assegno in contestazione, previo raffronto con quello originale, se il titolo suddetto sia stato o meno “clonato” e se tale clonazione fosse o meno facilmente riconoscibile”.

Quindi anche le modalità operative degli esperti si sono dovute adeguare alle nuove tipologie di falsificazione.

Infatti, in passato erano maggiori i casi in cui l’esperto, avvalendosi di adeguate strumentazioni, doveva accertare la possibile contraffazione attraverso il rilevamento di cancellature, abrasioni, dislivelli nella stampa, cambio di font etc., come visibile nell’immagine sottostante dove sono apprezzabili cancellature, interruzione della filigrana e residui d’inchiostro.

Inoltre, è da considerare che il perito è chiamato anche a rispondere sul grado di rilevabilità “ictu oculi” delle alterazioni, cioè a stabilire se e quanto l’operatore addetto all’incasso, con la buona diligenza, potesse essere in grado di rilevarle.

Attualmente l’accertamento sulle possibili contraffazioni è divenuto più complesso, in quanto spesso l’esperto deve riuscire a smascherare la clonazione in una fattispecie dove, di fatto, sono stati emessi due assegni identici in cui risulta divergente solo il nome del beneficiario.

In ipotesi di clonazione, inoltre, risulta più difficile accertare il grado di diligenza dell’operatore di Banca, in base alle modalità di presentazione all’incasso e successivo pagamento, in quanto spesso viene trasmessa la sola immagine del titolo e non il titolo stesso (cd. Check Image Truncation).

Va considerato, infatti, che sia l’assegno bancario che l’assegno circolare possono essere presentati al pagamento sia in forma cartacea che elettronica. [1]

Tali accertamenti richiedono ampio approfondimento ed una specifica preparazione sia tecnica che strumentale da parte degli esperti forensi, ma non vi è ancora molta divulgazione sulla prassi da seguire.

Come avviene la truffa

Solitamente la frode avviene su piattaforme on line di vendita, dove il truffatore propone una vendita molto vantaggiosa a prezzo competitivo e richiede al potenziale acquirente il pagamento attraverso assegno circolare.

Una volta intervenuto l’accordo, nei giorni successivi l’abile venditore sollecita la conclusione dell’affare con tecniche di strategia commerciale (comunicando la ricezione di proposte economiche più allettanti) e richiede con urgenza il pagamento, da documentare attraverso l’invio di foto dell’assegno o scansione del titolo da trasmettere per email o whatsapp o altri canali social.

L’incauto acquirente, ritenendosi tutelato dal possesso del titolo in originale, invia al finto venditore – come richiesto – la foto o scansione dell’assegno emesso, a dimostrazione della sua buona intenzione di concludere l’affare.

Nel frattempo, l’abile truffatore clona l’assegno, ovvero lo riproduce con apparenti identiche caratteristiche (format, numero, beneficiario) e lo porta all’incasso.

Ovviamente alcuna merce verrà mai inviata all’acquirente, che solo a seguito del silenzio del venditore scoprirà, a distanza di tempo, l’avvenuto incasso fraudolento del titolo emesso.

In altri casi, la truffa può avvenire a seguito della trafugazione di assegni circolari emessi in favore di determinati beneficiari (ad esempio a titolo di rimborso assicurativo), durante la spedizione.

È il caso, molto frequente, di assegni cd. “di traenza, emessi a titolo di rimborso da parte di istituti assicurativi a seguito di sinistri.

In questi casi, chi ha sottratto illecitamente i titoli provvede a riprodurli con analoga modulistica, indicando lo stesso numero di assegno ma modificando il beneficiario e quindi presentandoli all’incasso.

Dalla pecora Dolly alle attuali clonazioni

Intanto è necessario fare un po’ di chiarezza, in quanto il concetto di clonazione non è sempre chiaro nemmeno agli operatori del settore (banche, avvocati) perché le modalità di riproduzione degli assegni possono essere diversificate a seconda del titolo oggetto di contraffazione.

Infatti, ove il “truffatore” disponga dell’immagine o scansione del titolo originariamente emesso, è possibile che il titolo clonato contenga esattamente gli stessi dati dell’assegno originale, mentre in caso di furto di assegni “precompilati” la clonazione prevede la riproduzione dell’assegno ma la modifica del nominativo del beneficiario.

Tale distinzione è rilevante soprattutto ai fini della responsabilità dell’operatore di banca che ha l’onere di verificare la regolarità del titolo e la corrispondenza dei dati del beneficiario.

Il concetto di clonazione, pertanto, può assumere diverse sfumature e modalità di realizzazione anche in caso di contraffazione di titoli.

Del resto, il termine clonazione si rifà al concetto accreditato in biologia, che include la riproduzione naturale o artificiale, di individui o cellule con identico patrimonio genetico.

Di fatto, nella realtà attuale e grazie alla rivoluzione digitale, riprodurre un documento, un’immagine, una firma, con le stesse caratteristiche, può essere più semplice rispetto al passato, ma non è da escludere la riconoscibilità del falso, in quanto anche le modalità di ispezione documentale sono diventate più sofisticate.

Diversa colorazione ma analoga modulistica

Le misure anti-frode

Proprio in considerazione dell’ampia diffusione delle cosiddette truffe online, le Banche hanno ritenuto opportuno stabilire delle indicazioni specifiche sia per la redazione dei format di assegni, sia per le procedure da adottare al momento della negoziazione dei titoli.

Le ultime circolari interbancarie contengono precise indicazioni alle Banche in ordine alle misure definite a livello comune per contrastare il fenomeno delle frodi sugli assegni e in merito ai requisiti che devono essere rispettati per la stampa della materialità di questi titoli.

Tra le misure di sicurezza per limitare le frodi sugli assegni vi sono, infatti:

1. stampa del numero dell’assegno con caratteri microforati;

2. stampa di un codice bidimensionale Data Matrix contenente, oltre ai dati rilevanti dell’assegno, un codice di sicurezza generato dalla banca trattaria/emittente;

3. comunicazione dei dati del Beneficiario presente in chiaro sugli assegni alla banca emittente/trattaria (misura valida per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali).

Sono previste, inoltre, precise dimensioni degli assegni e indicazioni da rispettare in merito alla tipologia di carta, inchiostri, filigrana e colori.[2]

Relativamente agli assegni più recenti, l’utilizzo del cosiddetto Codice Data Matrix, che contiene i dati intrinseci dell’assegno e un codice di sicurezza emesso dalla stessa Banca, garantisce una più immediata rilevabilità della frode, in quanto la mancata lettura del codice (anche attraverso semplice fotocamera dello smartphone) può indurre il sospetto di un’irregolarità del titolo.

Codice Data Matrix

La microforatura del numero dell’assegno, obbligatoria per le banche che stampano i titoli, prevede che sugli stessi vengano praticati dei piccolissimi fori tondi con una particolare lavorazione laser in corrispondenza di alcune informazioni rilevanti. Tale misura si presta a limitare il fenomeno della contraffazione dei dati rilevanti dell’assegno quali il numero, il beneficiario e l’importo, anche perché le banche devono attenersi all’uso di uno specifico font.

Come avviene la clonazione di assegni

La clonazione può essere definita come “una particolare modalità di contraffazione” che prevede la riproduzione pedissequa dell’assegno in tutte le parti costitutive e utilizzando analoga modulistica, analoga carta e analoghi font di stampa con indicazione dello stesso beneficiario del titolo originale oppure con indicazione di nominativo diverso.

Nella riproduzione del titolo potranno essere utilizzati analoghi font in uso presso la Banca, analoga modulistica assegni (con analoga filigrana e colorazione), analoga tipologia di carta con presenza di particelle luminescenti visibili ad UV.

Carta filigranata con particelle fluorescenti visibili ad UV

Potrebbero esservi divergenze, però, nel posizionamento delle varie parti stampate (data, luogo, dicitura “non trasferibile”).

Come smascherare la clonazione

Come detto, in caso di contenzioso giudiziario il quesito posto all’esperto potrà riguardare in modo specifico l’accertamento della clonazione ma anche il possibile riconoscimento da parte del funzionario preposto all’incasso, per cui l’indagine potrà essere suddivisa in due fasi:

1) accertare se è verificabile la clonazione

2) accertare se la clonazione poteva essere riconoscibile dall’addetto allo sportello (solitamente questo punto viene espresso nel quesito, ai fini della possibile responsabilità della Banca).

La maggiore o minore difficoltà di soluzione del caso sarà ricollegata anche alla disponibilità dell’assegno originale (il titolo scansionato o fotografato) oppure dall’irreperibilità dello stesso (in caso di furto).

Osservazione ed ispezione tecnica strumentale del titolo bancario

L’analisi immediata del titolo dovrà tenere conto di eventuali irregolarità in tutte le parti dell’assegno, sia stampate che manoscritte.

Andranno in questo caso ben osservate le parti costitutive del titolo, il tessuto cartaceo, la filigrana, le dimensioni, posizionamento e carattere di stampa, i caratteri speciali.

fac simile

Ove sia disponibile l’assegno originale, l’accertamento potrà essere effettuato verificando anomalie e difformità nella carta, incluso spessore e tipo di inchiostro e stampa, nella colorazione e disegno della filigrana, ma anche nel tipo di font utilizzato.

Difformità in inchiostri e colorazione nel logo

Nel caso in cui non si disponga dell’assegno originale, in quanto trafugato, sarà necessario esaminare il titolo nelle sue parti costitutive facendo riferimento, per la comparazione, alle indicazioni previste dalla normativa in uso e, in particolare, nelle circolari in uso presso le Banche, che hanno previsto – come visto – specifiche caratteristiche da rispettare nella stampa dei titoli.

Sarà necessario osservare sia il fronte che il retro dell’assegno accertando la regolarità dell’importo e il tipo di carattere utilizzato su entrambe le facciate del titolo con ispezioni tecniche ad hoc che richiedono adeguata competenza da parte degli esperti.

Essenziale ai fini della riconoscibilità della clonazione sarà la leggibilità dei caratteri speciali ed eventuali disallineamenti nell’impostazione spaziale.

Inoltre, andrà verificata la presenza dei caratteri magnetici (come da Accordo CMC7) nell’indicazione del numero assegno, ove nell’ultima posizione deve essere inserito il carattere speciale.

La responsabilità dell’operatore di Banca in fase di negoziazione

Come visto, in caso di sospetta contraffazione o clonazione, il quesito con frequenza riguarderà anche la rilevabilità ictu oculi, secondo un criterio di ordinaria diligenza, delle anomalie sui titoli, al fine di accertare se vi sia o meno un profilo di responsabilità nella Banca che ha negoziato il titolo.

Tale aspetto è rilevante in quanto, con l’avvento della digitalizzazione e dematerializzazione, anche nell’ambito della negoziazione dei titoli di credito, il legislatore ha previsto la trasmissione solo dell’immagine dell’assegno e non del titolo stesso.

La nuova procedura (CIT, Check Image Truncation), applicata dal 2017, prevede che la Banca negoziatrice abbia l’onere di verificare i dati del titolo, di catturarne l’immagine e verificarne la qualità, prima di procedere al pagamento.

La scansione e decodifica dell’assegno dovrà essere in linea con gli standard di cui alle citate circolari Abi e verificare:

  • Datamatrix
  • Numero microforato
  • Numero arabico ocrb
  • Codeline
  • Immagine assegno

L’operatore di Banca dovrà quindi materialmente ispezionare il titolo e verificare eventuali anomalie ma anche acquisire un’immagine dell’assegno che garantisca la migliore rispondenza al titolo cartaceo, proprio per poterne rilevare le alterazioni, ove presenti.

Conclusioni

L’avvento delle nuove tecnologie digitali e della dematerializzazione ha assunto particolare importanza sia nella possibile falsificazione dei titoli di credito che nelle procedure di negoziazione degli assegni. i grafologi giudiziari devono essere sempre più aggiornati sulle nuove modalità di contraffazione e clonazione,

La maggiore facilità di elaborazione delle immagini con strumentazione digitale ha messo in luce nuove tipologie di falso, con clonazione dei titoli che vengono riprodotti pedissequamente a partire da scansioni o immagini degli originali, rispettando analoghi format e analoga modulistica cartacea.

In tale ottica, i grafologi giudiziari devono essere sempre più aggiornati sulle nuove modalità di contraffazione e clonazione, sviluppando competenze specifiche funzionali al riconoscimento dei nuovi falsi, tra cui la conoscenza delle modulistiche aggiornate e della normativa di riferimento per la redazione, stampa e negoziazione dei titoli.

Gli accordi interbancari prevedono, infatti, specifiche indicazioni in merito alla redazione dei titoli, con inserimento di caratteri speciali a lettura ottica (Data Matrix) ma anche il rispetto di particolari indicazioni sia sulle dimensioni che sulla grammatura della carta, sugli inchiostri, la colorazione e i caratteri da utilizzare (in particolare i caratteri microforati con lettura fronte/retro e specifici font previsti nella circolare Abi).

Fra le competenze del grafologo giudiziario vi sono quindi sempre più conoscenze “trasversali” sia sulla strumentazione idonea alla lettura dei caratteri “speciali” sia sulle misure e caratteristiche specifiche della modulistica in uso a seconda del periodo di emissione dei titoli.

Inoltre, ai fini della risposta tecnica al quesito, è necessario acquisire specifiche nozioni in merito alle modalità di negoziazione e responsabilità della Banca anche con riferimento alla qualità delle immagini acquisite.

Ad oggi, l’auspicio è che le nuove tipologie di falso costituiscano una sfida per i periti grafo-tecnici al fine di implementare sempre più le proprie conoscenze in una materia ancora poco conosciuta che può presentare infinite criticità.

***

“Decipit frons prima multos” (La prima impressione spesso inganna). Fedro

Bibliografia

H.Tristram Engelhardt Jr Manuale di Bioetica trad. di Massimo Meroni Il saggiatore -1986

M.L. Di Pietro, E. Sgreccia, Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano,

2003.

F. Dellavalle La strumentazione per l’analisi documentale in ambito forense Sulla rotta del sole Giordano Editore-2011

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha apportato modifiche al R.d. n. 1736 del 21.12.1933 (Legge assegni)

Accordo Interbancario Adozione Sistema Uniforme Scrittura Magnetica CMC7

Tutte le immagini relative ai titoli bancari fanno parte dell’archivio Lorenzoni Pascali

Alcune immagini sono acquisite da google e rielaborate cromaticamente

  1. le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale. (decreto legge 70 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni)
  2. Ad es. “colorazioni tenui (pigmento chiaro) per lo sfondo, che possano favorire la creazione di un’immagine digitale chiara e leggibile. L’eventuale “rigaggio” degli sfondi deve inoltre essere semplice e non doppio per non disturbare la lettura con strumenti ottici. Con particolare riferimento alla codeline magnetica CMC7 si raccomanda di stampare detta codifica su sfondo bianco o comunque su colore molto chiaro.

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