Negli scorsi giorni è stato approvato un emendamento al Ddl Concorrenza che consente l’innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica in Italia dagli attuali 6 V/m ai 15 V/m.
L’attuale normativa italiana in materia è stata definita nel 2003 e da allora non ha subito sostanziali mutamenti, nonostante gli operatori mobili abbiano spesso richiesto a gran voce la sua revisione.
Difatti, i limiti di emissione elettromagnetica rappresentano uno dei principali vincoli da considerare nella progettazione delle reti, con ampi effetti sui relativi costi di rollout.
L’innalzamento dei limiti rappresenta dunque una vittoria per gli operatori, che trarranno dagli effetti della misura numerosi benefici, sebbene il valore di 15 V/m sia ancora 4 volte inferiore rispetto ai limiti europei.
La normativa CEM europea
Al fine di evitare potenziali effetti nocivi sulla salute, le normative internazionali e nazionali raccomandano di limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza.
A tal scopo, la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP)[1] ha pubblicato nel 1998 le proprie Linee Guida in materia di limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, che sono state recepite a livello europeo con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999. Nella seguente tabella si riportano i limiti definiti nell’ambito della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea per lo spettro nel range tra 400 MHz e 300 GHz, in cui è incluso lo spettro correntemente impiegato per i servizi radiomobili.
Frequenza | Intensità di Campo Elettrico (V/m) | Intensità di Campo Magnetico (A/m) | Induzione Magnetica (μT) | Densità di Potenza (W/) |
400-2000 MHz | 1,375 | 0,0037 | 0,0048 | f/200 |
2-300 GHz | 61 | 0,16 | 0,20 | 10 |
Nel 2020, ICNIRP ha pubblicato una revisione delle proprie linee guida[2], affinando la metodologia ed estendendo l’ambito di applicazione anche alle tecnologie e alle frequenze del 5G. Le nuove linee guida tengono specificamente in considerazione il comportamento dei campi elettromagnetici a radiofrequenza per lo spettro superiore ai 24 GHz che viene utilizzato nei sistemi 5G e stabiliscono restrizioni tali da garantire che la densità di potenza assorbita sia di molto inferiore a quanto necessario per determinare effetti nocivi sulla salute. In generale, a frequenze più alte lo spessore di penetrazione delle onde elettromagnetiche nel corpo umano si riduce, e l’assorbimento di potenza da parte del corpo avviene superficialmente. Per tale ragione, ICNIRP è del parere che l’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi da sorgenti in tecnologia 5G non causino danno, quando ciò avviene nel rispetto delle proprie linee guida.
La Commissione Europea ha già iniziato i lavori propedeutici al recepimento delle nuove Linee Guida, e di conseguenza alla revisione della corrente normativa al riguardo. In ogni caso, si evidenzia come i livelli di riferimento definiti da ICNIRP nel 1998 siano tuttora validi, anche in relazione alle nuove tecnologie e frequenze utilizzate dai sistemi 5G. A tal proposito, la posizione di ICNIRP è la seguente: “È importante notare che anche le linee guida ICNIRP del 1998 forniranno protezione nei confronti delle tecnologie 5G qualora queste producano i livelli di esposizione previsti finora; si prevede che tali livelli siano approssimativamente simili a quelli dovuti alle precedenti tecnologie di telecomunicazione (ad esempio 4G).[3]”.
La normativa CEM italiana e le modifiche introdotte dall’emendamento al ddl concorrenza
In accordo all’attuale normativa, gli Stati Membri dell’Unione Europea possono adottare i limiti di emissione previsti dalla Raccomandazione o implementare limiti più severi. L’implementazione di limiti più severi rappresenta più un’eccezione che la regola, poiché sono ben pochi i Paesi dell’Unione, tra cui l’Italia, che hanno effettivamente imposto limiti più stringenti.
La normativa in vigore in Italia è contenuta nella Legge n 36/2001 come implementata dal D.P.C.M 8 luglio 2003, che definisce tre diversi limiti per le emissioni di campi elettromagnetici: i limiti di “esposizione”, i “valori di attenzione” e gli “obiettivi di qualità”.
I limiti di esposizione sono definiti in funzione dalla frequenza, come rappresentato nella seguente Tabella, che riporta i limiti per lo spettro nel range in cui sono incluse le frequenze correntemente impiegate per i servizi radiomobili.
Frequenza | Intensità di Campo Elettrico | Intensità di Campo Magnetico | Densità di Potenza | |
Limiti di esposizione | 3 MHz < f ≤ 3000 MHz | 20 V/m | 0,05 A/m | 1 W/m2 |
3 GHz < f ≤ 300 GHz | 40 V/m | 0,01 A/m | 4 W/m2 |
Va notato che nelle bande tra 700 MHz e 26 GHz – utilizzate per la tecnologia 5G – i livelli di riferimento europei per i valori di campo elettrico sono compresi tra 36 e 61 V/m, mentre i limiti della normativa italiana sono di molto inferiori: 20 V/m nella fascia di frequenza inferiore a 3 GHz, e di 40 V/m per le frequenze superiori.
Nelle aree di occupazione prolungata e alle aree intensamente frequentate, la normativa italiana prescrive inoltre che le emissioni rispettino i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità[4]; i relativi valori sono riportati nella Tabella successiva.
Frequenza | Intensità di Campo Elettrico | Intensità di Campo Magnetico | Densità di Potenza | |
Valore di attenzione | 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz | 6 V/m | 0,016 A/m | 0,1 W/m2 (3 MHz – 300 GHz) |
Obiettivo di Qualità | 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz | 6 V/m | 0,016 A/m | 0,1 W/m2 (3 MHz – 300 GHz) |
Tali limiti risultano ancora più restrittivi dei limiti di esposizione, raggiungendo valori fino a 10 volte inferiori ai livelli di riferimento europei. Ciò risulta particolarmente limitante per il deployment delle reti poiché, dal punto di vista pratico, sono proprio tali valori di attenzione a limitare la potenza emessa dagli impianti di telecomunicazione mobile.
L’emendamento al Ddl Concorrenza recentemente approvato prevede l’adeguamento, entro 120 giorni, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea.
Scaduto il termine, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono – in via provvisoria e cautelativa – fissati come riportato nella successiva Tabella.
Frequenza | Intensità di Campo Elettrico | Intensità di Campo Magnetico | Densità di Potenza | |
Valore di attenzione | 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz | 15 V/m | 0,037 A/m | 0,52 W/m2 (3 MHz – 300 GHz) |
Obiettivo di Qualità | 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz | 15 V/m | 0,037 A/m | 0,52 W/m2 (3 MHz – 300 GHz) |
L’emendamento al Ddl Concorrenza prevede dunque un innalzamento dei limiti, sebbene ancora una volta non riesca – a meno di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento – ad allineare i valori limite previsti dalla normativa nazionale con quelli europei. Difatti il valore di campo elettrico limite è di ben quattro volte inferiore rispetto ai 61 V/m prescritti dalla normativa europea.
Perché l’innalzamento dei limiti elettromagnetici è fondamentale
I limiti di emissione elettromagnetica rappresentano uno dei principali vincoli di cui tenere conto nella progettazione delle reti radiomobili. Difatti, la potenza a cui una cella radiomobile emette il segnale condiziona l’area di copertura della stessa. Semplificando, a parità di condizioni (frequenza utilizzata, ostacoli, ecc.), una cella che emette il segnale ad una minore potenza è caratterizzata da una copertura più ridotta. Ne consegue che per coprire la medesima porzione di territorio, un operatore deve necessariamente prevedere l’installazione di un numero maggiore di celle, e dunque incrementare notevolmente i propri investimenti per lo sviluppo della rete di accesso.
Ciononostante, proprio a causa dei limiti di emissione, la libertà di un operatore mobile di installare le proprie apparecchiature in un sito risulta limitata. Infatti, la possibilità di installare gli apparati di accesso alla rete mobile in un sito già esistente non è solo subordinata alla presenza di spazi fisici disponibili sul sito, ma anche al livello di emissioni di campo elettromagnetico che già caratterizza il sito.
A questo proposito, lo studio “Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e sviluppo reti 5G”[5] realizzato dal Politecnico di Milano nel 2019, e presentato alla IX Commissione della Camera dei Deputati, ha fornito risultati molto interessanti. In particolare, la sezione “Esercizio di pianificazione di rete per stima impatto dei limiti” ha mostrato che l’implementazione della tecnologia 5G sfruttando solo siti già esistenti e caratterizzati da un livello di emissioni di campo elettromagnetico entro il limite di 6 V/m si sarebbe tradotto in reti di scarsa qualità.
Lo studio ha stimato inoltre che in Italia, in media, il 62% dei siti esistenti non fosse in grado di supportare il rollout delle reti di accesso 5G a causa dei troppo stringenti limiti di emissione di campo elettromagnetico. La costruzione di nuovi siti non avrebbe comunque rappresentato una soluzione sempre perseguibile, anche per via della presenza in molti comuni di vincoli paesaggistici.
In aggiunta, sebbene le nuove attivazioni 5G facciano parte di uno scenario di sostituzione tecnologica a medio-lungo termine che vedrà parte dello spazio EMF utilizzato oggi per il 2G e il 3G essere gradualmente eliminato per “far posto” ai segnali dei servizi 4G e 5G, si evidenzia che non tutti gli operatori dispongono di reti legacy che possono essere spente per liberare spazio EMF per installare apparecchiature 5G. Inoltre, lo spegnimento dei servizi legacy potrebbe non essere sempre possibile, poiché da essi dipendono servizi critici come le comunicazioni Machine-to-Machine, utilizzate ad esempio per la telemetria, ecc. In effetti, gli operatori incumbent italiani stanno spegnendo solo le loro reti 3G, ma prevedono di mantenere attive le reti 2G almeno fino al 2029.
Non da ultimo, si evidenzia come l’utilizzo di siti già esistenti sia fondamentale per gli operatori italiani che stanno procedendo con il dispiegamento delle reti 5G. Difatti, ad oggi, gli operatori mobili italiani fanno uso di un’architettura di rete 5G Non Stand-Alone, in virtù della quale si utilizzano la rete core “legacy” 4G e l’accesso radio LTE (come “ancoraggio”) per fornire servizi 5G. Tale modalità rende molto difficile, se non impossibile, installare le apparecchiature 5G su siti differenti da quelli dove siano già presenti le apparecchiature LTE. Inoltre, i costi e le tempistiche necessarie per il trasloco di tutte le apparecchiature presso un sito alternativo sarebbero alti e scarsamente giustificabili.
L’innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica consentirà pertanto agli operatori di progettare reti meno dense e considerare budget di investimento e costi inferiori rispetto al passato. Ciò potrà dare respiro agli operatori nazionali, che si trovano a operare in un mercato altamente competitivo e in cui agli alti costi di deployment delle reti fa riscontro una progressiva riduzione dei ricavi riconducibili a servizi mobili[6]. In particolare, secondo i dati dell’Osservatori di Digital Innovation del Politecnico di Milano (cfr. Figura sottostante), i ricavi del settore mobile sarebbero diminuiti del 45,7% dal 2008 al 2021.
Conclusioni
Quando nel 2003 sono stati definiti i limiti di emissione elettromagnetica, il regolatore italiano ha sì tenuto conto degli studi scientifici disponibili, ma ha fatto prevalere il principio di cautela. Considerato il tempo trascorso – vent’anni – e i notevoli passi avanti fatti dal punto di vista della ricerca nel campo, la revisione dei limiti di emissione italiani può dunque essere considerata un atto dovuto.
Un precedente tentativo di innalzare i limiti era già stato fatto nel 2020 con il “Piano Colao”, che evidenziava l’opportunità di innalzare i limiti delle emissioni elettromagnetiche vigenti in Italia, al fine di evitare che le infrastrutture 5G italiane potessero essere penalizzate rispetto a quelle degli altri Paesi, con le conseguenti ripercussioni sul piano economico.
Più recentemente – in particolare negli scorsi mesi – una modifica alla Legge n 36/2001 era stata inserita in una bozza del “Decreto TLC”. Secondo tale bozza, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si sarebbero dovuti assestare su di un valore di 24 V/m, dunque superiore ai 15 V/m recentemente approvati.
L’incremento dei limiti non è però solo un atto dovuto, ma rappresenta una misura fondamentale per favorire la diffusione capillare delle reti 5G nel Paese e rilanciare la competitività del settore mobile. Infatti, l’incremento dei limiti potrà produrre un effetto a catena virtuoso che, in ragione della diminuzione dei siti necessari a garantire la copertura, potrà portare ad una riduzione degli investimenti e dei tempi necessari per il rollout delle reti, nonché ad una riduzione dei relativi costi di gestione e manutenzione.
Tutto ciò potrà dare nuova linfa al settore delle comunicazioni mobili e rappresentare un’opportunità per la competitività del Paese, per il quale la tecnologia 5G è un volano per l’evoluzione sociale ed economica. Difatti, il dispiegamento di capillari reti in tecnologia 5G potrà portare benefici di vasta portata al sistema Paese, contribuendo all’incremento del PIL, del tasso di occupazione e del generale livello di innovazione tecnologica.
Note
- ICNIRP è formalmente riconosciuto come soggetto non statale e collabora ufficialmente con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). ↑
- https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf ↑
- https://www.icnirp.org/cms/upload/ICNIRP_RFfaqs2020_italian.pdf ↑
- Declinati in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali, e in valori target di emissione (invero pari ai valori di attenzione) ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici. ↑
- https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/466/Prof._Capone.pdf ↑
- https://www.asstel.it/wp-content/uploads/2023/03/rapporto-sulla-filiera-delle-telecomunicazioni-2022.pdf ↑