sanzioni

Attuazione del GDPR, depenalizzare sì o no? Che c’è da sapere

la depenalizzazione proposta è giustificabile solo qualora si ritenga che le sanzioni amministrative introdotte dal GDPR per ciascuna delle fattispecie interessate dalla depenalizzazione siano sufficientemente dissuasive,

Pubblicato il 20 Apr 2018

sicurezza_635906615

La normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali è ormai prossima ad essere adeguata alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR). Come prevedibile, uno dei temi al centro del dibatto riguarda il quadro sanzionatorio che dovrebbe emergere da questo processo di adattamento, ed il ruolo che all’interno dello stesso occuperanno le sanzioni penali. Ecco alcuni spunti di riflessione per valutare se e quando imporre (o eliminare) le sanzioni penali in materia di privacy.

L’adozione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR) ha imposto al legislatore italiano la scelta quasi obbligata di procedere al riassetto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per espressa previsione del nostro legislatore, uno degli aspetti centrali di questo riassetto normativo riguarda il trattamento sanzionatorio da riservare alle violazioni del Regolamento. La legge di delegazione europea 2016-2017 ha infatti imposto al Governo di provvedere ad un adeguamento del “sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni [del GDPR] con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse”. Ciò ha inevitabilmente imposto al legislatore delegato di valutare quale sia il ruolo da riservare alle sanzioni penali nel futuro quadro sanzionatorio.

Decreto Gdpr, “perché abbiamo depenalizzato il trattamento illecito di dati personali”

La versione definitiva dello schema di decreto legislativo Gdpr sulla privacy, ossia che adegua il nostro ordinamento al Gdpr, non è stata ancora pubblicata ufficialmente. Tuttavia, la commissione ministeriale che vi ha lavorato ha già evidenziato  la scelta di procedere alla depenalizzazione di alcuni reati oggi previsti dal Codice della Privacy, in particolare quelli previsti agli articoli 167 (trattamento illecito di dati) e 169 (misure di sicurezza) del Codice. Altre sanzioni penali previste dal Codice, come quelle di cui all’articolo 168 (falsità nelle dichiarazioni al Garante) verrebbero invece di fatto mantenute in vigore, ma trasposte in un nuovo decreto. Tale scelta, come prevedibile, ha suscitato numerose polemiche. Per portare un po’ di chiarezza, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale in ordine al ruolo del diritto penale in materia di privacy ed ai principi dal diritto dell’Unione europea applicabili in questo contesto.

Quale ruolo per il diritto penale in materia di privacy?

Quale sia il ruolo da attribuire al diritto penale per la protezione dei dati personali è una domanda che gli addetti ai lavori si sono posti (e si pongono) fin dagli albori del diritto della privacy. Infatti, già un anno prima dell’adozione della Direttiva sulla Privacy 95/46/CE (oggi sostituita dal GDPR) i partecipanti al XV Congresso Internazionale di Diritto Penale si interrogavano su questo tema, senza però arrivare ad una conclusione definitiva. Anzi, ciò che emerse chiaramente nell’ambito del Congresso fu un forte disaccordo sul ruolo da attribuire al diritto penale per la protezione dei dati personali. Per questo motivo, la raccomandazione espressa nella risoluzione adottata alla fine del Congresso fu quella di dare priorità in questo settore a sanzioni di tipo non penale.

La differenza di visioni su questo tema non si è esaurita con l’adozione della Direttiva sulla Privacy. Infatti, la stessa ha lasciato gli Stati membri liberi di decidere quale tipo di sanzioni applicare in caso di violazioni delle proprie disposizioni. In ragione di ciò, alcuni Stati membri, come il Belgio, hanno deciso di imporre sanzioni penali sostanzialmente per qualsiasi violazione della propria normativa nazionale sulla privacy. Altri, come la Repubblica Ceca, hanno invece optato per un regime sanzionatorio esclusivamente fondato sulle sanzioni amministrative. Altri ancora, come l’Italia, hanno optato per un regime ibrido, in parte fondato sulle sanzioni penali ed in parte su quelle amministrative. Questa diversità in materia di sanzioni è destinata a perdurare con l’entrata in vigore del GDPR, visto che lo stesso consente (ma non impone) agli Stati membri di introdurre sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative già fissate dal Regolamento.

Ma quali sono i motivi di tanta reticenza (almeno in alcuni Stati membri) nell’utilizzare il diritto penale a protezione della privacy? In questa sede non è possibile rispondere in maniera esaustiva a questa domanda. Tuttavia, gli ostacoli principali all’introduzione di sanzioni penali in ambito privacy sono rappresentati da due dei principi fondamentali del diritto penale: quello di sussidiarietà e quello di tassatività.

Il principio di sussidiarietà stabilisce che è legittimo ricorrere alla sanzione penale soltanto allorché gli altri rami dell’ordinamento non offrano adeguata tutela ai beni che s’intendono garantire. Ora, come emerso chiaramente nell’ambito del Congresso sopra menzionato, esistono opinioni fortemente contrastanti riguardo all’adeguatezza della tutela garantita dal diritto civile ed amministrativo in materia di privacy. La cautela dimostrata dal legislatore rispetto all’utilizzo di sanzioni penali è quindi giustificata da questo punto di vista.

Il principio di tassatività prevede invece che le fattispecie sanzionate penalmente debbano essere scritte in modo preciso, in modo da consentire ai cittadini di conoscere esattamente quali sono le condotte vietate e sanzionate penalmente. Questa è una caratteristica che spesso manca alle norme in materia di protezione dei dati personali di derivazione europea. Si pensi ad esempio alle norme in materia di misure di sicurezza contenute nell’articolo 32 del GDPR il quale impone l’adozione di “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”, senza però specificare in maniera dettagliata quali siano le misure specifiche da adottare, come invece fanno l’articolo 33 e l’allegato B del vigente Codice della Privacy. La compatibilità con il principio di tassatività delle norme sulle misure di sicurezza contenute nel Codice della Privacy (la cui violazione è attualmente sanzionata penalmente dall’articolo 169 del Codice) è stata recentemente confermata dalla Cassazione (si veda la sentenza n. 1986/2014) proprio in ragione del grado di dettaglio delle stesse. Non è però detto che la Corte avrebbe raggiunto la stessa conclusione se le norme sottoposte al suo scrutinio fossero state più simili a quelle oggi previste dell’articolo 32 del GDPR, vista la loro vaghezza. La proposta di depenalizzare l’articolo 169 una volta che le misure di sicurezza oggi in vigore verranno definitivamente sostituite dalle più generiche misure previste dal GDPR appare quindi giustificabile.

Valutare (in poche righe) l’opportunità di depenalizzare in toto le fattispecie attualmente sanzionate penalmente dall’articolo 167 del Codice risulta più complesso. Difatti, si tratta di una norma eterogenea che sanziona penalmente la violazione di un gran numero di disposizioni attualmente contenute nel Codice della Privacy (ad esempio, le regole in materia di consenso, dati sensibili e trasferimento all’estero di dati personali). Tale opportunità andrebbe valutata separatamente per ciascuna delle norme richiamate dall’attuale articolo 167, così come aggiornate dal GDPR.

In questa sede non è possibile procedere ad un tale esercizio, ma è possibile richiamare i criteri sulla base dei quali tale esercizio andrebbe svolto. In primis, vanno richiamati i criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1983. In aggiunta, la risoluzione adottata dal XV Congresso Internazionale di Diritto Penale offre ulteriori importanti criteri orientativi. Pur non potendo procedere ad un’analisi dettagliata della depenalizzazione proposta alla luce dei criteri richiamati, appare tuttavia ragionevole ritenere che, vista l’elevatezza delle sanzioni amministrative applicabili a partire dal 25 maggio 2018 in caso di violazione di sostanzialmente tutte le disposizioni richiamate dall’articolo 167, l’applicazione del richiamato principio di sussidiarietà potrebbe, almeno in astratto, giustificare in parte la depenalizzazione proposta. Si potrebbe (e forse dovrebbe) però considerare di mantenere in vita le sanzioni penali previste per le violazioni più gravi oggi richiamate dall’articolo 167, come la diffusione volontaria di dati sensibili. È bene però precisare che è esclusivamente sulla base dei criteri sopra elencati che va valutata l’opportunità di depenalizzare l’articolo 167, e che la stessa non può essere giustificata, come è stato suggerito, esclusivamente sulla base del principio del ne bis in idem richiamato dal considerando 149 del GDPR. Ciò per le ragioni elencate di seguito.

Quali limiti/obblighi impone il diritto dell’Unione in materia di sanzioni?

Mentre il GDPR fissa quali siano le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni delle proprie disposizioni, il Regolamento lascia liberi gli Stati membri di prevedere sanzioni ulteriori, anche penali. Lo stesso però impone a quegli Stati membri che decidano di imporre ulteriori sanzioni di assicurarsi che le stesse siano “effettive, proporzionate e dissuasive”. L’opportunità di imporre sanzioni amministrative o penali ulteriori rispetto a quelle fissate dal GDPR va quindi valutata anche sulla base di quella che si ritiene possa essere, quantomeno in astratto, la dissuasività delle sanzioni applicabili alle possibili violazioni della normativa sulla privacy che risulterà applicabile in Italia dopo il 25 maggio 2018 (ossia, il GDPR e l’eventuale decreto di adeguamento).

Oltre a fissare questo limite alla libera scelta delle sanzioni aggiuntive che gli Stati membri possono introdurre, il Regolamento ricorda, al considerando 149, che “l’imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia”. È quindi fondamentale ricordare come la Corte ha interpretato tale principio. Esemplificativo al riguardo è il caso C-617/10 – Åklagaren nel quale la Corte ha chiarito che il principio del ne bis in idem non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni (nel caso in questione si trattava di violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA), una combinazione di sanzioni amministrative e sanzioni penali. Il caso Åklagaren è stato recentemente richiamato dalla Commissione europea proprio per chiarire che il principio del ne bis in idem richiamato dal considerando 149 non preclude agli Stati membri di imporre una combinazione di sanzioni amministrative e penali per le medesime violazioni del GDPR. Pertanto il principio in questione non è di per sé sufficiente a giustificare l’abrogazione dell’Articolo 167 del Codice della Privacy.

In conclusione, a prescindere da qualsiasi valutazione sull’opportunità di procedere all’abrogazione in toto del Codice della Privacy, la depenalizzazione proposta è giustificabile solo qualora si ritenga che le sanzioni amministrative introdotte dal GDPR per ciascuna delle fattispecie interessate dalla depenalizzazione siano sufficientemente dissuasive, non essendo sufficiente fare riferimento a presunti problemi in punto di ne bis in idem.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2