GDPR, come l’Italia minaccia la ricerca scientifica

Delusione per le modifiche al Codice Privacy: su riutilizzo dei dati per scienza e sanità, introdotta una “tagliola” autorizzativa che limiterà nei fatti la ricerca, sulla figura del responsabile del trattamento, norma incompatibile con il GDPR che decadrà fra pochi mesi

Pubblicato il 06 Dic 2017

Luca Bolognini

avvocato e Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei dati

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GDPR, come l’Italia minaccia la ricerca scientifica

Le recenti modifiche apportate dal legislatore italiano al Codice Privacy lasciano l’amaro in bocca, su almeno due versanti: quello del riuso dei dati per ricerca scientifica e quello della compliance nelle nomine a responsabile del trattamento.

Comincio dalla ricerca scientifica, e faccio la voce fuori dal coro. Malgrado da più parti si stia scrivendo l’esatto opposto, con toni allarmati, questa volta non posso trovarmi d’accordo con chi – anche tra autorevoli colleghi giuristi – vede nel nuovo articolo 110-bis del Codice Privacy italiano il rischio di uno “sdoganamento selvaggio” del riutilizzo di dati per fini di ricerca scientifica anche in ambito privato sanitario e da parte di imprese anche multinazionali, senza il consenso degli interessati a cui quei dati si riferiscono. L’interpretazione rischia di essere un colossale abbaglio, a mio parere. Anzi: sostengo che, dal 12 dicembre 2017, l’Italia si trasformerà in un Paese meno libero di fare ricerca scientifica elaborando dati. Il nuovo art. 110-bis del Codice Privacy, introdotto con legge n. 167/2017, limita infatti gravemente il riutilizzo di dati per fini di ricerca scientifica o per scopi statistici: non è vero che liberalizza il riuso di informazioni per quei fini, viceversa introduce una “tagliola” autorizzativa speciale, caso per caso, progetto per progetto, e la mette nelle mani (ipotizzo non così felici di prendersene carico) del Garante per la protezione dei dati personali.

Questa modifica legislativa rischia di rivelarsi tragicomica e dannosa (ma nel senso che limita la ricerca in Italia, non che la fa esplodere senza regole) per almeno tre ragioni. La prima è proprio quella appena menzionata: si prevede un’autorizzazione dell’Autorità Garante al “secondary use” dei dati per scopi di ricerca scientifica o statistici, quando invece il Regolamento privacy 2016/679(UE) – il cosiddetto GDPR, applicato dal 25 maggio 2018 – va proprio in una direzione ostinata e contraria con i cons. 33, 50, 159 e l’articolo 89. Il GDPR amplia perfino i margini per trattare dati personali per finalità secondarie compatibili, come la ricerca scientifica, senza consenso e senza pre-autorizzazioni burocratiche (fatto salvo il caso speciale – previsto dal considerando 161 del GDPR – delle sperimentazioni cliniche, che continuerà a richiedere un secondo consenso, pur generico, al riuso dei dati trattati in studi clinici per altre finalità di ricerca scientifica). L’Italia ben avrebbe potuto, senza porsi in contrasto con la normativa europea, limitare il solo riutilizzo di dati sanitari per fini di ricerca, dopotutto ce lo consente il GDPR stesso (es. ex art. 9): invece, con il nefasto 110-bis si colpisce tutta la ricerca scientifica, anche quella relativa a dati personali di altra natura.

In secondo luogo, nel testo del nuovo 110-bis si stabilisce che il Garante autorizzi l’uso di dati a condizione che essi, tra l’altro, siano anche anonimizzati (e non solo minimizzati nel loro trattamento): da quando in qua la normativa privacy si applica ai dati anonimizzati e quindi non più personali? È un po’ come dire che il Garante avrà la competenza di autorizzare ciò su cui non ha alcuna competenza (il trattamento di dati anonimizzati). Chi ha scritto questa norma deve conoscere assai poco dell’ambito di applicazione materiale del GDPR e del Codice privacy italiano.

Non c’è due senza tre: si introduce addirittura, per l’istanza di autorizzazione (ahinoi, lo ripeto, speciale e non generale, quindi caso per caso, ricerca per ricerca), una forma di silenzio-rigetto dopo appena 45 giorni dalla richiesta; povera Autorità, dovrà correre – o povera ricerca scientifica, dovrà fermarsi. È chiaramente una norma che si pone in contrasto con il GDPR e con il buon senso, e che rischia di danneggiare gravemente la ricerca scientifica nazionale. Immaginatevi non già le multinazionali – di cui tutti amano parlare con toni critici e preoccupati, talvolta esagerando – ma più semplicemente un consorzio UE Horizon 2020 o un gruppo di ricerca universitario, alle prese con l’impossibilità – solo in Italia! – di riutilizzare dati personali legittimamente raccolti in origine, in assenza di consenso degli interessati o di un’improbabile autorizzazione particolare dell’Autorità, mentre i cugini europei potranno muoversi con molta maggiore libertà dal 25 maggio 2018 in poi.

Veniamo ora alla seconda modifica, disarmante per la sua incomprensibilità, introdotta nel Codice Privacy con la legge 167/2017. I nuovi commi 4-bis e 5 dell’art. 29, cioè quello relativo alla figura del responsabile del trattamento, prevedono requisiti contenutistici obbligatori dell’atto giuridico di designazione a tale ruolo (verosimilmente esterno) di soggetti pubblici e privati, e nuovi oneri di verifica periodica in capo ai titolari. Si tratta di una norma evidentemente incompatibile con il venturo art. 28 del GDPR, a meno di sette mesi dalla sua applicazione: ricordo che una norma nazionale non può porsi in contrasto né essere ripetitiva rispetto a norme contenute in un regolamento dell’Unione Europea (e viene considerata tacitamente abrogata), a meno che il regolamento stesso non stabilisca diversamente. E, in effetti, il considerando 8 del GDPR prevedrebbe pure una possibilità di integrare elementi ripetitivi di sue parti nella legislazione nazionale, ma solo ove il GDPR stesso contempli espressamente specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri e unicamente nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano. È palese che questo non sia il caso della regolamentazione della figura di responsabile esterno del trattamento, ovviamente non ricompresa tra le materie riservate per limitazione o specificazione ai singoli Stati. Che delusione: si è approvata una norma inutile, che decadrà fra pochi mesi ma, nel mentre, creerà complicazioni alle imprese italiane.

Non resta che confidare nel fatto che il Governo, nell’esercitare la vera delega ex art. 13 L. 163/2017 per il riordino del Codice Privacy nei prossimi mesi, ponga urgente rimedio a questi macroscopici errori di politica del diritto e di visione strategica.

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Alfredo Bonfiglio
Alfredo Bonfiglio
8 anni fa

Sono assolutamente d’accordo con Luca Bolognini: che necessità c’era di prendere 5 righe dell’art. 28 del GDPR ed inserirle senza nè capo nè coda nell’art. 29 del Codice Privacy, demandando poi al garante il compito di definire i contenuti dell’atto giuridico e ciò con una norma che precede l’efficacia del GDPR, essendo entrata in vigore in questo mese? Ciò crea solo confusione in un momento in cui ci vorrebbe invece la massima chiarezza, per poter capire come applicare correttamente una normativa europea di non immediata comprensione!

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