rischi cyber

Direttiva NIS2 approvata: i nuovi obblighi di cyber sicurezza per le aziende

La Direttiva NIS2 è stata approvata dal Parlamento ue e introduce gravosi obblighi in materia di cybersecurity per un ampio numero di società. Un’analisi delle misure più rilevanti

Pubblicato il 15 Nov 2022

Giulia Zappaterra

Senior Lawyer, DLA Piper

European Media Freedom Act (EMFA)

Il rischio cyber è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni, tanto da indurre i legislatori nazionali ed europei ad innalzare le difese contro eventuali attacchi informatici. La nuova Direttiva NIS2, appena approvata dal Parlamento europeo, si pone in tale ottica quale strumento volto ad aumentare i sistemi di sicurezza di un numero sempre crescente di settori contro i cyberattacchi.

La Direttiva NIS2 è l’evoluzione della Direttiva NIS1 che, recepita in Italia senza sostanziali modifiche con il D. Lgs. N. 65/2018, prevede – ad oggi – che le società rientranti nel suo ambito di applicazione siano tenute adottare misure tecniche ed organizzative adeguate e proporzionate rispetto alla gestione dei rischi cyber, dovendo altresì prevenire e minimizzare l’impatto degli eventuali incidenti di sicurezza subiti.

Le otto urgenze cyber security del Governo Meloni

Tuttavia, la Direttiva NIS1 dispone degli obblighi troppo generici che hanno portato ad una certa disomogeneità all’interno dell’Unione Europea. Per questa ragione il legislatore comunitario ha cercato di precisare tali obblighi, rafforzarli e ampliare il novero dei destinatari degli stessi.

Di seguito una analisi delle misure più rilevanti introdotte dalla Direttiva NIS2.

Ampio ambito di applicazione per la Direttiva NIS2

La novità principale della Direttiva NIS2 è il suo ambito di applicazione. Le nuove disposizioni normative oltre ad essere applicabili ai settori originariamente previsti dalla Direttiva NIS1 (e.g. il settore dell’energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti, bancario e dei mercati finanziari, sanitario, etc.) sono applicabili anche ad un novero di società prima non incluse, quali quelle che forniscono, tra gli altri,

  • servizi digitali, ad esempio piattaforme di cloud computing, data centre, content delivery network provider, servizi di comunicazione elettronica e di reti di comunicazione elettronica;
  • servizi sanitari, quali – tra gli altri – società farmaceutiche, produttori di dispositivi medici ed healthcare provider; e perfino
  • servizi di produzione, trasformazione e distribuzione di cibo, ivi comprese le imprese della grande distribuzione.

Il nuovo testo normativo introduce inoltre indicazioni circa le dimensioni delle società. Rientrano quindi nel campo di applicazione della Direttiva NIS2 le società dei settori sopra richiamati che siano di medie e grandi dimensioni, ma potrebbero rientrarci anche piccole e microimprese se operano in settori chiave per la società e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori, tra gli altri, di servizi di comunicazione elettronica e di reti di comunicazione elettronica.

Tuttavia, sono stati limitati gli elementi di discrezionalità che nella Direttiva NIS2 erano lasciati ai singoli Stati nella determinazione dell’appartenenza alla categoria. Le società devono sottoporre delle informazioni agli Stati che valuteranno l’appartenenza all’ambito dei destinatari degli obblighi di cui alla Direttiva NIS2 e si distinguono tra società “essenziali” se forniscono servizi considerati essenziali ed “importanti” se sono fatte rientrare nell’ambito della direttiva, anche se non forniscono un servizio essenziale.

Obblighi di cybersecurity più dettagliati e stringenti con la Direttiva NIS2

La Direttiva NIS2 prevede che gli Stati Membri debbano fare in modo che le società rientranti nel suo ambito di applicazione debbano “adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi per la sicurezza dei sistemi di rete e di informazione che tali soggetti utilizzano per le loro operazioni o per la fornitura dei loro servizi e per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti sui destinatari dei loro servizi e su altri servizi.”

Secondo la direttiva queste misure tecniche, operative ed organizzative devono comprendere almeno quanto segue:

  1. policy sull’analisi dei rischi e sulla sicurezza dei sistemi informativi;
  2. sistemi di gestione degli incidenti;
  3. sistemi di business continuity, come la gestione dei backup e il disaster recovery, e la gestione delle crisi;
  4. misure di gestione della sicurezza della supply chain;
  5. la sicurezza nell’acquisizione, nello sviluppo e nella manutenzione di reti e sistemi informativi, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
  6. policy e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione del rischio di cybersecurity;
  7. pratiche di igiene informatica di base [i.e., regole fondamentali per garantire la cybersecurity] e formazione in materia di sicurezza informatica;
  8. policy e procedure relative all’uso della crittografia e, se del caso, della cifratura crittografia;
  9. misure sulla sicurezza delle risorse umane, le politiche di controllo degli accessi e la gestione degli asset; e
  10. l’uso di soluzioni di autenticazione a più fattori [i.e., la c.d. multi-factor authentication] o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e di testo protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti all’interno dell’entità, ove opportuno.

Quindi esiste un principio generale di adeguatezza delle misure da adottare, ma gli Stati Membri devono specificare ulteriormente gli obblighi e la direttiva stessa già prevede un elenco alquanto dettagliato di misure minime.

Inoltre, la direttiva prevede che nell’analisi della adeguatezza delle misure di sicurezza si debba tener conto anche delle misure adottate dai fornitori delle società rientranti nell’ambito della Direttiva NIS2. Questo rappresenta un argomento di notevole rilievo già attualmente per le aziende che sono fornitrici delle società rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale perché gli obblighi in materia di cybersecurity si estendono indirettamente anche a loro.

In ogni caso, entro 21 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva [i.e., entro il termine di implementazione], la Commissione europea deve definire i requisiti tecnici e metodologici applicabili alle misure che dovranno essere adottate, tra gli altri, dai fornitori di servizi di cloud computing, data center, online market place, motori di ricerca e social network.

Obblighi di notifica dei cyber attacchi ai sensi della Direttiva NIS2

La Direttiva NIS1 aveva già introdotto, nel caso di incidenti informatici che abbiano un impatto sulla continuità e fornitura del servizio, stringenti obblighi di notifica alle autorità competenti. La Direttiva NIS2 prevede un obbligo di notifica al CSIRT e alle autorità competenti, senza ritardo, di qualsiasi incidente che può avere un impatto significativo sulla fornitura del servizio. Inoltre, stabilisce che – quando è appropriato – la notifica debba avvenire anche a beneficio dei destinatari del servizio impattato dal cyber attacco, anche indicando le misure che detti destinatari sono in grado di adottare per reagire all’attacco.

Il termine di notifica è ulteriormente specificato dalla direttiva che fa riferimento a 24 ore dalla conoscenza per l’invio di un “early warning” che deve essere seguito dalla notifica di una analisi dettagliata dell’incidente entro 72 ore dalla conoscenza.

Questi termini sono in linea con la recente riforma della normativa italiana sul perimetro di sicurezza cybernetica.

L’autorità a cui i fornitori di servizi essenziali e importanti sono soggetti

La Direttiva NIS2 prevede l’applicazione del principio dello stabilimento. Quindi le società sono soggette solo alla giurisdizione delle autorità dello Stato Membro in cui sono stabilite. Tuttavia, ci sono eccezioni applicabili, tra gli altri, nel caso di fornitori di

  • servizi di comunicazione e di rete elettronica che sono soggetti alla competenza del Paese in cui si trovano i destinatari dei loro servizi; e
  • alcuni servizi online che sono soggetti alla competenza del Paese dell’Unione Europea dove si trova il loro stabilimento principale.

La Direttiva NIS2 prevede dei poteri minimi di indagine che le autorità locali devono avere per valutare l’adeguatezza delle misure adottate dalle società fornitrici di servizi essenziali ed importanti.

Nel caso in cui una azienda non si conformi con gli obblighi di cui alla Direttiva NIS2, gli Stati Membri devono fare in modo che tali società adottino, senza ritardo, tutte le azioni correttive appropriate e proporzionali.

La direttiva già prevede però, tra gli altri,

  • l’obbligo per gli Stati Membri di stabilire la possibilità di sospendere l’attività aziendale dell’impresa e di imporre specifici divieti; e
  • l’applicazione di sanzioni fino a € 10 milioni o al 2% del fatturato globale dell’anno precedente in caso di società essenziali, mentre sanzioni fino a € 7 milioni o al 1,7% del fatturato globale in caso di società importanti.

Se un incidente informatico ha comportato anche un data breach ai sensi del GDPR da cui è derivata una sanzione ai sensi del Regolamento privacy europeo, le sanzioni amministrative previste dalla direttiva non sono applicabili. È infatti importante ricordare che la Direttiva NIS2 trova applicazione anche in caso di incidenti che non hanno comportato una violazione dei dati personali.

Tempi di implementazione della Direttiva NIS2

La Direttiva NIS2 deve ora essere approvata dal Consiglio prima che venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Gli Stati membri hanno poi un periodo massimo di 21 mesi per poter procedere al recepimento della normativa a livello nazionale. A quel punto le norme diventeranno vincolanti per le imprese e le norme di attuazione della direttiva NIS1 saranno abrogate o più probabilmente modificate per conformarsi con il nuovo quadro normativo.

La strada sembra ancora lunga. Tuttavia, visto il livello di dettagli previsto dagli obblighi di cui alla Direttiva NIS2 e la tempistica per attuare le misure previste dalla direttiva, le società devono adottare sin da ora dei presidi interni, sia tecnici che organizzativi, per tutelarsi da eventuali attacchi cyber nonché per essere pronti alle stringenti disposizioni che la Direttiva NIS2 imporrà ai rilevanti settori.

In tale contesto, è rilevante come la valutazione dell’adeguatezza delle misure non è unicamente una valutazione di idoneità tecnica. Al contrario, la direttiva elenca una serie di misure organizzative e anche con riferimento alle misure tecniche richiede una valutazione legale.

La Direttiva NIS2 si inserisce in un quadro normativo che a livello locale con la normativa sul perimetro di sicurezza nazionale italiana e l’equivalente di altre giurisdizioni e a livello internazionale con, tra gli altri, la direttiva NIS, con il Regolamento europeo DORA, anch’esso appena approvato, e con il Cyber Resilience Act stanno introducendo obblighi in materia di cybersecurity che vanno ben oltre il perimetro della compliance privacy.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4