violazioni dei dati

La valutazione del rischio nel data breach: gli errori da evitare

Non appena il titolare del trattamento viene a conoscenza di una violazione, è fondamentale che non si limiti a contenere l’incidente, ma valuti anche il rischio che potrebbe derivarne e si appresti a effettuare la notifica se necessario. Tutto ciò che c’è da sapere

Pubblicato il 21 Gen 2022

Michele Iaselli

avvocato, docente di Logica e Informatica giuridica - Università di Cassino

data-breach sogin

Sebbene il GDPR introduca l’obbligo di notificare una violazione, non è obbligatorio farlo in tutte le circostanze:

  • la notifica all’autorità di controllo competente è obbligatoria a meno che sia improbabile che la violazione possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  • la comunicazione di una violazione alle persone fisiche diventa necessaria soltanto laddove la violazione possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Ciò significa che non appena il titolare del trattamento viene a conoscenza di una violazione, è fondamentale che non si limiti a contenere l’incidente, ma valuti anche il rischio che potrebbe derivarne. Questo per due motivi: innanzitutto conoscere la probabilità e la potenziale gravità dell’impatto sulle persone fisiche aiuterà il titolare del trattamento ad adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione; in secondo luogo, ciò lo aiuterà a stabilire se è necessaria la notifica all’autorità di controllo e, se necessario, alle persone fisiche interessate.

Valutazione del rischio e accountability: come “mettere a terra” gli adempimenti del GDPR 

La valutazione del rischio

Come spiegato in precedenza, la notifica di una violazione è obbligatoria a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mentre la comunicazione di una violazione agli interessati deve essere effettuata se è probabile che la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tale rischio sussiste quando la violazione può comportare un danno fisico, materiale o immateriale per le persone fisiche i cui dati sono stati violati. Esempi di tali danni sono la discriminazione, il furto o l’usurpazione d’identità, perdite finanziarie e il pregiudizio alla reputazione. Il verificarsi di tale danno dovrebbe essere considerato probabile quando la violazione riguarda dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, oppure che includono dati genetici, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza.

I considerando 75 e 76 del regolamento suggeriscono che, di norma, nella valutazione del rischio si dovrebbero prendere in considerazione tanto la probabilità quanto la gravità del rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, il regolamento afferma che il rischio dovrebbe essere valutato in base a una valutazione oggettiva.

Va osservato che la valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche a seguito di una violazione esamina il rischio in maniera diversa rispetto alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Quest’ultima considera tanto i rischi del trattamento dei dati svolto come pianificato, quanto quelli in caso di violazione. Nel considerare una potenziale violazione esamina in termini generali la probabilità che la stessa si verifichi e il danno all’interessato che potrebbe derivarne; in altre parole, si tratta di una valutazione di un evento ipotetico. Nel caso di una violazione effettiva, l’evento si è già verificato, quindi l’attenzione si concentra esclusivamente sul rischio risultante dell’impatto di tale violazione sulle persone fisiche. Ad esempio, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati suggerisce che l’uso proposto di un determinato software di sicurezza per proteggere i dati personali costituisce una misura adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che il trattamento presenterebbe altrimenti per le persone fisiche. Tuttavia, laddove una vulnerabilità diventi nota successivamente, ciò modifica l’idoneità del software a contenere il rischio per i dati personali protetti e richiede quindi una rivalutazione nel contesto di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in corso.

Una vulnerabilità nel prodotto viene sfruttata in un secondo momento e si verifica una violazione. Il titolare del trattamento dovrebbe valutare le circostanze specifiche della violazione, i dati interessati e il potenziale livello di impatto sulle persone fisiche, nonché la probabilità che tale rischio si concretizzi.

GDPR, come gestire un data breach: la guida agile per le aziende

Valutazione delle circostanze specifiche della violazione

Di conseguenza, nel valutare il rischio per le persone fisiche derivante da una violazione, il titolare del trattamento deve considerare le circostanze specifiche della violazione, inclusa la gravità dell’impatto potenziale e la probabilità che tale impatto si verifichi. Pertanto, il Gruppo di lavoro dei Garanti europei nelle “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate nella loro ultima versione il 6 febbraio 2018, raccomanda che la valutazione tenga conto dei seguenti criteri:

Tipo di violazione

Il tipo di violazione verificatosi può influire sul livello di rischio presentato per le persone fisiche. Ad esempio, una violazione della riservatezza che ha portato alla divulgazione di informazioni mediche a soggetti non autorizzati può avere conseguenze diverse per una persona fisica rispetto a una violazione in cui i dettagli medici di una persona fisica sono stati persi e non sono più disponibili.

Natura, carattere sensibile e volume dei dati personali

Ovviamente, un elemento fondamentale della valutazione del rischio sono il tipo e il carattere sensibile dei dati personali che sono stati compromessi dalla violazione. Solitamente più i dati sono sensibili, maggiore è il rischio di danni per le persone interessate; tuttavia si dovrebbero prendere in considerazione anche altri dati personali che potrebbero già essere disponibili sull’interessato. Ad esempio, è improbabile che la divulgazione del nome e dell’indirizzo di una persona fisica in circostanze ordinarie causi un danno sostanziale. Tuttavia, se il nome e l’indirizzo di un genitore adottivo sono divulgati a un genitore biologico, le conseguenze potrebbero essere molto gravi tanto per il genitore adottivo quanto per il bambino.

Violazioni relative a dati sulla salute, documenti di identità o dati finanziari come i dettagli di carte di credito, possono tutte causare danni di per sé, ma se tali dati fossero usati congiuntamente si potrebbe avere un’usurpazione d’identità. Di norma una combinazione di dati personali ha un carattere più sensibile rispetto a un singolo dato personale.

Alcuni tipi di dati personali possono sembrare relativamente innocui, tuttavia occorre valutare attentamente ciò che questi dati possono rivelare sull’interessato. Un elenco di clienti che accettano consegne regolari potrebbe non essere particolarmente sensibile; tuttavia, gli stessi dati relativi a clienti che hanno richiesto l’interruzione delle loro consegne durante le vacanze potrebbero essere informazioni utili per dei criminali.

Analogamente, una piccola quantità di dati personali altamente sensibili può avere un impatto notevole su una persona fisica, mentre una vasta gamma di dettagli può rivelare molte più informazioni in merito alla stessa persona. Inoltre, una violazione che interessa grandi quantità di dati personali relative a molte persone può avere ripercussioni su un numero corrispondentemente elevato di persone.

Facilità di identificazione delle persone fisiche

Un fattore importante da considerare è la facilità con cui un soggetto che può accedere a dati personali compromessi riesce a identificare persone specifiche o ad abbinare i dati con altre informazioni per identificare persone fisiche. A seconda delle circostanze, l’identificazione potrebbe essere possibile direttamente dai dati personali oggetto di violazione senza che sia necessaria alcuna ricerca speciale per scoprire l’identità dell’interessato, oppure potrebbe essere estremamente difficile abbinare i dati personali a una particolare persona fisica, ma sarebbe comunque possibile a determinate condizioni. L’identificazione può essere direttamente o indirettamente possibile a partire dai dati oggetto di violazione; tuttavia, può dipendere anche dal contesto specifico della violazione e dalla disponibilità pubblica dei corrispondenti dettagli personali. Quest’ultima eventualità potrebbe essere più rilevante per le violazioni della riservatezza e della disponibilità.

Come indicato in precedenza, i dati personali protetti da un livello appropriato di cifratura saranno incomprensibili a persone non autorizzate che non dispongono della chiave di decifratura. Inoltre, anche una pseudonimizzazione opportunamente attuata (definita all’articolo 4, punto 5, come “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”) può ridurre la probabilità che le persone fisiche vengano identificate in caso di violazione. Tuttavia, le tecniche di pseudonimizzazione da sole non possono essere considerate sufficienti a rendere i dati incomprensibili.

Gravità delle conseguenze per le persone fisiche

A seconda della natura dei dati personali coinvolti in una violazione, ad esempio categorie particolari di dati, il danno potenziale alle persone che potrebbe derivarne può essere particolarmente grave soprattutto se la violazione può comportare furto o usurpazione di identità, danni fisici, disagio psicologico, umiliazione o danni alla reputazione. Se la violazione riguardasse dati personali relativi a persone fisiche vulnerabili, queste ultime potrebbero essere esposte a un rischio maggiore di danni.

Il fatto che il titolare del trattamento sappia o meno che i dati personali sono nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente dannose può incidere sul livello di rischio potenziale. Prendiamo una violazione della riservatezza nel cui ambito i dati personali vengono comunicati a un terzo di cui all’articolo 4, punto 10, o ad altri destinatari per errore. Una tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i dati personali vengano inviati accidentalmente all’ufficio sbagliato di un’organizzazione o a un’organizzazione fornitrice utilizzata frequentemente. Il titolare del trattamento può chiedere al destinatario di restituire o distruggere in maniera sicura i dati ricevuti. In entrambi i casi, dato che il titolare del trattamento ha una relazione continuativa con tali soggetti e potrebbe essere a conoscenza delle loro procedure, della loro storia e di altri dettagli pertinenti, il destinatario può essere considerato “affidabile”. In altre parole, il titolare del trattamento può ritenere che il destinatario goda di una certa affidabilità e può ragionevolmente aspettarsi che non leggerà o accederà ai dati inviati per errore e che rispetterà le istruzioni di restituirli. Anche se i dati fossero stati consultati, il titolare del trattamento potrebbe comunque confidare nel fatto che il destinatario non intraprenderà ulteriori azioni in merito agli stessi e restituirà tempestivamente i dati al titolare del trattamento e coopererà per garantirne il recupero. In tali casi, questo aspetto può essere preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata dal titolare del trattamento in seguito alla violazione; il fatto che il destinatario sia affidabile può neutralizzare la gravità delle conseguenze della violazione, anche se questo non significa che non si sia verificata una violazione. La probabilità che detta violazione presenti un rischio per le persone fisiche verrebbe però meno; quindi, non sarebbe più necessaria la notifica all’autorità di controllo o alle persone fisiche interessate. Ancora una volta, tutto dipenderà dalle circostanze del caso concreto. Ciò nonostante, il titolare del trattamento deve comunque conservare informazioni relative alla violazione nel contesto del suo dovere generale di conservare registrazioni in merito alle violazioni.

Si dovrebbe altresì tener conto della permanenza delle conseguenze per le persone fisiche laddove l’impatto possa essere considerato maggiore qualora gli effetti siano a lungo termine.

Caratteristiche particolari dell’interessato

Una violazione può riguardare dati personali relativi a minori o ad altre persone fisiche vulnerabili, che possono di conseguenza essere soggette a un rischio più elevato di danno. Altri fattori concernenti la persona fisica potrebbero influire sul livello di impatto della violazione sulla stessa.

Caratteristiche particolari del titolare del trattamento di dati

La natura e il ruolo del titolare del trattamento e delle sue attività possono influire sul livello di rischio per le persone fisiche in seguito a una violazione. Ad esempio, un’organizzazione medica tratterà categorie particolari di dati personali, il che significa che vi è una minaccia maggiore per le persone fisiche nel caso in cui i loro dati personali vengano violati, rispetto a una mailing list di un quotidiano.

Numero di persone fisiche interessate

Una violazione può riguardare solo una o poche persone fisiche oppure diverse migliaia di persone fisiche, se non molte di più. Di norma, maggiore è il numero di persone fisiche interessate, maggiore è l’impatto che una violazione può avere. Tuttavia, una violazione può avere ripercussioni gravi anche su una sola persona fisica, a seconda della natura dei dati personali e del contesto nel quale i dati sono stati compromessi. Ancora una volta, l’aspetto fondamentale consiste nel considerare la probabilità e la gravità dell’impatto sulle persone interessate.

Aspetti generali

Pertanto, nel valutare il rischio che potrebbe derivare da una violazione, il titolare del trattamento dovrebbe considerare tanto la gravità dell’impatto potenziale sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche e quanto la probabilità che tale impatto si verifichi. Chiaramente, se le conseguenze di una violazione sono più gravi, il rischio è più elevato; analogamente, se la probabilità che tali conseguenze si verifichino è maggiore, maggiore è anche il rischio. In caso di dubbio, il titolare del trattamento dovrebbe restare molto prudente ed effettuare la notifica.

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) ha elaborato raccomandazioni in merito a una metodologia di valutazione della gravità di una violazione, che possono essere utili per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento nella progettazione del loro piano di risposta per la gestione delle violazioni.

La documentazione delle violazioni

Inoltre, indipendentemente dal fatto che una violazione debba o meno essere notificata all’autorità di controllo, il titolare del trattamento deve conservare la documentazione di tutte le violazioni, come spiegato all’articolo 33, paragrafo 5 del GDPR: “Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all’autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo”.

Tale obbligo è collegato al principio di responsabilizzazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Lo scopo della tenuta di registri delle violazioni non notificabili, oltre a quelle notificabili, è collegato anche agli obblighi del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 24, e l’autorità di controllo può richiedere di consultare tali registri. Di conseguenza il titolare del trattamento è incoraggiato a creare un registro interno delle violazioni, indipendentemente dal fatto che sia tenuto a effettuare la notifica o meno.

Sebbene spetti al titolare del trattamento determinare quale metodo e struttura utilizzare per documentare una violazione, determinate informazioni chiave dovrebbero essere sempre incluse. Come richiesto dall’articolo 33, paragrafo 5, il titolare del trattamento è tenuto a registrare i dettagli relativi alla violazione, comprese le cause, i fatti e i dati personali interessati. Dovrebbe altresì indicare gli effetti e le conseguenze della violazione e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Tempi di conservazione della documentazione

Il regolamento non specifica un periodo di conservazione della documentazione. Nel caso in cui i registri contengano dati personali, spetterà al titolare del trattamento stabilire il periodo appropriato di conservazione in conformità ai principi connessi al trattamento dei dati personali e soddisfare una base legittima per il trattamento. Dovrà conservare la documentazione in conformità dell’articolo 33, paragrafo 5, nella misura in cui può essere chiamato a fornire prove all’autorità di controllo in merito al rispetto di tale articolo oppure, più in generale, del principio di responsabilizzazione. Ovviamente se i registri non contengono dati personali, il principio di limitazione della conservazione46 previsto dal regolamento non si applica.

Il ragionamento alla base della risposta

Oltre a queste informazioni, il Gruppo di lavoro raccomanda al titolare del trattamento di documentare anche il ragionamento alla base delle decisioni prese in risposta a una violazione. In particolare, se una violazione non viene notificata, è opportuno documentare una giustificazione di tale decisione. La giustificazione dovrebbe includere i motivi per cui il titolare del trattamento ritiene improbabile che la violazione possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In alternativa, se ritiene che una delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 3, sia soddisfatta, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di fornire prove adeguate della circostanza che ricorre nel caso di specie.

I motivi di un eventuale ritardo

Se il titolare del trattamento notifica una violazione all’autorità di controllo, ma la notifica avviene in ritardo, il titolare del trattamento deve essere in grado di fornire i motivi del ritardo; la documentazione relativa a tale circostanza potrebbe contribuire a dimostrare che il ritardo nella segnalazione è giustificato e non eccessivo.

Trasparenza della comunicazione

Laddove comunichi una violazione alle persone fisiche interessate, il titolare del trattamento dovrebbe essere trasparente in merito alla violazione e comunicare in maniera efficace e tempestiva. Di conseguenza, conservando le prove di tale comunicazione il titolare del trattamento faciliterebbe la dimostrazione della propria assunzione di responsabilità e del proprio rispetto delle norme.

Per agevolare il rispetto degli articoli 33 e 34, sarebbe vantaggioso tanto per il titolare del trattamento quanto per il responsabile del trattamento disporre di una procedura di notifica documentata, che stabilisca la procedura da seguire una volta individuata una violazione, ivi compreso come contenere, gestire e porre rimedio all’incidente, valutare il rischio e notificare la violazione. A questo proposito, per dimostrare il rispetto del regolamento potrebbe anche essere utile dimostrare che i dipendenti sono stati informati dell’esistenza di tali procedure e meccanismi e che sanno come reagire alle violazioni.

Le sanzioni per mancata documentazione

Si noti che la mancata corretta documentazione di una violazione può comportare l’esercizio da parte dell’autorità di controllo dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 58 e l’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può avere un DPO o responsabile della protezione dei dati, come richiesto dall’articolo 37 oppure su decisione volontaria come buona prassi. L’articolo 39 del regolamento stabilisce una serie di compiti obbligatori per il responsabile della protezione dei dati, ma non impedisce l’assegnazione di ulteriori compiti da parte del titolare del trattamento, se del caso.

Privacy, il DPO: chi è e come nominarlo

I compiti obbligatori del responsabile della protezione dei dati

Tra i compiti obbligatori del responsabile della protezione dei dati di particolare rilevanza per la notifica delle violazioni figurano quelli di fornire consulenza e informazioni al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, sorvegliare l’osservanza del regolamento e fornire un parere in merito alle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati deve inoltre cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo e per gli interessati. Va inoltre osservato che, ai fini della notifica della violazione all’autorità di controllo, l’articolo 33, paragrafo 3, lettera b), impone al titolare del trattamento di fornire il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto.

Per quanto riguarda la documentazione delle violazioni, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento potrebbe chiedere il parere del proprio responsabile della protezione dei dati in merito alla struttura, all’impostazione e all’amministrazione della documentazione. Al responsabile della protezione dei dati potrebbe altresì essere affidato il compito di tenere i registri.

Questi compiti indicano che il responsabile della protezione dei dati dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel fornire assistenza nella prevenzione delle violazioni o nella preparazione alle stesse, fornendo consulenza e monitorando il rispetto delle norme, nonché durante una violazione (ossia nel processo di notifica all’autorità di controllo) e durante qualsiasi successiva indagine da parte dell’autorità di controllo. In tale ottica, il Gruppo di lavoro raccomanda di informare tempestivamente il responsabile della protezione dei dati dell’esistenza di una violazione e di coinvolgerlo nella gestione delle violazioni e nel processo di notifica.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
Social
Iniziative
Video
Analisi
Iniziative
Al via il progetto COINS
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Iniziative
Al via il progetto COINS
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

Articolo 1 di 4