nuove tutele per i minori

EU Kids Act, perché la verifica dell’età è il nodo della proposta UE


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La Commissione europea propone l’EU Kids Act per rafforzare la tutela dei minori online: età minima per gli account, verifiche anagrafiche, limiti alle funzioni che creano dipendenza, obblighi per piattaforme e sistemi di IA, con sanzioni coordinate tra DSA, AI Act e GDPR

Pubblicato il 29 ott 2026

Angelo Alù

studioso di processi di innovazione tecnologica e digitale



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La Commissione europea ha recentemente presentato la proposta di Regolamento EU KIDS ACT – L’UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet – COM (2026) 681, avviando, dopo una preliminare consultazione pubblica aperta fino al prossimo 26 novembre, l’iter ufficiale della procedura legislativa ordinaria: sarà quindi necessario il successivo passaggio co-decisionale del Consiglio e del Parlamento europeo per la formale approvazione del testo normativo, che mira a rafforzare la tutela dei minori in ambiente digitale, ritenuta una delle priorità perseguite dalle istituzioni euro-unitarie nella propria agenda politica.

Invero, pur a fronte della rilevanza attribuita a tale specifica esigenza di protezione, la tabella di marcia della procedura legislativa ordinaria, appena iniziata, richiederà l’espletamento di una serie di fasi intermedie, prima della deliberazione finale, che non consentono di definire nel breve termine soluzioni regolatorie, urgenti e immediate, per risolvere un “vulnus” considerato di centrale importanza.

EU Kids Act, iter legislativo e rischio di obsolescenza

Pertanto, poiché non è possibile stabilire la durata complessiva del processo decisionale – ancora in corso – previsto per l’adozione del cd. “EU Kids Act”, che verosimilmente richiederà tempi estesi, si pone il problema di come assicurare “medio tempore” un’applicazione efficace degli strumenti di tutela già esistenti, anche nell’ottica di evitare il rischio di produrre una disciplina obsoleta, persino prima della sua definitiva approvazione, rispetto alla rapidità del progresso tecnologico.

Passando all’esame del testo elaborato dalla Commissione europea, la citata proposta consta di 43 articoli e contiene, nel preambolo introduttivo, la relazione illustrativa che descrive nel dettaglio i motivi e gli obiettivi formalizzati a sostegno della nuova regolamentazione da introdurre per armonizzare il quadro legislativo dell’Unione europea: l’intenzione perseguita è quella di evitare, in un’ottica di maggiore certezza del diritto e di ragionevole conformità alla natura transfrontaliera di Internet, un’eccessiva frammentazione normativa determinata dagli svariati progetti di riforma progressivamente promossi, in modo disomogeneo, dagli Stati membri UE in materia (cfr. Considerando n. 3 della proposta).

Per garantire tale obiettivo, ad integrazione della disciplina cogente che sarà attuata tramite l’incisivo strumento del regolamento ex art. 288 TFUE, la Commissione europea agevola e incentiva l’adozione di codici di condotta volontari, come ulteriori meccanismi di autoregolazione “soft”, diretti a contribuire alla corretta applicazione della nuova normativa (cfr. articolo 23).

La tutela dei minori online nel nuovo regolamento europeo

Al fine di comprendere la “ratio legis” ispiratrice del cd. “EU Kids Act”, è opportuno focalizzare, come sottolinea in tal senso la Commissione europea nella relazione introduttiva, i rilevanti pericoli online che possono compromettere la protezione e la sicurezza dei minori, a fronte di insidie oltremodo preoccupanti in grado di incidere sul benessere cognitivo e psico-fisico dei giovani, ritenuti particolarmente vulnerabili in quanto, altresì, esposti a illeciti sempre più diffusi nell’ambiente digitale, ove proliferano svariati rischi per la tutela della loro vita privata (cfr. Considerando n. 1 della proposta).

In considerazione di tali pericoli, emerge la necessità di prescrivere, a livello euro-unitario, specifiche misure restrittive dell’accesso alle piattaforme telematiche mediante la predisposizione di adeguati sistemi di accertamento di una soglia di età minima per consentire la fruizione dei relativi servizi digitali.

La base giuridica della proposta normativa, individuabile nell’art. 114 TFUE, mira, dunque, a introdurre una disciplina protettiva che, al fine di preservare il funzionamento del mercato interno rispetto al rischio di frammentazione regolatoria determinata da legislazioni nazionali divergenti, prevede disposizioni armonizzate per tutelare la salute e la sicurezza dei minori in tutta l’Unione europea tenuto conto degli attuali sviluppi tecnologici.

La proposta normativa del cd. “EU Kids Act”, soggetta a possibile revisione già anticipatamente programmata entro il 31 agosto 2030 (a seguito di apposito riesame contemplato dall’articolo 42), si inserisce nella cornice regolatoria fissata dal Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali e dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale e positivizza un regime di tutela rafforzata per i minori online, ritenuta coerente con il vigente quadro normativo di riferimento, in attuazione di quanto tracciato dalla Strategia per un’internet migliore per i ragazzi (BIK+).

In tale prospettiva, la riforma legislativa da realizzare con il cd. “EU Kids Act” introduce un’età minima armonizzata per la creazione di account con servizi di social network online e servizi di piattaforma per la condivisione di video, nonché per l’utilizzo di sistemi di IA, ponendo una serie di stringenti obblighi a carico dei relativi fornitori.

Ambito di applicazione e obblighi antielusione dell’EU Kids Act

L’ambito di applicazione della nuova normativa è delineato dall’articolo 2 che, a tal fine, utilizza una peculiare tecnica legislativa di duplice delimitazione del campo di operatività per identificare il perimetro regolatorio di riferimento.

In particolare, il cd. “EU Kids Act” risulta riferibile ai servizi di social network online e di piattaforma per la condivisione di video; ai negozi di applicazioni software; ai giochi online; ai sistemi operativi; ai “compagni” IA e ai chatbot conversazionali generali.

Al contempo, la citata disposizione enuclea un elenco di fattispecie che non rientrano nella portata della nuova regolamentazione per espressa esclusione stabilita dal legislatore. Il cd. “EU Kids Act”, infatti, non si applica alle seguenti categorie di servizi:

fornitori di enciclopedie online senza scopo di lucro; archivi didattici e scientifici senza scopo di lucro; servizi e sistemi progettati per scopi principalmente didattici e gestiti da istituti o organizzazioni di istruzione, o per loro conto;

piattaforme open source di sviluppo e condivisione di software (a meno che la piattaforma stessa non costituisca un sistema di IA rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento o della legge europea sull’intelligenza artificiale); servizi e sistemi specificamente sviluppati e gestiti esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici; servizi e sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e ad uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto.

Tuttavia, la predetta elencazione non costituisce una categorizzazione tassativa prefissata in via permanente dal legislatore, atteso che la Commissione europea può modificare o cancellare i servizi già normativamente positivizzati qualora emergano circostanze che lo giustifichino all’esito del costante monitoraggio dedicato a rilevare i rischi configurabili per la tutela della vita privata e della sicurezza dei minori.

L’art. 4 (rubricato “antielusione”) pone a carico dei fornitori dei servizi digitali e dei sistemi di IA un generale, pervasivo obbligo di conformazione, strumentale ad assicurare la corretta applicazione delle prescrizioni normative, come peculiare fattispecie che sembra integrare gli estremi del cd. “abuso del diritto”:

la citata disposizione vieta espressamente l’adozione di “comportamenti che pregiudichino l’effettivo rispetto dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di comportamenti di natura contrattuale, commerciale o tecnica, o di qualsiasi altra natura, o che consistano nell’utilizzo di tecniche comportamentali o di progettazione di interfacce”, nonché di porre in essere “consapevolmente e deliberatamente altre azioni aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento al fine di evitare di rispettare tali obblighi” (cfr. articolo 4).

Età minima e verifica degli account nell’EU Kids Act

Nell’ambito del Capo II (“posticipazione della creazione e dell’utilizzo di account per i minori sui servizi di social network online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video”), all’interno della Sezione I (“posticipazione dell’accesso per i minori”), l’articolo 6 enuncia la regola generale che preclude ai fornitori di servizi di social network e di piattaforma per la condivisione di video di consentire ai minori di età inferiore ai 15 anni la creazione di un proprio autonomo account.

Tale disposizione va letta in combinato disposto con gli articoli 27, 28 e 29 della proposta normativa, ove risultano codificati i principi generali per l’accertamento della prescritta età minima nel rispetto di “un elevato livello di precisione, attendibilità, sicurezza, robustezza, non invasività, tutela della vita privata e protezione dei dati e non discriminazione”, vietando, altresì, l’utilizzo di sistemi di identificazione, localizzazione e tracciamento degli utenti.

La scelta di fissare una specifica soglia anagrafica, parametrata al divieto di accesso ai servizi digitali, come limite ostativo alla relativa fruizione, discende dall’esigenza di assicurare una tutela rafforzata giustificata dai profili di vulnerabilità dei minori che si manifestano durante le delicate fasi dell’infanzia e della preadolescenza, ritenute “particolarmente importanti per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale”, nonché per la costruzione “dell’identità e dei sistemi di valori” di ogni persona (cfr. Considerando n. 20).

Pertanto, sussiste la necessità di evitare la pericolosa “esposizione dei minori a contenuti o contatti inadeguati all’età e a comportamenti dannosi di altri utenti o ad altri rischi commerciali o trasversali quali un uso eccessivo” in grado di pregiudicare il benessere personale e la salute mentale dei giovani (cfr. Considerando n. 21).

Quando scatta il divieto di accesso sotto i 15 anni

Tuttavia, il prescritto divieto non trova applicazione “tout court” in via generalizzata sulla scorta di una presunzione aprioristica di lesività, ma soltanto “qualora il servizio rappresenti un rischio per la tutela della vita privata, la sicurezza o la protezione di un minore di età inferiore ai 15 anni” (cfr. articolo 6).

Tale fattispecie si ritiene configurabile in presenza di una delle condizioni normativamente individuate dal legislatore quando vengono in rilievo specifiche modalità di funzionamento dei servizi digitali caratterizzati da elevati livelli di “engagement” (ad esempio, se trasmettono contenuti in tempo reale a un numero indeterminato di altri destinatari anche attraverso la diretta streaming; consentono di contattare, comunicare e interagire in altro modo con altri destinatari del servizio; adottano un sistema di raccomandazione basato sulla profilazione automatizzata di preferenze personali; presentano funzionalità in grado di stimolare un consumo ininterrotto di contenuti, anche mediante notifiche automatizzate concepite per indurre l’utente ad avviare o riprendere l’uso del servizio – cfr. articolo 6, paragrafo 1).

La citata disposizione prevede, inoltre, una peculiare deroga al divieto generale di accesso così positivizzato, che consente ai fornitori dei servizi digitali di permettere ai tutori esercenti la responsabilità genitoriale la creazione di account con caratteristiche limitate per minori di età superiore ai 13 anni e inferiore ai 15 anni, a condizione che i relativi strumenti di controllo siano sempre attivati, con l’ulteriore possibilità di fissare una durata massima di tempo per la permanenza online e l’accesso al servizio (non superiore a un’ora al giorno), nonché di approvare preventivamente i potenziali nuovi contatti di utenti facenti parte della rete dell’account registrato (cfr. articolo 6, paragrafo 2).

Per assicurare il rispetto della disciplina introdotta dal cd. “EU Kids Act”, i fornitori dei servizi digitali sono tenuti, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, all’adozione di misure in grado di verificare se i titolari degli account esistenti abbiano un’età inferiore a 15 anni, procedendo, in tal caso, alla relativa disabilitazione, altresì estesa anche ai casi in cui non sia possibile stabilire l’età effettiva degli utenti registrati (cfr. articolo 6, paragrafo 2, punto 4).

Le criticità dell’EU Kids Act sulla disabilitazione degli account

La formulazione della menzionata disposizione presenta alcune criticità che si potrebbero determinare qualora la disabilitazione dell’account venga disposta per l’impossibilità di accertare l’età dell’utente.

Si pone il problema di stabilire se il rischio derivante dall’incertezza di un simile controllo sia posto a carico dei fornitori dei servizi digitali o, diversamente, venga trasferito all’utente finale, nell’ottica di valutare la necessità dell’esclusione anche quando la mancata verifica dipenda da difficoltà tecniche o dall’indisponibilità di strumenti utilizzabili per tale finalità.

Peraltro, poiché da una complessiva lettura sistematica della proposta di regolamento, la disabilitazione sembra configurarsi come “extrema ratio” circoscritta alle fattispecie positivizzate in coerenza con il principio generale di proporzionalità, anche alla luce delle ipotesi derogatorie contemplate, non si comprende appieno se, prima dell’effettiva inibizione, debbano essere attuate misure meno restrittive per consentire, ad esempio, di completare la verifica e applicare sistemi in grado di assicurare un riesame degli errori eventualmente commessi.

In sede di ricostruzione ermeneutica della proposta di regolamento emerge un altro problema interpretativo di coordinamento con il richiamato paragrafo 2 dell’articolo 6 che, a determinate condizioni, – come già detto – consente la creazione di account limitati predisposti dai titolari esercenti la responsabilità genitoriale per i minori di età superiore ai 13 anni e inferiore ai 15 anni, rispetto alla previsione codificata nel successivo paragrafo 4, ove si dispone, invece, la disabilitazione “tranchant” di tutti gli account riferibili agli utenti infra-quindicenni.

Al riguardo, per ovviare alle asimmetrie applicative determinabili in ragione dei trattamenti differenziati configurabili nell’ambito delle fattispecie indicate, con conseguente squilibrio regolatorio, potrebbe risultare opportuno o preferibile convertire un account già esistente in un account limitato (cfr. articolo 6, paragrafo 2), piuttosto che procedere direttamente all’immediata disabilitazione soprattutto nei casi di incertezza quando non sia possibile verificare l’età effettiva degli utenti registrati nelle piattaforme telematiche ex articolo 6, paragrafo 2, punto 4.

Verifica dell’età nell’EU Kids Act: privacy e ruolo degli Stati

Un ulteriore profilo problematico riguarda l’eventuale coinvolgimento delle autorità statali nella progettazione dei sistemi di verifica dell’età, corrispondente ai dati anagrafici ufficiali esistenti. Al riguardo, l’articolo 31 attribuisce agli Stati membri UE il compito di adottare le misure necessarie a garantire la disponibilità delle attestazioni e delle certificazioni comprovanti la verifica delle prescritte soglie di età rilasciate da autorità pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29.

Sebbene risulti senz’altro più affidabile il controllo dell’età ricorrendo a tale cooperazione, un sistema basato su una possibile interconnessione tra identità anagrafica e identità digitale per finalità protettive presenta il rischio teorico di conservare e processare dati identificativi in grado di consentire la profilazione dei servizi utilizzati dalle persone, in assenza di adeguate garanzie di protezione e minimizzazione applicabili lungo tutta la filiera tecnica del ciclo di vita di tali processi.

In altri termini, il nodo principale da sciogliere è quello di evitare che l’eventuale infrastruttura pubblica creata per l’attestazione dell’età possa, anche involontariamente, costituire uno strumento indiretto di identificazione dei flussi telematici, senza l’adozione di efficaci strumenti di separazione delle informazioni tra l’ente che certifica l’età e le piattaforme che erogano i servizi digitali.

Account sotto i 13 anni e sicurezza fin dalla progettazione

Continuando l’esame del cd. “EU Kids Act”, un’altra eccezione al divieto generale di accesso ai servizi digitali è contemplata dall’articolo 7, che stabilisce un regime di accesso controllato tramite l’account registrato e detenuto esclusivamente dal tutore per minori di età inferiore ai 13 anni, mediante l’utilizzo di impostazioni di controllo parentale installate sul dispositivo, nell’ottica di evitare che nessun altro ulteriore account possa essere creato direttamente dal minore o ad esso attribuito, purché siano sempre disattivate le funzionalità di personalizzazione e di raccomandazione nella ricerca dei contenuti condivisi.

Per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, la proposta normativa introduce un obbligo generale in materia di sicurezza fin dalla progettazione per impostazione predefinita, come vincolo prescritto dall’articolo 8 a carico di tutti i fornitori di servizi digitali e di sistemi di IA.

Tale previsione è integrata dall’articolo 18 che mira a tutelare la capacità di autodeterminazione dei minori, positivizzando ulteriori obblighi generali diretti a garantire che “le funzioni, la comunicazione, le informazioni, gli strumenti e i meccanismi di controllo da parte dell’utente del servizio e del sistema, le avvertenze e qualsiasi altra informazione […] siano facilmente accessibili a tutti i minori e presentati in un modo ad essi comprensibile”.

Inoltre, tra gli obblighi generali che il legislatore stabilisce per tutti i fornitori di servizi digitali e di sistemi di IA rientra l’adozione di meccanismi che consentano ai minori di segnalare contenuti, account, gruppi, funzioni o comportamenti ritenuti dannosi per la loro vita privata, sicurezza o protezione, ai sensi dell’articolo 19.

Social network e piattaforme: gli obblighi dell’EU Kids Act

La disciplina introdotta dal cd. “EU Kids Act” positivizza, altresì, obblighi differenziati per specifiche categorie di servizi.

Al riguardo, gli articoli 9-13 sono dedicati al catalogo di prescrizioni stabilite nei confronti dei fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Dipendenza, raccomandazioni e impostazioni predefinite

In particolare, l’articolo 9 (“progettazione che crea dipendenza”) precisa che “fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video non progettano, organizzano o gestiscono i loro servizi in modo inteso a incoraggiare, o che si può ragionevolmente prevedere che incoraggi, un uso compulsivo o eccessivo dei servizi di social network online e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video da parte dei minori”.

Secondo la formulazione della citata disposizione, l’uso compulsivo o eccessivo del servizio da parte dei minori richiesto per integrare tale fattispecie ricorre quando vengono utilizzate funzionalità che creano dipendenza e possono alterare la volontà di consumo degli utenti rispetto all’uso consapevole dei relativi servizi (in particolare, la norma enuclea una serie di caratteristiche tecnologiche che determinano, ad esempio, una riproduzione automatica dei contenuti e il loro consumo ininterrotto anche mediante la progettazione di notifiche e di sistemi di ricompensa e penalità che incentivano la condivisione e la trasmissione di contenuti in tempo reale a un numero indeterminato di destinatari).

Inoltre, a tenore dell’articolo 10, “i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video che utilizzano sistemi di raccomandazione progettano il suggerimento delle informazioni e l’ottimizzazione dei sistemi di raccomandazione per i minori in modo da garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori”. In particolare, la norma richiede l’elaborazione di specifiche “metriche di valutazione che rilevino i risultati in termini di qualità, sicurezza e salute mentale per i minori”.

L’articolo 11 stabilisce che i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video adottano misure volte a garantire che le impostazioni predefinite prevedano la disattivazione dei sistemi di geolocalizzazione e di tracciamento, delle funzionalità di accesso al microfono e alla videocamera, nonché delle notifiche push “che dovrebbero, in ogni caso, essere concepite in modo da proteggere le ore principali di sonno e l’orario scolastico dei minori”.

Contatti e transazioni economiche dei minori

L’articolo 12 aggiunge che i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video adottano misure che impediscano di stabilire un contatto diretto con il minore che non sia stato preventivamente approvato da quest’ultimo, prevedendo in ogni caso modalità limitate di interazioni con gli altri utenti e appositi meccanismi di blocco per l’accesso alle informazioni caricate e condivise dai minori tramite i propri account.

L’articolo 13 dispone che “i fornitori di servizi di social network online e di servizi di piattaforma per la condivisione di video provvedono affinché, prima che abbia luogo una transazione economica, il minore sia informato in modo chiaro e facilmente comprensibile, e in tempo reale, del fatto che si tratta di una transazione economica”, evitando, altresì, di progettare sistemi che inducano gli utenti “a spese eccessive, impulsive o indesiderate”.

Compagni IA, giochi e app store nell’EU Kids Act

L’articolo 14 identifica gli specifici obblighi a carico dei “compagni IA” (ossia, sistemi di IA che simulano interazioni durature e personalizzate o di compagnia, relazioni sociali, emotive o interpersonali con l’utente; cfr. articolo 3) e dei chatbot conversazionali generali, stabilendo, in tali casi, la necessità di attuare misure proporzionate ed efficaci per assicurare un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali, del benessere e dello sviluppo dei minori.

Al riguardo, la proposta di regolamento vieta espressamente, ad esempio, la progettazione di sistemi che possono creare dipendenze emotive a causa della capacità tecnica di simulare relazioni interpersonali di cui risultano dotati i sistemi di intelligenza artificiale.

Ai sensi dell’articolo 15 “i fornitori di giochi online adottano misure finalizzate ad evitare l’uso compulsivo o eccessivo di tali servizi da parte dei minori”, mentre il successivo articolo 16 pone a carico dei fornitori di negozi di applicazioni software l’obbligo di predisporre “un sistema di classificazione in base all’età”, che consenta di stabilire se le applicazioni software diffuse tramite un determinato servizio siano adeguate alla specifica età degli utenti, secondo standard definiti mediante appositi codici di condotta elaborati in materia, nell’ottica di armonizzare l’uniforme applicazione della disciplina.

Il cd. “EU Kids Act” pone obblighi anche a carico degli Stati membri UE, tenuti a istituire “almeno un mezzo elettronico che tuteli la vita privata mediante il quale un tutore può ottenere e presentare un attestato di responsabilità genitoriale nei confronti di un minore” (cfr. articolo 31), nonché definire strategie nazionali per assicurare il sostegno dei minori mediante l’individuazione di accessibili e gratuiti meccanismi di assistenza esperibili in caso di danni cagionati, unitamente alla promozione di adeguate campagne informative di sensibilizzazione sui rischi virtuali esistenti nell’ambito di una generale azione di alfabetizzazione digitale per contribuire a rendere la Rete Internet più sicura (cfr. articolo 33).

Sanzioni dell’EU Kids Act tra DSA, AI Act e GDPR

L’apparato sanzionatorio è regolato dall’articolo 34 del cd. “EU Kids Act” che rinvia ad una pluralità eterogenea di fonti, identificabili nel Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA), nel Regolamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act) e nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Alla luce della richiamata cornice regolatoria, l’ambito applicativo della disciplina di riferimento va ricostruito prendendo in considerazione le svariate categorie di fornitori che risultano effettivi destinatari degli specifici obblighi positivizzati dal legislatore.

Fino al 6% del fatturato per piattaforme e sistemi di IA

In particolare, quando vengono in rilievo gli obblighi posti a carico dei fornitori di servizi di social network online, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di giochi online che sono piattaforme di videogiochi e di negozi di applicazioni software, trova applicazione il Capo IV del Regolamento (UE) 2022/2065, che prevede, in caso di inosservanza delle sue disposizioni, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo massimo pari al 6 % del fatturato annuo mondiale prodotto (cfr. articolo 52).

Con specifico riferimento agli obblighi imposti a carico dei fornitori di “compagni IA” e di chatbot conversazionali generali, l’articolo 34 del cd. “EU Kids Act” rinvia al Capo IX del Regolamento (UE) 2024/1689, ove sono stabilite “sanzioni amministrative pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa che fornisce il compagno IA o il chatbot conversazionale generale realizzato nell’esercizio precedente, qualora sia stato accertato che tale fornitore ha agito intenzionalmente o per negligenza”.

Inoltre, l’esplicito ulteriore rinvio al Regolamento (UE) 2016/679 – che prescrive il rispetto della normativa settoriale per il trattamento dei dati personali – comporta, in caso di accertate violazioni in materia di privacy, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie fino all’importo massimo del 4 % del fatturato mondiale totale annuo di cui all’articolo 83, paragrafo 5 del GDPR.

Il nodo del ne bis in idem

In considerazione di una simile tecnica normativa stratificata, predisposta mediante plurimi richiami riferibili a svariati ambiti e settori, si potrebbe determinare un complesso problema di coordinamento tra differenti procedimenti sanzionatori con conseguenti difficoltà interpretative nella corretta delimitazione della disciplina applicabile, anche al fine di evitare eventuali duplicazioni punitive incompatibili con la garanzia del “ne bis in idem” e con il principio di proporzionalità.


Le opinioni espresse nel presente articolo hanno carattere personale e non sono, direttamente o indirettamente collegate, in alcun modo, alle attività e funzioni lavorative svolte dall’Autore, senza, quindi, impegnare, in alcun modo, l’Amministrazione di appartenenza del medesimo.

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