Contact tracing

Fermare il Covid-19 con le tecnologie è possibile: tutte le sfide privacy e come superarle

L’utilizzo di app di contact tracing per il monitoraggio del covid-19 è al vaglio anche in Italia. Ma il processo di sviluppo va ben gestito: riconoscere l’inevitabilità di alcune misure non significa diventare ostaggi dell’emergenza. Ragionevolezza e sapiente gestione dell’emergenza sono fattori imprescindibili

Pubblicato il 31 Mar 2020

Barbara Calderini

Legal Specialist - Data Protection Officer

solidarietà digitale

Sfide come quella posta in questi mesi dal coronavirus sono già state affrontate dall’uomo. Oggi, in più rispetto al passato, abbiamo un alleato strategico, la tecnologia.

Il dibattito, in queste settimane, verte sulla possibilità di utilizzare app di monitoraggio atte a contenere il diffondersi dell’epidemia, come è avvenuto – in forme più o meno stringenti – nei Paesi asiatici che meglio degli altri hanno saputo limitare il contagio. Cina e Corea in primis. Il nodo che si frappone all’utilizzo di queste tecnologie, nei paesi occidentali, è rappresentato dalla restrizione al diritto alla tutela dei dati personali.

I sistemi di monitoraggio sono numerosi e molte di queste app sono sviluppate in Italia.

E dunque, con le considerazioni che seguono cercheremo di approfondire in che modo, in ordinamenti democratici, soluzioni e applicazioni tecnologiche di tipo “contact tracing”, seguendo in parte l’esempio sudcoreano o stile BlueDot in Cina, potrebbero ritenersi legittime, sostenibili e vantaggiose o al contrario giustificare lo sviluppo accelerato di regimi totalitari di sorveglianza.

Ciò, in particolare in Italia, dove le sole misure di autoisolamento e quarantena ad oggi in essere, ancorché stringenti, pervasive e rigorose, stanno evidenziando, malgrado qualche recente segnale positivo, chiari limiti quanto all’efficace contenimento degli effetti drammatici dell’epidemia in corso.

Contact tracing: le app al vaglio in Italia

Dopo Cina (dove ormai tutti sono classificati con un codice colore – rosso, giallo o verde, a indicare il rischio di contagio) e Corea del Sud, Israele e Singapore, molti altri Paesi nel mondo dalla Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Romania agli Stati Uniti stanno dedicando particolare attenzione alle applicazioni di geolocalizzazione e tracciamento dei contatti e alle tecnologie di sorveglianza su larga scala.

In Italia – oltre all’iniziativa già implementata in Lombardia, regione particolarmente colpita dal virus Covid-19, dove le autorità stanno già analizzando, sulla base delle misure emergenziali in vigore, i dati aggregati sulla posizione trasmessi dai telefoni cellulari dei cittadini per monitorare il rispetto delle disposizioni di isolamento sociale – il ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, ha annunciato, con una Call to action, l’avvio del progetto Innova per l’Italia in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Università e della Ricerca.

“Un Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza Covid-19 analizzerà le applicazioni prendendo in considerazione vari fattori: l’effettivo impatto sulla diminuzione della diffusione del corona virus, la sicurezza e la tecnologia, la gestione della privacy. In tre giorni raccoglieremo le applicazioni e inizieremo la valutazione sui diversi parametri (tecnologia, impatto, privacy): la velocità in questo momento è tutto. La decisione politica di adottare una soluzione piuttosto che un’altra sarà presa poi dal Governo, in accordo con le altre istituzioni coinvolte, a partire dal Garante per la Privacy. Il garante della privacy è coinvolto nella task force e ci stiamo già confrontando in modo informale su alcuni temi. Le decisioni che prendiamo oggi avranno un effetto futuro soprattutto sul nostro approccio alle emergenze e ai dati”.

Un invito che si inserisce in un panorama già piuttosto attivo quanto allo sviluppo di autonome applicazioni peraltro alcune già disponibili su Google Play e App Store, sebbene carenti di qualsivoglia vaglio istituzionale o delle Autorità preposte.

E’ il caso, ad esempio, dell’applicazione “Lazio doctor per Covid”, lanciata dalla Regione Lazio come strumento con cui informarsi e poter comunicare i propri sintomi al medico che sarà a sua volta in grado di “monitorare la situazione a distanza, in totale sicurezza”.

La relativa policy privacy però lascia adito a molti dubbi sin dalle prime righe.

Anche la Fondazione Ugo Bordoni in risposta questa volta alla call del Ministero dell’Innovazione e del Ministero della Salute ha lanciato la sua proposta di App denominata “Stop Covid” basata sul Bluetooth come alcune applicazioni gemelle sorte in India nel medesimo frangente, ed in grado di determinare gruppi di persone che sono stati abbastanza a lungo a distanza di possibile contagio. Antonio Sassano, presidente della Fondazione Bordoni  ha chiarito che l’obiettivo perseguito consiste nella predisposizione di uno strumento da utilizzare nella fase post-emergenza e pre-vaccino/cura. 

Ci sarebbero inoltre altri 318 progetti che il Ministero dell’Innovazione starebbe valutando insieme a 60 esperti oltre al parere richiesto al Presidente Antonello Soro.

Tra questi anche l’app “Sos Italia”, progettata dai soci di Aidr – Associazione italian digital revolution e per ciò che concerne lo sviluppo software, dal partner tecnologico Sielte, uno dei gestori SPID.

Questa consentirebbe oltre alla generazione della “travagliata” autocertificazione necessaria per giustificare gli spostamenti dalla propria abitazione in modo digitale e con SPID, anche il tracciamento delle persone. L’app utilizza la piattaforma Lirax tramite la quale si potranno compiere specifiche operazioni sulla rete Blockchain, archiviare documenti importanti e soprattutto offrire la conferma sulla data di registrazione, delle diverse informazioni. Esiste un tutorial al seguente link per chi volesse approfondire.

Il Presidente di Aidr ha assicurato che l’app è abbinata a una piattaforma digitale in grado di raccogliere tutti i dati inseriti dagli utenti e anche i dati già presenti nei sistemi informativi pubblici e a queste informazioni avranno accesso esclusivamente soggetti autorizzati dal Governo.

Altre app italiane, pro privacy, sono analizzate nell’articolo qui sotto. Qui ci concentriamo su quella del MIT.

App contro il coronavirus, ecco le tecniche per la privacy

L’app “private kit” del MIT: safe paths e l’effetto di rete

Un modello che sta riscuotendo particolare attenzione da parte di Istituzioni e Autorità governative non solo americane è invece l’app Private Kit: Safe Paths.

Si tratta di un programma applicativo – sviluppato da un consorzio di epidemiologi, ingegneri, data scientist, esperti di privacy digitale, professori e ricercatori di rinomate istituzioni, tra cui MIT, Harvard, The Mayo Clinic, TripleBlind, EyeNetra, Ernst & Young e Link Ventures e diretto da Ramesh Raskar, professore associato del Massachusetts Institute of Technology – particolarmente promettente per il quale sarebbe già in corso l’esame per l’approvazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra i ricercatori anche diversi italiani: Francesco Benedetti, Enrico Santus e Andrea Nuzzo.

L’app basa il proprio potenziale di diffusione e dunque di efficacia sul cosiddetto “effetto di rete” in grado di consentire una diffusione più veloce di quella dell’epidemia.

“La strategia di adozione degli utenti farà leva sugli effetti della rete”, ha detto a Digital Trends Ramesh Raskar. “Non stiamo costruendo solo un’app per gli individuo, ma anche uno strumento web utile alle autorità sanitarie per diffondere percorsi sicuri”.

L’effetto di rete, ben noto agli esperti informatici, ma non solo, si basa sul principio per cui: tanto più una rete è ampia e intensamente usata, quanto più quella rete acquista valore perché maggiore appare l’utilità della stessa e dunque l’incentivo a farne parte. Per la legge di Metcalfe: l’utilità che l’utente può trarre, è proporzionale al quadrato del numero degli utenti.

Di fatto non si tratta di un’intuizione inedita, neppure in ottica di contenimento delle epidemie. Già nel 2011 alcuni scienziati dell’Università di Cambridge svilupparono una app chiamata FluPhone nei confronti della quale però l’effetto rete fallì miseramente: solo l’uno per cento delle persone si lasciarono convincere. Erano però altri tempi.

Come funziona “private kit” del Mit

Ancora a livello di prototipo, l’app open source tuttavia già disponibile per il download su iOS e Google Play. Applica in breve le tre proprietà espresse dall’OMS: “Find, isolate, test and treat every case and trace every contact”. Ovvero: per fermare rapidamente un’epidemia, è richiesta una rapida identificazione degli individui infetti.

  1. Identificazione del contatto: a partire dai casi confermati (esame diagnostico del tampone o ricovero), identificare quelli con cui il paziente infetto ha avuto contatto
  2. Elenco contatti: viene creato un registro dei possibili contatti dei pazienti infetti e vengono contattati quelli esposti al rischio di infezione.
  3. Attivazione di meccanismi personalizzati di follow-up ed isolamento.

Per farlo rapidamente ed efficacemente uno dei modi migliori è quello di sfruttare il dispositivo in dotazione ormai ad ogni individuo con incluso tracciamento Gps. E oltre al Gps, la app utilizza anche segnali Bluetooth per garantire la continuità della qualità del segnale. Si generano dunque percorsi di localizzazione – timestamp registri della posizione di un determinato individuo, si confrontando quei percorsi di localizzazione con quelli di portatori diagnosticati di malattie infettive, e si identificano gli utenti che sono transitati nelle immediate vicinanze del contagiato. Safe Paths promette di raccoglie i dati sulla posizione degli utenti, mantenendo un registro timestamp ogni cinque minuti. 28 giorni in meno di 100 kilobyte di spazio occupato. I dati sarebbero sottoposti alla misura di sicurezza della cifratura.

Se un utente dovesse risultare positivo al Covid-19, lo stesso potrebbe inviare i dati sulla propria posizione ai gestori pubblici competenti, utilizzando un codice QR, facilitando in tal modo la tracciabilità della sfera dei contatti stretti. Una volta ricevuti i dati del paziente, il personale sanitario o il medico di fiducia autorizzato viene messo in condizione di caricare i dati su un determinato server che a sua volta, attraverso tecniche di aggregazione, sarà in grado di inviare automaticamente un avviso a tutti gli utenti fruitori dell’app specie se transitati nelle vicinanze del punto di contagio.

Il tutto a detta degli sviluppatori nel pieno rispetto delle misure tecniche ed organizzative previste dal rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La fiducia e la trasparenza sarebbero dunque alla base di ogni processo di raccolta e condivisione (alle sole terze parti autorizzate) gestito dall’app che fonderebbe la propria forza nel valido consenso espresso dai singoli utenti oltre che ovviamente nell’effetto di rete perseguito.

Il modello matematico alla base dell’efficacia del tracciamento: l’indice Rzero

CovidActNow.org, il team di data scientist, ingegneri e designer che in collaborazione con epidemiologi, funzionari della sanità pubblica e leader politici, sostiene l’implementazione di Private Kit: Safe Paths ha reso disponibile in modalità pubblica il modello alla base della strategia di contrasto su cui si fonda l’applicazione e lo stesso può pertanto essere esaminato da chi è interessato al seguente link. Altrettanto per i materiali consultabili qui.

Nel white paper disponibile a partire dalla loro pagina web i ricercatori del MIT evidenziano, inoltre, come l’esperienza cinese, al di là delle premesse autoritarie di effettiva implementazione delle applicazioni di monitoraggio, abbia in ogni caso dimostrato inconfutabilmente il valore dell’utilizzo della localizzazione GPS per identificare le intersezioni tra persone sane e pazienti che hanno finito per contrarre Covid-19, in modo tale da incidere sensibilmente sul parametro noto come R0.

R0 è esattamente il “numero di riproduzione di base”, “erre con zero”, che rappresenta il valore medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente. Misura dunque la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva ed è importante in epidemiologia, proprio perché in grado di stimare, in funzione della probabilità di trasmissione per singolo contatto tra una persona infetta ed una suscettibile, del numero dei contatti della persona infetta e della durata dell’infettività, il grado di riduzione e durata della diffusione del patogeno tra persone. Le stime di R0 sono state fondamentali nel contenimento e gestione dei grandi focolai della pandemia di SARS del 2003, della pandemia di influenza H1N1 del 2009 e dell’epidemia di Ebola del 2014 in Africa occidentale.

Alla base dell’indice, ovviamente si ritrovano diversi modelli matematici e, tra questi, senza dubbio quello noto come Modello SIR di Kermack e McKendrick dove la popolazione viene suddivisa in tre categorie in base allo stato della malattia.

  • Le persone che non hanno ancora avuto la malattia sono etichettate come “sensibili“.
  • Coloro che hanno contratto la malattia e sono in grado di trasmetterla ai soggetti sensibili sono gli “infettivi“.
  • Il terzo gruppo viene eufemisticamente definito la classe “rimossa“. Ne fanno parte i negativizzati per decorso clinico o in via autonoma e i deceduti. Di fatto coloro che non potranno più incrementare i contagi.

Il modello SIR valuta quindi l’evoluzione di questi tre parametri nel tempo con l’utilizzo di formule ricorsive, ovvero formule in cui una determinata quantità ad un certo tempo dipende solamente dal valore della stessa a tempi precedenti.

Tuttavia, poiché R0 è influenzato da numerosi fattori biologici, socio-comportamentali e ambientali che regolano la trasmissione di agenti patogeni, non esiste logicamente un modello matematico per quanto complesso, che possa rendere le stime di R0 assolutamente attendibili, o semplicemente non facilmente travisabili e applicate male.

Nelle mani di esperti, R0 può comunque essere un concetto prezioso specie se fondato su elevate quantità di dati attendibili ed attuali e dunque qualitativamente apprezzabili.

Se R0 risultasse presto inferiore a 1, ossia ogni infezione esistente provoca presumibilmente meno di una nuova infezione, potremo senz’altro dirci ottimisti e l’epidemia potrebbe avviarsi al suo prossimo epilogo.

Se invece R0 perdurasse con valori maggiori di 1, saremmo ancora in fase di espansione potenzialmente esponenziale.

In relazione al nuovo Coronavirus, esistono alcune stime che si attestano tra 1,5 e 3,5 e divergono per alcuni intervalli di punti che però appaiono giustificati da diverse considerazioni dipendenti non solo dall’effettivo decorso dell’epidemia ma anche dalla natura semi-sconosciuta del virus in questione:

  • Incertezza sulla stima del numero di casi, soprattutto nelle prime fasi dell’epidemia
  • Incertezza sull’effettivo periodo infettivo.
  • Incertezza sull’incidenza numerica dei casi lievi o infezioni che non causano sintomi nel periodo in cui questi si presentano ancora in grado di diffondere il contagio.
  • La risposta dei cittadini all’effettivo rispetto delle misure di isolamento volontario e/o cogente è poi una delle variabili maggiormente incidenti difficili da monitorare.
  • Informazioni errate potrebbero incoraggiare comportamenti rischiosi dando alle persone un falso senso di sicurezza.
  • Difficilmente le persone potrebbero essere indotte a segnalare il proprio stato infettivo dubitando dell’affidabilità del metodo di trasmissione dei loro dati o dei possibili effetti stigmatizzanti.

Principi giuridici e misure di contenimento e monitoraggio del contagio

Il dialogo globale sui limiti di legittimità del diritto emergenziale tra salvaguardia della salute pubblica e protezione dei dati nell’era digitale ha reso evidenti in ogni ordinamento democratico, sia gli obiettivi strategici prioritari per contenere gli effetti devastanti della crisi epidemiologica, sia la basilare esigenza di salvaguardia dei limiti inderogabili richiesti in regimi democratici fondati sul principio di legalità.

Questi dunque i capisaldi di cui tener conto:

  • L’art 23 del nuovo Regolamento europeo, letto nella cornice dell’art 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, così come l’art 15 della Direttiva nota come ePrivacy, introduce delle possibili limitazioni all’applicazione dei principi validi in materia di protezione dei dati. Tali limitazioni vanno calibrate ed interpretate in senso stretto dalle Istituzioni legislative dei Paesi membri e dell’Unione stessa attraverso specifiche norme funzionali all’introduzione di misure necessarie e proporzionate alla tutela di interessi pubblici fondamentali e preminenti comprese a maggior ragione le situazioni contingenti imprevedibili e d’emergenza.
  • La protezione dei dati passa necessariamente dal digitale.

“Le tecnologie hanno dato luogo a un mutamento qualitativo: “nata come diritto dell’individuo borghese a escludere gli altri da ogni forma di invasione della propria sfera privata, la tutela della privacy si è sempre più strutturata come diritto di ogni persona al mantenimento del controllo sui propri dati, ovunque essi si trovino, così riflettendo la nuova situazione nella quale ogni persona cede continuamente, e nelle forme più diverse, dati che la riguardano” Stefano Rodotà tratto dall’opera Il diritto di avere diritti.

Il rapporto tra protezione e tecnologia va tradotto in termini di sinergia e non conflittualità. Deve volgere alla massima valorizzazione dei benefici e allo stesso modo alla corretta implementazione dei principi fondamentali di ogni elaborazione. I Principi di liceità e ragionevolezza, di stretta necessità e proporzionalità, di correttezza e trasparenza, enunciati certo nell’ articolo 5 del Regolamento europeo e ancor prima nell’art. 6 della Direttiva 95/46/CE e nell’art. 5 della Convenzione n. 108/1981, ma anche con “piglio” di stampo costituzionale nell’art. 8 della Carta di Nizza, si impongono quali canoni ermeneutici tanto ai responsabili dei trattamenti quanto e in particolar modo ai legislatori “gestori dell’emergenza” nella loro opera di definizione dei requisiti specifici per il trattamento dei dati personali. Proprio nei confronti di questi ultimi l’art. 6, comma 3 GDPR, statuisce, infatti, che “il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito”.

Ben vengano quelle misure di contrasto al contagio che prevedono sistemi di trattamento dei dati che riducono al minimo l’utilizzazione dei dati personali poiché i medesimi obiettivi possano essere raggiunti mediante dati anonimi o che non consentano l’immediata identificazione dell’interessato. Ma se tali soluzioni non fossero sufficienti, ben vengano anche composizioni diverse che ampliano la sfera del potere di trattamento dei dati personali, purché fondate su legittime, corrette e trasparenti valutazioni di impatto in termini di efficacia e di rischio per i diritti e le libertà delle persone.

Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno, il 23 marzo ha tenuto una teleconferenza con i dirigenti di Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefónica, Vodafone e GSMA, ente commerciale del settore delle telecomunicazioni, per chiedere un maggiore accesso alle informazioni anonime delle persone. Dunque dati anonimi e aggregati dai telefoni cellulari delle persone per monitorare la diffusione del virus. Secondo anticipazioni trapelate da un articolo su Politico, stando ai progetti in esame, la Commissione – e non i singoli operatori – sarebbe competente a gestire le modalità di utilizzo e della conservazione dei suddetti dati attribuendo specifici compiti ai funzionari dell’UE relativamente al controllo dei conseguenti metadati. Una strategia che però non convince gli esperti e i dirigenti delle telecomunicazioni, che infatti esprimono perplessità sulla reale utilità ed efficacia di tali misure posto lo stato di avanzamento dell’epidemia e la mancanza di granularità del tracciamento in quanto fortemente limitato dal lockdown in atto. Tra questi anche Linus Bengtsson, co-fondatore di Flowminder, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Stoccolma, in Svezia, che collabora con governi, organizzazioni intergovernative e ONG, raccogliendo, e analizzando dati anonimi di operatori mobili e che si è particolarmente distinta nel contributo al monitoraggio per gestire lo sfollamento della popolazione durante il tragico terremoto di Haiti del 2010 e per prevedere la diffusione del colera durante il grave focolaio a Haiti lo stesso anno.

  • La trasparenza delle elaborazioni è strettamente funzionale al controllo dei dati degli individui e alla corretta individuazione delle responsabilità. Si impone con priorità assoluta un approccio maturo tra sicurezza e protezione dei dati, evitando ragionamenti burocratici o formalistici, ma cominciando finalmente ad assumersi le responsabilità connesse all’adozione di misure stringenti poiché emergenziali sulla base di valutazioni dei rischi connessi al trattamento dei dati personali in termini di impatto negativo sui diritti e le libertà degli interessati. “Rischio”, “valutazione” e conseguente “gestione” sono gli arti che rendono operativo il principio di accountability, di cui all’art. 32 del Regolamento GDPR. Ovvero “dimostrare” di essersi meritati la fiducia.
  • La valorizzazione etica della scienza dei dati si impone quale opportunità strategica di prim’ordine e ne va favorito il corretto sviluppo. In tal senso va rapidamente e fattivamente sostenuta la partnership e la collaborazione tra autorità ed istituzioni non solo nazionali bensì europee. Altrettanto si dica per il dialogo tra i responsabili politici, le autorità di regolamentazione, industria, mondo accademico e della società civile su come le nuove tecnologie possano essere progettate a beneficio dell’individuo e della società. L’incessante incalzare della pandemia sta infatti costringendo i singoli governi alla produzione di un mosaico di misure di sorveglianza digitale caratterizzate da scarso coordinamento internazionale e insufficiente trasparenza su quanto queste possano essere appropriate o efficaci.
  • L’emergenza è per sua stessa natura temporanea. E “temporanea” è la parola chiave di cui tenere sapientemente conto in ogni prossima decisione.

“Quando scegliamo tra varie alternative, dovremmo chiederci non soltanto come superare la minaccia immediata, ma anche che mondo abiteremo quando la tempesta sarà passata. Sì, la tempesta passerà, il genere umano sopravviverà, la maggior parte di noi rimarrà vivo, ma abiteremo in un mondo diverso” Ci ricorda Yuval Noah Harari, noto e brillante storico, saggista e professore universitario israeliano. Le sue parole riportate in un recente articolo sul Financial Times sono ancora una volta eloquenti quanto taglienti: “La natura dell’eccezione è stravolgere i normali processi decisionali: quello che in tempi normali verrebbe deciso in anni, adesso impiega poche ore; tecnologie immature o addirittura pericolose vengono utilizzate prima del tempo, perché il rischio di non far nulla è più grande”.

Conclusioni

La protezione dei dati è un diritto fondamentale, garantito dalla legge europea e sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ma non è un valore assoluto. Non lo è in primis in situazioni di emergenza che impongono a livello istituzionale nazionale e non solo, misure e provvedimenti normativi frutto di strategie e tattiche di azione tempestive e chirurgiche in grado fronteggiare efficacemente la crisi, quanto di incidere profondamente, sebbene temporaneamente, nell’arretramento di certi diritti e libertà fondamentali.

Lo abbiamo certo ben compreso. Lo stiamo vivendo sulla nostra pelle in questo preciso istante. Abbiamo letto e dibattuto molte analisi giuridiche di pregio sul punto.

Siamo spaventati e l’incertezza aumenta l’allarme sociale; tuttavia se guardassimo al passato, potremmo forse renderci conto che sfide simili sono già state imposte all’umanità e anzi proprio in termini di epidemie, ci troviamo oggi, forse, nella miglior condizione di sempre per poterle affrontare e gestire. A patto, però, di poter contare su leadership lungimiranti e di valore, consapevoli dell’importanza della cooperazione (anche tra la popolazione) come della corretta informazione (e dunque della fiducia).

“Se le persone non credono alle informazioni che ricevono e non seguono le regole per fiducia, oggi possono essere costrette a farlo da un regime onnipresente di sorveglianza” così Yuval Noah Harari.

Questo è infatti il pericolo maggiore portato dalle potenzialità abilitanti delle attuali tecnologie e lo scenario deplorevole da scongiurare.

“We don’t live in a culture of public trust when it comes to data (…) We live in this age that has been called the age of surveillance capitalism, where … our data is abused and exploited” sostiene David Leslie, Ethics Fellow, presso Alan Turing Institute, nell’articolo riportato dalla rivista scientifica Sciencemag.org. Ma, aggiunge “authorities and the public will have to weigh the value of privacy against the possibility that data collection could save millions of lives. “These are not normal times.

La prospettiva che i progressi nell’intelligenza artificiale aiuteranno governi e società ad affrontare alcune delle sfide più urgenti è oggi reale quanto urgente, ma le preoccupazioni legittime permangono ed anzi si animano di nuovi dubbi circa gli impatti, peraltro non solo in termini di protezione dei dati, imprevisti e dannosi.

Tutto ciò è non solo comprensibile ma altresì responsabile. Una responsabilità di cui sono investiti prima di tutto i nostri organi istituzionali non solo nazionali – nei confronti dei quali basterebbe richiamare il significato profondo espresso nell’ art 54 della nostra Costituzione prima di ogni altro canone costituzionale – bensì anche europei, deputati alla gestione della crisi ed interpreti di quella Carta Europea dei Diritti Fondamentali di cui la stessa Unione si è fatta promotrice.

E vorrei poter dire anche mondiali tanto da includervi ogni Stato e Nazione della Terra.

Imparzialità, Integrità, Trasparenza, Pragmatismo, Collaborazione, sono i principi che dovranno ispirare le prossime decisioni delle nostre funzioni pubbliche in un Piano Globale che comprende anche il fronte economico. Queste si porranno a presidio della concreta salvaguardia dei diritti e degli interessi fondamentali della società, nessuno escluso, pur con le doverose priorità.

Riconoscere l’inevitabilità di alcune misure, anche pervasive, non significa diventare ostaggi dell’emergenza e la ragionevolezza come la sapiente gestione ed interpretazione della contingente situazione si impongono come fondamenti necessari ed imprescindibili per il corretto sviluppo di ciò che ci attenderà oltre (presto) e che potrebbe ripresentarsi in futuro.

“Le misure temporanee hanno la brutta abitudine di sopravvivere alle emergenze, soprattutto perché all’orizzonte c’è sempre una nuova emergenza. Il mio paese d’origine, Israele, ad esempio, ha dichiarato lo stato di emergenza durante la sua Guerra d’indipendenza del 1948, e ciò ha giustificato una serie di misure temporanee, dalla censura alla stampa e la confisca delle terre (…). La guerra d’indipendenza è stata poi vinta, ma Israele non ha mai dichiarato la fine dell’emergenza e non è riuscita ad abolire molte delle misure “temporanee” del 1948. Yuval Noah Harari

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PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
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PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
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