L'analisi

Immuni, perché piace a pochi: ecco gli errori fatti e come migliorare

Solo il 13% della popolazione ha scaricato l’app Immuni. Tutto questo mentre siamo alle prese con aumenti di contagi. All’origine della situazione potrebbero esserci le troppe incertezze legate al suo utilizzo, per esempio sui tempi non definiti per ottenere un tampone in caso di contatto sospetto

Pubblicato il 31 Ago 2020

Vitalba Azzolini

giurista, funzionaria presso una Autorità indipendente di vigilanza e regolamentazione

immuni app

L’app Immuni è stata scaricata dal 13% della popolazione, per 5,2 milioni di download (dati 24 agosto; un aumento di circa 200mila in una settimana). Vi sono state campagne informative, e altre pare siano in preparazione, per sensibilizzare le persone circa l’uso dell’app, ma la sua diffusione resta bassa rispetto alle attese. Soprattutto rispetto al trend di aumento dei contagi e con la prospettiva della riapertura delle scuole.

Eppure, la capacità del sistema tecnologico di contrastare e contenere i contagi è tanto maggiore quanto più ampia è la quota della popolazione che la scarica. Analizziamo cosa fino adesso non ha funzionato e cosa potrebbe essere migliorato.

La fiducia tra PA e cittadini

Si rammenta preliminarmente che l’App di contact tracing – la cui sperimentazione in quattro regioni è cominciata l’8 giugno e il cui uso è stato poi esteso a tutto il territorio nazionale – serve a ricostruire la catena dei contagi, individuando a ritroso chi possa essere entrato in contatto con una persona infettata dal Covid-19. Quando a un soggetto viene diagnosticato il virus, per il tramite di un operatore sanitario parte la notifica ai contatti che l’App ha registrato nei giorni precedenti. In questo modo, i potenzialmente infetti possono essere allertati ed eventualmente sottoposti ai trattamenti del caso. La soluzione tecnologica consente un tracciamento più efficiente ed agevole del contact tracing “manuale” (che resta comunque necessario): vale a dire l’intervista condotta dal personale sanitario ai contagiati, al fine di ricostruire le persone da essi incontrate in un certo lasso di tempo anteriore. Poiché i ricordi potrebbero non essere precisi, supplisce l’applicazione. “Il trattamento automatizzato dei dati e le tecnologie digitali possono essere elementi chiave nella lotta al Covid -19”, ha confermato il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) nelle Linee Guida dal 21 aprile.

Va innanzitutto detto che, già prima dell’introduzione dell’App, da più parti era stato rimarcato che la fiducia tra cittadini e istituzioni preposte all’implementazione della strategia complessiva di contact tracing sarebbe stata elemento essenziale al fine del più diffuso utilizzo dell’App stessa e, quindi, della sua efficacia. Ma alla fiducia non ha giovato la scarsa trasparenza sul sistema, da un lato, sotto il profilo della protezione dei dati personali (nella fase iniziale), dall’altro lato, sotto quello della salute (nella fase dell’attuazione) degli utilizzatori dell’applicazione. Circa il primo versante, le istituzioni sono state carenti nel comunicare che, se la privacy non è una “fisima”, essa non è nemmeno un ostacolo al tracciamento tecnologico dei contatti.

Eppure, avrebbero potuto disporre di solide basi per spiegare che è possibile coniugare il diritto alla salute e quello alla garanzia dei dati personali. Sarebbe bastato richiamare, a tale riguardo, le citate Linee Guida dell’EDPB, ove si afferma che “a nessuno dovrebbe essere chiesto di scegliere tra una risposta efficace all’attuale crisi e la tutela dei diritti fondamentali: entrambi gli obiettivi sono alla nostra portata, e i principi di protezione dei dati possono svolgere un ruolo molto importante nella lotta contro il virus. Il diritto europeo in materia di protezione dei dati consente l’uso responsabile dei dati personali per la gestione della salute, garantendo al contempo che non siano erosi i diritti e le libertà individuali”. Così come pure poteva citarsi il Garante italiano che, nel corso di un’audizione, ha spiegato come “il diritto alla salute e la protezione dei dati” – diritti fondamentali – presentino “inattese analogie, dovute essenzialmente alla dialettica che sottendono: fra libertà e dignità, persona e società. Questi diritti vivono poi in costante dialettica tra garanzia individuale e tutela sociale, realizzando la prima nel bilanciamento con la seconda, spesso persino in sinergia”.

I riferimenti normativi

Più in concreto, come ricordato dal Nexa Center for Internet & Society del Politecnico di Torino, il GDPR – unitamente alle altre normative sull’argomento – prevede trattamenti di dati personali in fasi emergenziali se essi sono necessari, tra l’altro, “per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione”. Inoltre, anche in emergenza, qualsiasi tecnologia che implichi il trattamento di dati personali deve “essere pienamente aderente, per la specifica finalità perseguita, ai principi dettati dal GDPR (…), e in Italia dovrà rispettare il più alto livello di tutela previsto dal D.L.vo 101/2018 in relazione ad alcune categorie particolari di dati tra cui i dati sanitari”. Pure Commissione, Parlamento e Consiglio Ue, Garante privacy europeo, Garante privacy italiano, oltre all’EDPB nelle citate Linee Guida, hanno mostrato che non esiste dicotomia tra privacy e salute, esponendo quanto necessario, in punto di diritto, al fine di bilanciare questi diritti fondamentali nell’uso di un’App di contact tracing: tra le altre cose, idonea base normativa; minimizzazione del trattamento di dati personali; volontarietà della installazione e dell’utilizzo della App; preferenza per sistemi basati su eventi di contatto con soggetti positivi (c.d. dati di prossimità), piuttosto che sulla geolocalizzazione; favore verso soluzioni decentralizzate per la memorizzazione dei dati (conservati nei dispositivi mobili degli utilizzatori e non in un server unico e centralizzato); esclusione di trattamenti del tutto automatizzati e previsione dell’intervento di operatori sanitari per la valutazione clinica; temporaneità dell’utilizzo della App e cancellazione dei dati entro un termine certo; individuazione chiara del titolare del trattamento.

La conciliazione fra privacy e salute è stata realizzata in Italia recependo i citati principi nel decreto-legge n. 28/2020 (art. 6), con cui è stato introdotto il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile. “È una norma che risponde alle richieste”, ha osservato dal Garante privacy nella audizione sopra citata, “non solo di scelta volontaria e di scelta preferenziale decentrata rispetto all’alternativa possibile di un accentramento dei dati”, ma anche in quanto non è prevista la geolocalizzazione, che era altro elemento (…) sconsigliato, non solo perché è più invasivo dal punto di vista della protezione dei dati, ma anche perché meno efficace”. La norma, necessaria base giuridica per l’uso dell’App, prevede tra l’altro la titolarità del trattamento, lo svolgimento di una valutazione di impatto (DPIA), il divieto di trattare i dati raccolti per finalità diverse da quella specificate, salvo il possibile uso in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche ecc.; l’espressa indicazione che il mancato utilizzo dell’App non comporta alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali; la cessazione dell’utilizzo dell’applicazione, della piattaforma e di ogni trattamento al termine dello stato di emergenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data la cancellazione o la definitiva anonimizzazione di tutti i dati personali trattati.

La necessità di fare i tamponi

Dunque, salute pubblica e protezione dei dati personali non sono opzioni alternative, e il governo avrebbe fatto meglio a comunicarlo con chiarezza alla popolazione, sulla scorta di quanto detto sin dall’inizio – come esposto – da istituzioni italiane ed europee, nonché da esperti, i quali suggerivano i necessari accorgimenti da adottare. Ma se oggi, dopo la rilevata opacità della fase iniziale, può affermarsi che i requisiti per la garanzia della privacy siano rispettati e che la App possa essere utilizzata con le garanzie necessarie, continuano a persistere profili poco chiari riguardo al secondo versante cui si è accennato: la tutela della salute. Per spiegare questo profilo, serve fare ricorso a quanto detto dal Garante privacy in un’intervista nei mesi scorsi, cioè che non ci si può illudere che basti tracciare i contatti, serve poi il test diagnostico o l’app è inutile. E serve anche richiamare un passaggio delle Linee Guida dell’EDPB, circa le applicazioni di contact tracing: “la loro diffusione dovrebbe essere accompagnata da misure di sostegno volte a garantire (…) che le segnalazioni possano essere utili al sistema sanitario pubblico. In caso contrario, queste applicazioni potrebbero non esplicare appieno la propria efficacia”. E ancora il Garante privacy, nel parere sull’App, aveva rilevato la necessità di “misure tecniche e organizzative per mitigare i rischi derivanti da falsi positivi”.

Ebbene, da queste affermazioni emerge che il sistema sanitario deve prontamente intervenire, affinché il meccanismo del contact tracing funzioni al meglio e i cittadini si sentano garantiti anche dal punto di vista dell’assistenza medica, dopo aver scaricato l’applicazione. Eppure, nonostante il citato d.l. 28/2020 preveda espressamente che l’App per “allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi” abbia il fine di “tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19”, il collegamento fra l’alert e il sistema sanitario non pare solidamente strutturato.  I dubbi espressi al riguardo sin dall’introduzione dell’App non sembrano ancora essere stati sciolti, e ciò inficia la fiducia delle persone: non c’è una procedura medica certa, attivabile in tempi prefissati, per qualunque soggetto allertato, tesa a verificare la sua eventuale positività al virus. E ciò comporta che non sia nemmeno sicura la circostanza che chi riceve la notifica dall’App sia poi sottoposto a tampone.

La possibilità di isolamento

Infatti, sul sito di Immuni si dice che, qualora un soggetto sia allertato, deve “seguire tutte le raccomandazioni di Immuni”, ma tali raccomandazioni si limitano a suggerire “l’isolamento e di contattare il proprio medico di medicina generale”: ciò conferma che non c’è alcuna garanzia della terza T della strategia complessiva (Trace, Test, Treat), vale a dire un tampone, e tanto meno che esso sia eseguito tempestivamente o, comunque, entro un tempo certo. In altri termini, dopo mesi dall’avvio dell’App, ancora non è chiaro quali siano le “attenzioni mediche”, di cui parla il sito di Immuni, per chi riceve una notifica di contatto a rischio: si sa solo che l’allertato dovrebbe porsi in auto-isolamento ed aspettare un eventuale intervento sanitario. Ma, durante l’attesa dai tempi incerti, ad esempio come si giustifica l’assenza dal lavoro? Perché, mentre chi sia messo in isolamento fiduciario, a seguito di un apposito atto dell’autorità sanitaria, fruisce della causale della malattia (decreto c.d. Cura Italia), chi sta a casa in attesa di un medico che gli dica cosa fare non ha alcun giustificativo speciale.

La circostanza di restare segregati in attesa di un tampone, moltiplicata per tutti i potenziali utilizzatori della App, potrebbe comportare un risultato paradossale: al lockdown generalizzato da Dpcm potrebbe sostituirsi l’isolamento precauzionale da App per le persone sospette contagiate e non testate. Persone le quali, dopo essere rimaste per giorni rinchiuse in attesa di tampone, potrebbero poi risultare negative e uscire da casa, salvo dover rientrare cautelativamente in isolamento se, una volta uscite, il loro cellulare dovesse riagganciare quello di un contagiato. E così via. Suggerire agli allertati di stare isolati – come indicato dal sito di Immuni – senza altre rassicurazioni, così eventualmente ricreando un popolo di reclusi, non ha incoraggiato l’utilizzo dell’App.

Che succede e bisogna fare dopo notifica Immuni: isolamento e tampone

Conclusione

In conclusione, una comunicazione insufficiente e tardiva riguardo alla garanzia della privacy e la mancanza di certezze circa l’organizzazione degli interventi necessari per tutelare la salute degli allertati hanno minato e ancora minano la fiducia delle persone nel sistema tecnologico per il tracciamento. “Il fondamento di questo sistema credo debba essere la fiducia. Perché sia raggiunta una percentuale molto alta di adesione (…), deve esserci la fiducia in questo sistema”, aveva detto mesi fa il Garante privacy. Dunque, al di là delle più o meno efficaci campagne di sensibilizzazione, la ricostituzione della fiducia tra cittadini e istituzioni, soprattutto con l’attuazione di un’efficiente gestione sul piano sanitario, è il tema su cui serve lavorare per una maggiore diffusione dell’App Immuni.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4