Legge privacy, ora gli Usa accelerano: ecco cosa spinge l’approvazione dell’ADPPA

Un rinnovato consenso bipartisan, ma anche la necessità di “sanare” le storture che potrebbero derivare dalla sentenza che ha rovesciato il giudizio in tema di diritto all’aborto stanno dando nuova spinta propulsiva al percorso parlamentare dell’American Data Privacy and Protection Act (ADPPA)

Pubblicato il 29 Lug 2022

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

cybersecurity governo meloni

Dopo ben tre anni di quiescenza nelle stanze delle commissioni parlamentari di Washington, sembra ormai in discesa la strada verso l’approvazione dell’American Data Privacy and Protection Act (ADPPA), ovvero la normativa privacy federale statunitense, contraltare del GDPR europeo.

A inizio giugno, infatti, è stata presentata e resa disponibile online una bozza della legge, frutto di una complessa mediazione fra le forze politiche.

La notizia era stata comunque accolta tiepidamente in quanto il consenso bipartisan necessario a catalizzare l’approvazione parlamentare di una simile disciplina sembrava ancora da assestare visti i malumori registrati su entrambi gli schieramenti e le critiche provenienti da esperti del settore.

Ora però nuovi elementi sembrano aver fornito ulteriore spinta propulsiva al percorso parlamentare di questa legge.

Aborto “abolito” negli Usa, ora la privacy è nel mirino delle autorità

Innanzitutto, in seno al “House Committee on Energy & Commerce” della Camera USA si è votata una nuova proposta di legge che riprende in massima parte il contenuto della bozza di giugno, intervenendo però su alcune questioni che avevano sollevato le critiche più accese.

La bozza, anch’essa resa disponibile online dopo la votazione, appare quindi sospinta da un rinnovato consenso bipartisan, ma anche dalla necessità di “correggere” le storture che potrebbero derivare dalla sentenza della Corte Suprema USA che ha rovesciato il giudizio Roe v. Wade in tema di diritto all’aborto.

Roe v. Wade e il diritto alla privacy

La connessione fra il tema dell’aborto e quello della privacy infatti è, negli USA, strettissima.

Il diritto alla privacy, sebbene non esplicitamente menzionato nella Costituzione statunitense, è stato infatti variamente “costruito” dalla giurisprudenza federale USA sulla base di alcuni degli emendamenti alla Costituzione (il quarto, il nono e il quattordicesimo).

Quando si è trattato di decidere sulla legittimità della disciplina texana in tema di diritto all’aborto, nel 1973, i giudici della Corte Suprema hanno preso le mosse proprio da questo percorso giurisprudenziale per porre nel nulla quella disciplina, tesa a criminalizzare ogni forma di aborto diversa da quella finalizzata a salvare la vita della madre.

Nell’esaminare la giurisprudenza che l’ha preceduta, la Suprema Corte affermava precisamente che: “Although the results are divided, most of these courts have agreed that the right of privacy, however based, is broad enough to cover the abortion decision; that the right, nonetheless, is not absolute and is subject to some limitations; and that at some point the state interests as to protection of health, medical standards, and prenatal life, become dominant. We agree with this Approach.”

E ancora: “This right of privacy, whether it be founded in the Fourteenth Amendment’s concept of personal liberty and restrictions upon state action, as we feel it is, or, as the District Court determined, in the Ninth Amendment’s reservation of rights to the people, is broad enough to encompass a woman’s decision whether or not to terminate her pregnancy.”

É quindi nel diritto alla privacy dell’individuo che trova fondamento la tutela della donna dall’intrusione dello stato in una decisione che è e che deve rimanere privata.

Questo esteso concetto giuridico di privacy era quindi il principale fondamento del diritto all’aborto sancito a livello federale negli Stati Uniti.

Già nel 1973 questa ricostruzione aveva sollevato qualche perplessità come si può leggere nella dissenting opinion del giudice Rehnquist, in cui si contesta proprio l’estensione del diritto alla privacy fino a comprendere una decisione come quella del diritto all’aborto, decisione che di fatto poco ha a che fare con il moderno concetto di privacy, il quale tutela senz’altro la riservatezza della scelta di abortire, ma non si spinge a sindacare se questa è lecita od illecita.

Gli effetti della sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization

Dopo cinquant’anni in cui la copertura costituzionale è stata, in via interpretativa, estesa al diritto alla privacy e questo è stato a sua volta esteso in via interpretativa fino a garantire il diritto all’aborto, la consolidata e stratificata posizione della Corte Suprema USA è stata improvvisamente rovesciata nella sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization del 24 giugno 2022.

Nella sentenza si attacca su più fronti e con veemenza la ricostruzione fatta dai giudici in Roe v. Wade, il cui ragionamento è definito in sentenza come “egregiously wrong” e fondato su argomentazioni “exceptionally weak”, tanto da costituire un vero e proprio “abuse of judicial authority”.

Secondo il recentissimo arresto della Suprema Corte il “diritto alla privacy”, sebbene esista e possa essere ricondotto alla Costituzione statunitense, non può estendersi al “right to shield information from disclosure and the right to make and implement important personal decisions without governmental interference”, approdo invece connaturale e ormai acquisito al diritto europeo.

La sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization non si limita quindi a rimettere ai singoli stati USA la legiferazione in tema di diritto all’aborto (con conseguente “ritorno al 1972” per molti di questi stati), ma di fatto ridimensiona il diritto alla privacy dei cittadini.

Secondo molti questa decisione rischia di compromettere altre normative che negli USA sono considerate “privacy laws” come quelle relative all’accesso (anonimo) a contraccettivi, all’uguaglianza matrimoniale ed ai diritti delle coppie omosessuali.

Si sono quindi levate voci, come quelle di Samantha Lai e Brooke Tanner del Brookings Institution Center for Technology Innovation che chiamano il Congresso non solo ad approvare una normativa federale in tema di diritto all’aborto, ma anche una disciplina comune in tema di diritto alla privacy, diritto che è del pari menomato dalla sentenza.

Qualcuno addirittura “indirizza” i cittadini USA ad una maggiore attenzione alla propria privacy, in quanto le ingerenze governative sui nostri dati potrebbero moltiplicarsi alla luce della diminuita tutela che consegue all’approvazione della sentenza, invitando ad adottare strumenti criptati per la messaggistica, VPN, ed estensioni browser per limitare il tracciamento.

Una riflessione in questo senso va quindi fatta anche in ottica europea, con il trasferimento di dati personali al di là dell’Atlantico che subisce un ulteriore duro colpo, proveniente dalla direzione più inaspettata, e mette ancor più in crisi l’assunto per cui, politicamente o per contratto, si possa raggiungere un livello di tutela equivalente fra USA e UE per quanto riguarda la tutela dei dati personali.

La spinta verso l’approvazione dell’ADPPA

É quindi proprio dal rovesciamento di Roe v. Wade che trae rinnovata energia la proposta per una legge privacy federale, chiamata a garantire un livello di tutela elevato a tutti i cittadini statunitensi.

I tragici effetti della sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (talmente estesi da riuscire a diventare persino comici con il tentativo di una guidatrice in dolce attesa del Texas di convincere gli agenti che a bordo c’erano due persone e che quindi era ben legittimata a transitare sulla corsia d’emergenza) hanno contribuito a riaccendere l’interesse per un intervento legislativo federale diretto sia a garantire il diritto all’aborto, sia a garantire il diritto alla privacy, menomato per incidens dalla Suprema Corte.

Ed è significativo che poco dopo la sentenza il “House Committee on Energy & Commerce” abbia approvato una nuova bozza del Privacy Act, spezzando nuovamente il torpore in cui questa normativa era stata confinata negli anni passati.

Il contenuto della nuova versione del Privacy Act

La normativa contiene inoltre delle significative innovazioni rispetto alla bozza presentata a inizio giugno, quali una maggiore insistenza sul principio della minimizzazione dei dati, rinvigorito nella sua formulazione alla sezione 101 della bozza e che ora prevede un generalizzato divieto di trattare i dati salvo nei casi ammessi ed elencati nel medesimo articolo.

Nell’elenco dei casi ammessi il grande assente è il consenso, che è utilizzabile unicamente per selezionate operazioni di trattamento (es. per trattare dati relativi alla cronologia delle ricerche web o di navigazione in forma aggregata, per autorizzare modifiche del trattamento successive all’inizio del rapporto, per trasferire dati sensibili o relativi a minori a terzi, per evitare di dover cancellare i dati quando non più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti). Questa anomalia è compensata dall’estensione dei casi di utilizzo autorizzato dei dati, che si spingono all’advertising personalizzato (che sarà quindi lecitamente effettuabile a prescindere dal consenso dell’interessato).

Quanto ai dati sensibili scompaiono dall’elenco i dati relativi a razza, etnia, nazionalità, religione, affiliazione a sindacati, che nella precedente bozza vi rientravano se trattati “in una maniera non conforme rispetto alle legittime aspettative di un individuo riguardo alla diffusione di tali dati”.

Questa imponente deviazione rispetto a quanto previsto dal GDPR è in parte compensata da disposizioni specifiche in tema di “substantial privacy risk”, che è integrato nel caso di possibili discriminazioni sulla base di razza, etnia, religione, nazionalità, sesso o disabilità, e in tema di valutazione di impatto sugli algoritmi, prescritta anche quando c’è un rischio di discriminazione fondato sulle stesse basi.

Altra interessante novità è costituita da una (parziale) risposta alle critiche relative al private right of action, diritto di azione giudiziale in capo al singolo individuo per far valere le disposizioni dell’ADPPA che nella bozza di inizio giugno era congelata per ben quattro anni dalla data di entrata in vigore della normativa.

La nuova bozza mantiene questa impostazione dimezzando però il tempo in cui il private right of action sarà inefficace, portandolo quindi a due anni.

Resta immutata, infine, la singolare declinazione dell’informativa circa il trasferimento di dati personali in “paesi terzi”, con la prescrizione di segnalare agli utenti tutti i casi in cui un trasferimento dei loro dati coinvolga Cina, Russia, Iraq e Corea del Nord.

Il futuro dell’ADPPA

Nonostante molti elementi convergano in una spinta per il Congresso USA verso l’approvazione dell’ADPPA, non è detto che quella esaminata sarà davvero la normativa privacy degli USA.

Non va infatti sottovalutato il fatto che a novembre ci saranno le elezioni di midterm, che potrebbero scompaginare le fila dei parlamentari che hanno raggiunto l’accordo da cui è scaturito l’ADPPA. Ed è davvero difficile pensare che l’ADPPA possa venire approvato da entrambe le camere del parlamento statunitense prima di quella data.

Conclusioni

Insomma il percorso dell’ADPPA è ancora lungo e irto di ostacoli, ma non c’è dubbio che gli Stati Uniti, per correggere le storture che derivano dal rovesciamento di Roe v. Wade e al contempo anche al fine di ricucire i rapporti con l’Unione Europea in tema di trasferimento dati in questo periodo delicato, non possa che spingere sull’acceleratore per l’approvazione di questa disciplina sicuramente centrale per imbrigliare il fenomeno privacy, fenomeno globale che non ha senso disciplinare a livello locale e che non può davvero essere declinato in 50 diverse sfumature nei vari stati USA.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2