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Minori, come pubblicare foto e video di eventi senza violazioni privacy

Non solo didattica a distanza: in questo anno di incontri a distanza sono molte le agenzie educative, religiose o sportive che hanno coinvolto minori in eventi filmati e trasmessi in streaming o via social. Tutto quello che c’è da sapere per non incorrere in violazioni della normativa sulla privacy

Pubblicato il 14 Apr 2021

Luigi Neirotti

Avvocato in Milano, CIPP/E Associate Partner di EY Law, Leader del Dipartimento IT & Data Protection Law

Alessandra Pietroletti

senior manager - EY, Tax & Law

L’Oms riconosce ufficialmente la dipendenza da videogiochi: quali sono i rischi

Da più di un anno le attività formative di qualsiasi genere – scolastiche o ludico-ricreative – hanno subito un forte arresto per via delle limitazioni degli incontri in presenza adottate per il contenimento epidemiologico da Covid-19.

Anche l’istruzione si è “evoluta”, passando dalla “didattica a distanza” alla necessità di creare una didattica digitale in grado di integrare l’insegnamento tramite piattaforme online a eventi svolti in presenza.

La modalità virtuale di partecipazione agli incontri non ha interessato solamente le istituzioni scolastiche. Parrocchie, centri sportivi e agenzie educative di qualsivoglia natura si sono interrogate circa la possibilità di coinvolgere adulti e minori in eventi online, talvolta trasmessi in streaming o pubblicati sui social network. Ne è derivato il caricamento su internet di fotografie e video, anche di minori, al fine di consentire ad amici e parenti di poter prendere parte a sacramenti religiosi, saggi sportivi, feste, recite scolastiche ed altro.

Accesso dei minori ai servizi digitali: soluzioni per tutelare privacy e sicurezza

La raccolta del consenso per la pubblicazione di foto e video di minori in occasione di eventi

La disciplina in materia di protezione dei dati personali riconosce ai minori una tutela maggiore, in quanto questi ultimi potrebbero essere meno consapevoli dei rischi derivanti dalla violazione dei propri dati e delle eventuali conseguenze.

Inoltre, va considerato il fatto che talune attività ricreative che vedono protagonisti i minori possono rivelare anche dati personali appartenenti a particolari categorie – secondo la dicitura dell’articolo 9 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Basti pensare alla trasmissione in streaming di una celebrazione religiosa ovvero di un’attività parrocchiale alla quale stia partecipando un minore, tramite le quali si renderebbe nota la convinzione religiosa del soggetto.

Ne deriva che la diffusione online di immagini e video di minori debba essere subordinata alla preventiva acquisizione del consenso da parte del titolare del trattamento (istituzione scolastica, parrocchia, centro ricreativo, etc.). Tale consenso deve essere espresso liberamente in forma specifica, informata e inequivocabile, da parte del minore stesso, nel caso di soggetti dai 14 ai 17 anni, oppure dal genitore, nel caso di soggetti di età inferiore ai 14 anni. In caso di separazione o divorzio, è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori purché sia espressione anche del consenso dell’altro.

In ogni caso, per poter rispettarne la validità, il consenso dovrà essere informato e specifico. Di conseguenza, la raccolta dello stesso dovrà essere preceduta da un’apposita informativa al trattamento dei dati personali – che, se resa direttamente al minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni, avrà un linguaggio semplice e chiaro – nonché specifica, vale a dire finalizzata alla pubblicazione di immagini e video correlate al singolo evento, a prescindere dalla durata di quest’ultimo.

Qualora siano pubblicati online immagini o video in violazione dei predetti requisiti, si verificherebbe una violazione dei dati personali con possibilità per l’interessato di vedere risarciti i propri diritti.

Pubblicazione di foto e video sui canali ufficiali: social network o sito internet

In merito alla pubblicazione sui canali ufficiali del titolare – a titolo esemplificativo, si pensi alla pagina social di un centro sportivo – è necessario considerare la possibilità che le immagini, una volta caricate, potrebbero essere salvate da terzi e diffuse ulteriormente. In questo caso, nonostante le eventuali conseguenze ricadano nell’ambito della responsabilità di coloro che esercitano la potestà genitoriale e che hanno espresso un consenso alla pubblicazione, oltre che su coloro che utilizzino illegittimamente le immagini per altri scopi, è opportuno che i titolari del trattamento limitino tale diffusione nell’ottica di una più ampia responsabilità sociale nei confronti della presenza dei minori sul web.

Accorgimenti del titolare del trattamento per una corretta pubblicazione online

La raccolta del consenso non esonera il titolare del trattamento dalla possibilità di commettere violazioni di dati personali nella fase della pubblicazione online delle immagini e dei video.

È necessario, in primo luogo, che siano diffusi solamente i volti delle persone che hanno acconsentito alla pubblicazione. Nel caso di un evento scolastico, ad esempio, le immagini pubblicate dovranno riprendere unicamente i soggetti i cui genitori hanno fornito il consenso. Allo stesso modo, nel caso di una ripresa video, potranno essere ripresi frontalmente solo costoro, lasciando di spalle o non identificabili coloro che non hanno espresso il consenso.

Ugualmente, in presenza di foto di gruppo o riprese “a tutto campo” che non consentono di operare una selezione, le persone che non hanno espresso il proprio consenso alla pubblicazione dovranno essere rese non riconoscibili. A tal fine si potrebbe optare per un’inquadratura in campo lungo, tale da avere talmente distanti le persone da non necessitare un intervento manuale per oscurare i volti. Altrimenti, in caso di riprese frontali particolarmente ravvicinate, è auspicabile l’intervento del titolare del trattamento al fine di modificare le predette foto. Ne deriva che qualora i volti siano “pixellati” ma di fatto riconoscibili, la misura attuata non potrà considerarsi efficace.

Infine, qualora un interessato revochi il consenso – evento che potrà verificarsi in qualsiasi momento – il titolare dovrà procedere con la pronta eliminazione delle immagini di quest’ultimo. In alternativa, potrà essere oscurato il volto, purché sia resa non identificabile la persona anche in combinazione con altre informazioni presenti (es. didascalie, segni corporei di facile riconoscimento, etc.).

Appare dunque chiaro quanto sia importante che il titolare del trattamento effettui una verifica accurata delle immagini da pubblicare, al fine di evitare la condivisione di fotografie che ritraggano coloro che non hanno espresso il proprio consenso o che lo abbiano revocato.

Riprese video e fotografie da parte dei genitori nel corso di eventi

Nel caso in cui le foto o i video siano raccolti per fini personali o, utilizzando l’espressione della stessa Autorità Garante, “destinate ad un ambito familiare o amicale” senza che se ne preveda la diffusione in rete, non è necessario che sia raccolto alcun consenso. Difatti, come noto, la normativa in materia di protezione dei dati personali non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente domestico, senza una connessione con un’attività commerciale o professionale.

Pertanto, l’eventuale ripresa da parte di un genitore in occasione di saggi, recite ed eventi non comporterebbe alcuna violazione dei dati personali. In ogni caso, qualora la ripresa sia destinata alla diffusione mediante pubblicazione su account personali dei social network ovvero tramite comunicazioni sistematiche (si pensi alla condivisione massiva tramite messaggistica istantanea) è necessario che l’interessato – o il genitore – ne sia informato e non si opponga.

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