le lacune

Privacy, Agid “recidiva” sulla conservazione documentale: i rilievi del Garante

Il Garante Privacy torna sulle lacune delle linee guida Agid. Sottolinea che l’Agenzia non ha fatto tesoro delle precedenti osservazioni. Numerose le lacune rilevate, tanto che il Garante ritiene servano maggiori tutele per gli utenti

Pubblicato il 22 Mag 2020

Manuel Salvi

Security, Compliance, Risk Consultant

Conservazione documentale

Fibrillazione fra addetti tecnici in ambito GDPR, PA e conservazione documentale dopo la newsletter del Garante Privacy del 21 maggio 2020 “Conservazione documenti digitali: il Garante privacy chiede maggiori tutele”.

Il Garante per la Privacy solleva attraverso la propria newsletter una serie di incongruenze fra un documento tecnico dell’AgID e il GDPR. Di fatto comunica in maniera sintetica i contenuti degli ultimi pareri, per sottolineare che AgID non abbia fatto tesoro delle precedenti osservazioni, in cui sollevava più o meno gli stesse criticità.

La notizia quindi di per sé ha rilevanza più che per il contenuto per la modalità utilizzata, perché invece di comparire fra l’elenco dei provvedimenti quotidiani emanati e rintracciabili sul sito del Garante, ci è stata recapitata a casa attraverso la newsletter ufficiale.

Parrebbe che il Garante abbia voluto dare maggior enfasi al proprio parere elevandolo a notizia degna d’interesse per il grande pubblico, tanto che è stata prontamente riportata dai media e anche noi oggi qui ce ne stiamo occupando.

La storia invero ha inizio un anno fa e come tutto ciò che riguarda la P.A. è un poco contorta.

Il protagonista di questa storia è un allegato tecnico, che accende i riflettori su una questione ben più ampia relativa a quella che appare una profonda lacunosità nell’applicazione del GDPR nelle “Linee guida sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” e persino dello stesso CAD, come vedremo nella sezione successiva.

La genesi delle Linee guida su conservazione documenti digitali

Un anno fa, il 17 maggio 2019 con determinazione N° 160, l’AgID avvia il percorso per arrivare alla stesura di nuove Line guida nell’ottica una semplificazione normativa, di aggiornare le regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Perché l’AgID senta la necessità di questo aggiornamento richiede un salto all’indietro di altri 2 anni, all’Art. 63 del D.Lgs.127/2017, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 71 del Codice dell’Amministrazione digitale CAD.

L’obiettivo di individuare uno strumento di regolazione più flessibile (le Line guida) rispetto alle regole tecniche introdotte dal D.Lgs. 82/2005, risponde alle richieste della Legge di delega L. 124/2015 al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che all’articolo 1, comma 1, lettera m) elenca, tra i principi e i criteri direttivi delle modifiche al CAD,  quello di semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale.

Nell’ottobre 2019 con la determinazione N° 340, l’AgID definisce le linee guida da realizzare e nomina i referenti per la stesura delle medesime.

Sempre in ottobre l’AgID, come da procedura chiede un parere formale al Garante Privacy.

Tra Novembre e Dicembre, sempre come da procedura, l’AgID chiude le consultazioni pubbliche su:

  • Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
  • Linee Guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali.

Il Garante Privacy risponde il 13 Febbraio 2020 con il Parere “Linee Guida sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” chiedendo maggiori tutele, sottolineando la necessità del“l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate avendo riguardo anche ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, 24 e 25 del Regolamento)”.

Il 16 Aprile 2020 il Garante Privacy risponde di nuovo all’AgID con il Parere “Linee guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali”.

Ma perché proprio ora ci troviamo a discutere di questo documento?

Il CAD all’Art. 29 (qualificazione e accreditamento) stabilisce che per l’accreditamento a svolgere l’attività di conservatore dei documenti informatici si debbono possedere i requisiti previsti dell’articolo 24 del Regolamento UE “eIDAS” (910/2014)  il quale al paragrafo 1 lettera i) “dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall’organismo di vigilanza a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera i)”.

Linee Guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali

Come detto il protagonista di questa storia è un allegato tecnico, che accende i riflettori su una questione ben più ampia e relativa a quella che appare una profonda lacunosità nell’applicazione del GDPR nelle “Linee guida sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” e persino dello stesso CAD, come vedremo nella sezione successiva.

Il monito che il Garante lancia all’AgID attraverso la propria newsletter ha come incipit: “L’AgID dovrà stabilire regole più precise per fare in modo che i soggetti che si occupano di conservazione dei documenti informatici rispettino a pieno la normativa sulla protezione dei dati personali, nel caso in cui la fornitura del servizio offerto a PA e a privati venga a cessare”.

Ma entriamo nel dettaglio del parere (provvedimento 74 del 16 aprile 2020).

Il Garante evidenzia diverse lacune e inottemperanze relativamente all’Art. 32 del GDPR in merito all’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali contenuti nei documenti oggetto di conservazione, o comunque trattati. Da qui il titolo altisonante sia di questo articolo che della newsletter “Il Garante privacy chiede maggiori tutele”.

Le lacune individuate sono:

– “Terze parti coinvolte” (par. 4): Il documento dovrà, nel caso in cui il Titolare si avvalga di soggetti esterni per attività che comportino il trattamento di dati personali, specificare che questi siano gestiti in conformità all’Art. 28 GDPR e nominati Responsabili del trattamento;

– “Analisi dei rischi” (par. 5): Il Garante evidenzia che deve essere compiuta anche una valutazione specifica relativa ai rischi connessi al trattamento dei dati personali trattati nell’ambito del servizio, anche sulla base delle attività di analisi dei c.d. pacchetti di archiviazione (par. 7.5), in termini di tipologia di dati conservati in conformità agli Art. 9 e 10 GDPR (es: particolari categorie di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati, contenuti nelle diverse tipologie documentali conservate);

– “Programmazione delle attività di cessazione” (par. 6): Si richiede che venga previsto il coinvolgimento del RPD Responsabile per la Protezione dei Dati nel processo di;

–  “Comunicazione al cliente del servizio” (par. 7.2): Il Garante evidenzia la neccessità di specificare con riferimento anche all’art. 28 GDPR (par. 3, lett. G), che si imponga al responsabile (conservatore), precisi obblighi in materia di restituzione dei dati al Titolare (produttore);

– “Comunicazione al cliente del servizio” (par. 7.2): Il Garante precisa che la comunicazione o il “Trasferimento e presa in carico da parte del soggetto subentrante” (par. 7.10), avvenga solo su espressa indicazione del Titolare, previa designazione del soggetto subentrante quale responsabile del trattamento, in conformità all’art. 28 GDPR;

– “Trasferimento degli archivi di conservazione” (par. 7.6): Si sottolinea l’adozione di adeguate misure di sicurezza volte a garantire il rispetto dell’art. 32 GDPR, avuto riguardo alla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati contenuti nei documenti conservati;

–  “Cancellazione degli archivi di conservazione” (par. 8): Il Garente specifica che la cancellazione deve avvenire con modalità sicure e che “il congruo periodo di tempo”, nel corso del quale il conservatore cessante deve garantire l’accessibilità di documenti e dati, sia individuato precisamente nel Piano di cessazione.

Infine il Garante suggerisce inoltre di individuare anche idonee procedure per la gestione delle violazioni di dati personali, in conformità a quanto previsto dall’art. 33 e seguenti del Regolamento.

Come detto appare evidente, sia da quanto discusso che da atri documenti e pareri che il problema sia più ampio.

A titolo di esempio citiamo anche il Parere sullo schema di “Linee guida – La Sicurezza nel procurement ICT” predisposto da AgID, e emesso con provvediemnto N° 16 del 30 gennaio 2020 e relativo alla selezione di fornitori mediante gare d’appalto nella pubblica amministrazione. Il Garante anche in questo caso si preoccupa della mancanza di coerenza fra tale documento e il Regolamento Europeo 679/2016 di cui è posto a sorveglianza. Scorrendo il parere i maggiori elementi di criticità sono il non rispetto degli articoli 28, 32, 33 del GDPR.

Linee Guida sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Lo stesso Garante, nella newsletter di cui abbiamo già parlato, nelle proprie conclusioni segnala che i temi affrontati e le evidenze segnalate nel proprio parere relativo alla Linea guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali, erano già emersi e evidenziati a AgID in diversi precedenti documenti.

La bozza Linee Guida sulla Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici già passata in consultazione pubblica e ora sotto esame dalla Commissione europea per verificare possibili impatti sul mercato interno, è stata puntualmente vagliata dal Garante Privacy con il provvedimento 32 del 12 febbraio 2020.

Noteremo nelle righe successive che gli errori sembrano essere sempre gli stessi, quasi vi fosse una sorta di recidiva.

Le Linee guida avente lo scopo di semplificazione la normativa e le regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, abrogando interamente o parzialmente una serie di regole tecniche risalenti al 2013 e al 2014, sembra però ignorare e gestire superficialmente le prescrizioni del GDPR.

I rilievi privacy del Garante su conservazione documenti digitali

Ma vediamo le evidenze sollevate dal Garante per la Privacy.

Uniformità

Una prima rilevazione fatta dal Garante è di una uniformità e semplificazione lessicale all’interno del documento per evitare facili incomprensioni o evitare che ci si imbatta in interpretabilità e applicazioni soggettive  di alcuni passaggi.

Il “sistema informatico” nell’ambito del capitolo 3 ha tre distinte nozioni, ingenerando possibili fraintendimenti.

Le “Misure di sicurezza” per  la gestione documentale (par. 3.9) e la “Sicurezza del sistema di conservazione” (par. 4.11), prevedono indicazioni diverse come se il livello di sicurezza in fase di gestione fosse meno stringente di quello relativo alla conservazione. A titolo esemplificativo l’Art. 32 GDPR sulle Misure di Sicurezza viene citato solo in fase di Conservazione e non anche in fase di gestione.

Sempre relativamente alle definizioni il Garante suggerisce di inserire nell’Allegato 1 “Glossario” la definizione della figura del RPD più volte citato e mai definito. Tale indicazione potrebbe apparire scontata ma se consideriamo quanto poco sia ancora oggi presente e pienamente implementata la figura del Responsabile della Protezione di Dati, definirlo e specificarne i compi in sintonia con gli art. 37 e 38 del GDPR, potrebbe essere d’aiuto.

Inoltre con riferimento al “Piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti” e al “Piano della sicurezza del sistema di conservazione”, il Garante suggerisce di eliminare l’inciso che fa riferimento all’organizzazione di appartenenza, per evitare fraintendimenti per i quali potrebbero essere presi in esame esclusivamente rischi interni all’organizzazione e non anche quelli che potrebbero verificarsi presso eventuali fornitori esterni. Come vedremo questa piccola precisazione formale parrebbe nascondere una incomprensione di fondo su quale sia la reale catena di  responsabilità tipica del GDPR, come vedremo nel punto 2.4 di questo articolo.

La conservazione documentale e le ricadute sui privati

Un secondo elemento di non poco conto che solleva il Garante è riferito direttamente al CAD che all’Art. 3 cita: “Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto”.

Stando a tale dicitura non è chiaro se alla conservazione dei documenti informatici debbano essere assoggettati indistintamente tutti i soggetti privati, ovvero soltanto quelli ai quali è specificamente affidata, da parte delle pubbliche amministrazioni, un’attività di gestione o conservazione dei documenti informatici.

Maggiori tutele

Il Garante in questo passaggio si preoccupa sia che le indicazioni relative alla sicurezza siano eccessivamente generaliste lasciando troppa discrezionalità in fase di applicazione sia che queste non rispettino appieno il GDPR in diversi aspetti.

Natura del dato: Il Garante suggerisce di specificare che debbano essere adottati accorgimenti e misure che prevedano un incremento del livello di sicurezza, anche in funzione delle tipologie di dati trattati (Art. 9 e 10 GDPR relativi a dati Particolari e giudiziari).

Aggiornamento al GDPR: Il documento in più punti e specificatamente per le misure di sicurezza rimanda a documenti precedenti all’entrata in vigore del GDPR, es. “Linee guida AgID in materia di misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” del 2017 e quindi non includenti le tutele introdotte dal successivo GDPR, relativamente a concetti quali il principio di integrità e riservatezza, i principi di protezione fin dalla progettazione “by design” e per impostazione predefinita “by default” (Art. 25), e alla Sicurezza del trattamento (Art. 32).

Segregazione: nel caso di esibizione dei documenti (par. 4.10), soprattutto nell’ipotesi di esternalizzazione del servizio di conservazione, il Garante suggerisce di specificare che, nel consentire l’accesso diretto, ai soggetti autorizzati, anche da remoto, agli oggetti digitali conservati, i sistemi di autenticazione informatica debbano garantire modalità di accesso diverse, in funzione delle tipologie di dati personali trattati, nonché delle operazioni di trattamento consentite.

Ruoli e responsabilità

Il Garante suggerisce di evidenziare la catena di responsabilità in materia di conservazione documentale, evidenziando che il dovere di adottare e mettere in atto tutte le misure di sicurezza adeguate ricade, in primo luogo, in capo al titolare del trattamento (Art. 24 GDPR) e tale passaggio non sembra pienamente chiaro nemmeno all’AgID, che scrive “Il responsabile della gestione documentale […] predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, mettendo in atto opportune misure tecniche e organizzative” (par. 3.9). Ciò se pur in linea con la prassi operativa, è in contrasto con l’Art. 28 GDPR dove è il Titolare a dover mettere in atto le misure tecniche ed organizzative mentre la cui adozioneè demandata al Responsabile. Il medesimo errore è reiterato anche al par. 4.6.

Nell’ambito della “Sicurezza del sistema di conservazione” (par. 4.11) la dicotomia fra richieste AgID e GDPR , appena descritte sembrano perfino acuirsi, in quanto si sembrerebbe sollevare il titolare del trattamento dall’onere di indicare/descrivere le misure di sicurezza in quanto afferma: “nel caso di affidamento esterno del servizio di conservazione le misure di sicurezza sono descritte nel manuale del conservatore”.

Esternalizzazione dei servizi

Infine le Line guida pur prevedendo la possibilità per il titolare di esternalizzare alcuni servizi (par. 1.11), non reca disposizioni specifiche in materia di sicurezza ignorando nuovamente le disposizioni dell’Art. 28 GDPR.

Conclusioni

“Queste indicazioni … consentiranno di aumentare la protezione dei dati personali contenuti nei documenti informatici, garantendo la sicurezza del trattamento, anche attraverso una più chiara attribuzione dei compiti e una corretta ripartizione delle responsabilità. Tali integrazioni permetteranno, se applicate, di condurre le pubbliche amministrazioni e le imprese verso una corretta innovazione dei processi, per una digitalizzazione a prova di privacy, riducendo i rischi per i diritti e le libertà degli interessati”.

Queste parole, mi sono sembrate perfette per sintetizzare la richiesta di maggiore tutela da parte del Garante. Non certo le mie ma semplicemente l’ultimo capoverso della newsletter del Garante inviata ieri 21 maggio 2020.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2