l'analisi

Privacy, le sanzioni penali in Italia: quadro, novità e nodi delle norme

Una panoramica sull’articolato sistema sanzionatorio della normativa in materia di protezione dei dati personali: le modifiche introdotte dal quadro giuridico europeo, il rischio di asimmetrie, le novità procedurali. Tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 06 Set 2018

Federica Resta

Dirigente presso il Garante privacy*

data-protection

La normativa in materia di protezione dei dati personali si è caratterizzata, in particolare con il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003), per un sistema sanzionatorio alquanto articolato, sia sul versante amministrativo sia su quello penale.

La caratteristica essenziale delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 196 era riferibile alla loro natura stricto sensu sanzionatoria di norme sul trattamento dei dati personali sancite da altre disposizioni dello stesso decreto, secondo la tecnica legislativa, già adottata nella l. 675 del 1996, dei continui rinvii ai precetti extrapenali di settore, in relazione alla quale si è parlato di “vertigine combinatoria” (Corrias Lucente): significativa, in particolare, la struttura dell’art. 167.

Per quanto poi concerne il bene giuridico tutelato, a fronte di alcune fattispecie – quali segnatamente il trattamento illecito di dati personali di cui all’art. 167 – volte a tutelare in via diretta il diritto alla protezione dei dati personali della vittima (e radicate su condotte idonee a ledere o esporre a pericolo, secondo i casi, tale diritto), la maggior parte delle altre si modellava sul paradigma dei reati di inosservanza o comunque su condotte lesive dell’efficace esercizio dei poteri del Garante, assunto quale bene giuridico da tutelare in via mediata rispetto al diritto alla protezione dei dati personali e ad esso funzionale.

Le novità introdotte dal nuovo quadro giuridico Ue

La disciplina prevista dal d.lgs. 196 è fortemente mutata, anche sotto il profilo sanzionatorio, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo quadro giuridico europeo (e, quindi, dei relativi decreti legislativi di recepimento e adeguamento), articolato nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) e nella direttiva (UE) 2016/680, inerente i trattamenti per fini di polizia e giustizia penale.

Il nuovo quadro giuridico europeo ha dunque, anzitutto, distinto questi ultimi trattamenti (attratti nell’ambito applicativo della direttiva 2016/680) da tutti gli altri (ai quali si applica il Regolamento 2016/679), delineando in tal modo due diversi sotto-sistemi giuridici reciprocamente integrantisi.

Le norme incriminatrici previste dal d.lgs. 196 sono state quindi sostituite e affiancate da quelle previste dal decreto legislativo di adeguamento al Regolamento 2016/679 e da quelle contenute nel decreto legislativo, n. 51 del 2018 (di recepimento della direttiva 680), che in particolare ha introdotto tre fattispecie delittuose fondate sulla violazione di alcune regole che presiedono al trattamento di dati personali per fini di prevenzione, accertamento, repressione dei reati, nonché di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza giustizia penale e polizia.

Tali fattispecie devono – come anticipato – essere lette in combinato disposto con le abrogazioni e le nuove figure di reato previste dal decreto legislativo di adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2016/679, n….

Se, in linea generale, entrambi i sistemi sanzionatori previsti dai due decreti recepiscono la dicotomia – propria del d.lgs. 196 – delitti lesivi della riservatezza individuale/reati d’inosservanza o comunque lesivi dell’efficiente esercizio dei poteri del Garante, tuttavia ciascuna delle due discipline presenta caratteristiche sue proprie che sottendono scelte di politica criminale diverse. Così, se le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 51 del 2018 si allineano maggiormente, nel complesso, alla sistematica propria del d.lgs. 196, le norme incriminatrici introdotte dal decreto di adeguamento al Regolamento se ne discostano in alcuni aspetti, nel segno di una più marcata selettività e residualità dell’intervento penale rispetto a quello sanzionatorio amministrativo.

La disciplina degli illeciti amministrativi

Ciò deriva anche dalle scelte compiute dal legislatore nazionale, nell’ambito dei due decreti, in ordine alla disciplina degli illeciti amministrativi.

Se, infatti, in sede di adeguamento al Regolamento si sono mantenute le cornici edittali previste dalla fonte europea senza alcuna variazione neppure sotto il profilo del massimo, il decreto legislativo n. 51 del 2018 – in assenza di indicazioni stringenti da parte della direttiva – ha invece modulato la comminatoria edittale degli illeciti amministrativi sulle (ben più miti) cornici previste in generale dall’ordinamento interno e, in particolare, dalla legge n. 234 del 2012 per le deleghe previste dalla legge di delegazione europea.

Tali diverse scelte hanno, naturalmente, implicazioni importanti anche in ordine alla tutela penale. A fronte di un sistema sanzionatorio amministrativo particolarmente ampio, rigoroso e caratterizzato da una forte dissuasività (tale da configurare sanzioni para-penali, secondo i criteri della sentenza Cedu 8 giugno 1976 Engel e a.c. Paesi Bassi), è infatti ragionevole ridurre la sfera del penalmente rilevante alle sole condotte effettivamente distinte da quelle idonee a integrare illeciti amministrativi, dotate di una propria caratterizzazione e di un proprio disvalore, per non incorrere nel divieto di bis in idem.

Il rischio di asimmetrie legate al contesto

Ne risulta inevitabilmente una qualche asimmetria, dal momento che condotte analoghe sotto il profilo sostanziale (come ad esempio il trattamento illecito o anche l’inosservanza di provvedimenti del Garante) saranno soggette a discipline diverse, in ragione del contesto in cui il trattamento sia svolto (attività di polizia o giustizia penale, ovvero ogni altro settore), con inevitabili implicazioni anche in ordine al diverso disvalore che caratterizza le rispettive violazioni.

Permane, infine, la caratteristica, già rilevata, della struttura sanzionatoria delle fattispecie, costruite mediante rinvio alle norme sul trattamento la cui violazione integra, appunto, gli estremi del delitto. Tale struttura (di norme penali in bianco) solleva- anche sulla scorta della giurisprudenza della Cedu- talune perplessità in ordine al rispetto del principio di tassatività, nella misura in cui priva il precetto della necessaria determinatezza.

L’esigenza di evitare possibili violazioni del divieto di bis in idem ha, peraltro, suggerito al legislatore una formulazione delle fattispecie penali in senso maggiormente selettivo, così da distinguere le condotte penalmente rilevanti da quelle integranti mero illecito amministrativo. Tale sforzo di distinzione dei reciproci confini tra i due tipi di illecito è più accentuato nell’ambito del decreto di adeguamento al Regolamento, in ragione della maggiore estensione e del particolare rigore che caratterizza gli illeciti amministrativi previsti dal Regolamento stesso.

Non sempre i requisiti introdotti nelle fattispecie incriminatrici a fini selettivi appaiono del tutto condivisibili, come nel caso dei delitti di acquisizione fraudolenta, ovvero comunicazione o diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, che si perfezionano unicamente in presenza di siffatto trattamento. Se tale requisito è volto a limitare la sanzione penale alle sole condotte di carattere “massivo”, così distinte dai corrispondenti illeciti amministrativi, esso solleva tuttavia talune perplessità riguardo il rispetto del principio di determinatezza della norma incriminatrice.

Le novità procedurali

Sotto il profilo procedurale, il decreto ha introdotto – rispetto alle fattispecie penali maggiormente sovrapponibili a quelle integranti violazioni amministrative (artt. 167, 167-bis e 167-ter) – un particolare sistema di coordinamento tra procedimento penale e amministrativo, volto ad attenuare il rischio di configurabilità di bis in idem, pur nel rispetto del principio del contraddittorio che impone l’integrale assunzione delle prove in dibattimento e la loro rivalutazione, da parte del giudice penale, secondo regole di giudizio proprie del procedimento penale.

A tal fine si prevede, quindi, che il Pubblico Ministero informi il Garante senza ritardo quando abbia notizia di taluna delle fattispecie suindicate. Per converso, il Garante è tenuto a trasmettere al Pubblico Ministero, con una relazione motivata, al più tardi al termine dell’attività di accertamento, la documentazione raccolta in tale sede, qualora emergano elementi tali da far presumere la sussistenza di un reato.

Infine, si introduce una sorta di correttivo volto a garantire un temperamento necessario a limitare (nell’ottica del ne bis in idem) il carico afflittivo della convergenza tra sanzione penale e amministrativa, prevedendosi che, qualora per lo stesso fatto sia stata applicata e riscossa una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante, la pena per il reato che si dovesse ravvisare sia diminuita.

Si tratta della trasposizione, pur con differenze non irrilevanti, del meccanismo sancito dalla norma di cui all’art. 187-terdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, che limita l’esazione della pena pecuniaria “alla parte eccedente quella riscossa dall’Autorità amministrativa”.

La differenza essenziale della fattispecie in esame rispetto a quella del testo unico in materia di intermediazione finanziaria consiste nel fatto che, diversamente da questa, non prevede quale sanzione penale quella pecuniaria, difettando in tal modo quella omogeneità tra sanzione penale e amministrativa pecuniaria che consente un simile ragguaglio (profilo, questo, considerato tanto dal parere del Garante quanto da quello delle Commissioni parlamentari).

Inoltre, proprio in ragione della difformità tra la sanzione penale comminata dall’articolo 167 e la corrispondente sanzione amministrativa, l’apprezzamento previsto dalla norma in sede penale andrà svolto in fase di cognizione (essendo la relativa diminuzione non fissa ma oscillante negli ordinari margini delle diminuenti), non già di esecuzione.

Il condizionamento – previsto dalla norma nei termini anzidetti- della decisione giudiziale, da parte della determinazione del Garante, solleva talune perplessità sotto il profilo del rispetto dei principi di autonomia e indipendenza della giurisdizione e della esclusiva soggezione del giudice alla legge, nella misura in cui appunto consente una rilevante limitazione del libero apprezzamento del giudice in ragione di provvedimenti non giudiziari.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati