protezione dei dati

Decreto GDPR e sanzioni penali, ecco che cambia

In Italia, le sanzioni penali continueranno ad avere un ruolo fondamentale per la salvaguardia del diritto alla protezione dei dati personali. Il decreto di adeguamento al GDPR, in vigore dal 19 settembre, conferma svariate fattispecie incriminatrici previste dal Codice della Privacy e ne introduce di nuove. Vediamo quali

Pubblicato il 05 Set 2018

Luca Tosoni

avvocato e ricercatore presso l’Università di Oslo

gdpr

Con l’approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) l’Italia si conferma uno dei paesi europei con la normativa sulla privacy più complessa e articolata. Il legislatore italiano ha infatti deciso di avvalersi di quasi tutte le cosiddette “clausole di apertura” del GDPR, ossia di quelle disposizioni del Regolamento che consentono agli Stati membri di mantenere o introdurre norme specifiche ulteriori per la protezione dei dati personali. In particolare, il legislatore ha deciso di avvalersi della facoltà, concessa dal GDPR a tutti gli Stati membri, di prevedere sanzioni penali per alcune violazioni della normativa sulla privacy. Queste sanzioni vanno ad aggiungersi alle sanzioni amministrative già previste dal Regolamento. Questa scelta, pur presentando alcune criticità, è coerente con il preesistente regime sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), ma non mancano le novità. Vediamo quali.

Le fattispecie di reato dopo il decreto di adeguamento al GDPR

La scelta operata dal nostro legislatore è stata quella di modificare il quadro sanzionatorio delineato dal previgente Codice della Privacy, lasciando però sostanzialmente inalterate svariate fattispecie incriminatrici ed introducendone di nuove. Ecco una panoramica delle fattispecie di reato che permarranno (o verranno introdotte) nel nostro ordinamento dopo l’entrata in vigore definitiva del decreto di adeguamento il 19 settembre 2018.

Trattamento illecito di dati

L’articolo 167 del Codice della Privacy, norma che nelle intenzioni della Commissione ministeriale incaricata di aggiornare il Codice avrebbe dovuto essere abolita in toto, è stato riformulato in modo da continuare a punire penalmente diverse condotte consistenti nell’arrecare nocumento all’interessato, in violazione di alcune specifiche e limitate disposizioni normative, come ad esempio alcuni dei requisiti sul trattamento dei dati sensibili e sul trasferimento internazionale di dati. In sostanza, si è deciso di mantenere in vita le sanzioni penali previste per le violazioni più gravi richiamate dal previgente articolo 167. Tuttavia, per garantire maggiore conformità al principio del ne bis in idem, si è ritenuto di stabilire che ove per gli stessi fatti venga applicata una sanzione amministrativa, a norma del Codice o del Regolamento, la pena debba essere diminuita. Da notare è anche l’aggiunta, rispetto al testo dell’articolo 167 contenuto nello schema di decreto pubblicato a maggio, di fattispecie di danno e di violazioni non lucrative. È stata infatti accolta la richiesta avanzata dal Garante e dalle Commissioni parlamentari di punire le condotte di cui dall’articolo 167 non solo quando sorrette da una volontà di trarre profitto, ma anche ove sussista una volontà di arrecare un danno ad altri. Ciò in particolare per garantire una tutela forte contro fenomeni criminogeni quali il “revenge porn.”

Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

Il decreto di adeguamento introduce all’articolo 167-bis del Codice della Privacy una fattispecie di reato del tutto nuova che punisce la comunicazione e la diffusione di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione di certi requisiti normativi, quali il consenso dell’interessato (ove richiesto). Quanto all’elemento soggettivo del reato, sono punite le condotte sorrette da una volontà di recare danno ad altri o di trarre profitto per sé o altri.

Si tratta di una riformulazione del reato di “comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone” contenuto nello schema di decreto esaminato nel mese di maggio dal Garante e dal Parlamento. Tale riformulazione riduce notevolmente la portata applicativa di questa nuova fattispecie incriminatrice e potrebbe comportare alcuni problemi interpretativi. Infatti, il reato si configura solo quando la comunicazione o la diffusione riguardi un “archivio automatizzato” di dati personali (o una sua parte sostanziale). Quest’ultimo non viene definito dal decreto. Tuttavia, ai fini del GDPR per “archivio” s’intende “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.” Inoltre, la fattispecie di cui all’articolo 167-bis richiede che i dati contenuti nell’archivio siano oggetto di trattamento su larga scala. Né nel decreto di adeguamento, né nel GDPR si dà alcuna definizione di trattamento su larga scala, anche se il considerando 91 del GDPR fornisce alcune utili indicazioni: i trattamenti su larga scala ricomprendono quei trattamenti che “mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato.” Infine, il reato di cui all’articolo 167-bis è configurabile solo qualora la diffusione o comunicazione dei dati avvenga in violazione di specifiche e limitate disposizioni normative, per lo più applicabili a quei soggetti che trattano dati professionalmente o per obbligo di legge. Da tutto ciò deriva che questa nuova fattispecie di reato potrà trovare applicazione soltanto in un numero molto limitato di casi.

Nei casi sopra citati il fatto è punito con la reclusione da uno a sei anni, ma la pena è diminuita ove per gli stessi fatti venga anche applicata una sanzione amministrativa.

Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

Il decreto di adeguamento introduce all’articolo 167-ter del Codice della Privacy un’altra fattispecie incriminatrice del tutto nuova, la quale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, al fine di trarne profitto ovvero di arrecare danno ad altri, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Si tratta in qualche modo del rovescio della medaglia del reato di cui all’articolo 167-bis, visto che ad essere punita è l’acquisizione invece della comunicazione dei dati. Per il resto, valgono considerazioni analoghe a quelle sopra svolte.

Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante

L’articolo 168 del Codice della Privacy, così come novellato dal decreto di adeguamento, mantiene sostanzialmente invariata la punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, di chiunque dichiari o attesti il falso al Garante, reato già previsto dal previgente articolo 168 del Codice. La disposizione viene però integrata tramite l’inserimento al secondo comma dello stesso articolo di una nuova fattispecie di reato, che punisce con la reclusione sino ad un anno “chiunque intenzionalmente cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.” Si tratta di una fattispecie fortemente ispirata all’articolo 340 del Codice Penale, che sanziona l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, dal quale riprende, per coerenza col principio di eguaglianza, il massimo edittale. Vale la pena ricordare che il GDPR non prevede specifiche sanzioni amministrative per condotte di questo tipo, peraltro particolarmente odiose. Pertanto, il ricorso al diritto penale pare qui specialmente giustificato, come peraltro dimostra il fatto che analoghe fattispecie penali sono state introdotte in altri Stati membri. Ad esempio, in Lussemburgo, l’interruzione dei compiti dell’autorità di controllo (Commission nationale pour la protection des données) è punita con la reclusione fino ad un anno.

Inosservanza di provvedimenti del Garante

Il decreto di adeguamento ha ripristinato il reato di inosservanza di provvedimenti del Garante già previsto dall’articolo 170 del previgente Codice della Privacy, reato che era stata eliminato nello schema di decreto presentato al Parlamento. Tale reato è stato reinserito nel Codice su insistenza delle Commissioni parlamentari e dello stesso Garante, il quale aveva fatto opportunamente notare come l’abrogazione dell’articolo 170 risultasse in contrasto con l’introduzione di una fattispecie di reato analoga nel decreto legislativo che attua la Direttiva 2016/680 sul trattamento dei dati personali in ambito penale. Difatti, se l’abrogazione dell’articolo 170 fosse stata mantenuta, si sarebbe determinata l’irragionevole conseguenza per cui se a non osservare un provvedimento del Garante fosse stato un funzionario di polizia o un magistrato si sarebbero integrati gli estremi di un reato, mentre se a fare lo stesso fosse stato un qualsiasi altro soggetto si sarebbero applicate esclusivamente sanzioni amministrative.

Con l’entrata in vigore del decreto di adeguamento rimane quindi punibile, con la reclusione da tre mesi a due anni, chiunque, essendovi tenuto, non osservi un provvedimento adottato dal Garante.

Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori

Il decreto di adeguamento conferma i reati già previsti all’articolo 171 del previgente Codice per le violazioni delle norme dello Statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza dei lavoratori e indagini sulle loro opinioni politiche, religiose o sindacali.

Le violazioni connesse al controllo a distanza dei lavoratori sono oggetto di un numero sempre maggiore di segnalazioni inviate dal Garante all’autorità giudiziaria, e i precedenti giurisprudenziali certo non mancano in questo campo. Ad esempio, la Cassazione ha recentemente stabilito che l’installazione di un sistema di videosorveglianza in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali integra reato anche se la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti (si veda la sentenza n. 22148/2017). La riformulazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori da parte del Jobs Act ha però creato non poche difficoltà interpretative (in particolare rispetto all’uso dei moderni sistemi digitali di controllo), al punto da sollevare dubbi di compatibilità col principio di tassatività. A questo proposito, si sarebbe potuto pensare di intervenire ulteriormente sulle norme in questione proprio durante l’adeguamento del nostro ordinamento al GDPR, ma i tempi stretti dettati dall’entrata in vigore del Regolamento hanno sicuramente lasciato poco spazio a riflessioni di più ampio respiro.

Depenalizzazioni

Tutti gli altri reati previsti dal previgente Codice della Privacy sono stati depenalizzati. A questo proposito, vale la pena ricordare come non si sia ritenuto di mantenere il reato di cui all’articolo 169 del Codice relativo alle misure di sicurezza. Come già ricordato, la depenalizzazione del reato in questione è giustificata dal fatto che, con l’entrata in vigore del GDPR, le misure minime di sicurezza previste dal Codice sono abolite, e le nuove misure di sicurezza previste dal GDPR non presentano un livello di dettaglio tale da risultare compatibile con un principio cardine del diritto penale: il principio di tassatività.

L’opera complessiva di depenalizzazione posta in essere con il decreto di adeguamento è completata dall’articolo 24 dello stesso. Quest’ultimo prevede infatti che agli illeciti depenalizzati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (ossia prima del 19 settembre 2018) si applicano le sanzioni amministrative introdotte in sostituzione delle previgenti sanzioni penali. Ciò purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Qualora, invece, siano intervenuti sentenza o decreto irrevocabili, questi potranno essere revocati dal giudice dell’esecuzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

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