trattamento dati sanitari

Vaccini, diritti e doveri privacy del datore di lavoro: cosa c’è da sapere

Col dibattito sui vaccini anti-covid sempre in primo piano e la ventilata possibilità di un “passaporto” vaccinale, chiariamo i limiti in capo al datore di lavoro in tema di trattamento dei dati personali, alla luce del GDPR e della normativa in vigore, nonché dei rapporti con il lavoratore e il medico competente

Pubblicato il 09 Mar 2021

prenotazione vaccinazione covid - digitalizzazione regione Lazio - quarta dose

L’obbligatorietà o meno del vaccino in epoca di pandemia è uno dei temi fondamentali di cui si discute da alcuni mesi a questa parte. In particolare, si torna ciclicamente a parlare di obbligatorietà in ambito lavorativo e, novità degli ultimi giorni, del passaporto vaccinale.

In questa ottica la questione del trattamento dei dati personali dei lavoratori assume una grande rilevanza anche in virtù della tipologia delle informazioni scambiate (sanitarie e biometriche su tutte) e della mole dei dati che vengono processati.

Ma procediamo per gradi e analizziamo i diritti e i doveri del datore di lavoro, in ambito di trattamento dei dati personali, alla luce del GDPR e della normativa, emergenziale e no, in vigore nel nostro ordinamento, nonché dei rapporti con il lavoratore ed il medico competente.

La rilevazione della temperatura corporea

Da febbraio 2020 ad oggi il legislatore nazionale è più volte intervenuto normativamente, sempre nell’ottica di individuare misure adeguate per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica, stabilendo sostanzialmente che il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutte le misure di contenimento e gestione dell’emergenza previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020[1].

Questo documento, che ha fatto da apripista ad altri Protocolli regionali che hanno “calibrato” sulle realtà locali le misure indicate nel Protocollo nazionale, prevede, tra le altre, la misura della rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali; e tale precauzione trova applicazione anche nei confronti degli utenti, dei visitatori, dei clienti e dei fornitori quando, per questi ultimi, non sia stata approntata una modalità di accesso separata. Analoghi protocolli di sicurezza sono stati stipulati dal Ministero per la pubblica amministrazione con i sindacati maggiormente rappresentativi, relativamente al comparto pubblico ed in particolare alle attività pubbliche non differibili e ai servizi pubblici essenziali.

La rilevazione della temperatura corporea, se associata alla identità dell’interessato, costituisce sicuramente un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 paragrafi 1 e 2 del GDPR, ed è per questo che il Protocollo non ammette la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata ma, in applicazione del principio di minimizzazione di cui all’art 5 del GDPR, consente la registrazione della sola eventualità del superamento della soglia stabilita dalla legge (37,5 gradi) e quando sia strettamente necessario documentare le ragioni che hanno determinato l’impedimento all’accesso sul luogo di lavoro da parte di un lavoratore.

Il medico competente

Va sgombrato immediatamente il campo da qualsiasi equivoco specificando che mai il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione, né può richiedere loro documenti che comprovino l’effettuazione della vaccinazione. Ancorché in regime emergenziale nessuna norma in merito è ancora stata emanata dal legislatore nazionale neppure in deroga alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che, lo ricordiamo, tutela la riservatezza del lavoratore in ambito sanitario. Né è possibile aggirare l’ostacolo da parte del datore di lavoro attraverso l’acquisizione di un consenso da parte dei dipendenti non potendo, tale consenso, costituire la base giuridica idonea al trattamento dei dati particolari in virtù di un evidente squilibrio nel rapporto tra Titolare del trattamento/datore di lavoro e interessato/dipendente (cfr. Considerando n. 43 del GDPR).

Ma il datore di lavoro non può neanche chiedere al medico competente di conoscere il nominativo dei dipendenti vaccinati in quanto solo e soltanto quest’ultimo può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, eventualmente, quelli relativi alle informazioni sulle vaccinazioni in ambito di sorveglianza sanitaria e di verifica dell’idoneità alla mansione specifica di cui agli articoli 25, 39 comma 5 e 41 del D.lgs. 81/2008.

Il solo dato che il datore di lavoro può legittimamente e lecitamente acquisire, è quello relativo al giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni contenute in tale giudizio.

Detto che, anche in epoca di emergenza pandemica, al medico competente è fatto divieto di informare il datore di lavoro in ordine alle specifiche patologie relative al lavoratore, è altresì vero che il medesimo medico ha la possibilità di adottare, come misura di contenimento dell’emergenza, quella che prevede la possibilità di sottoporre il lavoratore a visite straordinarie in considerazione della maggiore esposizione al rischio di contagio dello stesso; tutto ciò a condizione che vengano rispettati i principi di protezione dei dati personali e le misure igieniche contenute in tutte le indicazioni del Ministero della Salute.

All’interno di questo contesto emergenziale il medico competente ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro e i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) allo scopo di proporre tutte quelle misure di contenimento relative al Covid-19 che ritiene necessarie ed indispensabili.

Non solo, ma in ossequio ai compiti di sorveglianza sanitaria che gli competono, ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse del lavoratore. In buona sostanza il medico competente, sempre nel rispetto della norma in materia di sorveglianza sanitaria e protezione dei dati personali, deve segnalare al datore di lavoro tutti quei casi specifici che suggeriscono l’impiego del lavoratore in ambiti meno esposti dal rischio infezione. Non va invece comunicata al datore di lavoro la specifica patologia di cui è affetto il lavoratore.

Il datore di lavoro, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR, può trattare i dati del lavoratore solo se normativamente previsto, o disposto dagli Organi competenti oppure su segnalazione del medico competente.

Obbligo di vaccinazione per i lavoratori

Il legislatore nazionale non si è ancora espresso in ordine alla problematica dell’obbligatorietà del vaccino per i lavoratori.

Allo stato attuale, quindi, non esiste alcun obbligo in capo ai lavoratori di sottoporsi alla vaccinazione come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative mansioni.

Tuttavia nei casi di esposizione diretta ad agenti biologici durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, come in ambito sanitario dove si registrano livelli elevati di rischio sia per i lavoratori che per i pazienti, trovano applicazione le misure speciali di protezione previste per alcuni ambienti lavorativi dall’art. 279 del D.lgs. 81/08 per cui non solo i lavoratori addetti a tali attività sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, ma addirittura il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari tra cui “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione da somministrare a cura del medico competente”.

In questo particolare contesto solo il medico competente può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti ed eventualmente tenerne conto in sede di valutazione della idoneità alla mansione specifica.

È pur vero che il datore di lavoro può comunque richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici. Ciò quando la disposizione proviene dal medico competente e comunque rispetta tutte le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie anche in ordine alla affidabilità del test.

Resta comunque fermo l’assunto per cui le informazioni relative alla diagnosi del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro il quale non potrà consultare referti o esiti di esami, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Al contrario il datore di lavoro può trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

Il lavoratore ha comunque diritto di aderire liberamente ad eventuali campagne di screening avviate dalle Autorità Sanitarie competenti a livello locale e relative a test sierologici Covid-19 di cui siano venuti a conoscenza anche grazie alle informazioni rese dal datore di lavoro il quale può offrire ai propri dipendenti, eventualmente sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private, senza tuttavia poter conoscere l’esito dell’esame.

Identità del dipendente affetto da covid-19

L’identità del dipendente affetto da Covid-19 non può essere resa nota agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro. La tutela della salute dei lavoratori, infatti, sulla base delle attuali normative emergenziali vigenti, spetta alle Autorità sanitarie competenti, le quali provvedono, se del caso, ad informare i contatti stretti dell’avvenuto contagio in modo che possano attuarsi in tempi rapidi le necessarie misure di profilassi. È a tali Autorità che il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato ma non anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale, a ben guardare, non è interessato da compiti sanitari in senso stretto non necessitando, quindi, di conoscere alcun nominativo di lavoratore contagiato. In questo contesto emergenziale, tuttavia, il ruolo del RLS è fondamentale all’interno dell’ambiente lavorativo in quanto tale soggetto dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro per l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori, per l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e per l’osservanza dei protocolli aziendali.

Trattamento dei dati personali del lavoratore affetto da covid-19

La regola generale in merito al trattamento di dati personali del lavoratore relativi a patologie che lo affliggono prevede che tale trattamento possa essere effettuato esclusivamente da professionisti sanitari, tra cui il medico competente e quello di base. Tuttavia, in alcuni casi, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, il datore di lavoro può lecitamente trattare tali dati quando, per esempio, viene a conoscenza della identità del dipendete affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus.

Accade, infatti, che a volte il datore di lavoro venga informato direttamente dal dipendente il quale, lo si ricorda, ha l’obbligo di segnalare al proprio datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali obblighi sono previsti dal Protocollo condiviso tra il Governo e Parti sociali, aggiornato il 24 aprile 2020, la cui osservanza è prescritta dalla normativa dell’emergenza. In particolare, il lavoratore deve informare il datore di lavoro ogni qual volta sussistano condizioni di pericolo, come i sintomi influenzali; e ciò anche quando tali sintomi si manifestino all’ingresso della sede di lavoro o durante la prestazione lavorativa.

In questa ottica il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a rendere tali comunicazioni agevolandone le modalità di inoltro attraverso la predisposizione, per esempio, di appositi canali a ciò dedicati.

Il datore di lavoro può venire a conoscenza dello stato di positività al Covid-19 accertato dalle Autorità Sanitarie anche a seguito dell’effettuazione di un tampone nell’ambito della collaborazione che è tenuto a prestare a tali autorità, anche con il coinvolgimento del medico competente; ciò al fine di ricostruire eventuali contatti stretti con altre persone nel contesto lavorativo. Allo stesso modo il datore di lavoro può conoscere anche lo stato di avvenuta negativizzazione del tampone ai fini della riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo al Covid-19.

In tutti questi casi il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

Al di fuori dei casi normativamente previsti permane l’assoluto divieto in capo al datore di lavoro di trattare dati sulla salute del lavoratore e comunicarli a terzi soggetti.

In base alle norme in materia di sorveglianza sanitaria, che allo stato attuale non sono state derogate dalle norme emanate in virtù dell’emergenza epidemiologica, il datore di lavoro non può conoscere neppure l’esito degli esami diagnostici disposti dal medico competente, tra i quali anche i test sierologici, che non consentono di diagnosticare l’infezione.

È evidente che, quando all’esito del test sierologico venga disposta l’effettuazione di un tampone che attesti la positività al virus del lavoratore, il datore di lavoro potrà conoscere anche l’identità del dipendente oltre che le valutazioni del medico competente in ordine alla sua idoneità al servizio.

In conclusione, e riassumendo, il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19, o che ne presenta i sintomi, quando venga informato direttamente dal lavoratore, quando è necessario al fine di prestare la collaborazione all’autorità sanitaria, o ai fini della riammissione sul luogo di lavoro.

Passaporto vaccinale

Si sta molto parlando in questi ultimi giorni della necessità di introdurre un passaporto vaccinale. In un recentissimo tweet la Presidente della Commissione UE, Ursula Von Der Leyen, ha parlato di un Digital Green Pass che possa fornire la prova che la persona sia stata vaccinata, o che la persona non vaccinata sia comunque negativa, o che comunque fornisca informazioni su eventuale guarigione da Covid-19.

Sul tema il Garante della Privacy si è espresso affermando che i dati relativi allo stato vaccinale sono dati particolarmente delicati ed un loro trattamento non corretto potrebbe determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone che potrebbero subire discriminazioni, violazioni o compressioni illegittime di libertà costituzionali.

Proprio per tali ragioni, sempre secondo il Garante, servirà comunque una legge ad hoc che giustifichi il trattamento dei dati personali sanitari tramite il cosiddetto passaporto. E tale legge dovrà dimostrare le caratteristiche di necessità e proporzionalità di tali trattamenti.

____________________________________________________________________________________

  1. Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020 e confermato dal DPCM del 3 dicembre 2020

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati