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Investimenti sostenibili 4.0 al Sud: agevolazioni, termini e modalità di presentazione delle domande



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A partire dal 18 ottobre le micro, piccole e medie imprese del Sud potranno presentare domanda per accedere alle agevolazioni per gli Investimenti sostenibili 4.0. Sono disponibili risorse per 400 milioni di euro. Vediamo chi sono i beneficiari, i progetti e le spese ammissibili, la natura delle agevolazioni

Pubblicato il 5 set 2023

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale



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PMI: ecco gli strumenti di finanza sostenibile per la transizione




Il Decreto Direttoriale del 29 agosto 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riporta i termini e le modalità di presentazione per le domande di accesso alle agevolazioni previste dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 che ammontano a 400 milioni di euro, dei quali il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.

Le domande potranno essere compilate in via telematica sul sito di Invitalia nella sezione (che verrà attivata) “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023 e trasmesse a partire dalle ore 10.00 18 ottobre 2023.

I beneficiari

Possono accedere alla misura micro, piccole e medie aziende del Mezzogiorno che realizzino l’investimento presso un’unità produttiva localizzata nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che non abbiano effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e che si impegnino a non effettuarla anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento.

Ulteriori requisiti sono previsti dall’articolo 5 del D.M. del 15 maggio 2023.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedano la realizzazione di interventi innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente con il piano nazionale Transizione 4.0 finalizzati allo svolgimento delle attività manifatturiere e di servizi alle imprese, attività economiche specificate nell’allegato 4 al Decreto che prevedano spese ammissibili non inferiori a Euro 750.000 e non superiori a 5 milioni di Euro sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e che abbiano durata non superiore a 18 mesi.

Tali investimenti devono essere in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa richiedente.

Sono esclusi i programmi che non rispettino il principio DNSH (Do No Significant Harm) come definito dall’articolo 17 del Regolamento Ue 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che indica quando un’attività economica arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Agevolazioni concedibili

Si tratta di agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di massimo il 75% delle spese ammissibili.

Le misure dei contributi dipendono dalla dimensione delle imprese richiedenti. In ogni caso, per la parte non finanziata, le imprese devono garantire la copertura finanziaria con risorse proprie oppure tramite un finanziamento esterno ottenuto in una forma priva di qualunque sostegno pubblico.

Spese ammissibili

Nell’allegato 3 del Decreto Direttoriale del 29 agosto 2023 vengono riepilogate e precisate le condizioni di ammissibilità delle spese inerenti gli investimenti 4.0.

Sono ammissibili spese per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali relative a:

  • Macchinari, impianti e attrezzature
  • Opere murarie (nel limite del 40% del totale delle spese ammissibili)
  • Programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali acquistati per l’investimento
  • Certificazione di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica e certificazioni ambientali di prodotto relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento
  • Spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 DM 15/05/2023 (nel limite del 5% delle spese ammissibili di cui ai numeri 1 e 3 del presente elenco)
  • Spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica solo per programmi diretti alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese e solo se l’effettuazione della diagnosi non costituisca adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento (nel limite del 3% dell’importo totale delle spese ammissibili)

Tutte le spese devono essere adeguatamente documentate riportando la seguente dicitura: “Spesa di euro …. dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 15 maggio 2023 – Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” – ID ….. CUP .…» e sostenute con strumenti di pagamento che ne consentano la tracciabilità.

Sostenibilità ambientale del programma di investimento

Per i programmi di investimento connotati da un particolare contenuto di sostenibilità è previsto un criterio specifico di valutazione che consente all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della valutazione dell’istanza prevista per l’accesso alle agevolazioni.

Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:

  • programma volto a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui 28 all’allegato n. 2;
  • programma volto alla promozione dell’efficienza energetica delle PMI, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacità del programma di determinare un “risparmio energetico”, attraverso l’adozione di una o più delle misure di cui all’allegato n. 3, non inferiore al 5%;
  • contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, intesa come capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n, 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139) della Commissione europea del 4 giugno 2021;
  • adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica (quali EMAS, UNI EN ISO140001, UNI CEI EN ISO 50001) ovvero possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l’impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data.

Il rating di legalità delle imprese

Il possesso del rating di legalità per l’impresa richiedente le attribuisce un punteggio premiale in sede di valutazione dell’istanza, così come previsto dall’articolo 3 del Decreto MEF-MISE n. 57 del 20/02/2014.

Ricordiamo che il rating di legalità è stato previsto dall’articolo 5-ter della Legge Bosetti-Gatti (L. 24/03/2012, n. 27) e che, per ottenerlo, le imprese possono presentare per via telematica apposita domanda all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia
  • fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda
  • iscrizione nel Registro Imprese da almeno due anni alla data della domanda
  • rispetto dei requisiti sostanziali previsti dall’articolo 2 del Regolamento Attuativo in materia di rating di legalità.

La certificazione della parità di genere

Un ulteriore punteggio premiale viene riconosciuto alle imprese che siano in possesso della certificazione della parità di genere, istituita dall’articolo 4 della Legge 162/2021 al fine di attestare politiche e misure concrete adottate da parte delle imprese per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

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