La recente domanda di marchio sonoro depositata lo scorso 5 ottobre dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed avente ad oggetto un breve audio nel quale pronuncia due volte la frase “Io sono Giorgia Meloni” ha destato un indubbio interesse.
La domanda, tuttora sotto esame, rivendica prodotti e servizi ricompresi nelle classi 9, 41 e 45, ivi inclusi contenuti digitali, attività culturali e di intrattenimento, nonché organizzazione di manifestazioni politiche.
La notizia è stata presentata come un’iniziativa volta a contrastare la clonazione vocale mediante IA, ma questa lettura è incompleta: un marchio non attribuisce alcun monopolio generale sulla voce e non impedisce che un sistema di IA ne riproduca timbro e cadenza per far pronunciare parole mai dette. Il deposito di un marchio sonoro, tuttavia, può effettivamente costituire uno strumento di tutela aggiuntivo per personalità pubbliche, artisti, imprenditori, sportivi ed influencer e contribuire ad una più ampia strategia di tutela dell’identità personale.
Indice degli argomenti
Il marchio sonoro e la protezione della voce
L’oggetto della tutela – e dei diritti di esclusiva – è lo specifico segno sonoro depositato, considerato nel suo complesso ed in relazione ai determinati prodotti e servizi rivendicati (e non la voce in astratto): nel caso di una frase pronunciata da una voce umana, rilevano quindi le parole, il timbro, l’intonazione, la cadenza e le altre modalità di emissione, così come fissate nel file audio.
Come per altri marchi, la capacità distintiva resta il requisito essenziale: il pubblico deve percepire il suono come memorabile e idoneo a fornire una indicazione circa l’origine commerciale dei prodotti o servizi rivendicati. La scelta della sequenza sonora e delle classi richiede quindi un’attenta valutazione.
Marchio sonoro e deepfake: limiti della tutela
Il limite principale emerge proprio rispetto ai deepfake: se un sistema riproduce la voce di una persona facendole pronunciare una frase diversa da quella depositata, non è affatto scontato poter sostenere che vi sia una contraffazione del marchio sonoro altrui.
In aggiunta, la normativa nazionale e comunitaria presuppone generalmente un uso del marchio nel commercio, in relazione ai prodotti o servizi prescelti; molti deepfake, invece, circolano per finalità di disinformazione, manipolazione politica, satira, critica o frode, senza che la voce sia impiegata come indicatore di origine commerciale.
Quando la voce sintetica diventa uso commerciale
Un marchio sonoro può comunque costituire un valido strumento di difesa ove la voce “sintetica” sia utilizzata per un falso endorsement, in una campagna pubblicitaria non autorizzata, in contenuti digitali commercializzati o per suggerire che un prodotto, servizio o un’iniziativa siano approvati dalla persona interessata.
Può essere utile anche contro lo sfruttamento commerciale della stessa catchphrase o firma vocale registrata, inclusi alcuni contenuti parodistici associati a pubblicità o monetizzazione: in tali circostanze, il marchio sonoro registrato può fornire un valido presupposto per l’invio di una lettera di diffida o per azioni e richieste di rimozione destinate alle piattaforme sulle quali il contenuto illecito viene diffuso.
Le tutele contro i deepfake oltre il marchio sonoro
Anche in assenza di una registrazione di marchio sonoro, un soggetto non è privo di protezione: attribuire a qualcuno dichiarazioni mai rese può alterarne la rappresentazione sociale e giustificare richieste di cessazione dell’abuso, rimozione e risarcimento. La voce riconducibile a una persona identificata o identificabile può inoltre costituire un dato personale. La sua qualificazione come dato biometrico richiede però una verifica concreta delle modalità e delle finalità del trattamento.
Dati personali, reati e trasparenza nell’AI Act
Sul piano penale, la Legge n. 132/2025 ha introdotto nel nostro ordinamento nazionale l’art. 612-quater del Codice Penale, relativo all’illecita diffusione di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, quando ricorrano i requisiti previsti dalla norma, tra cui l’idoneità a ingannare sulla genuinità e la produzione di un danno ingiusto.
A livello UE, l’art. 50 dell’AI Act impone obblighi di trasparenza per determinati contenuti generati /manipolati mediante AI: i fornitori devono rendere gli output sintetici rilevabili come artificialmente generati o alterati e chi utilizza sistemi di AI per produrre deepfake deve, in linea generale, dichiararne la natura artificiale.
Il vantaggio pratico del marchio sonoro
La registrazione di un marchio sonoro mette a disposizione un titolo formalizzato, risultante dal registro di un ente pubblico (l’Ufficio Marchi preposto), con una data certa ed un’inequivocabile indicazione dei prodotti e servizi per cui si ha un diritto di esclusiva: questo è un elemento senz’altro idoneo a rafforzare le attività di enforcement contro usi commerciali non autorizzati e ad offrire una base immediatamente documentabile nelle segnalazioni alle piattaforme. Stiamo quindi parlando di uno strumento che può svolgere una concreta funzione deterrente.
Strategia del marchio sonoro e protezione della firma vocale
Il deposito di un marchio sonoro non dovrebbe essere affrontato come un’operazione genericamente difensiva: occorre individuare una frase o sequenza sonora sufficientemente caratteristica, destinata a essere utilizzata come marchio; rivendicazioni troppo ampie, prive di una concreta prospettiva d’uso, rischiano di ridurre l’efficacia dell’operazione.
Valore commerciale, personal brand e identità digitale
Quando una frase o una firma vocale svolgono una funzione distintiva e possiedono valore commerciale, la registrazione può ampliare le basi giuridiche e operative disponibili, agevolare l’enforcement contro specifici usi commerciali e contribuire alla valorizzazione e alla protezione del proprio personal brand.
Per i soggetti ad alta esposizione mediatica, l’opportunità di proteggere una firma vocale merita quindi una valutazione preventiva e individuale, in una strategia integrata di protezione dell’identità personale, commerciale e digitale.

























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