le novità

Concorsi pubblici: procedure più semplici col digitale, ma serve una rete omogenea

Le disposizioni contenute nel DL Rilancio mirano a semplificare le procedure concorsuali nella PA. Il focus è sulla delocalizzazione e la digitalizzazione. Vediamo le novità e le problematiche da superare

Pubblicato il 26 Giu 2020

Giovanni Perani

consulente in digital transformation

pa digitale

Con l’entrata in vigore del cosiddetto DL Rilancio e il relativo Regolamento attuativo, la cui emanazione è prevista per il 31 luglio, assisteremo a un timido passo in avanti nella semplificazione delle procedure concorsuali nella PA, nella fattispecie quelle da svolgere in presenza che erano state sospese per 60 giorni e fino al 16 maggio dal DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020.

In effetti, già all’inizio di aprile il ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone aveva pubblicato un post con diverse misure allo studio, tra cui: «Concorsi più rapidi e spazi al merito. Rendiamo più snelle le procedure concorsuali, premiamo il valore delle persone, le nuove competenze e acceleriamo il reclutamento nella PA». Stando alle sue dichiarazioni l’obiettivo sarebbe velocizzare e semplificare i concorsi, senza però banalizzarli, e portandone la durata media da 18 a 8 mesi.

Concorsi pubblici, le novità allo studio

Per ora quell’idea ha cominciato a prendere forma nelle disposizioni del DL Rilancio contenute nelle tre Sezioni del Capo XII, che contengono indirizzi generali di urgenza da applicare in primis allo svolgimento di prove e corsi-concorsi gestiti dalla Commissione RIPAM (la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) ma anche, per rimando, a quelli degli enti pubblici che non hanno utilizzato lo strumento del “concorso unico”. Le nuove misure potranno essere applicate anche ai concorsi sospesi oppure da bandire da parte delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 259).

Il focus della tematica sta negli artt. 247 e segg., formulati nell’ottica dell’introduzione di alcuni principi di delocalizzazione – quando possibile le prove abilitanti si svolgeranno in sedi decentrate sulla base della provenienza geografica dei candidati, tenendo conto della necessità delle misure di distanziamento sociale – e soprattutto di digitalizzazione.

L’obbligatorietà normativa attualmente si limita alla domanda di partecipazione, da inoltrare per via telematica eccezionalmente entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da candidati che dovranno essere in possesso di un indirizzo PEC e di SPID (l’identità digitale rilasciata dal Sistema pubblico) su piattaforma apposita già operativa oppure predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private o di professionisti specializzati in selezione di personale, con riuso ammesso di soluzioni o applicativi esistenti. Nota non indifferente, una volta creato un profilo personale contenente i propri dati e i documenti, questi rimarranno validi in forma dematerializzata per qualsiasi concorso pubblico, senza più necessità di caricarli nuovamente. Inoltre sulla medesima piattaforma di registrazione, alla quale si accede da remoto attraverso account personale identificativo, saranno rese disponibili tutte le comunicazioni inerenti il concorso, quindi data e sede delle prove da rendere pubbliche almeno dieci giorni prima del loro svolgimento, nonché il loro esito.

Si entra invece nel campo del facoltativo con l’introduzione della possibilità di utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive e della videoconferenza per la sessione orale, con adozione di tecniche che ne assicurino la pubblicità e che certifichino l’identità dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Anche le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni potranno svolgere le proprie attività in modalità telematica, sempre garantendo sicurezza e tracciabilità. L’impossibilità di prescrizione di queste direttive “si giustifica” con la cronica arretratezza della PA nazionale in tema di digital transformation, in particolare sul versante infrastrutturale, di standardizzazione delle procedure e interoperabilità: se i grandi enti hanno avviato quantomeno l’implementazione di una propria piattaforma per la gestione dei processi interni, per gli istituti di minori dimensioni l’obbligatorietà di ricorrere esclusivamente a uno strumento digitale di cui nella maggioranza dei casi non hanno disponibilità al momento attuale, e perciò da reperire in tempi brevissimi sul mercato, comporterebbe oneri probabilmente insostenibili e di conseguenza effetti paradossalmente negativi.

Perciò l’elasticità è d’obbligo, anche sul fronte inverso, ovvero nel caso in cui un’amministrazione destinataria delle procedure concorsuali voglia applicare la possibilità di decentramento e l’utilizzo di strumenti digitali a un concorso già avviato e sospeso a causa dell’emergenza sanitaria: la Commissione RIPAM avrà infatti la facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove previste su richiesta dell’amministrazione stessa.

Viste le novità concorsuali relative alla digitalizzazione, per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove e alle relative procedure il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del CINECA, il Consorzio Interuniversitario che opera sotto il controllo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche attraverso la piattaforma di FormezPA, che è il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della PA.[1] Già al 6 giugno FormezPA titolava la propria homepage: “Funzione Pubblica: gestiremo il primo concorso con prove in digitale”, riferendosi alle assunzioni per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e per il Ministero dell’Ambiente.

Conclusioni

Se da una parte è evidente che la natura di tali provvedimenti in materia di digitalizzazione è stata dettata e insieme spinta dall’emergenza Covid-19 in pieno lockdown, e pur ammettendo che il DL Rilancio contiene ulteriori disposizioni generali, come un più vasto ricorso alle autocertificazioni fino al termine del 2022, l’attuazione del principio dell’once only tramite rafforzamento di interoperabilità tra database e l’istituzione per l’anno in corso di un fondo da 50 milioni per l’innovazione tecnologica del comparto pubblico, dall’altra si continua a fare i conti con un’infrastruttura digitale nazionale disomogenea con le crepe di sempre, per le quali non è sufficiente un pugno di terra perché vengano colmate.

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  1. http://www.formez.it/

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